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Numero d'incarto:
52.1999.298
Data decisione, Autorità:
13.03.2001, TRAM
Incarto n.
52.1999.00298
Lugano
13 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 5 novembre 1999 di
__________,
patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 20 ottobre 1999, no. 4363, del
Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la
risoluzione 12 febbraio 1999 della Delegazione consortile del Consorzio per
il servizio autolettiga del __________, in materia di rapporto d'impiego;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che a
partire dal 1. gennaio 1990 __________ è stato assunto presso il Consorzio per
il servizio autolettiga del __________ (in seguito: Consorzio) in qualità di
capo servizio;
che previa autorizzazione del datore di
lavoro dal 1994 al 1997 egli ha seguito una formazione professionale presso la
Scuola superiore per le formazioni sanitarie (ESEI) che lo ha parzialmente
tenuto lontano dal lavoro;
che il 26 settembre 1996 le parti hanno
sottoscritto una convenzione regolante gli aspetti finanziari derivanti dalla
partecipazione al corso e relativi al salario versato al ricorrente ed alla
tassa d'iscrizione;
che con decisione 9 gennaio 1997 la
delegazione consortile ha comunicato a __________ di non più rinnovargli il
rapporto d'impiego a decorrere dal 31 marzo 1997;
che dopo vicissitudini che non occorre
rievocare, con risoluzione 12 febbraio 1999 il Consorzio ha imposto a
__________ il rimborso di fr. 82'300.--, importo corrispondente al 100% di un
anno di salario, comprensivo degli oneri sociali e della tassa d'iscrizione,
dal quale andava tuttavia dedotto il sussidio cantonale percepito;
che il 20 ottobre 1999 il Governo ha
parzialmente accolto il gravame interposto da __________ avverso la
summenzionata risoluzione; considerato che la rescissione del rapporto era intervenuta
il secondo anno a contare dal conseguimento del diploma, il Consiglio di Stato
ha ritenuto che l'insorgente dovesse rimborsare i 7/8 dell'importo richiesto
dal Consorzio, ossia fr. 72'012.50;
che contro tale risoluzione __________ è
insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento per motivi che non occorre qui riassumere;
che all'accoglimento dell'impugnativa si
sono opposti il Consiglio di Stato ed il Consorzio;
che in occasione di un'udienza tenutasi il 3
ottobre 2000 il giudice delegato ha proposto alle parti di liquidare la
vertenza mediante versamento da parte del ricorrente di un'indennità di
fr. 30'000.-- in tre rate annuali di fr. 10'000.-- cadauna entro il 31 dicembre
di ogni anno, la prima volta per il 31.12.2000, compensate le ripetibili;
che le parti hanno accettato la proposta,
modificando il termine di versamento della prima rata al 30 marzo 2001;
che il ricorrente ha altresì postulato
l'annullamento della tassa di giudizio posta a suo carico da parte del
Consiglio di Stato;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 38 LCCom
e 208 LOC e la legittimazione attiva del ricorrente è data dagli art. 38 LCons,
209 LOC e 43 PAmm;
che il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine;
che la transazione conclusa tra le parti
appiana tutte le controversie sorte in merito alla partecipazione del
ricorrente al corso ESEI durante il rapporto d'impiego con il Consorzio;
che il Tribunale cantonale amministrativo
non ha motivo alcuno per distanziarsi da quanto concordato tra gli interessati;
che il ricorso va pertanto parzialmente
accolto come alla transazione in rassegna;
che la risoluzione governativa deve dunque
essere annullata;
che il Tribunale cantonale amministrativo
rinuncia alla riscossione di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm); non si
assegnano ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 38 LCCom; 38 LCons; 208 e 209 LOC; 3,
18, 28, 31, 43, 60, 61 e 65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è evaso ai sensi della transazione di cui ai considerandi.
§ La risoluzione 20 ottobre 1999, no. 4363, del
Consiglio di Stato è annullata.
-
Non si
prelevano né tassa di giudizio né spese. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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