AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1999.281
Data decisione, Autorità:
11.05.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00281
Lugano
11 maggio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 ottobre 1999 di
__________,
rappr. dal __________
Contro
la risoluzione 5 ottobre 1999 (n. 4106) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 11 novembre 1998 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione degli stranieri (ora: permessi e immigrazione), in materia di decadenza
del permesso di domicilio;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a)
__________ (1972), cittadino italiano, è entrato in Svizzera il 26 agosto 1982
per ricongiungersi con la madre. Nel 1985 egli ha ottenuto il diritto a un permesso
di domicilio, formalmente rilasciatogli all'inizio del 1987, con ultimo termine
di controllo fissato al 14 marzo 2000. Durante il suo soggiorno in Svizzera, il
ricorrente si è spesso confrontato con problemi dovuti alla droga. Nel 1990,
quando era apprendista montatore elettricista, è caduto a carico
dell'assistenza pubblica. Alla fine di quell'anno, egli ha abbandonato il
proprio tirocinio. Con decreto d'accusa 18 luglio 1991, __________ è stato
condannato dall'allora sostituto Procuratore pubblico a 60 giorni di
detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per
furto e contravvenzione alla LFStup. A seguito di tale condanna, il 13 aprile
1993 è stato ammonito dall'autorità competente in materia di stranieri con
l'avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata
presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative. Il 20
marzo 1994 egli ha nuovamente abbandonato l'apprendistato, che aveva nel frattempo
ripreso. Successivamente, si è reso più volte irreperibile alla polizia degli
stranieri. Con decreto d'accusa 19 gennaio 1995, è stato condannato dal
Procuratore pubblico a 30 giorni di arresto, sospesi condizionalmente con un
periodo di prova di 1 anno, per violazione alla LFStup. Il 12 aprile 1995, egli
è stato nuovamente condannato dal Procuratore pubblico a 30 giorni di
detenzione, per ripetuta infrazione e contravvenzione alla LFStup. Il 14 marzo
1996, a seguito di quest'ultima condanna e tenuto pure conto dei suoi
precedenti giudiziari, il ricorrente è stato nuovamente ammonito con l'avvertenza
che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame
la possibilità di espellerlo o di rimpatriarlo. Nel frattempo, nel luglio 1995,
egli si era trasferito in Italia per disintossicarsi dalla droga. Tornato in
Ticino nel luglio 1996, l'insorgente ha sottoscritto un nuovo contratto di
tirocinio per la durata di 3 anni.
b) Il 24 ottobre 1996 __________ si è
sposato a __________ con la connazionale __________ (1975), la quale ha
ottenuto un permesso di dimora annuale per vivere insieme al marito. Il 17
dicembre 1997 l'allora Sezione degli stranieri del Dipartimento delle
istituzioni ha avvertito il ricorrente che stava esaminando nuovamente la
possibilità di emettere nei suoi confronti un'espulsione amministrativa o una
decisione di rimpatrio per aver percepito, a partire dal 1990, prestazioni
dalla pubblica assistenza per complessivi fr. 137'551.– nonché per essere già
stato in precedenza ammonito per due volte. Lo ha infine invitato a prendere
posizione per iscritto circa eventuali impedimenti per un rientro definitivo in
patria. Il 12 gennaio 1998 i coniugi __________ hanno informato il dipartimento
- tra l'altro - che la loro situazione economica sarebbe migliorata a corto
termine con l'imminente conclusione dell'apprendistato di elettricista del
marito e la pratica presso l'ospedale iniziata dalla moglie nel dicembre precedente.
Il 23 gennaio 1998 __________ è stato ammonito a causa del debito assistenziale
accumulato insieme alla moglie, con l’avvertenza che se tale situazione fosse
perdurata oltre il mese di agosto 1998 sarebbe stata presa in esame la
possibilità di adottare nei suoi confronti adeguate misure amministrative. Il 5
gennaio 1998 (recte: 5 febbraio 1998) il centro di consulenza per
tossicodipendenti Antenna __________, presso cui il ricorrente era in cura, ha
chiesto al dipartimento una proroga del termine fissato nella decisione di
ammonimento, in quanto __________ avrebbe concluso il proprio apprendistato
soltanto nell'agosto 1998 ed era necessario concedergli del tempo per trovare
un nuovo posto di lavoro e rendere in tal modo i coniugi autosufficienti. Il 17
febbraio 1998 la Sezione degli stranieri ha accolto la richiesta ed ha concesso
a __________ una proroga "sino al mese di ottobre 1998, affinché
l'interessato possa reperire un nuovo posto di lavoro ed iniziare quindi a
restituire quanto precedentemente ricevuto in prestazioni dall'Ufficio di
assistenza sociale".
c) Nel frattempo, con decisione 13 febbraio
1998, la Sezione degli stranieri aveva respinto la domanda di rinnovo del
permesso di dimora con cambiamento di posto e di professione presentata da
__________. Secondo l'autorità di prime cure, la ricorrente aveva violato
l'ordine pubblico per aver beneficiato di prestazioni assistenziali per oltre
fr. 136'000.–; inoltre non esistevano elementi atti a ritenere che in futuro
essa sarebbe stata in grado di rimborsare all'Ente pubblico il debito
contratto. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 4, 9, 12, 16,
17 cpv. 2 LDDS e 8 ODDS. La decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato
il 17 giugno 1998. Contro il giudicato governativo __________ si è aggravata
davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Il ricorso è stato deciso in
data odierna (52.98.192).
d) Nell'estate 1998, __________ ha terminato
il proprio apprendistato presso la __________ di __________ ed è stato successivamente
assunto dalla ditta quale montatore elettricista. Il 2 luglio 1998 i coniugi
hanno restituito allo Stato fr. 1'500.– concernenti il sussidio integrativo al
salario per il periodo gennaio-giugno 1998. Il 25 agosto 1998 l'Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento ha confermato ai coniugi __________ la
chiusura della pratica assistenziale relativa al sussidio integrativo alle loro
entrate con effetto al 31 dicembre 1997, quella concernente il sussidio del
premio cassa malati a partire invece dal 30 giugno 1998. Il 19 ottobre 1998 il
ricorrente ha iniziato rimborsare il debito all'assistenza con una prima rata
di fr. 300.–.
B. Con
decisione 11 novembre 1998, la Sezione degli stranieri ha dichiarato decaduto
il permesso di domicilio di __________. La decisione è stata resa in
applicazione degli art. 9 cpv. 3, 10 cpv. 1 lett. b, 11 cpv. 3, 12 LDDS, 16
ODDS. L'autorità ha tuttavia rinunciato ad adottare un provvedimento di
espulsione a seguito del suo lungo soggiorno in Ticino, limitandosi a
decretarne il rimpatrio. Dopo aver ricordato i tre precedenti ammonimenti, il dipartimento
gli ha rimproverato il comportamento generale tenuto durante il suo soggiorno
in Svizzera nonché di non aver fatto il necessario al fine di trovare un nuovo
posto di lavoro ed iniziare a restituire quanto precedentemente ricevuto in
prestazioni dall'assistenza entro il mese di ottobre 1998. Ha inoltre ritenuto
che l'interessato, cittadino italiano, potesse risiedere senza difficoltà in un
Paese dell'Unione europea, dove il tenore di vita è analogo a quello ticinese,
e di rientrare in futuro in Svizzera in qualità di turista a condizione di
tenere un comportamento ineccepibile.
C. a) Contro
la predetta risoluzione, __________ è insorto il 27 novembre 1998 dinnanzi al
Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento. Ha sostenuto in sostanza di aver
rispettato le condizioni postegli dal dipartimento, trovando lavoro e iniziando
a rimborsare il debito assistenziale. In seguito, ha ritenuto il provvedimento
adottato nei suoi confronti in tutti i casi contrario al principio di
proporzionalità, in quanto non teneva conto degli sforzi da lui profusi per
uscire dall'indigenza nonché del suo lungo soggiorno in Svizzera.
b) Il 29 gennaio 1999 l'Ufficio del sostegno
sociale e dell'inserimento ha comunicato al Servizio dei ricorsi del Consiglio
di Stato che il ricorrente è stato a carico dell'assistenza dal giugno 1990 al
giugno 1998 per complessivi fr. 156'378.60 e che lo stesso rimborsava il debito
nella misura di fr. 300.– mensili a partire dall'ottobre 1998.
c) Il 5 ottobre 1999, il Consiglio di Stato
ha confermato la decisione di prima istanza e ha respinto il ricorso. Secondo
l'Esecutivo cantonale, i presupposti per il rimpatrio del ricorrente erano
adempiuti a causa dei suoi precedenti di polizia e giudiziari, che dimostravano
le sue difficoltà ad integrarsi nella realtà elvetica (art. 10 cpv. 1 lett. b
LDDS), e del debito assistenziale accumulato nei confronti dello Stato (art. 10
cpv. 1 lett. d LDDS). Il Governo ha in seguito ritenuto che la decisione fosse
conforme al principio di proporzionalità, segnatamente a seguito del comportamento
poco edificante tenuto dall'interessato durante il suo lungo soggiorno in
Ticino.
D. Contro la
predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che al gravame venga
conferito effetto sospensivo. Ritiene che la decisione impugnata sia arbitraria
e sproporzionata. Sottolinea di essersi inserito socialmente e professionalmente
e ribadisce di aver rispettato le condizioni postegli nell'ultima decisione di
ammonimento emessa nei suoi confronti. Critica il Governo, da un lato per non
aver considerato i motivi che lo avrebbero portato alla tossicodipendenza e a
chiedere l'assistenza, dall'altro per aver evidenziato soltanto gli aspetti
negativi della sua intera vita non tenendo conto che egli sarebbe uscito dal
mondo della droga grazie a sua moglie e alla cura di disintossicazione seguita
in Italia. Non sarebbe quindi vero che dopo l'emanazione della minaccia di
espulsione, egli avrebbe continuato a delinquere, ad assumere sostanze stupefacenti
e a rimanere a carico dell'assistenza pubblica.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato
adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in
seguito.
F. Il 27
ottobre 1999 __________ ha versato agli atti un referto peritale allestito
dall'Antenna __________, che conclude con la riuscita della terapia della sua
disintossicazione ed il suo reinserimento sociale e professionale. Il 7 marzo
2000, l'insorgente ha prodotto dinnanzi al Tribunale copia dell'iscrizione del
14 gennaio precedente al corso per montatore telematico presso la __________ di
__________ nonché copia di diverse ricevute attestanti il continuo rimborso del
debito assistenziale nella misura di fr. 300.– mensili.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale è, di principio, ammissibile contro le decisioni
d'espulsione fondate sull'art. 10 cpv. 1 LDDS (art. 97 cpv. 1 e 98 OG), non
sussistendo nessuna delle eccezioni previste dagli art. 99a-102 OG. In
particolare, non trovano applicazione i motivi di esclusione previsti dall'art.
100 cpv. 1 lett. b OG (DTF 114 Ib 1 consid. 1b). Ne discende che la
ricevibilità del gravame deve essere ammessa anche nei casi in cui, in
applicazione dei combinati art. 10 cpv. 1 lett. d e 11 cpv. 3 ultima frase
LDDS, è stata pronunciata una semplice misura di rimpatrio in luogo
dell'espulsione. Anche l'ordine di rimpatrio, alla stessa stregua
dell'espulsione, comporta infatti la decadenza del permesso di domicilio (art.
9 cpv. 3 lett. b LDDS).
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a
ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine. Il giudizio può
inoltre essere reso sulla base degli atti, senza procedere al richiamo dei
diversi incarti di polizia relativi alle fughe di casa del ricorrente quando
era ancora minorenne, in quanto tali mezzi di prova non appaiono idonei a
procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per
il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Il
permesso di domicilio, di durata illimitata (art. 6 cpv. 1 prima frase LDDS),
perde ogni validità in seguito ad espulsione o a rimpatrio (art. 9 cpv. 3 lett.
b LDDS). Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero può essere espulso quando
la sua condotta in generale e i suoi atti permettono di concludere che non
vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo
ospita (lett. b) oppure quando egli stesso, o una persona a cui deve
provvedere, cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica
(lett. d). L'art. 11 cpv. 3 prima frase LDDS precisa tuttavia che una simile
misura può essere pronunciata soltanto se dall'insieme delle circostanze essa
sembra adeguata. Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere
conto, segnatamente, della gravità della colpa a carico dell'interessato, della
durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua
famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS). L'espulsione
fondata su uno dei motivi previsti dall'art. 10 cpv. 1 lett. c o d LDDS può essere
pronunciata soltanto se il ritorno dell'espulso nel proprio Paese d'origine è
possibile e può essere ragionevolmente richiesto (art. 10 cpv. 2 LDDS). Sono
inoltre da evitare dei rigori inutili nelle espulsioni decise secondo l'art. 10
cpv. 1 lett. d LDDS. In questi casi, lo straniero può eventualmente essere
anche solo rimpatriato (art. 11 cpv. 3 seconda e terza frase LDDS).
