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Numero d'incarto:
52.1999.103
Data decisione, Autorità:
21.06.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00103
Lugano
21 giugno 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 14 aprile 1999 di
__________,
Contro
la
decisione 10 marzo 1999 del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa
del ricorrente avverso la risoluzione 12 gennaio 1999, no. a.114108, con la
quale la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre
veicoli a motore per una durata di due mesi;
vista la risposta 19 aprile 1999 del
servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, classe 1957, ha
ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della categoria B il 19
novembre 1975. Nel seguito egli è stato più volte oggetto di provvedimenti
amministrativi. Nel 1975 e nel 1976 gli è stata revocata la licenza di condurre
per la durata di due rispettivamente quattro mesi. È poi seguito un lungo periodo
senza che il suo comportamento desse adito a lagnanze, interrottosi nel 1994,
quando gli è stata revocata la licenza di condurre per una durata di due mesi
per aver circolato a 183 km/h laddove vige il limite di 120 km/h.
B. Il 5 gennaio 1998 alla guida
della propria vettura il ricorrente ha effettuato una manovra di sorpasso in
luogo vietato, rientrando repentinamente sulla destra, obbligando così il
conducente della vettura superata a frenare bruscamente. Tali fatti sono poi
stati seguiti da una violenta discussione tra i due conducenti.
C. Con decreto d'accusa 26
ottobre 1998 il procuratore pubblico ha messo in stato d'accusa __________
siccome ritenuto colpevole di:
·
vie di fatto: per aver colpito al volto il conducente superato;
·
danneggiamento dell'automobile dell'altro conducente (con calci);
·
infrazione grave delle norme della circolazione: sorpasso in
luogo vietato e rientro repentino, inducendo l'altro automobilista a rientrare
bruscamente per evitare una collisione;
·
coazione: per aver intralciato la circolazione del conducente
superato.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 126
cpv. 1, 144 cpv. 1, 181 CP; 90 cifra 2 LCStr.
Non essendo stata interposta alcuna opposizione, la condanna
a 10 giorni di detenzione è cresciuta in giudicato.
D. Il 9 dicembre 1998 la
Sezione della circolazione ha comunicato al ricorrente che in considerazione
dei fatti summenzionati erano dati gli estremi per procedere nei suoi confronti
con l'adozione di una misura amministrativa di revoca della licenza di condurre.
Il termine assegnatogli per presentare eventuali osservazioni è scaduto infruttuoso.
Ritenuto che l'insorgente aveva commesso una grave infrazione,
con decisione 12 gennaio 1999 la Sezione della circolazione gli ha revocato la
licenza di circolazione per la durata di due mesi ai sensi dell'art. 16 cpv. 3
lett. a LCStr.
E. a) Contro tale risoluzione
__________ è insorto davanti al Consiglio di Stato postulandone l'annullamento.
Ha contestato di aver compromesso in modo grave la circolazione stradale e di
aver agito intenzionalmente. Al massimo il suo comportamento potrebbe essere
qualificato come negligenza lieve, per aver valutato erroneamente le distanze
nel procedere al rientro dal sorpasso. Non sarebbero dunque dati i presupposti
per procedere ad una revoca obbligatoria giusta l'art. 16 cpv. 3 LCStr, bensì sarebbero
adempiuti soltanto gli estremi dell'art. 16 cpv. 2 LCStr concernente i casi di
lieve entità, passibile di un ammonimento.
b) Il 10 marzo 1999 il Consiglio di Stato ha respinto il
gravame, ritenendo la misura adottata legittima e giustificata.
F. __________ insorge ora
davanti al Tribunale cantonale amministrativo riproponendo le stesse richieste
formulate in precedenza. In sostanza egli ha ribadito le giustificazioni
espresse davanti all'Esecutivo cantonale ed inoltre ha contestato che la manovra
di sorpasso sia avvenuta in un luogo dove il sorpasso è vietato.
