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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.74
Data decisione, Autorità:
03.05.2002, TRAM
Incarto n.
52.2000.00074
Lugano
3 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 marzo 2000 di
contro
la decisione 1. marzo 2000, no. 914, del Consiglio
di Stato che ha respinto, per quanto ricevibile, il ricorso presentato
dall'insorgente avverso la risoluzione 22 novembre 1999, con la quale il
municipio di __________ aveva a sua volta respinto l'istanza con cui questi
ha ricusato il vicesindaco da tutte le questioni che lo riguardano direttamente
o indirettamente;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
che con
istanze 18 ottobre e 12 novembre 1999 __________ ha ricusato l'avv. __________,
in qualità di vicesindaco del comune di __________, da tutte le questioni che
lo riguardano personalmente;
che il 22 novembre 1999 il municipio di
__________ ha respinto la richiesta, non dimostrando le motivazioni esposte
l'esistenza di ragioni gravi tali da giustificarne l'accoglimento e tenuto
conto che il diretto interessato ha dichiarato di non ravvisare motivi
personali che giustificassero la sua ricusa;
che con ricorso 7 novembre 1999 __________ è
insorto davanti al Consiglio di Stato, postulando l'annullamento della
decisione impugnata e chiedendo che fosse disposto l'immediato allontanamento
del vicesindaco fino all'evasione del gravame;
che la vicenda trae origine da
incomprensioni sorte a seguito di un mandato conferito dal ricorrente all'avv.
__________, per tutelarlo in una lite con risvolti civili ed amministrativi che
lo vede opposto ad un vicino; incomprensioni, che sono sfociate in una
segnalazione all'ordine degli avvocati ed in una denuncia penale;
che il 1° marzo 2000 il Governo ha respinto
il gravame; ritenuto che il municipio è un organo collegiale e che la carica di
vicesindaco non implica alcun potere individuale, l'Esecutivo cantonale ha
escluso che l'opinione dell'avv. __________ potesse essere determinante per
l'adozione di risoluzioni municipali; ciò si giustificherebbe a maggior ragione
se si considera che al ricorrente resta comunque aperta la possibilità
d'impugnare le singole risoluzioni prese dal municipio, chiedendo la ricusa del
vicesindaco; esso ha infine constatato che l'esito dei procedimenti aperti contro
quest'ultimo era ancora incerto;
che contro tale pronuncia __________ si
aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento, in quanto ritiene che la risoluzione impugnata sia priva di logica;
che all'accoglimento del gravame si oppongono
sia il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni, sia il
municipio, il quale precisa che l'avv. __________ non fa più parte del consesso,
avendo rinunciato ad un nuovo mandato;
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività
dell'impugnativa sono date (art. 32 PAmm, 208 LOC e segg.); il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti (art. 18
PAmm);
che sebbene il gravame sia sorretto da una
motivazione alquanto succinta, la stessa è tuttavia sufficiente dal profilo
delle esigenze formali poste dall'art. 46 cpv. 2 PAmm;
che nel corso del mese di aprile 2000 si
sono tenute le elezioni comunali che hanno portato al rinnovo dei municipi;
che avendo rinunciato a presentarsi
nuovamente quale candidato al municipio, __________ non fa più parte
dell'esecutivo comunale di __________;
che pertanto è diventata priva d'oggetto
l'istanza di ricusa presentata dal qui ricorrente;
che considerato tuttavia che il Consiglio di
Stato ha posto a carico dell'insorgente una tassa di giustizia di fr. 300.--,
occorre comunque procedere ad un esame sommario dell'impugnativa;
che in virtù dell'art. 32 cpv. 1 PAmm, per i
membri delle autorità amministrative valgono i motivi di ricusa ed astensione
previsti dal Codice di procedura civile;
che l'art. 27 CPC permette di ricusare un
giudice allorquando vi è grave inimicizia o esistono ragioni gravi;
che le norme in oggetto concretizzano, a
livello cantonale, le garanzie di un giudice imparziale e indipendente previste
agli art. 30 Cost. e 6 n. 1 CEDU;
che l'istituto della ricusazione deve
rimanere l’eccezione, dovendo essere ammessa solo in presenza di seri motivi
(DTF 105 Ia 163);
che per rendere sospetto di parzialità un
membro di un'autorità amministrativa occorre che attraverso elementi concreti e
non semplici supposizioni o deduzioni sia messa in dubbio la sua capacità di
occuparsi della vertenza in modo indipendente ed equanime; il generico timore
di parzialità non è sufficiente; il sospetto dev'essere confortato da elementi
concreti, suscettibili in quanto tali di determinare una situazione
d'incapacità soggettiva a giudicare con la necessaria imparzialità (DTF 119 V
465 seg.; 118 Ia 286 consid. 3d; 117 Ia 326; 116 I a 33 consid. 2b; STA
10.10.89 in re comune di __________ = RDAT 1990 N. 27; Cocchi/Trezzini, Codice
di procedura civile annotato, Lugano 2000, ad art. 27; Imboden/Rhinow, Schweiz.
Verwaltungsrechtsprechung, V ed N. 90 B II d);
che la facoltà d'inoltrare un'istanza di
ricusa è riservata soltanto alle parti coinvolte in un procedimento di diritto
amministrativo in corso e non in modo generico per le contestazioni future;
che nel caso concreto le tavole processuali
non sono sufficienti per stabilire quali procedimenti amministrativi
interessanti il ricorrente fossero pendenti davanti all'autorità comunale;
che l'omessa indicazione da parte del
ricorrente dei procedimenti ai quali l'istanza era riferita non esimeva
comunque il Consiglio di Stato da qualsiasi ulteriore accertamento;
che il giudizio impugnato va quindi
annullato siccome fondato su accertamenti insufficienti;
che si prescinde da un rinvio per
emendamento (art. 65 PAmm), poiché la stessa istanza di ricusa è diventata priva
d'oggetto;
per questi motivi,
visti gli art. 27 CPC; 208 LOC, 9, 32 e 48, 60, 61, 65
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Nella
misura in cui non è diventato privo d'oggetto, il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione 1° marzo 2000 del
Consiglio di Stato (n. 914) è annullata.
-
Non si
prelevano né tasse né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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