AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2000.82
Data decisione, Autorità:
02.05.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00082
Lugano
2 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 15 marzo 2000 di
contro
la decisione 1. marzo 2000, no. 927, del Consiglio
di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione
13 dicembre 1999, con la quale il municipio di __________ ha rilasciato ad
__________, la licenza edilizia per la trasformazione del negozio per la
vendita di pizza al trancio (part. no. __________ RFD di tale comune) in
uno snack-bar;
viste le risposte:
-
22 marzo 2000 di
__________;
-
29 marzo 2000 del
Consiglio di Stato;
-
3 aprile 2000 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Sul mappale
no. __________ RFD di __________ (zona R7), sito in via al __________, sorgono
due stabili distinti e separati, che compongono il condominio __________, ai
quali sono stati attribuiti i numeri civici __________ e __________. __________
è proprietario del negozio no. __________ posto a pianterreno del numero civico
__________, mentre __________, padre del qui ricorrente, è proprietario
dell'appartamento no. __________ ubicato al numero civico __________.
B. Nel corso
del 1997, dopo vicissitudini che non occorre rievocare (cfr. sentenza 21 luglio
1997 di questo tribunale in re S. e V.), __________ ha aperto un negozio per la
vendita di pizza al trancio (orario d'apertura: 16.30 - 21.30).
Con domanda di costruzione 7 ottobre 1999
questo ha chiesto il permesso di trasformare il negozio in parola in esercizio
pubblico del tipo snack-bar per la produzione e la vendita di piadine con
modifica interna della disposizione dei locali. Nella relazione tecnica
l'istante ha precisato che il locale "__________" non avrebbe prodotto
cibi cotti tipici della ristorazione e che quindi non sarebbero state prodotte emissioni
di alcun genere. In ogni caso all'interno del locale sarebbe stato apposto un
ventilatore di trasmissione per il ricambio e la filtrazione con deodorazione
dell'aria.
La domanda è stata pubblicata dal 14 al 29
ottobre 1999.
Il 28 ottobre 1999 __________, come pure
altri proprietari del fondo in rassegna, ha formulato opposizione al rilascio
della licenza edilizia. Il 16 novembre 1999 la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione ha rilasciato una garanzia di massima per l'apertura
dell'esercizio pubblico. Il 3 dicembre 1999 il Dipartimento del territorio, al
quale erano stati trasmessi gli atti per l'esame di sua competenza, ha
formulato preavviso favorevole, ponendo tuttavia alcune condizioni, di cui si
dirà all'occorrenza. Con decisione 15 dicembre 1999 il municipio di __________
ha rilasciato la licenza edilizia, subordinandola all'adempimento di diverse
condizioni, tra le quali figuravano pure quelle formulate dal dipartimento.
C. a) Con
ricorso 3 gennaio 2000 __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato
contro il rilascio del permesso di costruzione, postulandone l'annullamento,
considerato che i lavori non sono stati approvati dall'assemblea del
condominio.
b) Con risoluzione 1. marzo 2000 il
Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame per carenza di
legittimazione attiva. In via abbondanziale il Governo l'ha pure respinto nel
merito, ritenuto che l'intervento sarebbe conforme alla funzione prevista dalla
zona di utilizzazione nella quale si troverebbe inserito l'esercizio pubblico e
che vi sarebbero sufficienti aree di posteggio. L'intervento auspicato è stato
ritenuto conforme anche alla legislazione ambientale: le garanzie contenute
nell'avviso dipartimentale, poi riprese nella licenza edilizia, e le facoltà
concesse all'autorità comunale dall'art. 107 LOC sono state ritenute sufficienti
per far fronte ad eventuali emissioni moleste di fumi, odori o rumori.
L'Esecutivo cantonale ha infine soggiunto che le controversie relative
all'incompatibilità dell'attività prospettata con il regolamento condominiale
sono di competenza del giudice civile.
D. Con ricorso
15 marzo 2000 __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, riproponendo le stesse richieste e contestazioni formulate in
precedenza. Sostiene inoltre di essere legittimato a ricorrere contro il
rilascio della licenza edilizia, ritenuto che dal 1986 svolge la propria
attività lavorativa nell'appartamento no. __________ sito in via __________ e
che agisce quale presidente del comitato dei condomini.
E. Il
Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno chiesto la reiezione del
gravame. Ad identica conclusione è giunto __________ con delle argomentazioni,
di cui si dirà, per quanto d'interesse, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1
LE.
