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Numero d'incarto:
52.2000.60
Data decisione, Autorità:
06.04.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00060
Lugano
6 aprile 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula Züblin
statuendo sul ricorso 25 febbraio 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 9 febbraio 2000 del Consiglio di Stato,
che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso al
risoluzione 17 novembre 1999, no. 567, del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rifiuto del rilascio
del permesso di dimora al figlio __________ (ricongiungimento famigliare);
viste le risposte:
preso atto dello scritto 9 marzo 2000 del ricorrente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a)
__________, cittadino iugoslavo (Kosovo), è entrato illegalmente in Svizzera il
22 marzo 1991. I figli __________, __________, __________, __________,
__________ e __________ , nati dall'unione con la moglie connazionale
__________, sono rimasti in Kosovo. Il 18 gennaio 1995 il Tribunale di Pec ha
pronunciato il divorzio dei coniugi __________, affidando i sei figli al padre
per il loro mantenimento e la loro tutela.
b) Con
decisione 9 marzo 1995 l'Ufficio federale dei rifugiati (in seguito UFR) ha respinto
la domanda di asilo inoltrata da __________ il 22 marzo 1991, ordinando pure il
suo allontanamento dalla Svizzera entro il 30 giugno 1995. La Commissione federale
svizzera di ricorso in materia d'asilo, con giudizio 31 maggio 1995, ha dichiarato
inammissibile, a causa del mancato anticipo delle spese di procedura nei termini
fissati, il ricorso inoltrato da __________ contro l'ordine di allontanamento impartitogli
dall'UFR. Di conseguenza allo straniero è stato ordinato di lasciare il territorio
svizzero entro il 31 gennaio 1996.
B. a) Il 22
giugno 1995 __________ si è sposato a __________ con la cittadina italiana
__________, titolare di un permesso di domicilio in Svizzera. A seguito del matrimonio
egli ha ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato,
con ultima scadenza al 21 giugno 2000.
b) Dal luglio 1995 __________ ha alternato
periodo in cui ha svolto un'attività lavorativa (dal 13.09.1995 al 31.03.1997;
dal 16.04.1997 al 31.10.1997; dal 5.10.1998 al 31.12.1998; dal 1.06.1999 al
16.07.1999), a periodi in cui ha beneficiato di prestazioni da parte della
cassa disoccupazione (cfr. certificati di controllo luglio 1995, aprile 1997,
novembre 1997 e richieste di informazioni supplementari 4 aprile 1997, 7
novembre 1997, 23 febbraio 1998 e 29 gennaio 1999). Dal 17 agosto 1999
__________ lavora alle dipendenze della società Ing. __________ di __________,
percependo un salario base mensile pari a
fr 3'740.--.
C. a) Con
istanza 13 luglio 1999/ 7 ottobre 1999 __________ ha chiesto alla Sezione dei
permessi e dell'immigrazione il rilascio di un permesso di dimora a favore del
figlio maggiore __________. Ha evidenziato che i suoi sei figli vivono in
Kosovo con una delle sue sorelle e precisato di non aver richiesto
precedentemente il ricongiungimento con __________, in quanto ha preferito lasciarlo
in Patria ad occuparsi dei fratelli minori.
b) Con decisione 17 novembre 1999, la
Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto l'istanza, evidenziando
che __________, seppure titolare di un permesso di dimora annuale dal giugno
1995, non ha mai chiesto l'entrata in Svizzera del figlio, che ha sempre
vissuto in Patria. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 4, 16
LDDS; 8 ODDS.
D. Con
giudizio 9 febbraio 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso
presentato da __________ contro la suddetta risoluzione dipartimentale.
L'Esecutivo cantonale, dopo aver rilevato l'inapplicabilità alla fattispecie
dell'art. 17 cpv. 2 LDDS, in quanto il ricorrente è titolare unicamente di un
permesso di dimora annuale, ha ritenuto che non sono dati neppure i presupposti
per un ricongiungimento famigliare ai sensi dell'art. 8 CEDU. L'autorità ha
dato particolare rilievo alla durata pluriennale della separazione tra padre e
figlio, alla mancanza di provate relazioni strette, al fatto che il ricongiungimento
sarebbe soltanto parziale ed è stato chiesto quando il figlio era in procinto
di raggiungere la maggiore età, nonché al fatto che egli ha sempre vissuto in
Kosovo e che l'attuale situazione famigliare non ha subito modifiche tali da impedirgli
di continuare a vivere nel proprio Paese d'origine. La risoluzione è stata resa
ai sensi dell'art. 8 CEDU.
