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Numero d'incarto:
52.1999.317
Data decisione, Autorità:
09.03.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00317
Lugano
9 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso spedito il 1. dicembre 1999,
datato 4 dicembre 1999, di
__________,
__________,
rappr. da __________,
Contro
la decisione 17 novembre 1999 (n. 4825) del
Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltratogli il
20 aprile 1998 dagli insorgenti contro la comunicazione 20 marzo 1998 del
municipio in merito al ripristino dell'accesso al mapp. __________ di quel comune;
viste le risposte:
viste
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a)
__________ e __________ sono proprietari del mapp. __________ di __________,
che si affaccia sulla __________. Sul fondo, assegnato dal PR alla zona Nv
(nucleo di villaggio), insiste un edificio eretto nel 1948, che dispone anche
di una superficie di terreno a forma triangolare, descritta a registro fondiario
quale giardino, di mq 188 di superficie (sub. e): denominazione frattanto
sostituita con quella di piazzale.
b) In data 4 novembre 1994 il municipio di
__________ ha rilasciato a favore di __________ e di __________ la licenza edilizia
per la riattazione di parte dell'edificio al mapp. __________, concedendo agli
stessi una deroga volta a liberarli dall'obbligo di formare i posteggi sancito
all'art. 52 NAPR ed assoggettandoli in pari tempo al pagamento del relativo
contributo sostitutivo di fr. 18'000.--, calcolato in ragione di 12 posteggi
mancanti a fr. 1'500.-- cadauno. __________ e __________ sono insorti innanzi
al Consiglio di Stato avverso quella decisione nella misura in cui poneva a
loro carico l'accennato contributo sostitutivo per posteggi non realizzati. Con
risoluzione 15 marzo 1995 il Governo ha respinto il gravame. Quel giudicato é
successivamente stato confermato da parte di questo Tribunale con sentenza 27
settembre 1995.
c) Il sopralluogo esperito il 21 febbraio
1995 da parte del giurista delegato dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di
Stato per la soluzione della detta contestazione aveva permesso di accertare
che la costruzione al mapp. __________ non beneficiava di posteggi per
autovetture (cfr. al relativo verbale). I proprietari avevano quindi manifestato
in quella sede, per la prima volta, l'intenzione di formare due posteggi nel
giardino al sub. e: realizzazione che i rappresentanti del municipio avevano
subito contestato, poiché in urto con l'art. 47 NAPR regolamentante le costruzioni
nella zona del nucleo. Il Consiglio di Stato non aveva tuttavia conferito una
rilevanza a quell'intendimento dei proprietari ai fini del calcolo del numero
dei posteggi che essi avrebbero dovuto realizzare a seguito della riattazione e
del relativo contributo sostitutivo, per il motivo che per la creazione dei due
nuovi posteggi era soggetta al rilascio di una licenza edilizia da parte del
municipio (cfr. consid. D in fine della risoluzione 15 marzo 1995). Quella tesi
é stata confermata nella sentenza 27 settembre 1995 di questo Tribunale, con la
precisazione che sarebbe bastato allo scopo l'esperimento della procedura
semplificata della notifica (cfr. consid. 2 di quel giudicato).
B. a) Con
scritto 19 marzo 1995 __________ agente per conto di __________ e di
__________, ha informato il municipio di __________ che sul giardino al sub. e
del mapp. __________, definito "piazzale esistente", avrebbero
sostato due autovetture a partire dal 1 aprile successivo. Allo scritto era
annesso un estratto della mappa catastale sul quale era stata colorata la superficie
interessata, a forma triangolare (circa 11 ml di base e 8 ml di altezza). Con
raccomandata del 23 marzo successivo l'Esecutivo ha comunicato che il
prospettato stazionamento necessitava del preventivo rilascio di una licenza
edilizia, ma che fosse ad ogni buon conto contrario all'art. 47 NAPR, il quale
vieta nella zona Nv la modificazione degli spazi liberi.
b) Il 24 marzo 1995 i proprietari del mapp.
__________ hanno dunque presentato una domanda di costruzione avente come
oggetto la sosta di 3 autovetture sul piazzale in discussione e la rimozione di
una scala di accesso allo stabile che si immetteva sul menzionato piazzale.
Raccolto l'avviso favorevole del dipartimento, con decisione 10 agosto 1995 il
municipio di __________ ha negato il rilascio della licenza edilizia per motivo
di contrasto con l'art. 47 NAPR. Nelle more della procedura il municipio di
__________, accertata l'esecuzione dei posteggi, aveva emesso alle date 17 e 24
maggio 1995 un ordine di sospensione dei lavori. Dal verbale del sopralluogo
svolto in contraddittorio il 9 giugno successivo risulta infatti che i proprietari
avevano frattanto eliminato il cancello ed il sottostante gradino di accesso
alla proprietà così come la scala esterna di accesso dal piazzale all'edificio.
c) Con ricorso 25 agosto 1995 __________ e
__________ sono insorti innanzi al Consiglio di Stato avverso il menzionato
diniego, sostenendo che il piazzale esisteva dal 1948. Il Governo ha parzialmente
accolto il gravame con risoluzione 8 novembre 1995, per il motivo che la
semplice sosta di autovetture sul piazzale in discussione non si poneva in urto
con l'art. 47 NAPR, il quale si limita a vietare l'alterazione degli spazi
liberi nella forma e nei materiali. Il Consiglio di Stato ha tuttavia ridotto
da 3 a 2 il numero di posteggi autorizzati.
d) Con ricorso 27 novembre 1995 il comune di
__________ si é aggravato a questo Tribunale contro quel giudicato governativo,
del quale ha chiesto l'annullamento e la conferma della propria decisione 10
agosto 1995. Il comune ha rimproverato in particolare all'istanza inferiore di
aver ignorato gli interventi edilizi (abusivi) che i resistenti avevano
eseguito per poter permettere il parcheggio di veicoli sul piazzale, vietati
dall'art. 47 NAPR. L'accesso veicolare creava inoltre dei problemi di sicurezza
stradale. Previo esperimento di un'istruttoria completa (udienza, sopralluogo,
richiamo atti, richiesta di ulteriori specifiche giustificazioni scritte al
municipio) con sentenza 15 ottobre 1996 il Tribunale amministrativo ha accolto
il gravame, annullato la risoluzione governativa 8 novembre 1995 e confermato
il diniego municipale 10 agosto 1995 della licenza edilizia sulla scorta della
seguente motivazione:
"2. 2.1. L'edificazione nella zona Nv é regolamentata dall'art.
47 NAPR. Per quanto interessa la soluzione della presente contestazione quella
norma dispone che:
"Gli spazi liberi ed i manufatti esterni esistenti come corti,
orti, androni, muri di orti e giardini non possono essere alterati nella loro
forma e loro materiali."
2.2. Le fotografie prodotte dal municipio con lettera 29 dicembre
1995 al Tribunale, documentano che il sub. e del mapp. __________ costituiva
effettivamente un giardino pianeggiante, tenuto a verde, parzialmente
lastricato per permettere il transito pedonale lungo lo stesso. Il giardino era
delimitato verso __________ /via __________ da un muro di cinta e sostegno,
sormontato da pilastri in cemento collegati da tubi in metallo, che terminavano
in corrispondenza della costruzione con un cancello, di circa 2 ml di
larghezza, sopraelevato di un gradino rispetto al livello della piazza. Risulta
inoltre dal verbale del sopralluogo esperito il 21 febbraio 1995 da parte del
giurista delegato dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato per la
soluzione della contestazione concernente il prelievo di contributi sostituti
per posteggi mancanti e dalle ammissioni degli stessi resistenti (cfr. ricorso
25 agosto 1995 al Consiglio di Stato nella presente vertenza, cifre 3 e 4) che
quel subalterno non era mai stato utilizzato quale parcheggio per autovetture.
Né, del resto, quell'utilizzazione appariva possibile già per il fatto che il
cancello, stretto, sopraelevato rispetto alla piazza e posto a ridosso dello
stabile (dal quale si dipartivano due scale esterne), formava con questo un
angolo acuto di circa 50 gradi. Come é infine già stato spiegato, i proprietari
qui resistenti avevano quindi manifestato per la prima volta l'intenzione di
formare due posteggi nel giardino al sub. e in occasione della contestazione
riguardante il prelievo da parte del comune dei contributi sostitutivi per
posteggi mancanti a seguito della riattazione parziale dello stabile al sub. A.
2.3. Il sopralluogo esperito il giorno 11 settembre 1996 ha
permesso di constatare che i proprietari hanno asportato il cancello, il muro
di cinta e sostegno ed i pilastri onde realizzare un'entrata sul fondo di ml 5
di larghezza, le scale esterne adiacenti l'edificio, completato - per quanto
necessario - la lastricatura per una profondità di circa 11,5 ml rispetto all'entrata,
infine modificato su tutta quella profondità il livello del giardino creando
una pendenza (rampa) tale da permettere l'accesso con autoveicoli sul fondo.
Ciò facendo i resistenti hanno vistosamente disatteso il divieto di alterare le
superfici libere ed i manufatti esterni sancito all'art. 47 NAPR.
2.4. Il ricorso del comune di __________ deve dunque essere
accolto già per questo motivo. D'altra parte, come é stato sostenuto dai
rappresentanti del comune presenti all'udienza 11 settembre 1996, l'accesso
realizzato dai resistenti disattende pure, in principio (ma é riservata la
possibilità per il municipio di concedere delle deroghe a questo riguardo),
l'art. 51 NAPR, che regolamenta gli accessi a strade e piazze pubbliche,
secondo cui la loro larghezza minima é di ml 6 ed devono inoltre essere
provvisti di inviti arrotondati aventi un raggio di curvatura minimo di ml 1,50
sui 2 lati rispettivamente di ml 3 su di un solo lato. Il sopralluogo ha invece
evidenziato che il controverso accesso non crea pericolo o disturbo per la
circolazione sulla piazza.
2.5. La risoluzione del Consiglio di Stato, che ha ignorato
gli interventi eseguiti dai resistenti per creare il controverso parcheggio
(lavori oggetto oltretutto di un ordine di sospensione dei lavori), deve dunque
essere annullata. Non può inoltre essere accreditata la tesi sostenuta dai
proprietari, volta a minimizzare quelle opere, secondo cui si é trattato in realtà
di togliere semplicemente uno o due paletti di demarcazione (cfr. risposta,
pagina 6). Per quanto concerne infine il riferimento alla riattazione eseguita
al mapp. __________, dall'incarto acquisito agli atti in occasione dell'udienza
dell'11 settembre 1996 risulta che nell'ambito del rilascio della licenza
edilizia il municipio di __________ approvò espressamente la realizzazione di 5
posteggi al sub. c, giardino, di quella proprietà ed anzi ne richiese la
formazione di altri 3. Tuttavia, come é stato precisato dal municipio nelle
osservazioni 26 agosto 1996 e come hanno ammesso i rappresentanti dei resistenti
all'udienza, il mapp. __________ disponeva già di un sufficiente accesso
carrozzabile: si trattava semplicemente di sostituire l'asfalto con il lastricato.
Non si é quindi dovuto procedere, come é invece il caso nella fattispecie, alla
demolizione di manufatti esterni ed all'escavazione del terreno formante il
giardino per poter creare l'accesso carrozzabile al fondo: premessa
indispensabile per la realizzazione dei posteggi. Il fatto quindi - sostenuto
dai resistenti, condiviso dal Consiglio di Stato e confermato dalla licenza
edilizia appena citata - secondo cui l'art. 47 NAPR non vieta la formazione di
posteggi nella zona del nucleo non basta dunque agli stessi per spuntare la
sollecitata, controversa licenza edilizia."
