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Numero d'incarto:
52.1999.327
Data decisione, Autorità:
09.03.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00327
Lugano
9 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 dicembre 1999 di
patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 24 novembre 1999 (n. 4962) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 11 aprile 1996 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione degli stranieri (ora: permessi e immigrazione), in materia di
rilascio di un permesso di dimora;
viste le risposte:
richiamata la decisione 29 ottobre 1997 della II Corte
di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________,
cittadino turco, è entrato in Svizzera nel maggio 1989 quale richiedente
d'asilo. Nel giugno 1990 egli è stato raggiunto dalla moglie __________ e dai
figli __________ ed __________. Il 5 gennaio 1994 è nato il terzo figlio,
__________. Nel febbraio/marzo 1994, __________ e la di lui famiglia sono stati
posti al beneficio di permessi di dimora annuali B per rifugiati; dal mese di
giugno 1995 essi sono regolarmente domiciliati in Svizzera.
B. a) Il 9
febbraio 1995 __________ ha presentato all'autorità competente una domanda
d'invito a scopo di visita per stranieri soggetti all'obbligo del visto a
favore della di lui madre qui ricorrente, __________, indicando - tra l'altro -
che essa era muta. Il soggiorno era previsto per il periodo 31 marzo-30 giugno
1995. L'interessata è giunta nel nostro paese il 14 giugno 1995. Il 12 luglio
1995 l'Ufficio regionale degli stranieri (URS) di Bellinzona ha rilasciato alla
ricorrente un "permessino di dimora senza attività" valido fino al 13
settembre 1995 al fine di permetterle di prolungare la visita al figlio, visto
che quest'ultimo aveva garantito il 23 giugno precedente di assumersi qualsiasi
onere derivante dal suo soggiorno e dichiarato di non voler richiedere ulteriori
proroghe in favore dell'interessata.
b) Il 13 settembre 1995 la ricorrente,
tramite il suo rappresentante, ha domandato alla Sezione degli stranieri del
Dipartimento delle istituzioni una proroga provvisoria del proprio soggiorno
presso il figlio al fine di poter raccogliere la documentazione necessaria
volta ad ottenere in seguito il rilascio di un permesso di soggiorno. Essa ha
motivato la richiesta in quanto, sordomuta e nullatenente, non sarebbe autosufficiente.
Inoltre, a partire dall'estate 1995, i famigliari che si occupavano di lei in
Turchia non sarebbero più stati in grado di assisterla perché trasferitisi altrove.
Il 10 ottobre 1995 l'interessata ha finalmente chiesto il rilascio di un
permesso di dimora annuale per vivere presso il figlio __________. Il 18
ottobre 1995 la ricorrente ha documentato che in Turchia era a carico
dell'assistenza pubblica e di essere rimasta sola senza che nessun famigliare
potesse accudirla. Il 23 ottobre 1995 il municipio di __________ ha comunicato
alla polizia degli stranieri che la famiglia di __________ aveva ottenuto
sussidi da parte dell'Ufficio cantonale dell'assistenza sociale (UCAS). Il 7
febbraio 1996, su richiesta dell'URS, la ricorrente ha fornito informazioni
segnatamente sui propri famigliari e sulla possibilità di un suo mantenimento
finanziario in Svizzera.
c) Con decisione 11 aprile 1996, la Sezione
degli stranieri ha respinto la domanda di rilascio del permesso. L'autorità ha
ritenuto che non vi fossero concrete garanzie finanziarie per il mantenimento
di __________ in Svizzera. La risoluzione è stata resa in applicazione degli
art. 4, 9, 12 e 16 LDDS; 8 ODDS.
C. Con
giudizio 5 marzo 1997, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dall'interessata. Ha
ritenuto che __________, nonostante il suo handicap, potesse rientrare in
Turchia, dove era nata e dove aveva trascorso tutta la sua esistenza. Ha sottolineato
come il figlio non offrisse sufficienti garanzie per mantenerla. L'Esecutivo
cantonale ha indicato che le relazioni tra madre e figlio potevano essere
comunque garantite tramite semplici permessi di soggiorno turistici. Alla cifra
3 del dispositivo della risoluzione veniva indicato che la stessa era
definitiva.
D. Contro la
predetta pronuncia governativa, __________ si è aggravata davanti al Tribunale
federale mediante ricorso di diritto pubblico, chiedendone l'annullamento e
postulando che le venisse concesso un permesso di dimora ai sensi dell'art. 13
lett. f, rispettivamente 36 OLS. In quella sede la ricorrente ha lamentato una
violazione dell'art. 4 Cost. (arbitrio, disparità di trattamento). L'insorgente
ha inoltre chiesto che al ricorso fosse conferito effetto sospensivo e che le
fosse concessa l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
E. Con
decisione 29 ottobre 1997, fondata sull'art. 98a OG e sulle relative
disposizioni esecutive, il Tribunale federale ha trasmesso l'impugnativa al
Tribunale cantonale amministrativo per motivi di competenza e per l'emanazione
del giudizio. L'alta Corte federale ha considerato che la ricorrente, afflitta
da grave handicap, si trovava nei confronti del figlio residente in Svizzera in
un rapporto di dipendenza. Essa poteva pertanto prevalersi del diritto al
rispetto della vita privata e famigliare garantito dall'art. 8 CEDU.
