AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.272
Data decisione, Autorità:
13.09.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00272
Lugano
13 settembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 ottobre 1999 di
__________,
rappr. dall'avv. __________,
contro
la risoluzione 15 settembre 1999 (n. 3813) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 19 giugno 1998 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione degli stranieri (ora: permessi e immigrazione), in materia di minaccia
di espulsione;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a)
__________ (1956), cittadino macedone, ha lavorato nel nostro Paese nel 1977
come stagionale. Rientrato in Svizzera nel 1989, si è sposato il 28 giugno a
Lugano con la cittadina elvetica __________ ed è stato posto al beneficio di un
permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato. Dall'unione è
nato __________ (9 gennaio 1990). Durante il suo soggiorno in Svizzera,
__________ ha cambiato numerosi posti di lavoro esercitando diverse professioni
(cameriere, consulente finanziario, impiegato in operazioni in borsa, operaio,
rappresentante per l'Est, autista, ausiliario di cucina, aiuto di bar). In più
occasioni è rimasto disoccupato.
b) Con decreto d'accusa 19 ottobre 1990, il
ricorrente è stato condannato dal Procuratore pubblico a una multa di fr.
200.–, per danneggiamento commesso il 6 ottobre precedente quando aveva rotto,
nell'intento di entrare nell'appartamento della moglie, il vetro della porta
d'entrata. Con decreto provvisionale 5 novembre 1990, il Pretore del Distretto
di Lugano ha inoltre fatto obbligo a __________ di versare mensilmente un
contributo alimentare di fr. 350.– alla moglie, da cui viveva separato dal giugno
precedente, in favore di __________. Il 5 febbraio 1993, egli è stato ammonito
dalla Sezione degli stranieri, in quanto non versava i predetti contributi alimentari,
con l’avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe
stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative.
Il 21 febbraio 1994, il Pretore ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto
tra i coniugi __________, ha affidato __________ alla madre ed ha fatto obbligo
al padre di versare mensilmente un contributo alimentare al figlio (fr. 450.–
sino al 31.12. 1997, fr. 550.– dall'1.1.1998 al 31.12.2003, e in seguito fr.
650.– fino alla maggiore età). A quel momento, l'interessato aveva già cambiato
25 posti di lavoro dal 1989 (v. sentenza di divorzio ad 8, pag. 8). Con decreto
d'accusa 9 maggio 1994 il ricorrente è stato nuovamente condannato dal
Procuratore pubblico, questa volta a 15 giorni di detenzione - sospesi
condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni - e a una multa di fr.
1'400.–. Egli aveva danneggiato il 5 febbraio 1993 una parete di un esercizio
pubblico, dopo aver ripetutamente colpito e tentato di colpire il barista con
dei bicchieri posati sul bancone; inoltre il 29 agosto 1993 aveva circolato in
stato di ebrietà. Il 25 luglio 1994, il Kreisamt Thusis (GR) ha
commutato in 6 giorni di arresto la multa di fr. 180.– inflitta a __________ il
14 febbraio 1992 per violazione alle norme della circolazione stradale.
c) Il 22 marzo 1995, la Sezione degli
stranieri ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a __________, perché
non versava gli alimenti a __________ ed aveva interessato le autorità penali.
Il 19 settembre 1995 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha
stralciato dai ruoli il ricorso che l'interessato aveva interposto contro la
predetta pronunzia. L'autorità di prime cure aveva infatti nel frattempo
revocato la propria decisione, perché il ricorrente aveva ripreso a versare i
contributi alimentari al figlio, concedendogli un'ultima possibilità per
adeguarsi all'ordinamento vigente del nostro Paese. All'interessato è stato
quindi rinnovato il permesso di soggiorno annuale, l'ultima volta con scadenza
al 14 giugno 1999.
d) Il 22 maggio 1998, l'allora Ufficio
dell'assistenza sociale (UCAS) ha informato la Sezione degli stranieri che
__________ aveva nuovamente sospeso il rimborso degli alimenti a partire dal
dicembre 1997, senza motivo.