C. a) A
seguito dell'esecuzione degli interventi edili appena descritti il municipio ha
iniziato una procedura di contravvenzione a carico dei qui insorgenti. Preso
atto delle osservazioni inoltrate da questi ultimi, con risoluzione n. 431 del
3 febbraio 1997 il municipio di __________ ha inflitto loro una multa di fr.
2'500.-- ciascuno in applicazione dell'art. 46 LE, rimproverando agli stessi di
aver realizzato le opere edilizie in rassegna, che violavano nel contempo
l'art. 47 NAPR, senza preventivamente disporre della licenza edilizia.
Attraverso la stessa risoluzione, in applicazione dell'art. 43 LE il municipio
ha parimenti ordinato ai ricorrenti di ripristinare l'accesso al sub. e del
mapp. __________ da veicolare a pedonale, ricostruendo muro di sostegno,
pilastri, recinzione e gradini. Detta risoluzione é stata intimata con due
documenti separati a ciascun proprietario il 6 febbraio 1997.
b) Con un unico gravame 20 febbraio 1997
__________ e __________ sono insorti contro la menzionata risoluzione municipale
davanti al Consiglio di Stato, al quale hanno chiesto di annullarla ed in
subordine di ridurre sensibilmente la multa loro inflitta. Relativamente
all'ordine di ripristino, ritenuto sproporzionato, i ricorrenti hanno sostenuto
che il passo carrabile fosse preesistente e che il muro di sostegno fosse stato
demolito nel 1947. Il ripristino della cinta appariva opinabile sotto l'aspetto
estetico; quello dei gradini appariva invece contrario all'art. 30 LE. Gli
insorgenti hanno inoltre contestato, poiché parimenti sproporzionato, l'importo
della multa loro inflitta.
c) Con risoluzione 2 luglio 1997 il
Consiglio di Stato ha respinto il gravame nella misura in cui riguardava il
ripristino dello status quo ante. Ha invece ridotto la multa inflitta gli
insorgenti a fr. 2'000.-- ciascuno.
d) Con impugnativa 14 luglio 1997 __________
e __________ sono insorti innanzi a questo Tribunale contro il giudicato governativo
2 luglio 1997, chiedendo il suo annullamento oltre a quello della risoluzione
municipale 3 febbraio 1997 e, in via subordinata, una sensibile riduzione della
multa loro inflitta. I ricorrenti hanno ribadito le censure già sottoposte al
giudizio della prima istanza ricorsuale; sulla scorta di un'ampia
documentazione fotografica essi hanno lamentato inoltre una disparità di trattamento
nei confronti di altri proprietari perpetrata a loro pregiudizio da parte del
municipio di __________.
e) Con
sentenza 10 novembre 1997 questo Tribunale ha accolto parzialmente l'impugnativa,
riducendo ulteriormente le multe inflitte ai ricorrenti a fr. 1'000.--
ciascuno. L'ordine di ripristino è invece stato confermato con la seguente
motivazione:
"Sull'ordine
di ripristino
2.1.
Giusta l'art. 43 cpv. 1 LE il municipio ordina la demolizione o la rettifica
delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani
regolatori, tranne il caso in cui le differenze siano minime e senza importanza
per l'interesse pubblico. L'ordine di ripristino impugnato si fonda sulla
decisione 10 agosto 1995 con cui il municipio di __________ aveva negato ai ricorrenti
il rilascio della licenza edilizia per la realizzazione di un parcheggio per
tre autoveicoli su parte del sub. e del mapp. __________: parcheggio che gli
insorgenti avevano realizzato nel corso dello svolgimento della procedura di
approvazione dei progetti nonostante l'emanazione da parte del municipio di un
ordine di sospensione dei lavori alle date 17 e 24 maggio 1995. Quel diniego é
stato confermato da parte di questo Tribunale con sentenza 18 ottobre 1996, i
cui considerandi di merito sono riprodotti in esteso sub B che precede. La
violazione materiale dell'art. 47 NAPR alla base dell'ordine di demolizione é
pertanto stata accertata in maniera vincolante e definitiva in quella sede.
