AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.184
Data decisione, Autorità:
28.03.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00184
Lugano
28 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 giugno 1999 di
__________, __________
patr. dall'avv. __________,
Contro
la risoluzione 2 giugno 1999 (n. 2401) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 9 aprile 1999 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei
permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di soggiorno
per i figli __________ e __________ (ricongiungimento famigliare);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
esperita l'istruttoria;
ritenuto, in
fatto
A. __________
(1960), cittadino iugoslavo, ha lavorato in Svizzera come stagionale dal 1981
al 1986. La moglie connazionale __________ (1958) e i figli __________ (14
agosto 1982) e __________ (4 dicembre 1983) sono sempre rimasti a vivere nel
loro Paese d'origine. Il 23 dicembre 1986, il Tribunale distrettuale di
__________ (Iugoslavia), ha pronunciato il divorzio tra i coniugi __________ ed
ha affidato __________ e __________ alla madre per la loro cura, educazione e
sorveglianza; il padre è stato obbligato a versare mensilmente i contributi
alimentari ai figli. Il 10 aprile 1987 __________ si è sposato ad __________
con la cittadina elvetica __________ (1962) ed è stato posto al beneficio di un
permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovato. Dalla loro relazione
sono nati __________ (25 agosto 1985) e __________ (21 giugno 1990). Il 10
marzo 1992 il ricorrente ha ottenuto il permesso di domicilio, il 16 luglio
1992 la cittadinanza elvetica per naturalizzazione agevolata.
B. Con
decisione 1° ottobre 1997 l'allora Sezione degli stranieri del Dipartimento
delle istituzioni (ora: Sezione permessi e immigrazione) ha respinto la domanda
presentata da __________ volta ad ottenere un permesso di soggiorno per la
figlia Jelena, in quanto si trattava di un ricongiungimento famigliare parziale
ed egli era all'epoca al beneficio di prestazioni assistenziali. Il 28 gennaio
1999 la medesima autorità ha respinto un'analoga istanza, ancora a causa del ricongiungimento
parziale.
C. Il 4/10
marzo 1999 __________ e __________ hanno chiesto all'autorità competente un
visto per la Svizzera al fine di ricongiungersi con il padre. A tale scopo,
essi hanno prodotto il consenso della madre per il trasferimento definitivo di
Jelena presso il padre in Ticino.
Con decisione 9 aprile 1999, la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione ha respinto l'istanza, sottolineando come il padre
non avesse dimostrato di aver mantenuto, durante i suoi 12 anni di soggiorno in
Svizzera, rapporti stretti e duraturi con gli stessi, residenti da sempre in
Iugoslavia presso la madre. Il dipartimento ha inoltre ritenuto che i figli
potessero rendere eventualmente visita al padre in Svizzera nell'ambito delle
normative per turisti. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 4
e 16 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU.
D. Adìto da
__________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame il 2 giugno 1999.
Ha ritenuto che i requisiti per autorizzare il ricongiungimento famigliare con
il padre non affidatario non fossero adempiuti. L'Esecutivo cantonale ha posto
in rilievo la durata pluriennale della loro separazione, la mancanza tra gli
interessati di provate relazioni strette, durature ed effettivamente vissute, e
il fatto che i figli hanno da sempre vissuto in Iugoslavia presso la madre. Ha
ritenuto che il fine ultimo del ricongiungimento, considerata l'età dei figli,
fosse in realtà volto ad ottenere un permesso per garantir loro un avvenire
professionale in Svizzera.
Il 15 giugno 1999 è deceduta in Iugoslavia
__________.
E. Contro la
predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che ai suoi
figli __________ e __________ venga rilasciato un permesso per soggiornare in
Svizzera. Il ricorrente non contesta le conclusioni poste a fondamento della
decisione impugnata. Ritiene tuttavia che a seguito del decesso della ex moglie
avvenuta dopo la decisione di seconda istanza, le premesse per il
ricongiungimento famigliare siano ora adempiute. Le relazioni dei figli
sarebbero ora più intense con il padre residente in Svizzera e una decisione
negativa provocherebbe un'ulteriore divisione tra i membri della famiglia
__________.
F. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
G. In sede
istruttoria, il ricorrente ha - tra l'altro - sostenuto di aver mantenuto
strette relazioni con i figli di primo letto, i quali avrebbero nel frattempo
terminato la scuola dell'obbligo e non svolgerebbero attualmente alcuna
attività lucrativa, rendendo loro visita in diverse occasioni durante l'ultimo
anno. L'insorgente ha prodotto i certificati di morte dei nonni materni e del
nonno paterno degli interessati; per quanto concerne la nonna paterna (1923),
presso cui __________ e __________ risiederebbero tuttora, egli ha versato agli
atti un certificato medico da cui risulta che la stessa sarebbe ammalata e non
sarebbe in grado di occuparsi dei nipoti. Ha infine documentato di aver
integralmente rimborsato il debito assistenziale per un totale di fr. 29'292.–
che aveva contratto durante il periodo 1° giugno 1996-31 agosto 1998 e che la
sua famiglia ad __________ ha attualmente una disponibilità finanziaria
complessiva annua di fr. 95'000.–.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di
permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti
delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla
concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un
diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si
fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato
internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste alcun trattato conchiuso tra
la Confederazione svizzera e la Repubblica federativa di Iugoslavia dal quale potrebbe
scaturire un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento
famigliare.
1.4. La giurisprudenza federale ha tuttavia
sancito che l'art. 17 cpv. 2 LDDS, relativo al ricongiungimento famigliare con
genitori stranieri domiciliati, si applica per analogia ai figli stranieri con
padre o madre svizzeri (DTF 118 Ib 155 consid. 1b). Orbene, secondo tale
disposto, terza frase, i figli celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto
di essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi
vivano con quest'ultimi. Al momento della richiesta del permesso di soggiorno
per vivere con il padre, __________ (14 agosto 1982) e __________ (4 dicembre
1983) avevano rispettivamente 16 e 15 anni: conformemente alla norma
menzionata, di principio, essi disporrebbero dunque di un diritto a un permesso
per risiedere in Svizzera presso il padre. Se dunque la censura di violazione
di tale disposto nell'ambito del ricongiungimento famigliare fosse sollevata
innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso di diritto amministrativo,
la Corte federale la dichiarerebbe ammissibile in applicazione dell'art. 100
cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Il gravame è pertanto ricevibile anche avanti al
Tribunale cantonale amministrativo. Il quesito di sapere se, in concreto, la
pretesa citata conduca al rilascio del permesso postulato è una questione di
merito e non di ammissibilità.
1.5. Lo straniero che ha uno stretto legame
di parentela con una persona che possiede la nazionalità svizzera e che qui vi
risiede può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU
(DTF 118 Ib 155 consid. 1b). In tal caso, se il legame di parentela è intatto
ed effettivamente vissuto, la libertà dell'autorità cantonale di negare un
permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di
rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale
federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5
consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso,
nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 LALPS. La
legittimazione a ricorrere compete in questi casi sia allo straniero a cui è
stato negato il permesso, sia al parente con il quale egli intende
ricongiungersi in Svizzera (DTF 119 Ib 84 consid. 1c). Ai fini della
ricevibilità non è tuttavia necessario esaminare se tali requisiti siano
adempiuti, dal momento che il ricorso è in tutti i casi già ammissibile in
virtù dell'art. 17 cpv. 2 LDDS.
1.6. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti predisposti d'ufficio da
questo Tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
L'art. 17
cpv. 2 LDDS ha per scopo quello di permettere ed assicurare a livello giuridico
un'effettiva convivenza famigliare (DTF 119 Ib 81 consid. 2c, 118 Ib 153 consid.
2b, 115 Ib 97 consid. 3a). Tale disposto può essere di conseguenza invocato
solo per favorire una tale convivenza; ciò non è il caso se lo straniero
domiciliato in Svizzera vive separato dai figli per anni e poco prima che essi
compiano i diciotto anni li fa venire nel nostro paese. In questi casi si
presume che il vero obiettivo è l'ottenimento di un'autorizzazione di
soggiorno. Un'eccezione può unicamente sussistere se validi motivi hanno
impedito un ricongiungimento più tempestivo (DTF 119 Ib 88 consid. 3a). Benché
la norma sia stata essenzialmente concepita dal legislatore federale per
permettere il ricongiungimento dell'intero nucleo famigliare, il Tribunale
federale ha già avuto modo di precisare come la medesima sia pure applicabile
nell'ambito di famiglie con genitori divorziati o separati. In questi casi non
esiste però un diritto incondizionato dei figli che vivono all'estero a
raggiungere il genitore stabilitosi in Svizzera. In questo caso i figli hanno
però diritto di essere inclusi nel permesso del genitore domiciliato nel nostro
Paese, solo se è con quest'ultimo che essi hanno le relazioni familiari più
intense. Nella valutazione di tale aspetto, si deve tenere conto non soltanto
delle circostanze passate, ma anche di eventuali cambiamenti successivi e delle
prospettive future (DTF 118 Ib 159 consid. 2b). In ogni caso non può essere ritenuto
come unicamente determinante il fatto che il figlio abbia sempre vissuto
all'estero, dove ha allacciato i legami più stretti, altrimenti il
ricongiungimento famigliare non diverrebbe in pratica mai possibile. E'
necessario per contro accertare presso quale dei genitori la prole abbia
vissuto, e, in caso di divorzio, chi ne ha ricevuto l'affidamento; se nel
frattempo gli interessi dei figli si sono modificati, l'adattamento alla nuova
situazione famigliare dovrebbe, di principio, essere dapprima regolato dal
diritto civile. La giurisprudenza ha sancito che anche nei casi in cui uno dei
genitori vive in Svizzera e il figlio è restato nel proprio Paese d'origine in
cura ad una terza persona o presso un altro famigliare che non sia né il padre,
né la madre, valgono per analogia i principi appena esposti (STF inedita 3
dicembre 1997 in re L., consid. 3b).
