AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.231
Data decisione, Autorità:
20.10.1999, TRAM
Incarto n.
52.1999.00231
Lugano
20 ottobre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 10 settembre 1999 della
__________,
rappr.
da: __________,
Contro
la
decisione 25 agosto 1999 (n. 3344) del Consiglio di Stato
che
respinge l'impugnativa presentata dell'insorgente avverso la risoluzione 10
agosto 1998 con cui il municipio di __________ le ha ordinato di sospendere
il battito delle ore dell'orologio del campanile tra le 22.00 e 07.00 ;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 10 agosto 1998 il
municipio di Intragna ha ingiunto alla locale parrocchia di sospendere il
battito delle ore dell'orologio del campanile tra le 22.00 e le 07.00, in
quanto fonte di disturbo “per i numerosi ospiti” del comune;
che contro la predetta risoluzione sono insorti davanti al
Consiglio di Stato la parrocchia di __________, __________ ed altri 188 liteconsorti,
__________ ed __________, chiedendone l'annullamento;
che con unico giudizio del 25 agosto 1999 il Consiglio di
Stato
ha respinto il gravame, ritenendo che il battito delle ore
durante la notte costituisse una turbativa suscettibile di giustificare l'adozione
di un provvedimento fondato sugli art. 126 - 127 del regolamento comunale,
disciplinanti la repressione dei rumori molesti e la tutela della quiete
notturna;
che contro il predetto giudizio governativo la parrocchia di Intragna
si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di
annullarlo assieme all'ordine censurato;
che l'insorgente nega in sostanza che il battito notturno
delle ore possa essere considerato alla stregua di un rumore molesto, atto a
turbare la quiete notturna dei numerosi ospiti di Intragna;
che il Consiglio di Stato postula il rigetto dell'impugnativa
senza formulare osservazioni;
che ad identica conclusione perviene il municipio di Intragna,
rilevando come la parrocchia abbia temporaneamente soppresso il battito delle
ore notturno dell'orologio del campanile;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC;
che certa è la legittimazione attiva della parrocchia
ricorrente, destinataria dell'ordine impugnato e quindi direttamente interessata
al suo annullamento (art. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque
ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art.18 PAmm);
che giusta l'art. 16 cpv. 1 LPAmb, gli impianti che non
soddisfano le prescrizioni della medesima legge o quelle, ecologiche, di altre
leggi, devono essere risanati; il Consiglio federale, soggiunge il capoverso
seguente, emana prescrizioni sugli impianti, sull'estensione dei provvedimenti
da adottare, i termini e il procedimento;
che in ossequio al mandato conferitogli dal legislatore, il
Consiglio federale ha assoggettato all'obbligo di risanamento gli impianti
fissi che contribuiscono in modo determinante al superamento dei valori limite
d’immissione (VLI; art. 13 cpv. 1 OIF), disponendo che il risanamento deve
estendersi nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e
dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico (art. 13 cpv. 2 lett.
a OIF), in modo che i VLI non siano superati (art. 13 cpv. 2 lett. b OIF);
che in mancanza di valori limite d’esposizione al rumore,
l'autorità esecutiva valuta le immissioni foniche in base all’art. 15 LPAmb
(art. 40 OIF; ZBl 1989, 499; URP 1996, 668);
che l’obbligo di risanamento di impianti non conformi alla LPAmb
è disciplinato esclusivamente dal diritto federale, che prevale sul diritto
cantonale e comunale (art. 65 LPAmb);
che competente ad ordinare il risanamento degli impianti non
conformi alla LPAmb è soltanto il Dipartimento del territorio (art.3 cifra 5 DLALPAmb;
RL 9.2.1.1); in mancanza di un'esplicita delega i municipi non sono abilitati a
prendere decisioni in merito (STA 7.12.98 in re __________);
che l'orologio del campanile di __________ è un impianto
fisso ai sensi degli art. 2 LPAmb e 2 cpv. 1 OIF;
che il rumore prodotto dal battito delle ore costituisce
un'emissione ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 LPAmb;
che l’OIF non stabilisce valori limite d’esposizione al
rumore delle campane: occorre pertanto procedere conformemente all’art. 40 cpv.
3 OIF (ZBl 1989, 499; URP 1996, 668);
che l'esame della questione a sapere se il rumore prodotto
dal battito delle ore contribuisca in modo determinante al superamento dei
limiti ammissibili in base all'art. 40 cpv. 3 OIF e generi pertanto un obbligo
di risanamento (art. 16 LPAmb; 2 cifra 4 OIF) è di esclusiva competenza del DTer
(art. 3 cifra 5 DLALPAmb);
che, stando così le cose, ben si deve concludere che il
municipio non fosse competente ad adottare provvedimenti volti a ridurre le
emissioni foniche prodotte dall’impianto mediante prescrizioni d’esercizio;
che il ricorso va quindi accolto, annullando la decisione
municipale impugnata in quanto resa da un'autorità incompetente e il giudizio
governativo che la conferma, siccome fondato sul diritto comunale anziché sulle
prevalenti disposizioni del diritto federale;
che gli atti vanno trasmessi al Dipartimento del territorio
affinché adotti le decisioni di sua competenza;
che dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia;
visti gli art. 2,7,16 LPAmb; 2,
40 OIF;3,18,28,60,61,65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto .
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione del 10 agosto 1998 n. 3344 del municipio di
__________;
1.2. la decisione del 25 agosto 1999 n. 3344 del Consiglio di
Stato.
-
Gli atti sono trasmessi al
Dipartimento del territorio per competenza.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster