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Numero d'incarto:
52.1999.297
Data decisione, Autorità:
20.11.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00297
Lugano
20 novembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Ursula Züblin, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 novembre 1999 della
__________,
Contro
la decisione 22 ottobre 1999 (n. 622/1999) del
Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, Sezione esercizio e
manutenzione, che nega all'insorgente il permesso di posare un'insegna avanzata
su proprietà privata a __________;
vista la risposta 18 novembre 1999 del Dipartimento
del territorio, Sezione esercizio e manutenzione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 14
gennaio 1999 __________, ha chiesto all'allora competente Ufficio dei permessi
e dei passaporti (UPP) del Dipartimento delle istituzioni il permesso di esporre,
a __________, a lato della strada cantonale Ascona-Brissago:
"una tavola non illuminata, avente
dimensioni di m. 1 x 1,40 recante la dicitura "(logo ) -
__________ - 200 metri", da posare su terreno di proprietà privata, vicino
ai segnali di inizio località 4.27 " TI" e 2.30
"velocità massima 60 km/h".
Il municipio di __________ e la polizia
stradale hanno formulato preavviso favorevole.
B. Con
decisione 22 ottobre 1999, la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del
territorio - divenuta competente in materia a seguito dell'entrata in vigore il
1° febbraio 1999 del nuovo art. 1 RLIns - ha respinto la domanda. L'autorità
dipartimentale ha motivato il proprio diniego affermando sostanzialmente che
l'ubicazione della stazione di servizio è tale da consentire ai clienti di
reperirla facilmente e quindi non vi è un'esigenza concreta di posare
un'ulteriore insegna. Neppure sussisterebbero ragioni di sicurezza tali da
giustificarla. Ha inoltre evidenziato che un'eventuale autorizzazione potrebbe
creare un precedente, invocabile in seguito da altri commerci ubicati nella zona.
C. Contro il
predetto giudizio dipartimentale __________ insorge davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, sollecitando il rilascio dell'autorizzazione
richiesta. A dire della ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto
dall'autorità dipartimentale, la stazione di servizio si troverebbe in una
posizione tale da essere facilmente visibile unicamente per gli automobilisti
provenienti da __________, ma non per quelli provenienti da __________. La posa
dell'insegna consentirebbe quindi a questi ultimi di evitare brusche frenate
per accedere alla stazione di servizio. L'insorgente rileva infine che
l'intervento richiesto non costituirebbe un precedente invocabile in seguito da
altri commerci ubicati nella zona, ritenuto che la stazione di servizio in questione
è l'unica sulla tratta __________.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone la SEM con argomenti che verranno ripresi - se necessario
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva
della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente
date dagli art. 17 Lins, 43 e 47 Pamm.
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e
può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 Pamm).
La situazione dei luoghi, oltre a trasparire dalla documentazione fotografica e
dalle planimetrie versate agli atti, è perfettamente nota a questo Tribunale.
Un sopralluogo non è quindi necessario.
- 2.1. Le
insegne, le scritte ed ogni mezzo pubblicitario soggiacciono alla vigilanza
dello Stato e dei comuni (art. 1 LIns). Giusta l'art. 2 RLIns, sono considerate
insegne le figurazioni , le scritte ed ogni altro mezzo di richiamo, visivo, o
sonoro, destinato al pubblico, qualunque ne sia la natura, la forma ed il modo
di presentazione. La posa di insegne permanenti, cioè destinate a rimanere
esposte per più di un mese oppure costituite da tavole , colonne o altri
impianti destinati alla pubblicità collettiva o all'affissione temporanea, è
soggetta all'autorizzazione del Dipartimento del territorio, Sezione
dell'esercizio e della manutenzione (art. 2 LIns , 1 RLIns).
2.2. In
concreto, l'insorgente chiede la posa di una tavola non illuminata recante la
dicitura "(logo __________) - __________ -200 metri" e destinata ai
conducenti che transitano sulla strada cantonale __________. Trattasi quindi di
insegna ai sensi della citata normativa cantonale, la cui posa soggiace ad
autorizzazione (art. 13 LIns; 13 cpv. 1 RLIns; cfr. anche art. 100 cpv. 1
OSStr).
- Le insegne
permanenti o non permanenti devono essere tali che non ne risulti turbamento o
danno alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro degli edifici, alla
circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale (art. 4 LIns).
L'art. 6 LCStr vieta la pubblicità e gli
altri annunci che potrebbero essere scambiati con segnali o demarcazioni o che
potrebbero altrimenti compromettere la sicurezza della circolazione, in particolare
distogliendo l'attenzione degli utenti della strada. È considerata pubblicità
stradale ogni installazione e annuncio collocati ai bordi della strada pubblica
in modo da essere percepiti dai conducenti e aventi lo scopo di fare della
pubblicità in forma qualsiasi (ad es. mediante scritte, forme, colore, luce, suono;
cfr. art. 95 cpv. 1 e cpv. 2 OSStr). L'art. 96 OSStr proibisce la pubblicità
stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada, cagionare
confusione con segnali o demarcazioni, oppure diminuirne l'efficacia a causa
della sua forma e dei suoi colori. La pubblicità stradale è vietata in
particolare nei pressi delle intersezioni (art. 96 cpv. 1 lett. 1 OSStr;
Bussy-Rusconi, Code suisse de la circulation routière, ad art. 36 LCStr).
- 4.1.
Nell'evenienza concreta, l'autorità cantonale ha anzitutto ritenuto che
l'ubicazione della stazione di benzina e la sua agevole reperibilità non
giustificassero la posa dell'insegna. Sarebbe compito dell'autorità decidente
evitare il proliferare di cartelli non giustificati da un'esigenza concreta a
lato delle strade principali.
Il motivo addotto dalla Divisione delle
costruzioni non regge.
L'autorizzazione per la posa d'insegne è un
permesso di polizia, mediante il quale l'autorità accerta che l'impianto
pubblicitario è conforme alle disposizioni della LIns, dal RLIns e della legislazione
richiamata da questi ordinamenti. Non è una concessione graziosa, che
l'autorità è sostanzialmente libera di accordare o di rifiutare. Ora, nessuna
norma di legge o di regolamento subordina il permesso per la posa di insegne
alla dimostrazione, da parte del richiedente, dell'esistenza di un bisogno di
pubblicità. I presupposti del permesso sono unicamente quelli stabiliti dagli
art. 4 - 12 LIns, che non menzionano affatto il requisito del bisogno.
4.2. Nemmeno la preoccupazione di non creare
un precedente invocabile da parte degli altri commerci è atta a giustificare un
diniego del permesso. Ulteriori insegne potranno essere autorizzate soltanto se
risponderanno alle condizioni poste dalla legge.
4.3. Privo di fondamento è anche l'argomento
del sovraffollamento d'insegne, invocato dall'autorità in epilogo della
decisione di rifiuto. È ben vero che l'art. 11 LIns permette all'autorità di
vietare che altre insegne o scritte si aggiungano a quelle già esposte. In
concreto, la Divisione delle costruzioni si limita tuttavia ad enunciare la
norma senza fornire una qualsivoglia indicazione atta a dimostrare l'esistenza
di una situazione di saturazione. Né potrebbe sostenere una simile tesi con
successo, considerato che l'insegna in esame verrebbe esposta in una posizione
isolata rispetto ad altri impianti pubblicitari.
4.4.
L'insegna non può tuttavia essere autorizzata poiché risulta manifestamente
atta a creare confusione con i segnali di inizio località (4.27) e di velocità
massima (2.30), accanto ai quali verrebbe collocata. Circostanza, questa, che
l'autorità cantonale ha omesso di rilevare, ma che appare decisiva per
confermare il diniego del permesso. Non v'è invero chi non veda come l'impianto
pubblicitario in contestazione sia idoneo per posizione, colore e dimensioni a
distogliere l'attenzione dei conducenti dai segnali suddetti ed a pregiudicare
di conseguenza la sicurezza della circolazione stradale.
Di fronte a questa evidente difformità può
restare indecisa la questione a sapere se l'insegna si ponga anche in contrasto
con le norme dei professionisti della strada (SN), richiamate dall'Istruzione
concernente la normalizzazione di segnali, demarcazioni e dispositivi di rotta
nella circolazione stradale nonché della pubblicità stradale collocata in
vicinanza dei distributori di carburante del 26 agosto 1993, che nel caso in
cui la stazione di servizio è visibile soltanto all'ultimo momento ammettono la
posa di un'insegna avanzata, avente dimensioni massime di m. 0,70 x 0,50.
- Seppur con
diversa motivazione, la decisione impugnata va quindi confermata, siccome
conforme al diritto. La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 1 ss. LIns, 1 ss. RLIns, 95 ss. OSStr,
1 ss. Pamm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 500.- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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