G. Il servizio dei ricorsi del
Consiglio di Stato non ha formulato particolari osservazioni, riconfermandosi
nelle conclusioni contenute nella decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del
Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame - tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da
una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dal complemento
istruttorio esperito da questo giudice ai sensi dell'art. 18 cpv. 1 PAmm
(richiamo incarto penale).
-
La licenza di condurre può
essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha
compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. In casi di lieve
entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr). La licenza
di condurre o la licenza per allievo conducente devono essere revocate, se il
conducente ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione (art. 16
cpv. 3 lett. a LCStr). La durata della revoca della licenza di condurre e della
licenza per allievo conducente è stabilita secondo le circostanze (art. 17
cpv. 1 LCStr). In particolare l'autorità deve tener conto della colpa, della
reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della
sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 33 cpv. 2 OAC).
-
3.1. L'autorità
amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non
può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione
penale cresciuta in giudicato. Deve attenervisi anche se la stessa è stata emanata
nell'ambito di una procedura sommaria, più precisamente qualora si fondi
unicamente su di un rapporto di polizia ed eventuali testimoni siano stati
uditi soltanto dagli agenti di polizia in assenza del prevenuto. L'interessato
non può pretendere che in sede amministrativa si proceda ad ulteriori
accertamenti quando sapeva o poteva prevedere, in ragione della gravità dei
fatti che gli sono stati rimproverati, che sarebbe pure incorso in una procedura
di revoca della licenza di condurre e, ciò malgrado, abbia omesso nell'ambito
della procedura penale di fare valere i suoi diritti o vi abbia rinunciato (DTF
121 II 217 riportata anche in JdT 1996, pag. 698).
3.2. Nel caso in esame, gli accertamenti di polizia, sulla
base dei quali è stata resa la condanna penale, sono senz'altro sufficienti e
completi anche ai fini della procedura amministrativa.
__________ contesta i fatti così come sono stati esposti nel
decreto d'accusa 26 ottobre 1998. A suo dire, nel luogo in cui ha effettuato il
sorpasso non vi è alcun segnale che vieti tale manovra e sull'asfalto è
demarcata la linea di direzione e non di sicurezza.
Tale affermazione è pretestuosa. Se egli avesse realmente ritenuto
che la decisione poggiava su fatti errati avrebbe dovuto impugnarla. Egli
fraintende lo scopo del ricorso contro una decisione penale. Esso non
costituisce infatti un mezzo discrezionale da prendere in considerazione a
dipendenza di eventuali provvedimenti amministrativi che potranno essere
pronunciati, bensì ha significato soltanto laddove il condannato contesta di
avere violato la legge e non si trova quindi d'accordo con la procedura penale
e il relativo giudizio di condanna. In tale evenienza il ricorso dev'essere
sempre interposto, indipendentemente dalle procedure amministrative che
potranno ancora seguire.
Considerata la gravità dei fatti in questione, che in effetti
sono poi stati deferiti al ministero pubblico e non semplicemente al
Dipartimento, l'insorgente doveva presupporre che le infrazioni commesse
avrebbero comportato anche l'adozione di una misura amministrativa (DTF 121 II
218).
Non essendosi opposto contro il decreto d'accusa, __________
ne ha riconosciuto il contenuto. Pertanto, alla luce della predetta
giurisprudenza, in questa sede gli è preclusa ogni possibilità di mettere
nuovamente in discussione fatti già definitivamente accertati in ambito penale.
- Il provvedimento che
dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento ha
carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art.
6 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito
penale che in ambito di provvedimenti amministrativi aventi carattere penale,
l'autorità deve poter giudicare con pieno potere cognitivo. Anche la
commisurazione della pena e della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art.
6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, part. 371: A. Kley-Struller, Die Anwendung
der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug,
pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts
im Strassenverkehr).
Perciò il Tribunale cantonale amministrativo statuisce sul
ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui
dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di
rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm
in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione, siccome
contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU.
- 5.1. I presupposti dell'art.
16 cpv. 3 lett. a LCStr sono adempiuti, allorquando il conducente di un veicolo
a motore si rende colpevole di una violazione delle regole della circolazione
tale da creare un accresciuto pericolo, anche solo potenziale, per la sicurezza
del traffico e di terzi (Schaffhauser R., Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts,
vol. III, pag. 159 ss.)