1.2. Contrariamente a quanto sostiene il
Consiglio di Stato, la legittimazione attiva di __________ è data.
La qualità per agire in via di ricorso
presuppone che l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia
di persone, la cui situazione risulta collegata all'oggetto del provvedimento impugnato
da un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con gli altri
membri della collettività. Il ricorrente deve inoltre essere portatore di un
interesse diretto, attuale e concreto all'annullamento della decisione
impugnata per il pregiudizio effettivo che questa gli arreca (DTF 119 Ia 217
consid. 2a; RDAT II-1992, n. 58; Scolari, Commentario, II ed., n. 935 seg.;
Borghi / Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 n. 1
seg.).
Come si è visto, __________ svolge la
propria attività lavorativa nell'appartamento no. __________ sito in via
__________, mentre l'esercizio pubblico verrebbe a trovarsi nell'edificio
accanto. Egli lavora dunque a poche decine di metri dal luogo in cui verrebbe
aperto lo snack-bar. Pertanto immissioni cagionate da quest'ultimo, in
particolare di natura fonica, potrebbero toccarlo in misura più marcata
rispetto agli altri cittadini. Si deve perciò concludere che il qui opponente
si rapporta all'oggetto della contestazione in modo più stretto ed intenso
rispetto al resto della collettività.
1.3. Il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, senza
procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 PAmm).
- Gli
scritti 26 marzo, 7, 11 e 24 aprile 2000 dell'insorgente inoltrati dopo la
ricezione delle osservazioni formulate dalle parti resistenti vanno stralciati
dagli atti in quanto irriti. L'art. 49 cpv. 3 PAmm non conferisce alcun
diritto ad un ulteriore scambio di allegati, dopo la notificazione della
risposta. Soltanto in casi particolari, eccezione che nella fattispecie non
ricorre, alla parte spetta un diritto di replica (cfr. pure Merkli/Aeschlimann/Herzog,
Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna
1997, n. 4 ad art. 69).
Pure irrito è lo scritto di __________,
futuro gerente dell'esercizio pubblico. Il diritto di risposta spetta soltanto
alle parti o agli interessati ai quali è stato conferito dal tribunale questo
diritto, qualità di cui egli difetta.
- 3.1.
Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, ripreso all'art. 67 cpv. 2 lett. a
LALPT, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per edifici
ed impianti conformi alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione in cui
sono previsti.
3.2. Il mappale no. 20 è assegnato dal PR
alla zona R7. Le NAPR di __________ non definiscono in modo preciso né la
funzione prevista per le singole zone di utilizzazione né gli insediamenti
ammissibili mediante limitazioni riferite al grado di molestia. Nella zona R7
sono ammessi anche insediamenti commerciali: lo attestano in modo
inequivocabile, non tanto le specifiche disposizioni di zona (art. 21 NAPR),
quanto piuttosto la situazione dei luoghi che vede insediamenti residenziali
coesistere con negozi, uffici ed altre attività estranee alla mera funzione
abitativa.
3.3. Ferme queste premesse, dev'essere confermata
la tesi del Consiglio di Stato secondo cui l'intervento prospettato è conforme
alla zona nella quale verrebbe ad inserirsi. Trattandosi di una zona a
carattere misto, l'esercizio pubblico in parola, di modeste dimensioni e
capienza (ca. 50 m² di superficie utile per la ricezione dei clienti), può
senz'altro essere configurato alla stregua di un ritrovo di quartiere,
commisurato alle esigenze della zona e quindi conciliabile con il carattere del
comporto territoriale nel quale è inserito.
- Nell'opposizione
presentata avverso il rilascio della licenza edilizia __________ ha contestato
la trasformazione in discussione, facendo particolare riferimento all'inquinamento
fonico causato dalla circolazione di veicoli e persone che produrrebbe l'apertura
di un esercizio pubblico.
