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Numero d'incarto:
52.1999.24
Data decisione, Autorità:
25.05.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00024
Lugano
25 maggio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 18 gennaio 1999 di
__________ patrocinato dall'avv. __________
contro
la
risoluzione 22 dicembre 1998 (n. 6019) del Consiglio di Stato, che ha
respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 30
luglio 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in
materia di rifiuto di rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
-
27 gennaio 1999 del Servizio dei
ricorsi del Consiglio di Stato,
-
1° febbraio 1999 della Sezione
degli stranieri (ora: permessi e immigrazione);
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ (1968), cittadino
angolano, è entrato in Svizzera il 29 novembre 1993 richiedendo l'asilo. Il 25
febbraio 1994, l'Ufficio federale dei rifugiati ha respinto la sua domanda. Lo
ha tuttavia ammesso provvisoriamente, nel canton __________, fino al 25
febbraio 1997. Il 18 luglio 1996 egli ha ottenuto un permesso di dimora per
vivere in __________ presso la cittadina austriaca domiciliata __________
(1968), a quel momento in gravidanza. L'autorizzazione è stata rilasciata a
seguito del recesso della querela penale sporta nell'aprile 1996 nei suoi confronti
dalla sua compagna per truffa, appropriazione indebita ed ingiurie. Il 3 agosto
1996 __________ ha dato alla luce __________, di cui __________ ne ha
riconosciuto la paternità il 16 luglio precedente. Il figlio, cittadino
austriaco, ha ottenuto un permesso di domicilio per vivere con i genitori.
B. Durante il suo soggiorno in
Ticino, il ricorrente ha lavorato saltuariamente. Dal 1° novembre 1996,
l'Ufficio dell'assistenza sociale anticipa gli alimenti a __________ per un
importo di fr. 300.– mensili (fr. 301.15 dal 1° gennaio 1998). A partire dal 1°
dicembre 1996 e fino al 30 settembre 1998, anche il ricorrente è stato a carico
dell'assistenza per complessivi fr. 16'019.05. Tra l'8 e il 31 marzo 1997
__________ ha commesso vie di fatto contro __________, mentre il 28 aprile
successivo le ha danneggiato intenzionalmente la porta di entrata e
successivamente la portafinestra del salotto dell'appartamento. Per questi
motivi e per aver pure circolato senza licenza di condurre, è stato condannato
dal Procuratore pubblico con decreto d'accusa 4 maggio 1998 a 5 giorni di
detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni. Nel
marzo 1997 è cessato il rapporto di convivenza con __________ e il 6 luglio
successivo egli è andato a vivere presso un'altra donna. Nel frattempo, il suo
permesso di dimora è stato rinnovato fino al 18 luglio 1998. Il 23 gennaio 1998
il ricorrente è stato ammonito dalla Sezione degli stranieri in quanto non
versava regolarmente gli alimenti al figlio e per aver interessato i servizi di
polizia, con l'avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto
sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative.
C. Il 30 luglio 1998, la
Sezione degli stranieri ha respinto la domanda di __________ volta al rinnovo
del permesso di dimora. L'autorità si è fondata sul fatto che nonostante
l'ammonimento, egli continuava a non versare gli alimenti al figlio, da tempo a
carico dello Stato. Gli ha pure rimproverato di essere anch'esso a carico
dell'assistenza pubblica e di aver interessato i servizi di polizia e le
autorità giudiziarie. Il dipartimento ha infine ritenuto esigibile il rientro
in __________ e che eventuali visite al figlio potessero essere effettuate
nell'ambito della normativa relativa ai turisti. La decisione è stata resa in
applicazione degli art. 4, 9, 10, 11, 12 e 16 LDDS e 8 ODDS.
D. Con giudizio 22 dicembre
1998, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo
l'impugnativa contro di essa interposta dall'interessato. In sostanza, il
Governo ha ritenuto che non sussistessero - in virtù degli art. 9, 10 cpv. 1
lett. a/b/d LDDS e 8 CEDU - i requisiti per il rinnovo. Secondo l'Esecutivo
cantonale, con la cessata convivenza con la __________ e il figlio, egli non
adempiva più le condizioni per cui aveva ottenuto il permesso. Egli denoterebbe
inoltre difficoltà di adattamento all'ordinamento vigente in Svizzera e non
dimostrerebbe nemmeno di avere un legame particolarmente stretto con il figlio.
E' stato inoltre considerato insufficiente il rimborso di fr. 80.– mensili a partire
dal novembre 1998 degli alimenti a favore di __________, vista l'entità delle
prestazioni versate complessivamente fino a quel momento a favore suo (fr.
16'019.05) e del figlio (fr. 7'112.65). Il Consiglio di Stato ha ritenuto che
il diritto di visita con il figlio fosse possibile in caso di rientro nel Paese
d'origine o di trasferimento in un Paese dell'UE, e segnatamente in __________.