Avuto riguardo alle finalità della norma disattesa, che sancisce il divieto
nella zona Nv di alterare le superfici libere e i manufatti esterni nella forma
e nei materiali, all'importanza dei lavori eseguiti (asportazione del cancello,
demolizione del muro di cinta e sostegno per creare un varco di 5 m di
larghezza, significativa modifica del livello del giardino per creare una
rampa, completazione della lastricatura per una profondità di 11,5 m) ed all'impatto
che ne é risultato per l'ambiente circostante, detta violazione non può essere
qualificata di poco conto e tantomeno senza importanza per l'interesse pubblico
al rispetto della legalità. La risoluzione impugnata, con cui il Consiglio di
Stato ha tutelato l'ordine di ripristino municipale 3 febbraio 1997, appare
pertanto immune da violazioni di legge e deve essere confermata.
2.2. I ricorrenti tentano, invero, di
rimettere in discussione la bontà del diniego della licenza edilizia, asserendo
in particolare che l'accesso carrabile al fondo era sempre esistito, che non
crea pericolo, infine che il muro di cinta e sostegno era stato demolito nel
1947. Nella procedura di impugnazione di un ordine di demolizione non è però
concesso al proprietario che ne è colpito di rimettere in discussione
l'accertamento della violazione materiale che sta alla base della misura
stessa, rimediando con ciò alla mancata tempestiva impugnazione del diniego
della licenza edilizia: siffatta creazione di una seconda protezione giuridica
contro il diniego della licenza, in una procedura ove del resto non vengono
esperite talune formalità procedurali essenziali tipiche di quella del permesso
di costruzione (tali ad esempio la pubblicazione della domanda e la sua notifica
ai proprietari confinanti), appare invece tanto inutile quanto suscettibile di
fondare delle contraddizioni (cfr. per tutti C. Mäder, Das Baubewilligungsverfahren,
N. 672 e numerosi rinvii). D'altra parte il riesame di atti amministrativi
negativi (tali, ad esempio, il diniego della licenza edilizia) non entra in
considerazione quando all'autorità, poco tempo dopo il rifiuto della domanda,
viene sottoposta un'identica istanza (DTF 120 Ib 47 consid. 2b e c; sentenza
inedita del Tribunale federale del 13 marzo 1991 in re B., consid 2d). Queste
censure devono dunque essere respinte siccome irricevibili. Ad ogni buon conto
l'istruttoria svolta da questo Tribunale nell'ambito della contestazione
relativa al diniego della licenza edilizia, culminata con la sentenza 15
ottobre 1996, smentisce la preesistenza, a favore del fondo, di un accesso
carrabile (come ha rettamente, ulteriormente argomentato il Consiglio di Stato,
il portone di cui alla fotografia prodotta dei ricorrenti si riferisce ai primi
decenni di questo secolo); del pari ha dimostrato che il muro di cinta e
sostegno venne rimosso al solo fine di creare il controverso parcheggio. La
circostanza, pure accertata da questo Tribunale nella precedente causa, secondo
cui l'accesso così risultante non crea pericolo o disturbo per la circolazione
pubblica non basta a rendere il parcheggio conforme all'art. 47 NAPR.
