DOC wine blending ban annulled under Swiss law

52.1999.251Other CourtJan 11, 2000Granted

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The Cantonal Administrative Court allowed the appeal of a winery director against a ban imposed by the Cantonal Hygiene Laboratory and confirmed by the State Council. The court held that Swiss food law permits blending of category 1 wines, including DOC wines, up to 10%, and that neither the Swiss-Italian wine agreements nor Italian law barred such blending in Switzerland. The court annulled both the State Council decision and the underlying ban, left open the separate contravention case concerning possible consumer deception, waived court fees, and ordered the State to pay CHF 1,000 in costs.

Omnilex headnote

Art. 2 cpv. 3 LDerr; art. 367 cpv. 1 lett. a and 371 cpv. 2 ODerr; applicability of foreign wine-designation rules and treaty law to blending of DOC wines: absent an express treaty prohibition, Swiss law governs and permits blending of category 1 wines up to 10%; the 1961 Swiss-Italian agreement regulates accompanying certificates only, while the 1994 agreement concerns exclusively DOCG wines. The territoriality principle excludes direct application of foreign law to conduct in Switzerland; a foreign rule providing for lapse of the denomination upon blending does not itself establish a Swiss prohibition, but only a consequence for the designation, subject to the actual place and legal context of the blending (consid. 2-3).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1999.251

Data decisione, Autorità: 11.01.2000, TRAM

Incarto n. 52.1999.00251

Lugano 11 gennaio 2000

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 17 settembre 1999 di

__________, patrocinato da: avv. __________,

Contro

la decisione 1. settembre 1999 del Consiglio di Stato (n. 3603) che conferma la decisione 18 aprile 1999 con cui il Laboratorio cantonale d'igiene ha vietato all'insorgente di procedere ad ulteriori tagli di vini italiani DOC sfusi;

viste le risposte:

  • 4 ottobre 1999 del Laboratorio cantonale d'igiene;

  • 6 ottobre 1999 del Consiglio di Stato;

  • 11 novembre 1999 della ditta __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Nell'ambito di un'ispezione effettuata presso la __________ di __________, di cui l'insorgente è direttore, il Laboratorio cantonale d'igiene (LCI) ha accertato che la ditta in questione aveva tagliato 40'287 litri di Merlot del Piave a denominazione di origine controllata (DOC) e 688'111 litri di Montepulciano d'Abruzzo Casal Tuahlero DOC con altro vino rosso nella misura del 10%. Vini che erano stati nel frattempo venduti in larga misura.

Per questi fatti il LCI ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 100.-- per aver violato gli art. 18 cpv. 1 LDerr e 19 ODerr, traendo in inganno i consumatori sulla qualifica DOC del vino venduto.

Con la stessa decisione, richiamato l'art. 29 cpv. 2 LDerr, il LCI ha inoltre vietato all'insorgente di procedere ad ulteriori tagli di vini DOC italiani sfusi.

Contro la multa __________ è insorto davanti al giudice delegato per le contravvenzioni del Tribunale cantonale amministrativo. Il divieto di taglio è invece stato impugnato davanti al Consiglio di Stato.

B. Con decisione 1. settembre 1999 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa.

Richiamandosi agli accordi stipulati dalla Svizzera con la CEE e con l'Italia, il Governo ha in sostanza ritenuto che i vini DOC italiani commerciati in Svizzera dovessero rispettare la legge italiana n. 169 del 10 febbraio 1992, che vieterebbe in modo assoluto qualsiasi taglio.

C. Contro il predetto giudizio governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Eccepita la legittimazione passiva, l'insorgente nega anzitutto che gli accordi internazionali richiamati dal giudizio impugnato contengono un divieto di taglio dei vini DOC. Vietato sarebbe soltanto il taglio dei vini DOCG (a denominazione di origine controllata e garantita). A sostegno del ricorso l'insorgente si richiama ad un parere 22 giugno 1999 dell'Ufficio federale di giustizia all'attenzione dell'Ufficio federale dell'agricoltura.

D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed il LCI, che contesta partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti che verranno discussi qui appresso.

Con osservazioni 11 novembre 1999 il ricorrente ha altresì preso posizione sul parere 22 settembre 1999 dell'Ufficio federale della sanità pubblica, interpellato nel frattempo dal LCI.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 3 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d'uso (LALDerr; RL 6.2.1.1). La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dal divieto impugnato, è certa (art. 43 PAmm). L'eccezione di carenza di legittimazione passiva da questi sollevata può restare indecisa. Ai fini del giudizio non occorre invero verificare se il provvedimento in esame, in quanto impartito al ricorrente, sia atto a conseguire lo scopo perseguito.

Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

  1. 2.1. La legge sulle derrate alimentari del 1. marzo 1995 (LDerr; RS 817.0) si applica tanto ai vini prodotti in Svizzera, quanto ai vini importati. Restano riservati gli impegni assunti dalla Svizzera in base a convenzioni internazionali (art. 2 cpv. 3 LDerr).

Giusta l'art. 371 cpv. 2 dell'ordinanza sulle derrate alimentari del 1. marzo 1995 (ODerr; RS 817.02), il vino della categoria 1 può essere tagliato fino al 10% con prodotti di ugual colore. Questa norma ha abrogato il divieto di taglio sancito dall'art. 338 cpv. 2 dell'ordinanza previgente (CS 4, 570) per per i vini della I. categoria. Secondo l'art. 367 cpv. 1 lett. a ODerr, la categoria 1 comprende i vini con denominazione di origine o con denominazione di origine controllata.