E. Contro la
predetta pronunzia governativa, __________ insorge ora dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio
di un permesso di dimora annuale in favore del figlio __________, per
soggiornare in Svizzera a titolo di ricongiungimento familiare. L'insorgente
sostiene che il legame con il figlio è intatto ed effettivamente vissuto e che
in precedenza il ricongiungimento non era possibile per ragioni economiche.
Produce le proprie bollette telefoniche, nonché le fotocopie del passaporto
dalle quali risultano i suoi viaggi in Kosovo.
F. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia la Sezioni dei permessi e dell'immigrazione che il
Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di
permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti
delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla
concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un
diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si
fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato
internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste alcun trattato conchiuso tra
la Confederazione svizzera e la Repubblica federativa di Iugoslavia dal quale potrebbe
scaturire un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento
famigliare.
1.4. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli
celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel
permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con
quest'ultimi. In concreto, è incontestato che tali condizioni non sono
soddisfatte. __________ non è infatti al beneficio di un permesso di domicilio,
ma unicamente di un permesso di dimora annuale a far tempo dal 1995. Ne
consegue che l'insorgente non ha alcun diritto di farsi raggiungere dal figlio
in virtù dell'art. 17 cpv. 2 LDDS.
1.5. Occorre ora esaminare se il ricorrente
può richiamarsi all'art. 8 CEDU. Affinché tale norma sia applicabile, occorre -
in particolare - che il membro della famiglia con il quale lo straniero che
domanda un permesso di dimora afferma d'intrattenere una relazione stretta,
intatta ed effettivamente vissuta, abbia il diritto di risiedere in Svizzera.
In altre parole, è necessario che questa persona sia al beneficio di un permesso
di domicilio oppure possieda la cittadinanza elvetica (DTF 118 Ib 157, consid.
c). Lo straniero titolare di un permesso di dimora non può prevalersi dell'art.
8 CEDU. Una deroga è consentita quando, in determinate circostanze, lo
straniero titolare di un permesso di dimora abbia il diritto di risiedere nel
nostro Paese, ossia abbia la certezza di vedersi accordato un permesso di
dimora (DTF 111 Ib 163 consid. 1a), ciò che è il caso di __________. Egli è
infatti sposato e vive a __________ con una cittadina italiana titolare di un
permesso di domicilio. Conformemente all'art. 17 cpv. 2 LDDS, egli ha il
diritto certo alla proroga del permesso di dimora e quindi di soggiornare in
Svizzera. L'insorgente, di principio, può quindi richiamarsi all'art. 8 CEDU
per far venire in Svizzera suo figlio ______.
1.6. In materia di polizia degli stranieri
il Tribunale cantonale amministrativo fonda la sua decisione di principio sui
fatti e le circostanze esistenti al momento in cui emana il proprio giudizio
(STA 15 aprile 1998 in re M.I. consid. 2.3.) analogamente al Tribunale federale
(DTF 122 II 4 consid. 1b e rinvii; 120 Ib 257 consid. 1f). Ne discende che,
nell'ambito di una richiesta di ricongiungimento fondata sull'art. 8 CEDU, è determinante
l'età del figlio a quest'ultima data. Eccezionalmente, si tiene conto dell'età
dello straniero che vuole venire in Svizzera al momento dell'inoltro della
relativa domanda, nei casi in cui il ricongiungimento è richiesto sulla base
dell'art. 17 cpv. 2 LDDS, disposizione che, come già rilevato precedentemente
(consid. 1.4), non è però applicabile alla fattispecie in esame.
1.7. Come il Tribunale federale ha già avuto
modo di precisare, le relazioni familiari protette dall'art. 8 CEDU sono
anzitutto quelle tra coniugi e quelle tra genitori e figli minorenni, che vivono
in comunione domestica. Trattandosi di persone che non fanno parte del nucleo
familiare vero e proprio e con le quali non vi è (più), di regola, una
comunione domestica, vi è una relazione familiare protetta quando lo straniero
che domanda un permesso di soggiorno si trova nei confronti del familiare che risiede
in Svizzera in un rapporto così stretto che si deve parlare di un vero e
proprio rapporto di dipendenza. Dunque, di principio, si può presumere che a
partire dai 18 anni un giovane sia normalmente in grado di vivere in maniera
indipendente, riservati i casi paricolari, ad esempio l'handicap fisico o
psichico oppure una grave malattia (cfr. DTF 120 Ib 261 consid. 1e). In
mancanza di un tale rapporto di dipendenza, il rifiuto dell'autorizzazione non
lede l'art. 8 CEDU e il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile (DTF