Pure irricevibile in questa sede, per i
motivi appena illustrati, é l'asserita violazione del principio di uguaglianza
cui i ricorrenti si appellano sulla scorta di un'ampia documentazione
fotografica attestante - a loro giudizio - tutta una serie di demolizioni di
muri di cinta realizzati nella zona Nv di __________ per creare degli accessi
veicolari. Se, quindi, gli insorgenti si ritenevano pregiudicati rispetto ad
altri proprietari avrebbero dovuto sollevare quella censura in sede di
contestazione del diniego del rilascio della licenza edilizia. Ciò che del
resto avevano fatto, senza successo. Sia comunque aggiunto, per completezza,
che - contrariamente a quanto lasciano credere gli insorgenti sollevando questa
censura - oggetto di diniego del permesso e della misura del ripristino che li
concerne non é tanto la demolizione parziale del muro di cinta e sostegno per
creare un accesso al fondo bensì la vistosa alterazione del giardino che ne é
conseguita, questo spazio venendo delimitato, sostenuto e qualificato dai
manufatti demoliti. La violazione dell'art. 47 NAPR non é pertanto caratterizzata
dall'esecuzione di quegli interventi in quanto tali bensì dalle conseguenze che
hanno scatenato a pregiudizio del sovrastante giardino. Foss'anche stata
ricevibile questa censura avrebbe pertanto dovuto essere respinta già perché
inconferente.
2.3. I ricorrenti eccepiscono poi che il
ripristino si avvera opinabile sotto l'aspetto estetico e contrario all'art. 30
LE, che prevede la presa in considerazione dei bisogni degli invalidi motulesi
in caso di costruzione di edifici e impianti pubblici o privati accessibili al
pubblico, come pure di ampliamenti o trasformazioni di una certa importanza.
Trattandosi di dover ripristinare una situazione preesistente, abusivamente
alterata, questi argomenti non possono tuttavia essere presi in considerazione.
Nella misura in cui lo dovessero comunque essere, andrebbero seccamente respinti.
Opinabile sotto l'aspetto estetico - é il men che si possa dire - é semmai il
risultato creato dall'intervento abusivo dei ricorrenti, non la situazione
preesistente. Né, inoltre, sono pacificamente dati i requisiti di applicazione
dell'art. 30 LE: non ci si trova in presenza di una costruzione, ampliamento o
trasformazione di una certa importanza dello stabile al mapp. __________ ed inoltre
il controverso accesso serve la parte destinata ad abitazione privata; per
tacere poi il fatto che, a prescindere da ciò, la debita presa in
considerazione delle esigenze degli invalidi motulesi non presupporrebbe in
ogni caso l'apertura ed il mantenimento di uno squarcio di 5 m in un muro di
cinta e sostegno.
2.4. L'ordine di ripristino deve pertanto
essere confermato."
D. a)
Richiamandosi alla sentenza testé illustrata, il 30 gennaio 1998 il municipio
di __________ ha diffidato i ricorrenti ad intraprendere e portare a termine
entro 30 giorni i lavori di ripristino dell'accesso al sub. e del mapp.
__________ da veicolare a pedonale, "previo inoltro per approvazione di
un piano di sistemazione esterna, con indicate tutte le opere conformi alla
situazione preesistente ai lavori abusivi".
b) Come risposta il 17 febbraio 1998
__________ e __________ hanno inoltrato al municipio una domanda di costruzione
per la sistemazione dell'accesso esistente, che prevedeva un minimo
prolungamento del muretto di cinta e sostegno (circa 85 cm).
c) Con raccomandata 20 marzo 1998 il
municipio di __________ ha comunicato al rappresentante dei ricorrenti di non
accettare detta proposta, rammentando in primis che l'accesso avrebbe dovuto
essere ridotto a m 1,50 di larghezza e poggiare sul gradino precedente
l'intervento edilizio abusivo, di altezza variabile tra i 10 e i 25 cm. Il
municipio ha altresì annesso allo scritto una copia della planimetria originale
ingrandita e delle fotografie riproducenti la situazione originaria.