B. Con
decisione 19 giugno 1998 la Sezione degli stranieri ha minacciato nuovamente
__________ di espulsione in quanto, nonostante fosse già stato ammonito il 5 febbraio
1993, aveva nuovamente cessato di versare gli alimenti al figlio ed aveva interessato
in precedenza le autorità giudiziarie. L'interessato è stato reso attento che,
qualora avesse nuovamente tenuto un comportamento scorretto, l'autorità competente
avrebbe adottato nei suoi confronti una decisione di revoca o di rifiuto del
rinnovo del suo permesso di dimora. La risoluzione è stata resa in applicazione
dell'art. 16 cpv. 3 ODDS.
C. Con
giudizio 15 settembre 1999, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di
prima istanza e ha respinto il gravame. L'Esecutivo cantonale ha evidenziato
come il ricorrente, nonostante il chiaro ammonimento del 5 febbraio 1993, fosse
recidivo per il mancato pagamento degli alimenti al figlio ed avesse interessato
la polizia e le autorità giudiziarie. Ha inoltre considerato l'ennesima
minaccia di espulsione conforme al principio di proporzionalità siccome teneva
conto del lungo soggiorno in Svizzera del ricorrente e che questi doveva
provvedere al mantenimento del figlio __________.
D. Contro la
predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento. Ritiene in sostanza che il provvedimento
adottato sia arbitrario e sproporzionato. Richiamando il suo ricorso al Consiglio
di Stato, sostiene di non essere stato in grado di versare gli alimenti al figlio
__________ dal dicembre 1997 per mancanza di entrate sino al maggio 1998.
Precisa che non trovava lavoro anche a seguito di un infortunio, che il 31
ottobre 1997 aveva concluso il termine quadro di due anni per beneficiare delle
indennità di disoccupazione e che la Cassa di disoccupazione del __________
aveva rifiutato la sua richiesta di aprirne uno nuovo. Afferma di aver
tempestivamente avvertito l'Ufficio dell'assistenza sociale di tali fatti.
Indica di aver ricorso con successo contro il provvedimento della Cassa di
disoccupazione presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni, la cui
decisione è stata tuttavia impugnata dall'Ufficio federale dello sviluppo
economico e del lavoro. Sostiene che se il Tribunale federale delle assicurazioni
respingerà il ricorso, egli potrà aprire un nuovo termine quadro e rimborsare
in un solo colpo fr. 12'000.– di arretrati. Chiede di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Sottolinea da una parte
di lavorare attualmente come portiere di notte con un salario di fr. 2'300.–
netti, ma dall'altra di avere le sue entrate ridotte al minimo vitale a causa
di un pignoramento di salario in favore della sua cassa malati, oltre all'obbligo
di mantenimento nei confronti del figlio.
E. All'accoglimento
del gravame si oppone il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto
necessario, in seguito. Anche il Consiglio di Stato propone di respingere il
ricorso, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
F. Il 18
agosto 2000, l'insorgente ha chiesto che venisse conferito effetto sospensivo
al ricorso in attesa dell'emanazione della decisione del Tribunale federale
delle assicurazioni relativa alla riapertura di un nuovo termine quadro che gli
permetta di percepire le indennità di disoccupazione.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di
permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un diritto al rilascio
di un permesso, per costante giurisprudenza dell'alta Corte federale il ricorso
di diritto amministrativo è ammissibile contro una decisione d'espulsione,
rispettivamente, di minaccia dell'espulsione ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LDDS
(STF inedita 25 gennaio 1999 in re P. consid. 2b; DTF 96 I 266 consid. 1). E'
dunque data anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire sull'impugnativa inoltrata da __________.
