AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.74
Data decisione, Autorità:
17.05.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00074
Lugano
17 maggio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 10 marzo 1999 del
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la
decisione 24 febbraio 1999, no. 803, del Consiglio di Stato che intervenendo
quale autorità di vigilanza revoca la licenza edilizia 18 settembre 1998
rilasciata dal municipio di __________ al locale patriziato per la
costruzione di una teleferica da __________ al monte __________;
viste le risposte:
-
22 marzo 1999 di __________;
-
22 marzo 1999 del municipio di
__________;
-
25 marzo 1999 del Consiglio di
Stato, Bellinzona;
-
29 marzo 1999 del Dipartimento del
territorio, Bellinzona;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Fra __________ ed i monti
di __________ v'è una vecchia teleferica, di proprietà del patriziato ricorrente,
costruita nel 1963 da privati per esigenze agricole ed adibita al trasporto di
materiale. L’impianto, lungo quasi due chilometri, è situato fuori della zona
edificabile e non è rilevato dal PR comunale. Esso è costituito da una fune
portante, sorretta da 10 cavalletti di semplice fattura, sulla quale, trainato
da un’altra fune, scorre un piccolo carrello, capace di trasportare al massimo
alcuni quintali di materiale.
b) Con domanda 16 maggio 1997 il patriziato di __________ ha
chiesto al locale municipio il permesso di spostare di circa 130 m verso monte
l’arrivo della teleferica esistente, costruendo sulla part. n. __________ RF un
piccolo fabbricato di m 4 x 4, destinato, a suo dire, ad aumentare la sicurezza
dell’impianto, impedendo agli estranei di accedere alle parti in movimento.
Raccolto l'avviso favorevole del Dipartimento del territorio
(n. 17322), il 29 ottobre 1997 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta.
c) Il 15 dicembre 1997 il patriziato ha ulteriormente chiesto
il permesso di costruire una nuova stazione di partenza della teleferica,
prolungandone il tracciato di 70 m verso valle e dotandola di un accesso
veicolare, lungo una cinquantina di metri.
Pubblicata all'albo comunale dal 15 al 30 dicembre 1997 e sul
FU del 19 dicembre 1997, la domanda non ha suscitato opposizioni. Il 7 gennaio
1998 la Sezione della pianificazione urbanistica ne ha tuttavia sospeso
l’esame, ritenendo che una simile infrastruttura, ubicata fuori della zona
edificabile, richiedesse un’adeguata base pianificatoria.
d) Il 15 febbraio 1998 il patriziato di __________ ha
inoltrato una nuova domanda di costruzione per il "prolungamento del
tracciato ed il rifacimento dei sostegni". Da questa domanda emerge
chiaramente che l'intervento effettivamente previsto consiste nella costruzione
di una nuova teleferica, a una via, parallela a quella esistente, che, grazie
ad una cabina per quattro persone, dovrebbe servire anche al trasporto di
persone residenti sui monti. Il nuovo impianto rende necessaria la formazione
di 6 piloni, di altezza variante da 8 a 12 m, due dei quali fungenti da
stazione intermedia. Tra la stazione a valle e la strada cantonale è inoltre
prevista la realizzazione di una strada d’accesso e di 12 posteggi. Il costo
dell'intervento è preventivato in fr. 1'340'000.--.
La domanda di costruzione è stata pubblicata all'albo
comunale dall'11 al 27 marzo 1998 e sul FU del 13 marzo 1998 con l’indicazione “prolungamento
e rifacimento sostegni impianto esistente”. È inoltre stata notificata ai
proprietari dei fondi confinanti con quelli interessati dalla posa dei piloni,
ma non ai proprietari dei fondi sorvolati. Anche contro questa domanda non sono
state inoltrate opposizioni.
e) Il 31 marzo 1998 il patriziato ha chiesto il permesso di
dissodare alcune superfici boschive interessate dalla posa di 3 piloni
intermedi. La domanda è stata pubblicata presso la cancelleria comunale a
partire dal 16 aprile 1998 e sul FU del 21 di quello stesso mese. Nessuno vi si
è opposto.