F. Il 15
aprile 1998 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la predetta
risoluzione governativa, rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché
procedesse ad ulteriori accertamenti e decidere la domanda dopo aver effettuato
accuratamente una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in
gioco. A quel momento la situazione finanziaria della famiglia __________, a
carico dell'assistenza per complessivi fr. 12'000.–, non era infatti ancora ben
definita, in quanto dagli atti risultava che il figlio dell'interessata era
inabile al lavoro a seguito di un incidente della circolazione avvenuto
nell'agosto 1995. Il Governo è quindi stato invitato a svolgere esaurienti ed
aggiornate indagini: da una parte al fine di accertare accuratamente se vi fosse
il rischio che, rimanendo in Svizzera, la ricorrente e la sua famiglia
chiedessero prestazioni assistenziali anche in futuro e per un importo
rilevante; dall'altra se l'interessata potesse tornare in Turchia, ossia se in
tale Paese risiedevano parenti o familiari con cui effettivamente intratteneva
strette relazioni e che potessero prendersi cura di lei accogliendola presso di
loro o trovando - se forse esisteva - una struttura adatta alle sue necessità e
se effettivamente fosse vedova, dal momento che nella sua domanda d'entrata in
Svizzera del 29 marzo 1995 essa aveva indicato che il marito __________ non
l'avrebbe accompagnata nel nostro Paese (52.97.00322).
G. a) Dagli
ulteriori accertamenti è emerso che nell'ottobre 1998 __________ ha indirettamente
rimborsato il debito assistenziale di complessivi fr. 12'636.–, maturato
durante il periodo 1989-1997, con il versamento degli arretrati delle sue
prestazioni AI. Per contro, il Governo non ha dato seguito alle altre
indicazioni fornitegli dal Tribunale.
b) Con decisione 24 novembre 1999 il
Consiglio di Stato, preso atto delle suddette risultanze istruttorie, ha
confermato la decisione adottata dalla Sezione degli stranieri. L'Esecutivo
cantonale ha considerato che l'interesse pubblico all'allontanamento
dell'insorgente era giustificato in quanto essa non si trovava in una
situazione così critica, il 23 giugno 1995 aveva dichiarato di non voler
richiedere ulteriori proroghe del permesso di soggiorno di breve durata oltre
il termine richiesto, aveva ammesso di poter far rientro in Turchia e non aveva
legami famigliari stretti con la Svizzera come pure precedenti lunghi soggiorni
nel nostro paese o origini elvetiche. Il Governo ha orientato la ricorrente
sulla possibilità di ottenere l'ammissione provvisoria in Svizzera (permesso F)
se avesse dimostrato con elementi oggettivi e concreti l'impossibilità di
rientrare nel proprio paese d'origine. Le ha infine rimproverato di aver posto
le autorità davanti al fatto compiuto per aver chiesto il permesso di soggiorno
dopo la sua entrata in Svizzera, non rispettando la relativa procedura.
H. Contro la
predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone - previo conferimento dell'effetto sospensivo
al gravame - l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora annuale.
Ritiene che la risoluzione del Consiglio di Stato sia arbitraria. La famiglia
sarebbe da tempo autosufficiente, avrebbe rimborsato il debito contratto nei
confronti dello Stato, e non correrebbe più il rischio di ricadere a carico
dell'assistenza pubblica. Critica il Governo per aver sottovalutato tali
aspetti e per aver respinto il ricorso con argomenti che rasenterebbero i
limiti della temerarietà. Invoca la parità di trattamento con altri ed imprecisati
casi analoghi. Aggiunge che se venissero a cadere le garanzie finanziarie, il
dipartimento avrebbe pur sempre la possibilità in ogni tempo di revocarle il permesso.
I. All'accoglimento
del gravame si oppongono il dipartimento, che propone di dichiararlo irricevibile,
e il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà - per quanto necessario -
in seguito.
Considerato, in
diritto
-
In merito
alla competenza di questo Tribunale e alla legittimazione a ricorrere dell'insorgente,
si rinvia per brevità d'esposizione alla vincolante decisione prolata il 29 ottobre
1997 dalla II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale. Il gravame,
tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere deciso
sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1.
