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Numero d'incarto:
52.1999.144
Data decisione, Autorità:
18.06.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00144
Lugano
18 giugno 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 17 febbraio 1998 di
__________,
patrocinata
dall'avv. __________,
Contro
la
risoluzione 27 gennaio 1998 (n. 310) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 11 dicembre 1997
del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di
rifiuto del rilascio di un permesso di dimora alla figlia __________
(ricongiungimento famigliare);
viste le risposte:
richiamata la sentenza 2 marzo 1999 del Tribunale
federale;
ritenuto, in
fatto e in diritto
che il 20 luglio 1997 la
cittadina dominicana __________ (6 gennaio 1988), dopo aver ottenuto un
permesso di soggiorno temporaneo di una durata massima di 90 giorni, è entrata
in Svizzera per far visita alla madre __________;
che la madre è al beneficio di un permesso di dimora e
convive con un cittadino elvetico con il quale ha avuto una figlia che possiede
la nazionalità elvetica;
che il 13 ottobre 1997 la
madre ha chiesto all'allora Sezione degli stranieri del Dipartimento delle
istituzioni il rilascio di un permesso di dimora annuale per la figlia a titolo
di ricongiungimento famigliare;
che l'istanza è stata motivata a seguito di gravi motivi
famigliari: __________, convivente dello zio __________, la quale si occupava
di __________ nella Repubblica Dominicana, non poteva più accudirla a causa di
una grave malattia cardiaca;
che l'11 dicembre 1997 la Sezione degli stranieri ha respinto
la domanda, ritenendo che non fosse stata dimostrata alcuna necessità
inderogabile alla dimora nel nostro cantone della figlia, ritenuto pure che
nella domanda di invito l'istante avesse esplicitamente sottoscritto e
garantito che al termine del previsto soggiorno a scopo turistico __________
avrebbe lasciato la Svizzera;
che il 27 gennaio 1998 il Consiglio di Stato ha respinto il
gravame presentato da __________ e ha confermato la decisione del dipartimento;
che con sentenza 14 luglio 1998 il Tribunale cantonale amministrativo
ha respinto, in quanto ricevibile, l'impugnativa interposta dalla madre contro
il giudicato governativo;
che questo tribunale ha in sostanza considerato che le
condizioni previste dall'art. 8 CEDU per rilasciare un permesso di soggiorno
alla figlia della ricorrente non erano ossequiate;
che la soccombente si è aggravata contro questo giudizio davanti
al Tribunale federale con un ricorso di diritto amministrativo chiedendo di
annullarlo e che fosse rilasciato alla figlia il permesso sollecitato;
che con sentenza 2 marzo 1999 il Tribunale federale ha
accolto il ricorso, rinviando la causa a questo tribunale per nuovo giudizio
previa completazione degli accertamenti necessari per valutare se vi è stata
una modifica determinante della situazione famigliare, tenendo segnatamente
conto che la bambina è ancora giovane ed abbisogna quindi di maggiori cure ed
attenzioni da parte di chi l'accudisce;
che giusta l'art. 65 PAmm il Tribunale cantonale
amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'istanza
inferiore segnatamente nei casi in cui questa ha accertato la fattispecie in
modo incompleto;
che, verificandosi in concreto tale ipotesi, il ricorso va
accolto e gli atti rinviati al Consiglio di Stato, affinché statuisca nuovamente
sul ricorso come indicato dall'alta Corte federale;
che in tal senso il Governo assumerà le prove necessarie per
pronunciarsi con cognizione di causa, valutando in particolare se la malattia
della convivente del prozio è atta far sussistere interessi familiari
preponderanti tali da modificare i rapporti esistenti, se un simile cambiamento
sia imperativo, se altre persone siano in grado di occuparsi di __________ nel
paese d'origine o se si possa eventualmente esigere dalla madre di trasferirsi
con la famiglia nell'isola caraibica;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia e delle spese;
che lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere alla ricorrente,
assistita da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili relativa al
presente giudizio di rinvio (art. 31 PAmm).
visti
gli art. visti gli art. 1, 4, LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10
lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 47, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto come ai
considerandi.
§. Di conseguenza:
1.1 la decisione 27 gennaio 1998 (n.
310) del Consiglio di Stato è annullata,
1.2 gli atti sono rinviati
all'Esecutivo cantonale per nuova decisione previa completazione dell'istruttoria.
-
Non si prelevano né spese né
tassa di giustizia.
-
Lo Stato del Cantone Ticino
rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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