E. Con ricorso
20 aprile 1998 __________ e __________ sono insorti contro tale rifiuto innanzi
al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di accettare la loro proposta
di ripristino. La procedura ricorsuale è quindi stata sospesa per volontà delle
parti nella prospettiva di comporre amichevolmente la contestazione. A tal fine
esse hanno interpellato anche il consulente pianificatore della zona del
nucleo, arch. __________, il quale ha presentato alcune proposte di ripristino,
di cui una ha raccolto i favori dei ricorrenti. Il municipio ha invece
condiviso solo parzialmente tale suggestione: l'esecutivo ha quindi sottoposto
ai ricorrenti una soluzione modificata della stessa, che costoro non hanno però
accettato. Entrambe le proposte prevedevano di spostare l'accesso all'interno
della proprietà (anziché sul confine), mediante la costruzione di un imponente
cancello (due pilastri sormontati da un tetto) disposto perpendicolarmente
all'edificio; la differenza consisteva nella larghezza interna del manufatto (distanza
tra i pilastri), di m 2,55 (proposta arch. __________) rispettivamente m 1,50 (proposta
del municipio). Caduta una possibilità di intesa, in data 27 novembre 1999 il
Consiglio di Stato ha evaso l'impugnativa 20 aprile 1998, dichiarandola
irricevibile, poiché la comunicazione municipale 20 marzo 1998 non configurava
una decisione impugnabile ma una diffida (inappellabile) ad eseguire i lavori
di ripristino.
F. Con
impugnativa 4 dicembre 1999 __________ e __________ sono insorti davanti a
questo Tribunale contro il giudicato governativo, di cui chiedono
l'annullamento insieme a quello del rifiuto municipale di accedere alla loro
proposta di sistemazione 17 febbraio 1998. Gli insorgenti sostengono che il
municipio non poteva opporre loro tale rifiuto senza preventivamente esaminare
quest'ultima proposta. Inoltre, non è dato di sapere - a questo stadio della
procedura - quale progetto di sistemazione debba essere eseguito: il loro
progetto 17 febbraio 1998, quello dell'arch. __________ o quello del municipio,
che i ricorrenti contestano in quanto prevede l'esecuzione di un'opera differente
da quella demolita.
Il Consiglio di Stato e il municipio di
__________ hanno postulato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo
e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 43 PAmm). Il gravame è pertanto
ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti (art.
18 cpv. 1 PAmm).
-
Il Governo
ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltratogli il 20 aprile 1998 per il
motivo che la comunicazione 20 marzo 1998 del municipio in merito al ripristino
dell'accesso al mapp. __________ costituiva una diffida inappellabile ad
effettuare i lavori necessari a tale scopo giusta l'art. 34 cpv. 5 PAmm. Il
giudizio governativo deve essere tutelato nel risultato, ma non nella
motivazione. In effetti, richiamandosi alla sentenza 10 novembre 1997 con cui
questo Tribunale aveva confermato l'ordine di ripristino impartito il 3/6
febbraio 1997, con raccomandata 30 gennaio 1998 il municipio aveva già diffidato
i ricorrenti ad intraprendere e portare a termine entro 30 giorni i lavori di
ripristino dell'accesso al sub. e del mapp. __________ da veicolare a pedonale,
ricostruendo in particolare, come in origine, muro di sostegno, pilastri, recinzione
e gradini (cfr. dispositivo n. 1 e 2 di quel documento). La diffida veniva
impartita sotto comminatoria della pena prevista dall'art. 292 CPS (dispositivo
n. 3), stabiliva che - in caso di inadempienza - il municipio avrebbe
provveduto all'esecuzione delle opere di ripristino a spese degli obbligati (dispositivo
n. 4) e precisava altresì che contro di essa non era data la possibilità di
ricorso (dispositivo n. 5). Quell'atto ingiungeva altresì ai ricorrenti di
inoltrare preventivamente un piano di sistemazione esterna indicante le opere
che avrebbero eseguito per ripristinare la situazione preesistente ai lavori
abusivi (dispositivo n. 2). La comunicazione 20 marzo 1998, con cui il municipio
di __________ ha rifiutato la proposta di sistemazione sottopostagli dai
ricorrenti a tal fine, ha specificato ulteriormente le dimensioni del cancello
e del gradino su cui questo deve poggiare, ha inoltre trasmesso copia della
planimetria originale ingrandita e delle fotografie riproducenti la situazione
originaria, non costituiva invece più una diffida (rispettivamente un'ulteriore
diffida) bensì assumeva già la funzione di istruzione (vincolante) ai
ricorrenti circa le modalità di esecuzione del ripristino ed era di conseguenza
a maggior ragione inappellabile. I ricorrenti pretendono - o per lo meno
tentano - pertanto invano di provocare un ulteriore esame circa le opere che
dovranno essere eseguite per ripristinare lo status quo ante.