Con risoluzione 25 agosto 1998 il Consiglio di Stato ha
rilasciato il permesso di dissodamento, ritenendo che l’intervento, destinato a
soddisfare le esigenze della settantina di proprietari residenti sul monte
__________ e ad agevolare l’attività agricola delle tre aziende presenti sui monti,
fosse sorretto da un sufficiente interesse pubblico e rispondesse al requisito
dell’ubicazione vincolata. Al municipio di __________ è stato comunque imposto
di procedere al più presto all’adozione della relativa variante di PR.
f) Il 4 settembre 1998 il Dipartimento del territorio ha a
sua volta preavvisato favorevolmente l’intervento, ritenendo che potesse
beneficiare di un’autorizzazione eccezionale retta dall’art. 24 LPT. Raccolti i
preavvisi favorevoli della Sezione protezione aria e acqua, della Sezione
forestale, della Divisione delle costruzioni e della Sezione dei trasporti,
l'autorità cantonale ha disatteso le riserve espresse dall’Ufficio protezione
natura e dall’Ufficio caccia e pesca, che postulavano la preventiva adozione
della necessaria base pianificatoria.
Fondandosi sul preavviso del Dipartimento del territorio e
ribadito l'impegno a presentare una variante di PR, il 18 settembre 1998 il
municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta.
B. Con atto di ricorso del 12
novembre 1998 __________, proprietario della part. no. __________ RF sorvolata
dalla teleferica, ha impugnato il provvedimento davanti al Consiglio di Stato,
lamentando di non aver ricevuto alcun avviso di pubblicazione della domanda di
costruzione e chiedendo l'annullamento della licenza edilizia, siccome
rilasciata in violazione dell'obbligo di pianificare.
C. Con giudizio 24 febbraio
1999 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso in quanto non
preceduto da regolare opposizione. Intervenendo quale autorità di vigilanza, il
Governo ha nondimeno revocato la licenza edilizia in oggetto, ritenendo che un
simile intervento non potesse essere autorizzato in base all'art. 24 LPT, ma
esigesse una preventiva modifica dell'assetto pianificatorio.
Secondo l'autorità di vigilanza, l'interesse pubblico
all'attuazione del diritto oggettivo giustificherebbe il provvedimento di
revoca poiché prevarrebbe su quello riferito alla sicurezza del diritto e sulla
fiducia riposta dal beneficiario della licenza nella stabilità dell'atto.
D. Contro il predetto giudizio
governativo il patriziato di __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino
della licenza revocata.
Dopo aver rilevato che l'intervento dell'autorità di
vigilanza non può venire in soccorso di chi omette per negligenza di opporsi
tempestivamente alla domanda di costruzione, l'insorgente nega che siano date
le premesse per la revoca della licenza. Questa, obietta, sarebbe stata
rilasciata su preavviso vincolante del Dipartimento del territorio in esito ad
un procedimento nel quale gli interessi contrapposti sono stati compiutamente
valutati. L’insorgente allega inoltre di essersi fondato sulla licenza ottenuta
per prendere disposizioni sulle quali non può rinvenire senza subire rilevanti
pregiudizi. Avrebbe in effetti già versato acconti per 400’000.- fr. alla ditta
costruttrice dell’impianto ed eseguito opere edilizie per 180’000.- fr. Osserva
infine che la revoca della licenza pregiudica l’erogazione del sussidio di fr.
187’700.-- accordato dall’Ufficio federale dei problemi congiunturali.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, che ne postula il rigetto senza formulare
particolari osservazioni.
Il municipio di __________ interviene invece a sostegno
dell'insorgente, sottolineando l'utilità dell'impianto e rilevando di aver
promosso le necessarie procedure per adeguare il PR.
__________ dal canto suo postula la conferma del giudizio impugnato
con argomenti che per quanto necessario verranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione del
patriziato, direttamente e personalmente toccato dalla revoca della licenza
accordatagli, è certa (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle questioni poste a giudizio,
l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 PAmm).