-
In
concreto nel 1984 il ricorrente è partito volontariamente per la Svizzera,
lasciando i propri figli in Iugoslavia presso la moglie __________. Prima del
marzo 1999 egli non ha mai presentato una domanda di ricongiungimento totale
con i figli, nonostante ne avesse il diritto sin dal 1987 allorquando si era
risposato questa volta con una cittadina elvetica. Nel luglio 1997 e nel dicembre
1998, dopo dieci rispettivamente undici anni di separazione, egli ha infatti
chiesto il ricongiungimento famigliare ma solo in favore di Jelena. E' quindi
dopo ben dodici anni di separazione che egli ha chiesto il ricongiungimento con
tutti i suoi figli di primo letto, da sempre residenti in Iugoslavia e affidati
alla madre sin dalla pronuncia del divorzio nel 1986. Inoltre la domanda è
stata presentata quando i figli avevano un'età prossima all'entrata nel mondo
del lavoro ed appare piuttosto finalizzata per garantire loro un futuro
migliore, segnatamente una formazione scolastica di grado superiore e un
avvenire professionale più favorevole di quelli ottenibili nel loro Paese
d'origine.
Risulta pertanto che il rifiuto delle
autorità precedenti di autorizzare l'entrata in Svizzera ai figli di __________
per ricongiungersi con quest'ultimo non presta il fianco a critica alcuna e non
viola gli art. 17 cpv. 2 LDDS e, nella misura in cui egli può prevalersene, 8
CEDU.
- Il
ricorrente non contesta tali risultanze. In questa sede invoca per contro un
fatto nuovo verificatosi dopo l'emanazione del giudizio governativo: il decesso
della moglie avvenuto per infarto il 15 giugno 1999, dimostrandolo tramite
copia autenticata dell'estratto dal registro delle morti. Secondo l'insorgente,
ciò avrebbe comportato un trasferimento dell'intensità dei legami famigliari di
__________ e __________ dalla madre verso il padre.
4.1. Ai fini del rilascio di un permesso di
soggiorno a titolo di ricongiungimento famigliare vanno tenute in debita
considerazione non solo le circostanze passate, bensì anche gli eventuali cambiamenti
intervenuti nel frattempo e le prospettive future. Restano dunque riservati i
casi in cui le nuove relazioni famigliari sono chiaramente definite - come ad
esempio in presenza del decesso del genitore titolare della custodia sui figli
o di un cambiamento sostanziale dei bisogni di mantenimento - e quelli in cui
l'intensità della relazione si è trasferita da un genitore all'altro (cfr. STF
inedita 2 marzo 1999 in re S. R. consid. 4a; Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF
53/1997 281).
4.2. Dagli atti risulta che l'insorgente ha
inviato regolarmente alla ex moglie fr. 300.– mensili per il mantenimento dei
figli, ha visitato quest'ultimi due volte l'anno ed è stato interpellato sulle
scelte fondamentali relative alla loro educazione (v. certificati 15 settembre
1997 del Centro per i lavori sociali di Presevo). Ciò non denota tuttavia che
il ricorrente abbia mantenuto, durante gli anni di separazione, intense
relazioni familiari con i figli di primo letto. Infatti è del tutto naturale
che padre e figli mantengano dei rapporti durante gli anni di separazione;
questa circostanza non basta, da sola, a far apparire questa relazione
famigliare prevalente su quelle esistenti nel proprio Paese d'origine. Il
ricorrente sostiene di aver comunque reso visita ai figli di primo letto regolarmente
nel corso dell'ultimo anno, ciò che denoterebbe una recente intensificazione
dei loro legami. Sennonché, su richiesta del giudice delegato, egli si è
limitato a produrre su questo punto la dichiarazione della __________ la quale
indica unicamente la sua assenza dal posto di lavoro e non dimostra affatto che
egli fosse effettivamente in Iugoslavia presso i figli durante i periodi
18.12.98-10.01.99, 24.06.99-08.07.99, 04.08.99-18.08.99 e, dopo il decesso
della sua prima moglie, nel corso della prima decade di settembre 1999 (doc.