In base alla legislazione svizzera sulle derrate alimentari, i vini DOC possono pertanto essere tagliati nella misura massima del 10%, sia che i tratti di vini prodotti in Svizzera, sia che si tratti di vini importati.

Resta da verificare se un divieto di taglio non possa essere dedotto da accordi internazionali.

2.2. La Svizzera ha stipulato con l'Italia due accordi riguardanti il vino. Il primo, risalente al 25 aprile 1961, riveduto con protocollo aggiuntivo del 28 giugno 1990 (RS 0.946.294.541.40), regola l'esportazione di vini italiani verso la Svizzera, fissando in particolare gli attestati che devono accompagnare i vini DOC e DOCG, destinati ad essere messi in commercio nel nostro paese. Tale accordo non contempla alcun divieto di taglio.

Il secondo accordo, del 28 settembre 1994, (RS 0.946.294.541.43), disciplina invece il commercio di vini italiani DOCG, vietando, fra l'altro, qualsiasi taglio. Tale convenzione si applica esclusivamente a particolare categoria di vini. Ad essa non soggiaciono i vini DOC.

Da quanto precede discende chiaramente che nessuna convenzione fra Svizzera ed Italia vieta il taglio dei vini DOC.

  1. Nel caso concreto, il LCI ha vietato al ricorrente di procedere ad ulteriori tagli dei vini italiani DOC sfusi, che vengono importati dalla casa vinicola di cui è direttore.

Il divieto, impartito al precipuo scopo di tutelare le aspettative suscitate nel consumatore dalla succitata denominazione, non regge alla critica. In mancanza di un esplicito divieto di taglio, sancito dagli accordi attualmente in vigore tra Svizzera ed Italia, torna in effetti applicabile l'art. 371 cpv. 2 ODerr, che permette il taglio dei vini della categoria 1, di cui all'art. 367 cpv. 1 lett. a ODerr, nella quale rientrano i vini DOC.

A torto reputa il Consiglio di Stato di poter fondare il divieto sull'accordo italo-svizzero del 25 aprile 1961 sull'esportazione di vini italiani in Svizzera. Tale accordo si limita a regolare le attestazioni che devono accompagnare i vini DOC e DOCG esportati verso la Svizzera. Non contempla alcun divieto di taglio.

Né alla fattispecie torna applicabile l'art. 8 cpv. 9 della legge italiana n. 164 del 10 febbraio 1992, che in caso di taglio del vino esportato rende caduca la denominazione d'origine. Il principio di territorialità sancito dal'art. 2 cpv. 3 LDerr esclude l'applicabilità della norma in questione. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, nemmeno questa norma vieta peraltro il taglio dei vini DOC. Essa si limita infatti a rendere caduca la denominazione d'origine, ovunque abbia luogo il taglio. Lo si deduce dal suo tenore letterale, che prende esplicitamente in considerazione l'ipotesi che il diritto estero ammetta tale pratica.

  1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto, annullando il controverso divieto ed il giudizio governativo che lo conferma, siccome lesivi del diritto.

Resta riservata la decisione che il giudice delegato per le contravvenzioni di questo tribunale è ancora chiamato a rendere sulla questione a sapere se la messa in commercio con la denominazione DOC di vini tagliati in questo modo non violi comunque il divieto d'inganno di cui all'art. 18 LDerr. L'ammissibilità del taglio sancita dall'art. 371 cpv. 2 ODerr non permette infatti ancora di concludere che i vini così manipolati possano senz'altro essere messi in commercio come vini provenienti da un paese che commina la decadenza della denominazione d'origine in caso di taglio.

Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece poste a carico dello Stato.

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 18, 29, 50 LDerr; 367, 371 ODerr; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza sono annullati:

1.1. la decisione 1. settembre 1999 del Consiglio di Stato (n. 3603).

1.2. il divieto di cui al dispositivo n. 1 della decisione 17 aprile 1999 del LCI.

  1. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

  2. Lo Stato rifonderà al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Keywords

wineblendingdenomination of origininternational agreementterritorialityconsumer deceptionadministrative banfood law

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether Swiss law and international agreements prohibit blending of Italian DOC wines imported in bulk.

Extracted holding

No. Swiss food law allows blending of category 1 wines, including DOC wines, up to 10%, and no applicable Swiss-Italian agreement prohibits blending of DOC wines.

Extracted reasoning

Art. 371(2) ODerr authorizes blending up to 10% for category 1 wines under Art. 367(1)(a) ODerr. The 1961 Swiss-Italian agreement concerns accompanying certificates only, while the 1994 agreement bans blending only for DOCG wines.

Key legal question

Whether the Italian law on denomination of origin makes the blending ban applicable in Switzerland.

Extracted holding

No. The territoriality principle excludes direct application of the Italian rule in Switzerland; in any event, that rule does not itself forbid blending but only causes loss of the denomination of origin.

Extracted reasoning

Art. 2(3) LDerr reserves international commitments and the court held that foreign law cannot directly govern the practice in Switzerland. The cited Italian provision operates by revoking the designation if blending occurs, wherever it occurs.

Key legal question

Whether the cantonal ban on further blending should be annulled.

Extracted holding

Yes. In the absence of an express treaty-based prohibition, the ban was unlawful and had to be cancelled together with the State Council decision confirming it.

Extracted reasoning

The ban conflicted with the applicable federal ordinance, which permits blending of DOC wines, and lacked support in the relevant international agreements.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.