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Numero d'incarto:
52.1999.206
Data decisione, Autorità:
28.09.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00206
Lugano
28 settembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Silvia Torricelli, quest'ultima in sostituzione del
giudice Raffaello Balerna, astenuto
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 26 luglio 1999 di
__________, __________,
Contro
la
decisione 6 luglio 1999, no. 2967, del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 10 maggio
1999 con cui il consiglio comunale di __________ ha stanziato tre crediti per
opere connesse alla realizzazione del complesso immobiliare __________;
viste le risposte:
-
10 agosto 1999 di __________;
-
25 agosto 1999 del municipio di
__________;
-
25 agosto 1999 del Consiglio di
Stato, Bellinzona;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con messaggio del 4 ottobre
1993 (n. 42) il municipio di __________ ha chiesto al consiglio comunale di
concedere un diritto di superficie all'INSAI (ora SUVA) ed alla __________
sulla part. no. __________ RFD per la costruzione di un complesso commerciale -
residenziale. Al messaggio erano allegati i piani del progetto elaborato
dall'arch. __________.
Nell’ambito della procedura di rilascio della licenza
edilizia l'autorità comunale ha chiesto ai promotori dell’operazione immobiliare
di prevedere un ascensore destinato a collegare il complesso alla retrostante
via __________, facilitando l’accesso a motulesi, anziani e mamme con bambini
in carrozzella. La SUVA ha aderito alla richiesta a condizione che il comune
sopportasse i costi di questa infrastruttura.
Previo rilascio della licenza edilizia, il 20 dicembre 1993
il legislativo comunale ha concesso il diritto di superficie.
B. Nell'ambito dei lavori di
costruzione, i promotori dell’operazione hanno apportato diverse modifiche al
progetto originario. Fra queste anche una scala, destinata a collegare via
__________ al corso __________. Le varianti d’opera sono state approvate dal
municipio con licenza 2 giugno 1997.
C. Con messaggio 18 marzo 1999
(n. 157) il municipio ha chiesto al consiglio comunale di risolvere:
"1. E' approvata la Convenzione tra il comune
di __________ e la SUVA Divisione Immobili del 1º dicembre 1998.
-
E' concesso un credito di complessivi fr.
250'000.-- per la partecipazione ai costi di realizzazione dell'ascensore via
__________ e della scala di collegamento via __________ e __________.
-
E' approvata la Convenzione tra il Comune di
__________ e la __________ del 22 dicembre 1998.
-
E' concesso un credito di fr. 180'000.-- per la
realizzazione della pavimentazione del passaggio pubblico e della corte
privata, di due vetrinette e un muro di cinta lungo il diritto di passo quale
compenso per l'iscrizione del passo pedonale pubblico gravante sul mapp. no.
__________ RFD di proprietà della __________.
-
E' approvata la convenzione tra il Comune di
, la SUVA Divisione Immobili, la Banca __________ () ed i signori
__________ e __________ del 1º dicembre 1998.
-
Il Comune è autorizzato a cedere gratuitamente
a favore della __________ mq 79 del mapp. no. __________ RFD di sua proprietà.
-
Il Comune è autorizzato a ricevere
gratuitamente dalla __________ mq 185 staccati dal mapp. no. __________ RFD.
-
Il Comune è autorizzato a cedere gratuitamente
a favore della SUVA Divisione Immobili mq 98 del mapp. __________ RFD.
-
Il Comune è autorizzato a ricevere
gratuitamente dalla SUVA Divisione Immobili mq 17 staccati dal mapp. no.
__________ RFD.
-
In conseguenza alle permute alla base delle
convenzione è aggiornato il fondo base __________ RFD ed il rispettivo diritto
di superficie __________ RFD a favore della SUVA Divisione Immobili.
-
E' concesso un credito di fr. 10'000.-- per
tutte le spese legali e di iscrizione a RF previste dalle precedenti convenzioni.
-
Il municipio è autorizzato a contrarre il
relativo mutuo di complessivi fr. 440'000.-- alle migliori condizioni
possibili.
-
La spesa sarà registrata a consuntivo del conto
investimenti (voce no. 503 "Costruzioni Edili").
-
Il credito è da utilizzare entro il 30 giugno
2000."
Il credito di fr. 250’000.-- si componeva di:
·
un importo di fr. 100’000.-- da versare alla SUVA a titolo di
partecipazione ai maggiori costi da questa sostenuti per costruire l’ascensore
richiesto dal municipio al fine di facilitare l’accesso a via __________, e
·
di un ulteriore importo di fr. 150’000.-- da versare alla SUVA a
titolo di partecipazione ai costi sopportati per realizzare una scala di
collegamento tra via __________ e __________.
L’ulteriore credito di fr. 180'000.-- era invece destinato
alle opere di pavimentazione di un passo pubblico pedonale costituito su un
fondo di proprietà della __________ (part. no. __________ RFD) al fine di
collegare l’ascensore alla via in questione.
Raccolti i preavvisi della commissione opere pubbliche e
della commissione della gestione, il 10 maggio 1999 il consiglio comunale ha
aderito al messaggio a larghissima maggioranza.
D. Contro questa risoluzione il
consigliere comunale __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato,
chiedendogli in via principale di annullarla ed in via subordinata di
confermarla, richiamando tuttavia il municipio "ad una maggiore
attenzione al rispetto delle leggi". Il ricorrente si doleva
essenzialmente del fatto che il consiglio comunale fosse stato chiamato a
stanziare crediti per opere che nel frattempo erano ormai state realizzate.
E. Con giudizio 6 luglio 1999
il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, ritenendo in sostanza che la
decisione del legislativo comunale non violasse alcuna disposizione di legge.
Esente da critiche andrebbe pure l'operato del municipio, che avrebbe convenientemente
vigilato sulla realizzazione del complesso.
F. Contro la predetta
risoluzione governativa il soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, riproponendo in questa sede le domande di giudizio
formulate in prima istanza.
In sostanza, l'insorgente rimprovera al municipio di aver
passivamente tollerato le modifiche apportate al progetto iniziale, ponendo il
legislativo comunale davanti al fatto compiuto e sollecitandolo a stanziare
crediti per opere ormai realizzate.
G. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato ed il presidente del consiglio comunale
senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio, contestando partitamente
le tesi dell'insorgente con argomenti che verranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. La potestà ricorsuale
dell'insorgente, cittadino attivo di Mendrisio, è certa (art. 209 lett. a LOC).
Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm).
- Giusta gli art. 42 cpv. 2 e
13 cpv. 1 lett. e LOC, il consiglio comunale autorizza le spese d’investimento.
Esso decide inoltre l’esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi
e di progetti definitivi, accordando i crediti necessari e, se del caso, autorizzando
la contrazione di prestiti (lett. g).
Il merito delle decisioni adottate dal legislativo comunale
negli ambiti suddetti è censurabile da parte dell’autorità di ricorso soprattutto
nella misura in cui contravviene alle disposizioni della LOC e dello specifico
regolamento sulla gestione finanziaria dei comuni.
- Nell’evenienza concreta, il
ricorrente censura essenzialmente l’operato del municipio, rimproverandogli di
non aver vigilato adeguatamente sull’andamento dei lavori, tollerando
modifiche, che non erano state preventivamente autorizzate e ponendo il
consiglio comunale nella condizione di non potersi liberamente determinare in
merito alla realizzazione di opere pubbliche per le quali viene chiesto lo
stanziamento dei crediti necessari.
Le censure sono sostanzialmente improponibili.
L’impugnativa non è infatti rivolta contro decisioni del
municipio mediante la quali viene autorizzata la realizzazione di opere
pubbliche senza il preventivo consenso del legislativo ed in assenza della
necessaria copertura finanziaria. Oggetto del ricorso è una decisione del
consiglio comunale, mediante la quale, definito il quadro giuridico di
riferimento, vengono stanziati due crediti:
·
uno di fr. 250’000.-- da versare alla SUVA a titolo di partecipazione
alla realizzazione di opere d’interesse generale, in quanto aperte al pubblico
(ascensore e scala), costruite dalla stessa SUVA sul sedime concessole in
diritto di superficie,
·
uno di fr. 180’000.-- destinato alla realizzazione di un passaggio
aperto al pubblico sul fondo della __________.
L'autorità di ricorso è pertanto chiamata ad esprimere un
sindacato di legittimità soltanto sui provvedimenti adottati dal legislativo
comunale. Esula dalla materia del contendere qualsiasi verifica della
conformità con il diritto delle decisioni rese in precedenza dal municipio,
dalle quali è scaturita la risoluzione censurata. A differenza del Consiglio di
Stato, il Tribunale cantonale amministrativo non è infatti autorità di
vigilanza sui comuni.
Anche volendo estendere il controllo nella direzione
auspicata dal ricorrente, le censure da questi sollevate andrebbero comunque
respinte siccome del tutto gratuite.
Nulla condizionava infatti la libertà di determinarsi del
consiglio comunale in merito alla proposta di partecipare con un versamento di
fr. 250’000.-- alle opere di pubblica utilità (ascensore e scala) realizzate
dalla SUVA per dar seguito all’analoga richiesta del municipio (ascensore),
rispettivamente per migliorare dal profilo funzionale ed estetico una
componente significativa del complesso immobiliare (scala). Trattandosi di
manufatti realizzati dai promotori dell’insediamento e non di opere pubbliche
eseguite in proprio dal comune per iniziativa del solo municipio, il legislativo
era del tutto libero di negare il credito richiesto.
La decisione di stanziarlo non presta quindi il fianco a
critiche di sorta.
Tanto meno può essere ravvisata una qualsivoglia violazione
del diritto nella decisione del consiglio comunale di stanziare un credito di
fr. 180’000.-- per pavimentare ed arredare il passaggio aperto al pubblico
ottenuto dal municipio dalla __________. L’opera pubblica in questione, conforme
alle indicazioni del piano di protezione del centro storico, non è ancora stata
realizzata. Le ingiustificate critiche mosse dal ricorrente all’indirizzo del municipio
sono del tutto insuscettibili di inficiare la legittimità della risoluzione
impugnata.
- Il ricorrente contesta
infine la tassa di giustizia di fr. 300.-- posta a suo carico dal Consiglio di
Stato.
4.1. Giusta l’art. 28 cpv. 1 lett. a PAmm il Consiglio di
Stato può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia che, per i
procedimenti di carattere non pecuniario, varia da 10.-- a
5’000.-- fr. La tassa di giustizia deve rispettare i principi della copertura
dei costi e dell’equivalenza. Una certa moderazione si giustifica, soprattutto
in prima istanza, nei casi in cui il soccombente è insorto per motivi ideali, a
difesa di interessi pubblici (Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 28 PAmm, N. 3). La pretesa di ergersi a
difensore della legalità non deve invero costituire una comoda giustificazione
per sottrarsi completamente a qualsiasi responsabilità in caso di rigetto di
impugnative manifestamente prive di possibilità di successo.
4.2. La tassa applicata in concreto dal Consiglio di Stato a
carico dell’insorgente appare contenuta entro limiti estremamente modesti e
comunque insufficienti a remunerare il dispendio amministrativo occasionato dal
ricorso. Tenuto conto della palese inconsistenza del ricorso inoltrato, essa
risponde ampiamente ai criteri di commisurazione sopra enunciati ed è conforme all'art.
28 PAmm. Va quindi confermata.
- Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto.
La tassa di giustizia, commisurata per difetto ai costi
effettivi provocati dall'impugnativa, è posta a carico del ricorrente.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 13, 42, 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
500.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
__________;
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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