L). Sia come sia, il quesito non necessita di essere ulteriormente approfondito.
Accertato che la famiglia __________ non è
più a carico dell'assistenza pubblica, ai fini del giudizio risulta
determinante esaminare se __________ e __________ siano restati nel proprio
Paese d'origine in cura ad una terza persona o presso un altro famigliare e se
il decesso della madre abbia ora effettivamente trasferito verso il padre la
predominanza delle loro relazioni famigliari.
In fase istruttoria, il ricorrente ha
indicato che __________ e __________ hanno terminato la loro formazione
scolastica e non svolgono attualmente alcuna attività lucrativa (v. doc. O e P:
certificati 21 settembre 1999 del segretariato della scuola media __________ a
__________; v. anche le relative domande di visto 4 marzo 1999 per la
Svizzera). __________ ha pure versato agli atti i certificati di morte in
originale dei suoceri __________ e __________ (doc. Q e R) nonché del padre
__________ (deceduto il 29 settembre 1999, doc. M) ed ha precisato che i suoi
figli di primo letto risiedono attualmente a __________ (Iugoslavia) presso sua
madre __________, che li ha in custodia. Secondo il ricorrente, essa sarebbe
malata, sotto costante controllo medico, le verrebbero fornite cure a domicilio
e non sarebbe in grado di occuparsi dei nipoti. A sostegno della propria tesi
egli ha trasmesso al Tribunale un certificato medico 20 settembre 1999 del
medico curante Dr. __________ dell'Ospedale 15 novembre di __________ (v. doc.
N). Sennonché da tale certificato, per quanto concerne la madre del ricorrente,
non è dato sapere di quale malattia si tratti, quale terapia seguirebbe
__________ né a quale contagio sarebbero esposti i suoi nipoti. Il fatto che il
medico abbia auspicato la custodia di __________ e __________ al ricorrente
sempre a causa del rischio dell'imprecisato contagio e per l'impossibilità del
loro mantenimento da parte della nonna paterna non porta a diversa conclusione.
Infatti, benché la procedura amministrativa sia retta dalla massima
inquisitoria (art. 18 cpv. 1 PAmm), secondo la quale spetta di principio
all'autorità accertare d'ufficio e in modo completo i fatti determinanti per la
causa, va comunque ricordato che, soprattutto laddove una parte abbia
introdotto una domanda nel suo interesse o si trovi in condizione di meglio
conoscere i fatti, la medesima è tenuta a collaborare attivamente
all'accertamento della fattispecie, fornendo informazioni al giudice e
indicando i mezzi di prova posti a sostegno delle sue allegazioni (STF inedita
23 febbraio 1996 in re Carrupt-Pontes consid. 4a). Tale obbligo di
collaborazione non è soddisfatto quando l'interessato versa agli atti documenti
mancanti della necessaria chiarezza. Ma tant'è. Quanto accertato dal medico
curante concerneva entrambi i nonni paterni nel settembre 1999, poco prima del
decesso di __________. Da allora e fino all'emanazione del precedente giudizio
in data odierna, l'insorgente non ha mai fatto valere nonostante la morte di
suo padre, che la situazione famigliare di sua madre ad occuparsi dei suoi
figli di primo letto, del resto prossimi al compimento del 18° anno di età e
con la formazione scolastica terminata, sia divenuta insostenibile. Essi
continuano infatti a risiedere presso la stessa, malgrado il rischio di quel
contagio che, se fosse realmente serio, avrebbe indotto il padre a documentare
senza indugio l'assoluta necessità di un loro trasferimento in Svizzera presso
di lui. Va pure notato che alla presunta impossibilità di mantenimento di
__________ e __________ da parte della nonna paterna può essere facilmente
posto rimedio mediante un ulteriore sostegno finanziario che il ricorrente che
già ha indicato di versare loro, a maggior ragione dal momento che egli non è
più a carico dell'assistenza pubblica e ha documentato di avere attualmente
entrate sufficienti.
- Non
esistono dunque interessi preponderanti che impongano ora una modifica delle
relazioni famigliari esistenti, potendo i figli del ricorrente continuare a
vivere presso la nonna in Iugoslavia, paese dove hanno frequentato la scuola
dell'obbligo, trascorso tutta la loro infanzia e in cui si trovano da sempre i
loro principali legami sociali, culturali ed affettivi.
Va infine rilevato che nulla impedisce al
padre di continuare a mantenere le relazioni personali come le ha intrattenute
con __________ e __________ durante tutti questi anni. Egli stesso non nega di
potersi recare in Iugoslavia per andare a trovarli.
- Sulla
scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto. Tassa e spese di
giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS, 8 ODDS, 8 CEDU,
100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 64
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.– è posta a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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