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Numero d'incarto:
52.1999.256
Data decisione, Autorità:
31.10.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00256
Lugano
31 ottobre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 settembre 1999 di
__________,
patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 1. settembre 1999, no. 3599, del
Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa della ricorrente avverso la
risoluzione 25 giugno 1999, con la quale la sezione della circolazione le ha
inflitto un ammonimento;
vista la risposta 23
settembre 1999 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 15
marzo 1999 __________ è stata protagonista a __________ di un incidente della
circolazione stradale.
La strada teatro dell'incidente è suddivisa
in tre corsie, due delle quali nella direzione percorsa dalla ricorrente,
mentre quella di estrema destra è riservata ai bus di linea. Mentre la
ricorrente si stava approssimando ad un passaggio pedonale, un bus del servizio
pubblico ha rallentato progressivamente fino a fermarsi, per consentire ad un
pedone di attraversare la via. Sulla corsia centrale si trovava la ricorrente seguita
da un'altra vettura condotta da __________. Alla vista improvvisa del pedone,
l'insorgente ha frenato bruscamente, venendo tamponata dal veicolo che la
seguiva. La vettura della ricorrente si è poi arrestata parzialmente sul passaggio
pedonale, toccando il pedone, che non ha riportato alcuna ferita né contusione.
b) A seguito di tali fatti l'11 aprile 1999
__________ è stata condannata ad una multa di fr. 300.-- per essersi
approssimata ad un passaggio pedonale omettendo di concedere la precedenza ad
un pedone che si apprestava ad attraversare il campo stradale. L'autorità ha
ritenuto violati gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 33 LCStr.
La risoluzione non è stata contestata.
c) Con decisione 25 giugno 1999 la Sezione
della circolazione ha inflitto alla ricorrente un ammonimento in applicazione
dell'art. 16 cpv. 2 LCStr.
B. Con ricorso
16 luglio 1999 __________ ha impugnato la predetta decisione davanti al
Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento. In sostanza, la ricorrente ha
lamentato una violazione del diritto di essere sentita, in quanto prima della
pronuncia dell'ammonimento non ha avuto la possibilità di esprimersi. Contesta
inoltre ogni responsabilità nell'accaduto: la sua vettura sarebbe finita
parzialmente sul passaggio pedonale, unicamente perché sospintavi
dall'automobile del coprotagonista __________. Senza l'urto da tergo, essa si
sarebbe fermata prima del passaggio pedonale. Chiede infine di essere sentita.
C. All'accoglimento
del gravame si oppone il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, senza
formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le
decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione
stradale discende dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame - tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43
PAmm) - è ricevibile in ordine. Per i motivi esposti qui di seguito, questo tribunale
prescinde da un’audizione personale della ricorrente.
-
Il
provvedimento che dispone l'ammonimento di un conducente non ha carattere di
una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 CEDU
(R. Schaffhauser, Die straf- und verwaltungsrechtliche Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Strassenverkehrsrecht 1992 bis 1999, San Gallo 2000, pag.
263). Pertanto il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica
della violazione del diritto, che comprende in particolare l'apprezzamento
erroneo di un fatto, l'eccesso e l'abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm) ed
alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è
stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
-
La licenza
di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della
circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. In
casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2
LCStr).
Secondo il Tribunale federale, per decidere
se è dato un caso di lieve entità bisogna tener conto della gravità della colpa
commessa e della reputazione del multato come conducente di veicoli a motore.
Il fatto di aver compromesso gravemente la sicurezza del traffico dev'essere
considerato solamente se rilevante per commisurare la colpa (DTF 125 II 561
segg.).
- Di
principio, l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della
licenza di condurre non può scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in
una decisione penale cresciuta in giudicato. Deve attenervisi anche se la
stessa è stata emanata nell'ambito di una procedura sommaria, si fonda
unicamente su di un rapporto di polizia ed eventuali testimoni sono stati uditi
soltanto dagli agenti di polizia, in assenza del prevenuto. L'interessato non
può pretendere che in sede amministrativa si proceda ad ulteriori accertamenti
quando sapeva o poteva prevedere, in ragione della gravità dei fatti che gli
sono stati rimproverati, che sarebbe pure incorso in una procedura di revoca della
licenza di condurre e, ciò malgrado, abbia omesso nell'ambito della procedura
penale di fare valere i suoi diritti o vi abbia rinunciato (DTF 121 II 217 =
JdT 1996, 698). L'autorità amministrativa può nondimeno scostarsi dagli accertamenti
operati dal giudice penale in palese contrasto con le risultanze degli atti
(DTF 119 Ib 163 seg.).
5.Nella fattispecie, __________ non ha impugnato la decisione di multa
pronunciata nei suoi confronti, che è pertanto cresciuta in giudicato. L’esigua
gravità degli addebiti mossi all’insorgente in sede penale e la conseguente
imprevedibilità dell’avvio di una procedura di ammonimento non impediscono
tuttavia a questo tribunale di riconsiderare le risultanze degli accertamenti
esperiti dagli agenti di polizia intervenuti sul luogo della collisione e di
scostarsi dalle conclusioni tratte da quell’autorità penale.
In quest’ottica, occorre anzitutto
considerare che al momento dell’urto la ricorrente circolava ad una velocità
moderata, quantificabile attorno a 30-40 km/h e comunque inferiore al limite prescritto
di 50 km/h. Velocità che può senz’altro essere considerata adeguata per
rapporto alle condizioni della strada e del traffico. Lo confermano le brevi
tracce di frenata (m 3.14) lasciate dall’auto. Ai fini del giudizio va poi
tenuto debitamente conto del fatto che la collisione è avvenuta a m 4.10 dal
passaggio pedonale e che l’auto dell’investitore, di mole maggiore, circolava
a velocità ben più sostenuta, attestata in modo inequivocabile dalle lunghe
tracce di frenata lasciate sulla carreggiata (m 6.75-7.05).
Ora, se si considera la distanza tra il
punto d’impatto ed il passaggio pedonale (m 4.10), la più o meno equivalente
lunghezza dell’auto della ricorrente, la lunghezza delle tracce di frenata (m
3.14), la modica lunghezza dell’invasione del passaggio pedonale (90 cm, pari a
42 cm di tracce di frenata e 50 cm di sporgenza del veicolo dall’asse
anteriore), la maggior mole e la velocità sostenuta del veicolo investitore,
non si può affatto escludere che la ricorrente fosse riuscita ad arrestarsi per
tempo e che sia stata spinta sulle strisce dall’auto che l’ha tamponata. Non
potendosi attribuire con sufficiente certezza l’urto con il pedone ad
un’imprevidenza colpevole della ricorrente, l’irrogazione di un ammonimento non
appare giustificata.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto accolto e la
decisione impugnata annullata. Le ripetibili sono poste a carico dello Stato
(art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2, 26 cpv.1, 27 cpv. 1,
31 cpv. 1 e 33 LCStr; 10 LALCStr; 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate le decisioni 1.
settembre 1999, n. 3599, del Consiglio di Stato e 25 giugno 1999 della Sezione
della circolazione.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese. Lo Stato del Canton Ticino rifonderà
alla ricorrente fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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