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS;
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere
(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti, senza dover procedere al richiamo degli incarti presso l'Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento, l'Ufficio regionale di collocamento, la
Cassa disoccupazione del __________ e il Tribunale cantonale delle
assicurazioni, in quanto tali mezzi di prova non appaiono idonei a procurare a
questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio
(art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Giusta
l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero può essere espulso quando la sua condotta
in generale e i suoi atti permettono di concludere che non vuole o non è capace
di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (lett. b) oppure
quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cade in modo continuo
e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (lett. d).
L'art. 11 cpv. 3 prima frase LDDS precisa
tuttavia che una simile misura può essere pronunciata soltanto se dall'insieme
delle circostanze essa sembra adeguata. Per valutare se tale presupposto sia
adempiuto, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa a
carico dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del
pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art.
16 cpv. 3 ODDS). Allorquando più motivi di espulsione sono dati senza che
nessuno di essi giustifichi, di per sé, l'adozione di questo provvedimento per
ragioni di proporzionalità, la situazione dello straniero va valutata nel suo
insieme, per cui, a seconda delle circostanze, il suo allontanamento può
comunque apparire giustificato (cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 308).
Se un'espulsione, nonostante la sua legale
fondatezza conformemente all'art. 10 cpv. 1 lett. a o b LDDS, non appare opportuna
in considerazione delle circostanze, lo straniero sarà minacciato di espulsione
(art. 16 cpv. 3 seconda frase ODDS, applicabile per analogia anche nel caso
previsto alla lett. d: cfr. Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des
étrangers et en droit d'asile, pagg. 108-109). La minaccia sarà notificata
sotto forma di decisione scritta e motivata, che preciserà quanto le autorità
si attendono dallo straniero (art. 16 cpv. 3 terza frase ODDS).
Da quanto precede, se ne deduce che
l'autorità può espellere o rimpatriare lo straniero senza dover necessariamente
pronunciare preventivamente un ammonimento nei suoi confronti; la decisione di
minaccia di espulsione deve in ogni caso indicare i motivi per cui
l'allontanamento dello straniero non appare, in quel momento, opportuno.
- 3.1. In
concreto, dall'inserto di causa risulta che il ricorrente aveva cessato, una prima
volta, il versamento mensile in favore del figlio nell'estate del 1990 (v.
scheda dell'Ufficio cantonale dell'assistenza sociale relativa a __________
secondo cui l'ultimo versamento è stato effettuato il 6 agosto 1990). Per tale
motivo, il 5 febbraio 1993 egli era stato ammonito dalla Sezione degli stranieri
con l’avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe
stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative.
Dopo la minaccia di espulsione, egli ha iniziato a rimborsare gli alimenti
anticipati dall'ente assistenziale; era stata anche avviata una procedura
esecutiva per il recupero degli alimenti versati in precedenza (v. scritto 12
agosto 1993 dell'UCAS alla Sezione degli stranieri). Su invito dell'autorità di
polizia in materia di stranieri, il ricorrente ha in seguito precisato di
essere disoccupato e di lavorare mezza giornata, versando quanto le sue possibilità
gli permettevano ed impegnandosi in futuro di assolvere i suoi doveri nei confronti
di __________ (v. scritto 25 agosto 1993 del ricorrente). Tuttavia, egli ha nuovamente
sospeso il rimborso degli alimenti senza alcuna giustificazione a partire dal
maggio 1994, dopo che il Pretore aveva fissato il relativo contributo nella
sentenza di divorzio (v. comunicazione 29 agosto 1994 dell'UCAS alla Sezione
degli stranieri; sentenza di divorzio 21 febbraio 1994). E' solo a seguito
della revoca della decisione dipartimentale di rifiuto del suo permesso di
dimora che egli ha ripreso ad effettuare i rimborsi dopo aver trovato un lavoro
(scritto 25 luglio 1995 dell'ente assistenziale alla polizia degli stranieri).