Giusta l'art. 8 CEDU, ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita
privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non
può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se
non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca
una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale,
l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati,
la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle
libertà altrui (n. 2).
2.2. In concreto, __________ è afflitta da
un grave handicap. Come già considerato dal Tribunale federale, ritenuta la sua
età e il fatto che è analfabeta e nullatenente, è indubbio che l'interessata
non è in grado di vivere da sola né di provvedere da sé al suo sostentamento.
E' dunque incontestato che la ricorrente si trova in uno stato di dipendenza.
Come ricorda l'alta Corte federale, la questione a sapere se un permesso di
soggiorno vada rilasciato in base all'art. 8 CEDU, va vagliata effettuando una
ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco.
-
Con la
situazione di handicap che affligge la ricorrente, ben difficilmente si può pretendere
che essa si mantenga da sola senza dover far capo all'ausilio dei propri famigliari
oppure dell'assistenza pubblica. Va d'altronde osservato che al momento del
precedente giudizio di questo Tribunale, la famiglia __________ aveva dovuto
ricorrere alle prestazioni assistenziali per tutte le necessità (v. scritto
UCAS 13 gennaio 1998 al Tribunale). Tuttavia la situazione finanziaria della
famiglia __________ non era ancora ben definita. La nuora della ricorrente,
__________, percepiva uno stipendio mensile di fr. 2'078.60, il figlio
__________ fr. 3'715.–, ma era inabile al lavoro a seguito di un incidente
della circolazione avvenuto nell'agosto 1995. Inoltre quest'ultimo aveva già
avuto modo di sostenere e di ribadire in seguito che l'intervento finanziario
dello Stato era dovuto al protrarsi della procedura di concessione della
rendita LAINF a suo favore e che era pure in attesa di una decisione AI (v.
doc. A-D prodotti dalla ricorrente il 12 maggio 1998 presso la Sezione degli
stranieri; cfr. anche la citata lettera 13 gennaio 1998 dell'UCAS).
Dall'istruttoria esperita dal Consiglio di Stato è infine risultato che la
famiglia __________ non solo non è più a carico dell'assistenza, ma che già
nell'ottobre 1998 __________ ha rimborsato il debito assistenziale di fr.
12'636.– tramite il versamento degli arretrati delle sue prestazioni AI (v.
scritto 23 luglio 1999 dell'UCAS). Non appare dunque che attualmente la
famiglia corra ancora un serio rischio di cadere, entro breve termine, a carico
dell'assistenza pubblica. Per il resto va notato che il Governo, nonostante le
indicazioni fornitegli da questo tribunale, non ha proceduto ad ulteriori
accertamenti relativi alla situazione famigliare della ricorrente. Tali carenze
non possono tuttavia andare a scapito dell'interessata (cfr. DTF 122 II 400
consid. 2b; 112 Ib 67 consid. 3). Va altresì rilevato che l'insorgente, la
quale risiede presso il figlio oramai da quasi cinque anni, ha collaborato sin
dall'inizio con le autorità competenti documentando che in Turchia non risiedevano
parenti o famigliari che potevano prendersi cura di lei. Infine, se è vero che
il 23 giugno 1995 il figlio __________ aveva dichiarato di non voler richiedere
ulteriori proroghe del permesso di soggiorno di breve durata e che l'interessata
il 10 ottobre 1995 aveva chiesto il permesso quando era già entrata in
Svizzera, è altrettanto vero che l'autorità di prime cure è comunque entrata
nel merito della domanda, il 16/24 gennaio 1996, chiedendo che venissero
raccolte ulteriori informazioni sulla loro situazione famigliare e finanziaria
ai fini del rilascio dell'autorizzazione di soggiorno.
-
Il ricorso
va pertanto accolto e le decisioni del Consiglio di Stato e della Sezione degli
stranieri annullate. Come ha già avuto modo di osservare la ricorrente nel proprio
gravame (pag. 8 in fondo), resta riservata la facoltà dell'autorità di prime
cure di revocarle il permesso in ogni momento qualora dovessero venir meno le
garanzie finanziarie fornite dal figlio. Con l'emanazione del presente giudizio,
la domanda di effetto sospensivo diviene priva di oggetto. Visto l'esito del
ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo
Stato del Cantone Ticino deve però rifondere alla ricorrente, assistita da un
legale, un'adeguata indennità per ripetibili relativa al presente giudizio
(art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10
lett. a LALPS; 8 CEDU; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 64 e 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
a) la risoluzione
24 novembre 1999 (n. 4962) del Consiglio di Stato;
b) la decisione 11
aprile 1996 (E149) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri
(ora: dei permessi e dell'immigrazione).
-
Gli atti
sono ritornati alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché rilasci
per un anno ad __________, cittadina turca, il permesso di dimora.
-
Non si
prelevano tasse né spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà
alla ricorrente fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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