-
Il
Tribunale esamina comunque - a titolo abbondanziale e in stile telegrafico - le
censure sollevate dai ricorrenti. Questi ultimi sostengono che il municipio non
poteva rifiutare la loro proposta 17 febbraio 1998 senza preventivamente
esaminarla. Inoltre, non è dato di sapere - a questo stadio della procedura -
quale progetto di sistemazione debba essere eseguito: il loro progetto 17 febbraio
1998, quello dell'arch. __________ o quello del municipio, che i ricorrenti
contestano in quanto prevede l'esecuzione di un'opera differente da quella
demolita.
Intanto il rifiuto opposto dal municipio
alla proposta di ripristino sottopostagli dai ricorrenti, il 17 febbraio 1998,
sottoforma di domanda di costruzione appare pienamente legittimo, dal momento
che tale proposta contempla solo il prolungamento di circa 85 cm del muro di
cinta e sostegno ed è, di conseguenza, ampiamente insufficiente. Le ulteriori
possibilità di soluzione, studiate direttamente tra le parti in vista di una
soluzione conciliativa, non possono invece essere prese in considerazione in
quanto tali nell'ambito della procedura di rettifica in esame, dal momento che
- data l'importanza dei lavori necessari per realizzarle ed il risultato
completamente differente rispetto alla situazione originaria cui condurrebbero
- la loro approvazione potrebbe avere luogo solo seguendo la procedura di
rilascio della licenza edilizia (se del caso nella forma semplificata della
notifica). Del resto le parti non hanno nemmeno trovato un'intesa in merito. Le
modalità precise di ripristino sono pertanto quelle illustrate a più riprese
dal municipio di __________, da ultimo con risposta 3 gennaio 2000 innanzi a
questo Tribunale: la larghezza dell'accesso (distanza in luce tra i due
pilastrini) dovrà essere di m 1,50 al massimo; dovrà essere ricostruito il
gradino sul confine verso la piazza con altezza variabile tra 10 e 25 cm;
dovranno essere ricostruiti i pilastrini su cui era immurato il cancello, che
parimenti dovrà essere riposato; dovrà essere ricostruito il muro di cinta e
sostegno con i relativi pilastrini e la relativa ringhiera a correnti orizzontali;
il lastricato in beole dovrà essere riportato alla quota preesistente mediante
eliminazione della rampa di accesso al piazzale per assicurare il dislivello
tra l'area pubblica e quella privata. Non giova ai ricorrenti di obiettare che
la larghezza primitiva del cancello fosse superiore a m 1,50 (replica 13
gennaio 2000): come ben spiega il municipio (duplica del 3 febbraio 2000),
appoggiandosi ai piani, dal momento che l'entrata al fondo era precedentemente
ostruita dalla scala esterna che serviva l'adiacente appartamento, ora
eliminata, la larghezza utile dell'accesso, misurata in luce, non superava - in
realtà - i m 1,35.
- Sulla
scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto, con seguito di tasse
e spese (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC, 1 segg. LE, 1, 3, 18, 28, 34
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio, di fr. 800.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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