120 Ib 260 consid. 1d; 115 Ib 4 consid. 2).
In concreto __________, il giorno prima
dell'inoltro del presente gravame, 24 febbraio 2000, ha compiuto 18 anni. Dagli
atti non risulta, né tantomeno lo sostiene il ricorrente, che quest'ultimo si
trovi in uno stato di dipendenza dal padre ai sensi della succitata
giurisprudenza. D'altronde, se così fosse stato, è verosimile che __________
non avrebbe atteso quasi 9 anni prima di chiedere il ricongiungimento con
__________. L'insorgente non può quindi invocare l'art. 8 CEDU in favore del
figlio, ritenuto che tale norma convenzionale non conferisce a quest'ultimo
alcun diritto a vivere con il padre, rispettivamente ad ottenere un permesso di
dimora in Svizzera. Non sussistendo la facoltà di aggravarsi al Tribunale
federale con ricorso di diritto amministrativo, non è neppure data la
competenza di questo Tribunale cantonale amministrativo.
Si deve pertanto concludere che il ricorso
inoltrato a questo Tribunale è irricevibile.
- A titolo
abbondanziale va rilevato che anche in caso di ricevibilità, il ricorso sarebbe
stato respinto, trattandosi di un ricongiungimento, peraltro parziale, non
giustificato dalle circostanze.
Una
richiesta volta ad ottenere, sulla base dell'art. 8 CEDU, l'autorizzazione di
soggiorno a favore della prole di un genitore residente in Svizzera va
rifiutata quando la separazione dalla famiglia risulta dalla libera scelta del
genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi preponderanti che
impongono una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una modifica
che si appalesa imperativa, infine la continuazione delle relazioni familiari
non sono ostacolate dall'autorità (DTF 122 II 385 consid. 4c; 119 Ib 81 consid.
4b).
I suddetti presupposti non sono
manifestamente dati nel caso in esame. __________ ha lasciato di sua iniziativa
il proprio Paese nel 1991 e si è separato dai 6 figli quando essi avevano
un'età in cui necessitavano maggiormente della sua presenza. L'affidamento dei
figli al padre risale al gennaio 1995, al momento dello scioglimento del
matrimonio con __________. Di loro si sono occupati, dapprima i nonni e
successivamente una sorella del ricorrente (cfr. istanza 13 luglio 1999). L'insorgente
si limita del resto a sostenere di essersi recato a far visita ai figli 2 o 3
volte all'anno a far tempo dal 1996, di sentirli regolarmente per telefono e di
aver sempre inviato loro un sostegno finanziario per mantenerli. Tuttavia il
fatto di mantenere rapporti con il genitore affidatario durante gli anni di
separazione è del tutto naturale e non basta, da solo, a conferire a questa
relazione un carattere preponderante su quelle esistenti in Patria,
segnatamente, per quanto concerne __________, con la zia, i fratelli e la
madre, la quale ha sottoscritto la domanda di visto. Il ricorrente non ha
inoltre reso verosimile la sussistenza di interessi famigliari preminenti che
esigano una modifica delle relazioni attualmente esistenti. In particolare egli
non ha dimostrato che sono intervenuti dei mutamenti tali da impedire al figlio
di continuare a vivere nel suo Paese d'origine e da costringerlo a stabilirsi
in Svizzera presso di lui, peraltro unico legame che __________ ha nel nostro
Paese. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego del permesso trae
origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro
Paese, esso deve essere considerato giustificato. Questa soluzione si impone a
maggior ragione se si tiene conto che sussistono più che fondati motivi per
ritenere che la venuta in Svizzera del figlio __________ non poggi in misura
preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia, ma risponda semplicemente
al soddisfacimento di obiettivi di natura economica, come un futuro
professionale più favorevole di quello conseguibile nel Paese d'origine. Prova
ne è che il ricongiungimento con __________ è stato richiesto soltanto dopo che
quest'ultimo ha terminato la propria formazione scolastica. Va infine rilevato
che nulla impedisce all'insorgente di continuare a mantenere relazioni
personali come le ha intrattenute fino ad ora con i figli, ivi compreso
__________.
- Spese e
tassa di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 14, 16, 17 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100
cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 1 e ss. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono a carico dell'insorgente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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