- 2.1. L’intervento
dell’autorità di vigilanza non costituisce un mezzo destinato a porre rimedio
alle conseguenze preclusive derivanti dalle omissioni poste in essere da chi
aveva interesse ad opporsi al rilascio di una licenza edilizia. Ciò significa
che chi omette di opporsi tempestivamente al rilascio di una licenza non può
pretendere che l'autorità intervenga in suo soccorso in forza del potere di
vigilanza che la legge le attribuisce. Non significa tuttavia affatto che
simili omissioni impediscano all’autorità di vigilanza di intervenire, se
necessario, nei confronti degli enti e delle istanze sottoposte al suo
controllo al fine di ristabilire una situazione conforme al diritto.
2.2. Nel caso in esame, il Consiglio di Stato ha dichiarato
irricevibile il ricorso inoltrato da __________ contro la licenza edilizia
rilasciata dal municipio di __________ al patriziato per la costruzione della
nuova teleferica, ritenendo che l’insorgente non fosse legittimato ad esigere
l’invio di un avviso personale di pubblicazione della domanda di costruzione
soltanto perché il suo fondo veniva sorvolato. __________ non ha contestato
questa più che discutibile deduzione, poiché ha comunque ottenuto soddisfazione
grazie alla revoca della licenza, disposta dal Consiglio di Stato in veste di
autorità di vigilanza.
Ai fini del presente giudizio non occorre esaminare se la
declaratoria di irricevibilità possa essere rimessa in discussione in mancanza
di un’esplicita impugnazione da parte del diretto interessato. È sufficiente
rilevare che questa declaratoria non limitava minimamente i poteri di vigilanza
sui comuni e sui dipartimenti che la legge assegna al Governo. Non impediva in
particolare al Consiglio di Stato di intervenire nei confronti di questi enti
in qualità di autorità di vigilanza per porre rimedio a violazioni del diritto
che, indipendentemente dalla possibilità di contestarle in via di ricorso, richiamavano
l’adozione di provvedimenti di ripristino della legalità.
Al riguardo basta peraltro considerare che il Consiglio di
Stato avrebbe potuto intervenire in questa veste anche d’ufficio o su denuncia
di estranei.
Le censure di natura procedurale che l’insorgente solleva in
relazione all’intervento dell’autorità di vigilanza vanno quindi disattese
siccome palesemente infondate.
Se in questa sede debba essere riconosciuta a __________ veste
di resistente o di semplice denunciante è questione che ai fini del presente
giudizio può rimanere indecisa.
- Le decisioni rese
dall’autorità amministrativa in contrasto con il diritto applicabile non
diventano irrevocabili con la loro crescita in giudicato formale. Se
l’interesse all’attuazione del diritto oggettivo prevale su quello della
sicurezza giuridica, l'autorità può revocarle (DTF 115 Ib 155; 109 Ib 252;
Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 41 B II; Rhinow/Krähenmann,
Erg. Bd., ibidem; Scolari, Diritto amministrativo, vol. I, N. 215 seg.).
La revoca è in linea di massima esclusa se l’atto
amministrativo ha creato diritti soggettivi a favore del destinatario, se è
stato emanato in esito ad un procedimento in cui gli interessi pubblici e
privati sono stati esaurientemente valutati oppure se il beneficiario ha fatto
in buona fede uso del permesso ricevuto, iniziando i lavori o investendo somme
ragguardevoli in vista degli stessi (DTF 107 Ia 37). Una revoca, in questi
casi, si giustifica soltanto se l’interesse pubblico all’affermazione del
principio di legalità prevale comunque sulla fiducia riposta dal beneficiario
dell’atto nella stabilità del provvedimento.
La facoltà di revoca spetta tanto all’autorità che ha emanato
la decisione viziata, quanto all’autorità di vigilanza.
- Ai fini del giudizio
occorre anzitutto verificare se la licenza edilizia in contestazione violi il
diritto materialmente applicabile.