E. Contro la predetta
pronunzia, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso
di dimora. In sostanza, ritiene che la decisione impugnata violi l'art. 8 CEDU.
Asserisce che le condizioni poste per autorizzarlo a soggiornare in Ticino
erano valide solo per il rilascio e non per il rinnovo del permesso.
Relativizza la condanna penale a suo carico e indica che da qualche mese
provvede a rimborsare, nei limiti delle sue possibilità, il debito contratto
presso lo Stato. Sostiene che senza il permesso, il legame affettivo con __________
sarà compromesso.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui
si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di
polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento
la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che
l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della
legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di
dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un
simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare
del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a,
388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste alcun trattato conchiuso tra la
Confederazione svizzera e __________ dal quale potrebbe scaturire un diritto al
rilascio o al rinnovo di un permesso di dimora per il ricorrente.
1.4. L'insorgente è celibe. E' quindi a ragione che non si
richiama al diritto sancito dall'art. 17 LDDS.
1.5. Lo straniero può, a seconda delle circostanze,
prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art.
8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione della famiglia e ottenere un
permesso di dimora. Affinché tale norma sia applicabile, occorre tuttavia che
tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua
famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (cittadino svizzero
o straniero titolare di un permesso di domicilio) esista una relazione stretta,
intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 122 II 1 consid. 1e, 289 consid.
1c). In particolare, l'art. 8 CEDU si applica quando lo straniero può far
valere una relazione intatta con il figlio che ha il diritto di risiedere in
Svizzera, sebbene non gli sia stata attribuita l'autorità o la custodia
parentale.
In concreto, dall'incarto risulta che l'assistenza sociale, a
partire dal 1° novembre 1996, è dovuta intervenire nell'anticipo della pensione
alimentare per __________. Ad inizio novembre 1998 i versamenti dell'ente
assistenziale sono stati complessivamente di fr. 6'911.50; vi sono state pure
diverse procedure esecutive per il recupero del credito sfociate in attestati
di carenza beni a carico dell'insorgente (v. scritto 6 novembre 1998 del
Servizio ricuperi e anticipo alimenti al Consiglio di Stato). Va pure osservato
che dal 1° al 19 marzo 1997, l'insorgente ha lavorato presso un albergo di
__________ come ragazzo di cucina per un salario mensile lordo di fr. 2'300.–
(v. domanda inizio attività 28 gennaio 1997 e successiva disdetta del datore di
lavoro). In seguito è rimasto senza impiego fino al 18 dicembre 1997, quando è
stato assunto come operaio a tempo parziale dalla cooperativa Area a __________
(15-20 ore) con un salario retribuito fr. 17 all'ora (in realtà nel febbraio e
nel marzo 1998 ha lavorato rispettivamente per 2½ e 9½ ore: v. permessino n.
419681 del 18 dicembre 1997; scritto 10 aprile 1998 comune di __________;
domanda di proroga 5 luglio 1998 del permesso di dimora). Attualmente, a
partire dal settembre 1998, svolge un'attività ausiliaria presso un albergo di
__________ con un salario netto mensile di fr. 1'859.55. L'insorgente afferma
che le relazioni con il figlio, che è rimasto a vivere con la madre, sarebbero
intense. Indica di versargli gli alimenti regolarmente dal mese di novembre
1998 e di rimborsare, nei limiti delle sue possibilità finanziarie, una quota
parte del debito arretrato (fr. 80.–). Sennonché, da quanto esposto in
precedenza, ci si può invero chiedere se la sua attuale attività professionale
a tempo pieno, come pure i versamenti effettuati successivamente al rifiuto di
rinnovo del suo permesso, non siano intimamente legati al provvedimento
adottato dalla Sezione degli stranieri. Sia come sia, la questione non merita
di essere comunque approfondita. In effetti, l'intensità di una relazione non
può essere fondata unicamente sul sostegno finanziario. Orbene il ricorrente,
che indica di non convivere più con la madre di __________ sin dal marzo 1997
(ricorso, ad 2), non fornisce alcun ragguaglio sui suoi rapporti con il figlio.
Egli non spende infatti nemmeno una parola per comprovare l'esistenza di un
legame affettivo con __________. Con questo modo di agire, l'insorgente
dimostra che il rapporto con lo stesso è tutt'altro che intensamente vissuto e
non raggiunge neppure l'intensità di una relazione ordinaria tra padre e
figlio.
Stante quanto precede, ben si può concludere che il ricorrente
non intrattiene un legame particolarmente stretto con il figlio. Egli non può
pertanto appellarsi all'art. 8 CEDU per chiedere il rinnovo del suo permesso di
dimora. Di conseguenza, il ricorso è irricevibile per incompetenza del
Tribunale cantonale amministrativo a statuire sul gravame in oggetto.
- Considerata l’erronea
indicazione dei mezzi di ricorso data dal giudizio impugnato, si prescinde dal
prelievo di una tassa di giustizia.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 4, 17 LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS;
3, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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