2.2. Per rimpatrio s'intende il
trasferimento di uno straniero dal sistema assistenziale del paese ospitante a
quello d'origine. Tale provvedimento presuppone, di principio, che quest'ultimo
Stato acconsenta alla presa a carico della persona interessata e che venga
conchiuso un accordo per via diplomatica tra i Paesi interessati, al fine di
stabilire le modalità del trasferimento (DTF 119 Ib 4 consid. 2b). In assenza
di una simile intesa, la misura di rimpatrio è ampiamente comparabile ad una
decisione di espulsione fondata sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, tranne per il
fatto che essa non comporta il divieto di entrata in Svizzera. In simili casi,
il rimpatrio di uno straniero può essere ordinato soltanto se sono realizzate
le condizioni poste dalla suddetta disposizione, dagli art. 10 cpv. 2 e 11 cpv.
3 LDDS, nonché dall'art. 16 cpv. 3 ODDS (DTF 119 Ib 4 segg. consid. 2b e c).
Allorquando più motivi di espulsione sono dati senza che nessuno di essi
giustifichi, di per sé, l'adozione di questo provvedimento per ragioni di proporzionalità,
la situazione dello straniero va valutata nel suo insieme; per cui, a seconda
delle circostanze, il suo allontanamento può comunque apparire giustificato
(cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, in: RDAF 53/1997 308).
2.3. Se un'espulsione, nonostante la sua
legale fondatezza conformemente all'art. 10 cpv. 1 lett. a o b LDDS, non appare
opportuna in considerazione delle circostanze, lo straniero sarà minacciato di
espulsione (art. 16 cpv. 3 seconda frase ODDS, applicabile per analogia anche
nel caso previsto alla lett. d: cfr. Wisard, Les renvois et leur exécution en
droit des étrangers et en droit d'asile, pagg. 108-109). La minaccia sarà
notificata sotto forma di decisione scritta e motivata, che preciserà quanto le
autorità si attendono dallo straniero (art. 16 cpv. 3 terza frase ODDS).
Da quanto precede, se ne deduce che
l'autorità può espellere o rimpatriare lo straniero senza dover necessariamente
pronunciare preventivamente un ammonimento nei suoi confronti e che anche la
decisione di minaccia di espulsione deve in tutti i casi indicare i motivi per
cui l'allontanamento dello straniero non appare in quel momento opportuno.
- Il
ricorrente si duole in primo luogo di una violazione del principio della buona
fede. Sostiene di aver rispettato le condizioni contenute nello scritto
dipartimentale del 17 febbraio 1998 per poter continuare a risiedere in
Svizzera.
3.1. Il principio della buona fede,
sgorgante dall'art. 29 Cost, obbliga l'autorità a mantenere le sue promesse ed
a tutelare la fiducia riposta dall’amministrato nelle assicurazioni che gli ha
fornito o negli atteggiamenti che ha assunto nei suoi confronti (DTF 121 II 479
consid. 2c, 114 Ia 107, 111 Ib 124; Imboden Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 74 B IX; Scolari, Diritto amministrativo,
vol. I, N. 176 seg.).
3.2. In concreto, a partire dal 1990
l'insorgente, confrontatosi spesso con problemi dovuti alla droga, ha dovuto
ricorrere all'assistenza sociale ininterrottamente fino al 1998. La sua
tossicodipendenza lo ha pure portato a delinquere (v. supra A). A causa
delle sue condanne penali, il ricorrente è stato minacciato di espulsione il 13
aprile 1993 e il 14 marzo 1996. Il 23 gennaio 1998 egli è stato nuovamente
ammonito, questa volta per aver accumulato nel corso degli anni, unitamente
alla moglie, prestazioni assistenziali per un totale di fr. 137'551.–, con
l’avvertenza che se tale situazione fosse dovuta perdurare oltre il mese di
agosto 1998 sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate
misure amministrative. Dall'incarto risulta che il 5 febbraio 1998, l'educatore
specializzato del consultorio per tossicodipendenti Antenna __________ che
seguiva __________ ha chiesto al dipartimento di procrastinare il rinvio
dell'insorgente a causa dell'imminente conclusione del tirocinio di
quest'ultimo al fine di permettergli di trovare in seguito un posto di lavoro e
rendere i coniugi infine autosufficienti. Il 17 febbraio 1998 la Sezione degli
stranieri ha accettato la richiesta ed ha concesso al ricorrente una proroga "sino
al mese di ottobre 1998, affinché l'interessato possa reperire un nuovo posto
di lavoro ed iniziare quindi a restituire quanto precedentemente ricevuto in
prestazioni dall'Ufficio di assistenza sociale". Entro il termine che
gli era stato concesso, __________ ha effettivamente terminato il proprio
apprendistato, a partire dal 24 agosto 1998 ha iniziato a lavorare presso la
__________ come montatore elettricista ed ha chiuso la pratica assistenziale,
effettuando un primo versamento rateale di fr. 300.– per rimborsare il debito.