4.1. In quanto avente per oggetto un impianto situato fuori
della zona edificabile di __________, la licenza si fonda sull’art. 24 LPT.
In base a questa norma, fuori delle zone edificabili possono
essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione di edifici
ed impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione
soltanto se, cumulativamente, la loro destinazione esige un’ubicazione fuori
della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongono interessi preponderanti
(lett. b).
Fuori delle zone edificabili, il rilascio di autorizzazioni
in deroga al principio della conformità di zona sancito dall’art. 22 cpv. 2
lett. a LPT è comunque ammesso soltanto per attenuare le conseguenze
eccessivamente gravose per il singolo derivanti da una rigida applicazione del
piano di utilizzazione. Le autorizzazioni fondate sull’art. 24 LPT non devono
servire a completare o modificare il piano di utilizzazione. La procedura di
rilascio del permesso di costruzione è infatti concepita esclusivamente per
accertare la conformità di un determinato intervento edilizio con le prescrizioni
del piano di utilizzazione. Non è dato di farvi capo allorché ciò si traduce in
un’elusione dell’obbligo di pianificare sancito dall’art. 2 LPT. In
particolare, non è lecito avvalersi della possibilità di rilasciare
autorizzazioni in deroga per porre rimedio ad insufficienze del piano di
utilizzazione. L’adozione di piani di utilizzazione volti a definire
preventivamente l’uso ammissibile del suolo, conformemente alle indicazioni del
piano direttore, sulla scorta di un’ampia coordinazione e valutazione e
nell’ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 LPT)
e partecipazione democratica (art. 4 LPT) costituisce invero un’irrinunciabile
premessa per il rilascio di permessi di costruzione (DTF 120 Ib 212 consid. 5
con rinvii, 116 Ib 53 seg. consid. 3a.; RDAT 1993 II N. 36; STA 2.3.98 in re
comune di __________, 27.8.97 in re __________ e __________ consid. 3.1.;
27.12.93 in re __________ e __________ consid. 2.5).
4.2. Nell’evenienza concreta la licenza edilizia rilasciata
dal municipio di __________ al Patriziato per costruire fuori della zona
edificabile una teleferica adibita al trasporto di persone e materiale
scaturisce da un evidente abuso dell’art. 24 LPT.
Le ragguardevoli dimensioni dell’opera, ben diversa, dal
profilo funzionale e sostanziale, dalla teleferica agricola esistente,
l’impatto che produce sul paesaggio e le significative ripercussioni che è atta
ad indurre sull’ordinamento delle utilizzazioni nella zona dei monti di
__________, costellata di residenze secondarie, esigevano chiaramente un
preventivo adeguamento del piano di utilizzazione locale. Il ricorso ad un
permesso eccezionale retto dall’art. 24 LPT configura pertanto un’inammissibile
elusione dell’obbligo di pianificare sancito dall’art. 2 LPT. Le stesse
autorità comunali e cantonali hanno d’altronde chiaramente avvertito l’esigenza
di aggiornare la pianificazione vigente. Posticipando la procedura di modifica
del PR a quella di rilascio del permesso di costruzione l'autorità ha in
pratica ridotto la prima ad un semplice atto di ratifica del fatto compiuto,
limitando gravemente le possibilità dei cittadini di partecipare al processo
pianificatorio e di esercitare il diritto di ricorso previsto dall’art. 33 LPT.
Procedendo in questo modo il Dipartimento del territorio ha chiaramente
misconosciuto la funzione di strumento di progettazione e di coordinazione
territoriale attribuita dalla legge al piano di utilizzazione, degradandolo al
rango di semplice contenitore di progetti autorizzati in base all’art. 24 LPT e
successivamente integrati nella pianificazione locale. Violando in misura
significativa le disposizioni di legge materialmente applicabili, la licenza
edilizia era quindi passibile di revoca.
- Ferma questa premessa,
resta da stabilire se l’interesse pubblico all’attuazione del diritto oggettivo
prevalga su quello riferito alla sicurezza giuridica e giustifichi pertanto la
revoca disposta dall’autorità di vigilanza.
5.1. In questa ponderazione di interessi contrapposti
particolare rilevanza va attribuita all’interesse pubblico riferito al rispetto
delle singole fasi in cui è suddiviso il processo pianificatorio (pianificazione
direttrice, pianificazione delle utilizzazioni e procedura di rilascio del
permesso di costruzione). La violazione del diritto posta in essere
dall’autorità attraverso il rilascio del permesso di costruzione in esame è
particolarmente significativa. Sovvertendo le fasi del processo pianificatorio,
essa ha in effetti limitato in misura rilevante l’esercizio dei diritti
democratici dei cittadini di Loco. La realizzazione anticipata dell’opera
costituisce invero un pesante condizionamento della loro facoltà di
determinarsi liberamente.
Da questo profilo, la revoca appare del tutto giustificata.
5.2. A favore della revocabilità dell’atto depone anche la mancanza
di trasparenza che ha caratterizzato la procedura di rilascio del permesso di
costruzione. Questa è infatti stata avviata sulla base di domande formulate in
termini equivoci, suscettibili di trarre in inganno eventuali opponenti circa
la portata dell’intervento previsto. Il tentativo del patriziato di minimizzare
la reale portata dell’intervento emerge chiaramente dalla frammentazione delle
domande e dalle indicazioni fornite per definirne la natura. Basti al riguardo
considerare che nell’ultima domanda l’intervento veniva impropriamente definito
come il "prolungamento del tracciato ed il rifacimento dei sostegni”
dell’impianto esistente, quando invece si trattava a tutti gli effetti di
costruire una nuova teleferica, più lunga ed utilizzabile anche per il trasporto
di persone.
5.3. A favore dell’affermazione del principio di legalità
dell’amministrazione milita pure l’insufficiente coordinazione della procedura
di rilascio del permesso di dissodamento con quella di rilascio del permesso di
costruzione.
Giusta l’art. 25a LPT, qualora la costruzione di un edificio o di un
impianto necessiti decisioni di più autorità, occorre designare un’autorità
responsabile di garantire una coordinazione sufficiente. L'autorità designata
ha fra l’altro il compito di vigilare affinché tutti i documenti del fascicolo
della domanda siano pubblicati contemporaneamente (art. 25 a cpv. 2 lett. b LPT)
e di provvedere se possibile alla notificazione simultanea delle decisioni
(art. 25a cpv. 2 lett. d LPT; cfr. anche art. 4 e 7 del regolamento sul
coordinamento delle procedure di pianificazione e di autorizzazione di edifici
e impianti, RL 7.1.1.1.3).
In concreto, la domanda di costruzione e quella di dissodamento non
sono state pubblicate contemporaneamente. Né le relative autorizzazioni sono
state adottate simultaneamente.
5.4. La procedura di rilascio del permesso presta
ulteriormente il fianco a critiche nella misura in cui nessun avviso personale
è stato notificato in sede di pubblicazione delle domande ai proprietari dei
fondi sorvolati dalla teleferica. Contrariamente a quanto assume il Consiglio
di Stato, questi proprietari dovevano essere personalmente avvertiti, in quanto
direttamente toccati dall’opera.
Anche questa omissione permette di affermare che la licenza
non è stata emanata in esito ad un procedimento in cui gli interessi pubblici e
privati sono stati accuratamente ed esaurientemente esaminati.
5.5. Agli interessi sin qui esaminati si contrappone
l’interesse alla sicurezza giuridica, che ha indotto il ricorrente ad iniziare
i lavori e ad investire oltre 400’000.-- fr., pari a circa il 30% del costo
totale dell’opera, confidando nella stabilità del permesso ricevuto. Il
ricorrente ha in particolare versato un acconto di oltre 370’000.-- fr. alla
ditta specializzata che costruisce l’impianto. Ha elaborato la progettazione di
dettaglio ed ha già eseguito interventi di allargamento del campo stradale e di
preparazione del cantiere.
