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Numero d'incarto:
52.1999.301
Data decisione, Autorità:
27.03.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00301
Lugano
27 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 novembre 1999 di
__________,
patr. dall'avv. __________,
Contro
la decisione 20 ottobre 1999 (n. 4390) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 9 settembre 1999 con cui il Dipartimento delle istituzioni,
Sezione della circolazione, gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza
di condurre veicoli a motore;
vista la risposta 11 novembre
1999 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'11 aprile
1991 __________ (1965) ha ottenuto la licenza di condurre i veicoli della
categoria B. In seguito egli è stato oggetto di provvedimenti amministrativi in
diverse occasioni:
15 febbraio 1995 revoca (ammonimento)
della licenza di condurre per la durata di sei mesi per aver circolato il 23
novembre 1994 in stato di ebrietà (2.23-2.97 per mille) ed a velocità eccessiva
perdendo la padronanza di guida e collidendo con un'isola spartitraffico;
27 marzo 1997 revoca (sicurezza)
della licenza di condurre per una durata indeterminata (esame psicotecnico), in
quanto presentava una dedizione al bere che lo rendeva inidoneo a condurre con
sicurezza veicoli a motore e per aver circolato in stato di ebrietà il 29
agosto 1996 con una concentrazione alcolica del 2.32-3.02 per mille.
Il 10 settembre 1998 __________ è stato
riammesso alla guida di veicoli a motore con la condizione di presentare, per
la durata di un anno, certificati medici trimestrali attestanti l'assenza di
sintomatologie legate a un uso/abuso di bevande alcoliche. Il 17 maggio 1999 la
Sezione della circolazione ha ritenuto necessario ordinare una perizia STCA al
fine di accertare in modo più approfondito l'attuale rapporto dell'interessato
con il consumo di bevande alcoliche; nel contempo ha richiesto al medico
curante di allestire un certificato medico internistico relativo al paziente.
B. Con
risoluzione 9 settembre 1999 la Sezione della circolazione ha revocato a
__________ la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato, disponendo
di non concedergli nessun riesame della decisione prima del mese di agosto 2000
e subordinando, in ogni caso, la sua riammissione alla guida alla presentazione
di un certificato medico internistico e di un rapporto del Servizio Ticinese di
Cura dell'Alcolismo (STCA) attestanti, dopo un periodo di controllo di almeno
dodici mesi, l'avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia
dipendenza psicofisica da bevande alcoliche. Ad un eventuale ricorso è stato
negato l'effetto sospensivo. La decisione, fondata sugli art. 14 cpv. 2 lett.
c, 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1bis/3 LCStr, è stata resa sulla base del rapporto
peritale 30 agosto 1999 allestito dal STCA. Dal referto è risultato che il
ricorrente presentava una dedizione al bere che lo rendeva inidoneo a condurre
con sicurezza veicoli a motore.
C. Con
giudizio 20 ottobre 1999 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. L'Esecutivo
cantonale, fondandosi sul citato rapporto peritale, ha ritenuto che il
ricorrente non fosse in grado di sormontare per mezzo della propria volontà la
tendenza a consumare bevande alcoliche in proporzioni eccessive. Il Governo ha
inoltre considerato che l'interessato non poteva pretendere una riduzione del
periodo di prova invocando la necessità professionale di disporre della licenza
di condurre, dal momento che la revoca è stata pronunciata per motivi di sicurezza.
D. Contro la
predetta pronunzia, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e, in via del tutto
subordinata, che la licenza di condurre gli venga revocata fino al 1° dicembre
1999.
Contesta il rapporto peritale, ritenendolo
insufficiente per procedere alla misura adottata nei suoi confronti,
segnatamente in quanto allestito dopo un solo colloquio. Chiede che venga redatto
un ulteriore referto e sentito il consulente STCA __________, che si occupava
del caso dal 1998 ed aveva espresso giudizi positivi sulla sua persona. Non si
ritiene alcolista o persona con alterazioni mentali. Asserisce di aver abusato
di bevande alcoliche nel passato per motivi personali. Adduce di essersi
sottoposto ai controlli medici richiestigli e che le sue condizioni di salute
sarebbero in costante miglioramento. Ritiene che la revoca della licenza di
condurre pregiudichi il suo avvenire professionale.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi in sostanza nelle
motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni
amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende
dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato
da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile
in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione
dei mezzi di prova notificati dal ricorrente (teste; perizia), in quanto non appaiono
idonei a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo
per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm). __________ si è del resto occupato del caso
come semplice consulente.