Egli ha pertanto rispettato le condizioni postegli dal dipartimento il 17
febbraio 1998. Con decisione 11 novembre 1998 la Sezione degli stranieri ha
tuttavia dichiarato decaduto il permesso dell'interessato, rimproverandogli in
particolare di non aver fatto il necessario per trovare un nuovo posto di
lavoro ed iniziare a restituire quanto precedentemente ricevuto in prestazioni
dall'Ufficio di assistenza sociale entro il mese di ottobre 1998.
La decisione dipartimentale è pertanto
frutto di una mancanza di conoscenza, da parte dell'autorità, del fatto che
l'insorgente aveva ossequiato le condizioni dalla stessa poste per poter continuare
a risiedere nel nostro Cantone. E' ben vero che tale situazione è stata creata
dal ricorrente, che ha omesso di informare per tempo il dipartimento di aver
trovato un impiego ed aver iniziato a restituire le prestazioni assistenziali
ricevute. Dal lato sostanziale - decisivo nel concreto caso - bisogna tuttavia
ritenere che se il dipartimento fosse stato a conoscenza di tali fatti, non
avrebbe emesso la controversa decisione di rimpatrio. Né lo avrebbe potuto,
sulla scorta di quanto aveva prospettato nello scritto 17 febbraio 1998 della
Sezione degli stranieri. Il fatto che __________ abbia rimediato al suo dovere
di informazione solo in sede di ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato, non
solo non può nuocergli, ma sana nel contempo la relativa omissione. Poiché il
dipartimento non avrebbe - né avrebbe potuto - pertanto dichiarare la decadenza
del permesso in rassegna, il Consiglio di Stato non avrebbe di riflesso potuto
verificare il fondamento della decisione da questi prolata l'11 novembre 1998.
Ciononostante, il Governo ha confermato la decisione della Sezione degli stranieri,
rimproverando al ricorrente la sua incapacità di adattarsi all'ordinamento
elvetico come pure il debito assistenziale accumulato nel corso degli anni.
Così facendo, il Governo ha tuttavia disatteso le assicurazioni fornite al
ricorrente dal dipartimento: assicurazioni che vincolano anche l'autorità di
ricorso. Il suo giudizio deve pertanto essere annullato, insieme a quello
dipartimentale.
-
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve quindi essere accolto
senza che si renda necessario esaminare la fondatezza o meno delle altre doglianze
fatte valere nel gravame in esame, annullando la decisione del Dipartimento
delle istituzioni e quella del Consiglio di Stato che la conferma. Resta
comunque riservata la facoltà dell'autorità di prime cure di adottare in ogni
momento adeguate misure amministrative qualora dovesse accertare in futuro una
recidiva o un comportamento scorretto da parte del ricorrente. Con l'emanazione
del presente giudizio, la domanda di effetto sospensivo diviene priva di oggetto.
-
Visto
l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e
delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere all'insorgente,
rappresentato da un ente assistenziale qualificato, un'adeguata indennità per
ripetibili (art. 31 PAmm; RDAT II-1999 N. 47, p. 165).
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost; 1, 4, 6, 9 cpv. 3, 10 cpv. 1,
11 cpv. 3 LDDS; 16 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a
LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
a) la risoluzione 5
ottobre 1999 (n. 4106) del Consiglio di Stato;
b) la decisione 11
novembre 1998 (n. 8) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli
stranieri (ora: dei permessi e dell'immigrazione).
-
Non si
prelevano né tasse né spese di giustizia.
-
Lo Stato
del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 600.– a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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