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Numero d'incarto:
52.1998.97
Data decisione, Autorità:
05.11.1999, TRAM
Incarto n.
52.1998.00097
Lugano
5 novembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 12 aprile 1998 di
contro
la
decisione 18 marzo 1998 (no. 1111) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 17 giugno
1997 con la quale il municipio di __________ ha posto in compensazione un
debito residuo di fr. 3'817.10 con l'importo di fr. 7'751.20 corrispondente
ai contributi sociali anticipati dal comune sull'indennità versata a titolo
di liquidazione del rapporto d'impiego;
viste
le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente __________ è
stato alle dipendenze del comune di __________ in qualità di segretario
comunale a tempo parziale dal 2 maggio 1965 al 31 luglio 1992.
Contestualmente
all'inoltro delle dimissioni, il dipendente ha postulato il riconoscimento di
un'indennità di partenza di fr. 105'511.80.
Dopo ampie discussioni
conclusesi con la sottoscrizione di una convenzione, in data 13 aprile 1995 il
comune gli ha versato una liquidazione di fr. 9'927.50 corrispondente
all'indennità dovuta, di complessivi fr. 118'393.05, dedotte tutte le imposte
comunali rimaste impagate tra il 1983 e il 1994.
B. Con scritto 23 giugno 1996
__________ ha sollecitato il pagamento di ulteriori fr. 6'878.70, ritenuto come
a seguito di alcune tassazioni impugnate con successo il debito fiscale nei
confronti del comune fosse risultato inferiore al previsto.
Il 10 luglio seguente il
municipio si è per contro professato creditore nei confronti del ricorrente di
fr. 3'207.90, importo ottenuto sottraendo da un vantato credito di fr. 7'025.-
relativo ad omesse prestazioni lavorative dell'ex segretario comunale la somma
di fr. 3'817.10 dovutagli effettivamente a titolo di rimborso delle imposte trattenute
in eccesso.
Adito da __________, con
giudizio 13 novembre 1996 il Consiglio di Stato ha riformato la predetta
decisione municipale, stabilendo che il comune doveva corrispondere alla
controparte ancora fr. 3'817.10 stante l'infondatezza della pretesa creditizia
di fr. 7'025.-.
C. Nella seduta del 5 maggio
1997 il consiglio comunale di __________ ha stanziato il credito di fr.
3'817.10 in oggetto e nel contempo ha risolto di porre in compensazione tale
somma con i contributi AVS/AI/IPG/AD di fr. 7'751.20 che il comune aveva
anticipato sulla liquidazione di fr. 118'393.05 accreditata a suo tempo ad
__________.
Informato di questa
decisione mediante comunicazione municipale del 17 giugno 1997, il destinatario
della medesima si è nuovamente aggravato davanti al Consiglio di Stato
contestando le rivendicazioni dell'ente pubblico che lo ponevano in una posizione
debitoria per fr. 3'934.10.
Con giudicato 18 marzo
1998 l'autorità di ricorso di prime cure ha respinto l'impugnativa, reputando
in sostanza che la convenzione sottoscritta a suo tempo non sollevava il
ricorrente dal pagamento della metà dei contributi sociali così come prescritto
dalla legge.
D. Avverso la predetta pronunzia
governativa il soccombente insorge ora innanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che i contributi paritetici vengano posti interamente
a carico del comune di __________ e, di riflesso, accertato il suo diritto di
percepire la somma di fr. 3'817.10.
A mente dell'insorgente,
il comune non potrebbe imporgli il pagamento della metà dei contributi sociali
prelevati sulla sua indennità di partenza, atteso che la convenzione stipulata
tra le parti il 1° febbraio 1995 è silente a riguardo.
E. All'accoglimento del gravame
si oppone il Consiglio di Stato, che propone la conferma del giudizio impugnato
senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione
perviene il municipio di __________, il quale avversa partitamente le tesi
dell'insorgente sottolineando in specie come la controversa restituzione dei
contributi anticipati sia stata richiesta in base ad un parere giuridico
stilato sull'argomento dall'Istituto delle assicurazioni sociali.
Considerato, in diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la
tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 208 cpv. 1 e 209 lett. b
LOC, nonché 43 e 46 PAmm.
Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere
ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- A dispetto di quanto sembra
sostenere il resistente nelle sue osservazioni al presente ricorso, il gravame
che __________ ha inoltrato il 30 giugno 1997 innanzi al Consiglio di Stato era
senz'altro ammissibile. L'insorgente ha infatti preso conoscenza completa dei
provvedimenti che lo concernevano solo al momento in cui ha ricevuto la lettera
17 giugno 1997 del municipio, atteso che dalla pubblicazione delle risoluzioni
adottate il 5 maggio 1997 dal consiglio comunale (cfr. doc. A inc. 9411 CdS)
non era assolutamente possibile inferire la determinazione del legislativo di
procedere all'incasso dei contributi paritetici di fr. 7'751.20 che il comune
aveva anticipato a suo beneficio.