Orbene, nonostante il 31 agosto 1995 il dipartimento gli avesse concesso
un'ultima possibilità per adeguarsi agli usi e costumi del Paese che lo
ospitava, l'interessato a ripreso a non rimborsare gli alimenti al figlio anticipati
dall'assistenza sociale a partire dal dicembre 1997 senza tuttavia comunicare
tempestivamente all'UCAS i motivi di tale interruzione, se non soltanto il 2
aprile 1998 (v. lettera 22 maggio 1998 dell'UCAS alla Sezione degli stranieri;
doc. C prodotto dinnanzi al Consiglio di Stato). Va pure sottolineato che il
ricorrente aveva motivato la domanda 8 giugno 1997 di rinnovo del suo permesso
di dimora proprio con lo scopo di mantenere __________. Durante questi anni il
ricorrente, oltre ad aver interessato le autorità penali (cfr. consid. Ab), ha
denotato difficoltà ad adattarsi all'ordinamento vigente nel nostro Paese, non
lavorando e lasciando cadere continuamente il figlio a carico dell'assistenza
pubblica. In questo senso risultano chiaramente dati gli estremi per l'applicazione
dell'art. 10 cpv. 1 lett. b/d LDDS.
3.2. Le giustificazioni addotte dal
ricorrente, già formalmente ammonito in precedenza, non possono essere
condivise. Egli non ha saputo, durante tutti questi anni, mantenere un posto di
lavoro fisso. La richiesta, sub iudice, di aprire un nuovo termine quadro
nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione il 1° novembre 1997
denota inoltre che l'insorgente vuole rimborsare gli alimenti anticipati
dall'ente assistenziale al figlio non tanto mediante un impiego a lungo
termine, bensì continuando a ricorrere alle indennità di disoccupazione. Il
lavoro iniziato dall'insorgente il 24 maggio 1998 come cameriere, con un
salario netto di fr. 2'218.80, cui egli aveva dato rilevanza nel suo gravame davanti
al Governo, è invece un fatto susseguente alla decisione di ammonimento
impugnata; tale lavoro è in tutti i casi già cessato il 7 giugno successivo a
causa delle difficoltà del ricorrente ad esercitare la professione (doc. D e
G). Non porta quindi a diversa conclusione il fatto - oltretutto non provato -
che egli adduce di lavorare ora come portiere di notte guadagnando fr. 2'300.–
mensili. Tanto più che egli invoca tale attività solo nell'ambito della sua
domanda di assistenza giudiziaria.
-
La
risoluzione censurata non procede quindi da un esercizio abusivo del potere
d’apprezzamento che la legge riserva all’autorità di polizia in ordine alla
valutazione dell’adeguatezza delle misure da adottare. L'autorità, infatti, ha
correttamente ritenuto che alla data della controversa decisione un'espulsione
non appariva adeguata alle circostanze (v. art. 11 cpv. 3 LDDS) e si è
giustamente limitata a confermare la decisione dipartimentale di ammonimento
(art. 16 cpv. 3 ODDS). Essa ha tenuto conto del fatto che il ricorrente risiede
da tempo in Svizzera, attualmente con lo scopo di esercitare un'attività
lucrativa che gli permetta di provvedere finanziariamente al mantenimento di
suo figlio (doc. D-E prodotti dinanzi al Consiglio di Stato). Concentrando al
più presto tutte le sue forze per trovare un lavoro finalmente stabile, l'insorgente
potrà senz'altro, entro breve termine, rimborsare quanto anticipato dall'assistenza
sociale a __________ come pure il debito nel frattempo accumulato, evitando in
tal modo che il dipartimento gli rifiuti in futuro di rinnovargli il suo
permesso di soggiorno in Svizzera.
-
Il ricorso
deve pertanto essere respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la
domanda di effetto sospensivo diviene priva di oggetto. L'istanza di
conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta
siccome il ricorso era infondato sin dall'inizio (art. 30 PAmm). Tassa e spese
di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 10 cpv.1 lett. b/d, 11 LDDS; 16
ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 47,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La domanda
di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è
respinta.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono poste a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster