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Numero d'incarto:
52.1999.209
Data decisione, Autorità:
18.05.2001, TRAM
Incarto n.
52.1999.00209
Lugano
18 maggio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 luglio 1999 della
__________, __________,
patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 6 luglio 1999, n. 2974, del Consiglio
di Stato che ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dall'insorgente
contro la decisione 7 aprile 1999 con cui l'allora Ufficio permessi e passaporti
(UPP) - ora Ufficio dei permessi e dell'immigrazione (UPI) – concernente la
rimozione degli apparecchi Crazy Ball istallati sul territorio del cantone;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
che il 6
novembre 1997 l'allora Ufficio dei permessi e dei passaporti (UPP) - ora
Sezione dei permessi e dell'immigrazione (UPI) - ha rilasciato alla __________
la licenza per istallare sul territorio del cantone 100 apparecchi "Crazy
Ball's";
che il 9
giugno 1998 l'Ufficio federale di polizia (UFP, divisione diritto / giochi d'azzardo)
ha segnalato all'UPP che il DFGP ha proibito in Svizzera l'apparecchio Crazy
Ball "poiché da una parte è connesso con un gioco d'azzardo simile a
quello della lotteria e dall'altra perché non è stato omologato".
Richiamandosi all’art. 6 dell'allora vigente LF sulle case da giuoco del 1929
l'UFP ha quindi chiesto all'autorità cantonale “di confiscare gli
apparecchi, di denunciare i responsabili e di far togliere dalla circolazione
gli apparecchi da parte del tribunale competente";
che, riallacciandosi a questa richiesta, il
7 aprile 1999 l'UPP ha invitato la __________ a rimuovere gli apparecchi in
questione, avvertendola che l’autorizzazione - giunta nel frattempo a scadenza
- avrebbe potuto essere rinnovata unicamente previo conseguimento
dell’omologazione federale;
che
contro questo provvedimento la __________ è insorta davanti al Consiglio di
Stato, chiedendogli di accertarne la nullità, subordinatamente di annullarlo,
in quanto lo stesso si fondasse sulla legge cantonale sulle lotterie e i giochi
d'azzardo (LLGA);
che la __________ è insorta anche dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, ponendo a giudizio le stesse domande fatte
valere dinanzi al Consiglio di Stato, fondandosi sulla legge sull'esercizio del
commercio e delle professioni ambulanti (LCAmb) (inc. TRAM 52.99.110);
che con
giudizio 6 luglio 1999 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame
interposto dalla __________, ritenendo in sostanza che gli apparecchi Crazy
Ball soggiacessero alla LCAmb e alla LLGA;
contro la
predetta risoluzione governativa la __________ è insorta davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarla e di rinviare gli atti al
Consiglio di Stato affinchè statuisca nel merito, nell'ipotesi in cui alla
fattispecie sia applicabile la legge sulle lotterie e giochi d'azzardo;
che l'UPI
ed il Consiglio di Stato si sono entrambi pronunciati per la reiezione del
gravame;
che con
decisione 8 maggio 2000 il Tribunale Federale ha respinto il ricorso inoltrato
da __________, confermando la decisione 28 luglio 1999, con la quale il Tribunale
cantonale amministrativo, fondandosi sul diritto cantonale (LCAmb) aveva respinto,
in quanto ricevibile, il gravame di __________;
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 2 cpv. 2
LLGA, la legittimazione attiva della ricorrente, certa (art. 43 PAmm), il
ricorso è tempestivo;
che il
gravame è quindi ricevibile in ordine è può essere deciso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che l'art. 9a cpv. 1 LCAmb vieta su tutto il
territorio del Cantone Ticino l'esercizio di apparecchi automatici remuneranti
denaro, buoni di qualsiasi genere o gettoni tramutabili in denaro, in merce o
in buoni di qualsiasi genere, indipendentemente dalla circostanza se detti
apparecchi soggiacciano all'obbligo di omologazione federale e siano
effettivamente omologabili;
che con
il ricorso qui in esame, la __________ chiede a questo tribunale di annullare
il giudizio governativo e di rinviare gli atti al Consiglio di Stato affinchè
statuisca nel merito, qualora gli apparecchi Crazy Ball soggiacessero alla LLGA
e non alla LCAMb;
che, come detto, questo tribunale, statuendo
sul ricorso inoltratogli dalla __________ in virtù dell'art. 2 cpv. 2 LCAmb
(TRAM 52.99.110), con decisione 28 luglio 1999, confermata dal Tribunale
Federale, ha ritenuto che tali apparecchi devono essere considerati apparecchi
automatici ai sensi dell'art. 9a LCAmb, in quanto rimuneranti vincite
costituite da buoni tramutabili in merce;
che la fattispecie è quindi retta dalla
LCAmb e non dalla LLGA;
che pertanto la risoluzione impugnata, con
la quale il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa
sottopostagli, in quanto gli apparecchi in questione non sottostanno alle disposizioni
della LLGA, ma alla LCAmb, va senz'altro confermata siccome immune da
violazioni del diritto;
che sulla
scorta di quanto fin qui esposto, la decisione governativa va quindi confermata
ed il ricorso respinto;
che la
tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 9a, 13 LCAmb; 2 LLGA; 3, 18, 28, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 300.-- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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