1.2. Va osservato che il caso in rassegna
verte sulla revoca a scopo di sicurezza. Il potere cognitivo di questo
tribunale si limita pertanto alla verifica di un'eventuale violazione del
diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e
all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), e alla verifica se l'accertamento
dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62
PAmm). Le censure del ricorrente devono perciò essere esaminate sotto questi profili.
- La licenza
di condurre è un permesso di polizia che autorizza alla guida di veicoli a
motore.
Essa può essere rilasciata soltanto se - tra
l'altro - il richiedente non è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania
che possono diminuire l'idoneità alla guida (art.14 cpv. 2 lett. c LCStr). Le
licenze e i permessi devono essere revocati se è accertato che le condizioni
legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più
adempiute; essi possono essere revocati se non sono stati osservati le
limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso
particolare (art. 16 cpv. 1 LCStr).
La licenza di condurre è revocata per una
durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a
motore a causa d'alcolismo o altre forme di tossicomania oppure per motivi
caratteriali o altri motivi. La revoca comporta un periodo di prova di almeno
un anno (art. 17 cpv. 1 bis 1° e 2° periodo LCStr). Il periodo di prova connesso
con la revoca di sicurezza non può essere ridotto (art. 17 cpv. 3 2° periodo
LCStr).
- 3.1.
Nell'evenienza concreta, il - copioso - rapporto peritale STCA allestito dal
lic. __________ ha accertato la presenza nel ricorrente di un quadro caratterizzato
da un recente consumo alcolico smodato con chiari segni clinici associabili a
un consumo elevato abituale o regolare di bevande alcoliche (alterazione di
diversi valori epatici e altri), nonché di un atteggiamento di eccessiva
banalizzazione e di sottovalutazione della problematicità della sua patologia
etilistica, che non consente all'interessato di superare motu proprio la
tendenza al consumo eccessivo di bevande alcoliche (v. rapporto peritale 30
agosto 1999, p. 11).
3.2. Alla luce di tali risultanze, si deve
dunque ammettere che il ricorrente è dedito al bere, ciò che può diminuire
l'idoneità alla guida. La perizia non si limita a fondarsi sul solo colloquio
con l'interessato, ma ha anche comportato diversi test. La stessa prende pure
in considerazione il fatto che il medico curante ha confermato la patologicità
anamnestica del consumo alcolico del ricorrente. Ma vi è di più. L'insorgente
non ha cessato di consumare alcolici nemmeno dopo l'espresso sollecito in tal
senso da parte del perito (cfr. anche lo scritto 23 luglio 1999 Dr. med.
__________). Non va inoltre dimenticato che nel recente passato l'insorgente è
già stato per diverse volte oggetto di revoca della licenza di condurre veicoli
a motore a causa dell'assunzione di bevande alcoliche con un elevato tasso di
alcolemia (v. supra A). Ne consegue che il rapporto peritale, basato su
elementi di fatto concreti, risulta attendibile, coerente e convincente.
3.3. In simili circostanze non si può
rimproverare all'Esecutivo cantonale d'aver aderito alla prognosi negativa
formulata dal perito. Le condizioni menzionate ai combinati art. 14 cpv. 2
lett. c e 16 cpv. 1 LCStr, giustificative di una revoca a scopo di sicurezza
nei confronti del ricorrente poiché dedito al bere, sono dunque adempiute.
- Il
ricorrente sostiene di necessitare della licenza di condurre per fini
professionali e che pertanto si giustificherebbe una riduzione del periodo di
revoca. A torto.
La necessità di disporre della licenza di
condurre può essere esaminata solo nell'ambito di una revoca a scopo di ammonimento
(art. 33 cpv. 2 OAC). Non viene per contro tenuta in considerazione se è stata
pronunciata una revoca a scopo di sicurezza, come nella fattispecie, dove si
deve statuire essenzialmente circa l'idoneità o meno di una persona alla guida
di veicoli (art. 33 cpv. 1 OAC; Perrin, Délivrance et retrait du permis de
conduire, tesi Friborgo, 1982, pag. 195). Va rilevato inoltre che il
dipartimento ha in tutti i casi fissato al minimo legale il periodo di prova
per il riesame del caso.
- Visto
quanto precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese
seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 17 cpv.
1bis/3 LCStr; 33 OAC; 10 LALCStr; 3, 18 cpv. 1, 28, 43, 46 cpv. 1, 60, 61, 62
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono poste a carico del
ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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