È indubbio che lo snack-bar __________
costituisce un impianto (fisso) ai sensi degli art. 7 cpv. 7 LPAmb e 2
cpv. 1 OIF (RDAT I-1999 n. 66 consid. 2a con numerosi rinvii; inoltre
II-1998, n. 54 consid. 3.2.; STA inedita 10 gennaio 2000 in re R. e B.,
consid. 3), cui ritorna applicabile la legislazione federale di tutela contro
il rumore. Dal momento che è stato approvato e realizzato dopo il 1. gennaio
1985, data di entrata in vigore della LPAmb, trattasi più precisamente di un
impianto fisso nuovo e dunque interamente assoggettato all'ossequio dei valori
di pianificazione (art. 25 cpv. 1 e 7 OIF; DTF 123 II 325, in particolare 330
segg., consid. 4c, cc; STA inedita 20 settembre 1999 in re R.,
consid. 4.3. e 10 gennaio 2000 in re R. e B., consid. 3). L'esame della
domanda di costruzione in rassegna implicava pertanto una verifica del rumore
provocato da tale impianto sulle adiacenze. A maggior ragione, se si considera
che il punto vendita di pizza al trancio era aperto dalle 16.30 alle 21. 30,
mentre di principio l'esercizio pubblico potrà restare aperto dalle 5.00 alla
1.00 (art. 37 LEsPub) e dunque anche nelle ore notturne. Malgrado questo
aspetto, in sede di rilascio della licenza edilizia l'autorità cantonale
(art. 3 cpv. 1 LE, 2 cpv. 1 RLE ed allegato 1 al RLE) non ha
effettuato una tale verifica. Nell'avviso dipartimentale 3 dicembre 1999
l'autorità competente si è limitata a richiamare i disposti della LPAmb e delle
sue ordinanze di applicazione. In particolare essa ha accennato all'OIF ed al
suo allegato 6, all'art. 11 LPAmb che prescrive il principio della limitazione
delle emissioni alla fonte ed alla norma SIA 181 che fissa le esigenze tecniche
minime relative all'isolamento acustico. L'ufficio preposto ha infine
richiamato l'art. 107 LOC che regola le competenze di polizia locale conferite
al municipio. Esso non ha dunque proceduto ad un'effettiva e puntuale verifica
circa la conformità dell'intervento con la LPAmb ed in particolare l'OIF,
malgrado il ricorrente in sede di opposizione vi avesse fatto riferimento,
lamentando un aumento delle immissioni foniche. La domanda di licenza edilizia
non è dunque stata verificata sotto l'aspetto del rumore che può essere
generato sulle proprietà più prossime dall'esercizio pubblico. Aspetto, questo,
che deve necessariamente essere oggetto di esame e di soluzione attraverso
l'applicazione della legislazione di protezione dell'ambiente (cfr. la giurisprudenza
appena citata).
Ai fini della valutazione della conformità
dell'intervento con tale legislazione, irrilevante è poi il richiamo all'art.
107 LOC. Nell'assolvimento delle funzioni di polizia locale attribuitegli, il
municipio può intervenire solo per reprimere eventuali eccessi. La norma non è
invece destinata a fissare le modalità d'esercizio e di costruzione cui deve
essere subordinato, se del caso, lo svolgimento dell'attività di un ritrovo
pubblico al fine di prevenire, rispettivamente eliminare, rumori molesti o
dannosi per i vicini. Quest'ultimo compito spetta infatti inderogabilmente
all'autorità cui è commessa l'applicazione della LPAmb e delle relative ordinanze
(cfr. anche STA inedita 2 febbraio 1999 in re V. SA, consid. 3). Per questo
motivo l'incarto dev'essere retrocesso al Dipartimento del territorio, affinché
verifichi l'effettivo carico fonico inquinante presumibilmente generato
dall'esercizio pubblico e adotti, se del caso, le adeguate misure di
limitazione dello stesso (cfr. in particolare art. 11 seg. LPAmb; inoltre, diffusamente,
la giurisprudenza sopra citata).
- Il ricorso
è pertanto accolto. Visto l'esito del gravame si rinuncia al prelievo della
tassa di giustizia (art. 28 PAmm). Considerato che l'insorgente non si è
avvalso del patrocinio di un avvocato, non si assegnano ripetibili
(art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 NAPR; 3 cpv. 1, 21 cpv. 1 LE; 2 cpv.
1 RLE ed allegato 1; 22 cpv. 2 lett. a LPT; 67 cpv. 2 lett. a LALPT; 1
segg. LPAmb; 1 segg. OIF ed allegato 6; norma SIA 181; 107 LOC; 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di
conseguenza sono annullate la decisione 1. marzo 2000, no. 927, del Consiglio
di Stato e la risoluzione 13 dicembre 1999, con la quale il municipio di
__________ ha rilasciato ad __________ la licenza edilizia per la trasformazione
del negozio per la vendita di pizza al trancio (part. no. __________ RFD
di tale comune) in uno snack-bar.
§§. Gli
atti sono retrocessi al Dipartimento del territorio, affinché proceda come indicato
al consid. 4.
-
Non si
preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna; nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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