Se in un singolo caso il comportamento del conducente di un
veicolo ha dato luogo o meno ad una tale situazione di pericolo, dev'essere
valutato non tanto con riferimento alle norme della strada violate, quanto
piuttosto in base alle precise circostanze di fatto (DTF 118 IV 285 ss.).
5.2. Dai verbali d'interrogatorio del coprotagonista
__________ e della passeggera che era con lui si evince che il ricorrente ha
dapprima tentato di superare sulla destra il veicolo __________, poi sulla
sinistra senza tuttavia riuscirci ed infine di nuovo sulla sinistra, su un
tratto di strada demarcato con la linea di sicurezza. Non appena terminata la
manovra di sorpasso, l'insorgente si è riportato bruscamente sulla corsia di
destra, costringendo l'altro conducente ad una brusca frenata per evitare la
collisione. __________ è poi sceso dalla propria vettura ed ha cominciato a
dare violenti calci alla vettura del coprotagonista e pugni a quest'ultimo, che
non ha reagito.
Ora, il comportamento tenuto dal ricorrente durante il
litigio non è direttamente di rilievo per il presente giudizio, in quanto
questo tribunale è chiamato a giudicare sul comportamento tenuto dal ricorrente
al volante e non una volta abbandonata la guida. Tuttavia gli accadimenti
susseguenti all'arresto delle due vetture confermano la veridicità delle
affermazioni del coprotagonista, secondo cui il ricorrente nell'effettuare i
primi due tentativi di sorpasso (uno addirittura sulla destra!) si è avvicinato
notevolmente al veicolo che lo precedeva ed ha azionato più volte i fari, cagionando
dunque un serio pericolo. Il comportamento violento tenuto dal ricorrente rende
pertanto inverosimile la versione da lui portata, secondo cui il seguente
sorpasso, effettuato dove è demarcata la linea di sicurezza, ed il successivo
temerario spostamento a destra siano avvenuti a causa di un'errata valutazione
delle distanze nell'operare il rientro. Se così fosse stato il ricorrente non
avrebbe frenato bruscamente e non sarebbe sceso dalla propria automobile per
iniziare la lite con il __________, bensì si sarebbe limitato a fare un cenno
di scuse all'indirizzo di quest'ultimo ed avrebbe proseguito per la sua strada.
Il comportamento assunto dal ricorrente denota un'assoluta
mancanza di prudenza e sprezzo per l'incolumità altrui. Soltanto grazie ai
pronti riflessi dell'altro conducente o forse solo per pura fortuna è stata
evitata la collisione, che avrebbe potuto avere gravi conseguenze.
L'atteggiamento dell'insorgente è ancor più riprovevole,
avendo egli agito intenzionalmente: è infatti chiaro che egli voleva "dare
una lezione" all'altro conducente. Appare dunque priva di ogni fondamento
l'affermazione che la violazione delle norme della circolazione sarebbe
avvenuta per negligenza lieve. Il ricorrente voleva e sapeva quello che stava
facendo.
A giusta ragione dunque la Sezione della circolazione ha adottato
un provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr.
5.3. Resta ora da valutare l'estensione temporale del provvedimento
amministrativo in questione.
Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte la colpa del
ricorrente è da considerarsi grave. Considerato inoltre che egli è stato
oggetto di una misura di revoca nell'aprile 1994 della durata di due mesi,
questo tribunale ritiene che la Sezione della circolazione, fissando la durata
della revoca in due mesi, non ha violato il principio della proporzionalità. La
sanzione tutt'al più pecca per eccessiva mitezza.
Il ricorso va pertanto
respinto, con seguito di tassa di giustizia e spese.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 126 cpv. 1, 144 cpv. 1, 181 CP; 16 cpv. 3 lett. a, 90 cifra 2 LCStr;
33 cpv. 2 OAC; 1 ss. PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 800.-- sono posti a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
__________;
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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