L’interesse del patriziato assume ulteriore rilevanza, ove si
consideri che l’Ufficio federale dei problemi congiunturali aveva subordinato
l’erogazione di un sussidio di 187’700.-- fr. alla condizione che l’opera fosse
realizzata almeno per metà entro il 30 giugno 1999.
5.6. A favore della tutela della fiducia riposta dal
ricorrente nella stabilità della licenza cresciuta in giudicato formale depone
inoltre il fatto lo stesso Consiglio di Stato, nell’ambito del rilascio del
permesso di dissodamento, aveva avallato la procedura seguita, ritenendo - con
inconferente motivazione - che l’ubicazione vincolata potesse “senz’altro
essere ammessa”, visto che il municipio di __________ si era “impegnato
a formalizzare al più presto la necessaria variante di PR”.
Intervenendo in qualità di autorità di vigilanza, per
revocare, cinque mesi più tardi, la licenza edilizia rilasciata dal municipio
di Loco al patriziato sulla scorta del preavviso favorevole espresso dal Dipartimento
del territorio, il Consiglio di Stato ha invero agito contra factum proprium.
Tale conseguenza è tuttavia immanente all’istituto stesso della revoca.
5.7. Un certo peso a favore delle tesi del patriziato gioca
pure il fatto che non è la prima volta che il Dipartimento del territorio
ammette la possibilità di “pianificare a posteriori”, adattando la
pianificazione all’autorizzazione eccezionale rilasciata in base all’art. 24
LPT. Risulta in effetti chiaramente dagli atti prodotti dal ricorrente che la
stessa disinvolta procedura è stata applicata nel caso della teleferica
__________ di __________. Precedente, questo, che può soltanto aver accresciuto
la fiducia suscitata nel ricorrente dal permesso ottenuto.
Se ciò sia stato il caso anche per gli impianti di __________
è questione che non deve essere qui esaminata, poiché comunque l’insorgente non
potrebbe invocare con successo il diritto alla parità di trattamento
nell’illegalità.
Orbene, ponderati gli interessi contrapposti, questo
tribunale ritiene che l’interesse all’attuazione del diritto oggettivo debba
prevalere su quello riferito alla sicurezza del diritto. Ammettere il contrario
significherebbe premiare la politica del fatto compiuto, vanificare il processo
pianificatorio e svuotare di contenuto l’esercizio dei diritti democratici. Le
conseguenze dell’intervento del Consiglio di Stato sono invero significative
per il patriziato, che, oltre a perdere il sussidio promesso dall’autorità
federale, arrischia di essere chiamato a risarcire la ditta costruttrice
dell’impianto, qualora la modifica del PR attualmente in corso non dovesse in
futuro creare la base pianificatoria necessaria per il rilascio di un nuovo
permesso.
La violazione del diritto, in cui è incorso il Dipartimento
del territorio abusando dell’art. 24 LPT, è tuttavia particolarmente grave e
qualificata, poiché sottende una disattenzione dell’obbligo fondamentale
sancito dall’art. 2 LPT. Non si tratta del rilascio di una semplice
autorizzazione eccezionale fondata sull’art. 24 LPT senza che ne siano dati i
presupposti, ma di una disattenzione di più vasta portata, che induce a dare al
principio di legalità la preminenza su quello della buona fede. I lavori preparatori
sinora eseguiti ed il cospicuo acconto versato dal patriziato alla ditta costruttrice
dell’impianto non permettono di giungere a diversa conclusione. Tutt’al più
potranno legittimare il ricorrente a chiedere un risarcimento del danno che
gliene potrà derivare: eventualità, questa, che suffraga ulteriormente la
conclusione alla quale è pervenuto il Governo (Rhinow/Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., N. 41 B II pag. 123 seg.).
- In esito alle
considerazioni che precedono, l’impugnativa va respinta, confermando la
decisione governativa impugnata, siccome immune da violazioni del diritto.
Le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 2, 24 LPT; 21 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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