Inoltrata tempestivamente
davanti alla competente autorità da una persona con ogni evidenza legittimata a
ricorrere, l'impugnativa 30 giugno 1997 di __________ era quindi certamente ricevibile
in ordine.
- Posto che incontestabilmente
il resistente deve ancora ad __________ la somma di fr. 3'817.10 (cfr.
decisione 13 novembre 1996 del Consiglio di Stato, cresciuta in giudicato), la
materia dell'odierno contendere consiste essenzialmente nel sapere se il comune
di __________ può pretendere dal ricorrente il rimborso della metà dei
contributi sociali riversati alla cassa cantonale di compensazione in relazione
all'indennità di partenza erogatagli nel 1995.
La riposta al quesito non
può che essere positiva.
Le cosiddette indennità di
buonuscita prive di carattere previdenziale come quella versata ad __________
fanno parte infatti del salario determinante (art. 5 cpv. 2 LAVS, 7 lett. q
OAVS e N. 2083 ss. DSD) sul quale vengono prelevati per legge i contributi
sociali AVS, AI, IPG e AD. I contributi vengono assunti in forma paritetica dal
dipendente (art. 3 e 5 LAVS) e dal datore di lavoro (art. 12 e 13 LAVS). Quello
del salariato è dedotto da ogni paga e versato periodicamente alla cassa di compensazione
dal datore di lavoro insieme alla sua quota (art. 14 cpv. 1 LAVS, N. 2013 DRC).
Contrariamente a quanto
assume il ricorrente, dalle tavole processuali non si può assolutamente dedurre
un qualsivoglia impegno del comune ad assumersi la totalità dei contributi
riversati alla cassa di compensazione sulla nota liquidazione di fr. 118'393.-.
La convenzione del 1° febbraio 1995 è del tutto silente in merito e questa
mancanza di accordi specifici in tema di ripartizione degli oneri sociali
depone a favore della implicita volontà delle parti di adagiarsi alla
regolamentazione sancita dalla legge. D'altra parte, la convenzione non indica
neppure che l'indennità di partenza accordata al segretario partente fosse al
netto di tutte le deduzioni. Anzi, dalla corrispondenza scambiata in antecedenza
(cfr. missiva 1° aprile 1992 municipio di __________ /__________) si arguisce
invero che la somma della liquidazione era "al lordo", essendo stata
calcolata sulla base dell'ultimo stipendio mensile globale moltiplicato per una
parte degli anni di servizio prestati. Anche il certificato di salario
rilasciato all'insorgente a fini fiscali riporta per l'anno 1995 una
retribuzione lorda di fr. 118'393.-, contributi assicurativi per fr. 7'754.- e
un netto di fr. 110'639.-.
In quanto volta a
contestare il diritto del comune di incassare presso il ricorrente la metà dei
contributi sociali pagati sull'indennità di partenza di fr. 118'393.-, l'impugnativa
si avvera pertanto infondata.
- In coda al suo gravame il
ricorrente chiede l'abbandono della tassa di giudizio di fr. 300.- esposta dal
Consiglio di Stato. Invano.
Giusta l'art. 28 cpv. 1
lett. b PAmm, il Consiglio di Stato può applicare alle proprie decisioni una
tassa di giustizia che, per i procedimenti di carattere pecuniario, varia da
fr. 10.- a fr. 10'000.-. La tassa è accollata alla parte soccombente - ovvero
al soggetto del rapporto processuale che ha avanzato in sede ricorsuale una
domanda totalmente o parzialmente infondata oppure che ha ingiustamente
resistito ad un ricorso (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa,
N. 2 ad art. 31 PAmm e rinvii) - e deve rispettare i principi dell'equivalenza
e della copertura dei costi.
In concreto, la tassa di
300.- fr. applicata dal Consiglio di Stato risponde ampiamente ai criteri di
commisurazione dianzi enunciati ed è talmente contenuta da risultare
addirittura insufficiente a remunerare il dispendio amministrativo occasionato
dal ricorso. Tenuto conto dell'infondatezza del gravame inoltrato, essa andava
posta integralmente a carico del ricorrente insorto a tutela di meri interessi
personali di natura pecuniaria.
Non sussistono dunque
ragioni di sorta per annullarla.
- Ferme queste premesse il
ricorso va integralmente respinto, confermando - siccome immune da violazioni
del diritto - la decisione governativa impugnata (art. 61 PAmm).
La tassa di giustizia
segue la soccombenza dell'insorgente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti
gli art. 5, 12, 13, 14 LAVS; 7 OAVS; 208, 209 LOC; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61
PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di
fr. 500.- è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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