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Numero d'incarto:
52.2001.114
Data decisione, Autorità:
14.05.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00114
Lugano
14 maggio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 aprile 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 28 marzo 2001 del Consiglio di Stato
(n. 1404), che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso il bando del concorso indetto dal municipio di __________ per il conferimento
del mandato di direttore dei lavori di restauro del palazzo comunale;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con
decisione pubblicata sul FU n. __________ del __________ il municipio di
__________ ha indetto un pubblico concorso per il conferimento del mandato di direttore
dei lavori di restauro del palazzo comunale. Il bando precisava che erano richieste
le seguenti prestazioni parziali riferite al regolamento SIA 102:
Esso indicava inoltre che gli atti del
concorso, composti dal regolamento e dal documento d'offerta d'onorario,
dovevano essere richiesti per iscritto all'ufficio tecnico comunale entro il 5
febbraio 2001 e potevano essere ritirati a partire da venerdì 9 seguente.
Specificava poi che le informazioni e le modalità di consultazione della
documentazione di progetto erano illustrate dal regolamento del concorso, che
le offerte d'onorario avrebbero dovuto pervenire entro le 16.00 di giovedì 1°
marzo 2001 e che la loro apertura avrebbe avuto luogo immediatamente dopo il
termine di scadenza.
La delibera, concludeva il bando, sarebbe
avvenuta ad esclusivo giudizio del municipio secondo i criteri di
aggiudicazione ivi indicati.
B. Il 26
gennaio 2001 il ricorrente, arch. __________, ha chiesto al municipio di inviargli
la documentazione per partecipare al concorso.
Il municipio gliel'ha trasmessa venerdì 9
febbraio 2001. Il ricorrente afferma di averne preso conoscenza domenica 11.
Lunedì 26 di quello stesso mese l'arch.
__________ ha impugnato il bando di concorso davanti al Consiglio di Stato,
obiettando che il consiglio comunale non aveva ancora stanziato il credito
necessario, che il massiccio ridimensionamento dell'intervento, prospettato dal
municipio per motivi di risparmio, esigeva una rielaborazione del progetto, che
il concorso soggiaceva al CIAP perché l'onorario prevedibile superava i
500'000.- fr. e che la procedura instaurata dal municipio ostacolava i potenziali
interessati nell'esercizio dei mezzi di difesa, considerato che la documentazione
del concorso era loro rimessa soltanto dopo la scadenza del termine
d’impugnazione decorrente dalla data di pubblicazione del bando.
C. Con
giudizio 28 marzo 2001, succintamente motivato, il Consiglio di Stato ha dichiarato
irricevibile il gravame, siccome inoltrato dopo la scadenza del termine quindicinale
di ricorso che aveva iniziato a decorrere con la pubblicazione del bando.
D. Contro il
predetto giudizio governativo l'arch. __________ insorge davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio degli
atti al Consiglio di Stato affinché entri nel merito dell'impugnativa
inoltratagli.
L'insorgente sottolinea di insorgere contro
le condizioni del concorso contenute nella documentazione trasmessagli dal
municipio, di cui avrebbe preso conoscenza soltanto l'11 febbraio 2001. Il
ricorso, inoltrato lunedì 26 di quel mese, sarebbe quindi tempestivo. E lo
sarebbe, aggiunge, anche nel caso in cui il termine quindicinale di ricorso
avesse iniziato a decorrere dal 10 febbraio, giorno immediatamente successivo a
quello in cui il municipio ha messo la documentazione del concorso a disposizione
dei partecipanti.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________,
che ne sollecitano il rigetto senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- 1.1. Il
concorso in contestazione si richiama espressamente all'art. 113 LOC. Nella
misura in cui il giudizio governativo impugnato si fonda su questa legge, la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è quindi data dall'art. 208
LOC.
Se la fattispecie sia retta dal CIAP, invece
che dalla LOC, è questione di merito che dovrà essere esaminata ulteriormente.
La legittimazione attiva del ricorrente,
direttamente e personalmente interessato a partecipare al concorso in oggetto,
è certa.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Il bando
di concorso è un atto amministrativo mediante il quale il committente si rivolge
ad una cerchia indeterminata di potenziali interessati per sollecitarli ad
inoltrare offerte per l’esecuzione di opere edili, per la fornitura di beni
mobili o per la prestazione di servizi. Esso costituisce un insieme di regole e
condizioni che concretizzano e precisano, sotto forma di decisione impugnabile,
il quadro procedurale predisposto dalla legge ai fini dell’adozione del
provvedimento di aggiudicazione.
Il bando di concorso e il capitolato
d’offerta costituiscono la lex specialis del procedimento e vincolano
tanto il committente, quanto i concorrenti.
Come giustamente rileva il Consiglio di
Stato, contro il bando di concorso è di principio data la possibilità di
ricorrere. Dal 1° maggio 2001 l'impugnabilità del bando dei concorsi indetti
dai municipi, al di fuori del CIAP, per l'esecuzione di opere edili, la
fornitura di beni mobili o la fornitura prestazioni di servizio è data anche
nel caso in cui la commessa beneficia del sussidio dello Stato (art. 37 LCPubb;
BU 2001, 91 seg.).
- Il termine
per impugnare le decisioni decorre dall'intimazione dell’atto censurato, che
deve essere munito dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso (art. 26
PAmm). In caso di mancata o carente intimazione, il termine decorre dalla presa
di conoscenza della decisione da parte dell'interessato (art. 46 PAmm;
Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa, ad art. 46 PAmm. n. 1
seg).
Se la decisione è pubblicata sul FU, il
termine decorre dalla data di pubblicazione. Per il computo dei termini fa
stato l'art. 10 PAmm.
Il bando di concorso è una decisione
complessa, mediante la quale viene definita una serie di aspetti, che vanno
dalle indicazioni relative al committente, al genere di commessa, ai criteri di
idoneità, ai termini per l'inoltro delle offerte, ai criteri di aggiudicazione
(cfr. § 13 DirCIAP; art. 15 LCPubb). Il bando non si riduce all'avviso di gara
pubblicato sul FU. Quest'ultimo si limita ad indicare gli aspetti salienti
della licitazione. Non si estende alle regole di dettaglio. Le prescrizioni di
dettaglio sono definite dalla cosiddetta documentazione del concorso
(capitolato d'offerta, specifiche tecniche ecc.), che viene inviata soltanto a
chi ne fa esplicita richiesta.
Stando così le cose, il ricorso contro il
bando di concorso non è proponibile soltanto contro l'avviso di gara pubblicato
sul FU, ma contro tutti gli elementi che lo compongono. Quindi anche contro la
documentazione di gara, che viene resa nota ai partecipanti soltanto in un
secondo tempo, dietro loro richiesta. Anche questa documentazione è in effetti
parte integrante della decisione che forma oggetto del bando di concorso.
Il termine per impugnarla non decorre dalla
pubblicazione dell'avviso di gara sul FU, ma dalla notifica degli atti ai
concorrenti. L'onere di provare l'avvenuta, corretta intimazione incombe al
committente.
- Nell'evenienza
concreta, il bando del concorso pubblicato dal municipio di __________ sul FU
si limitava ad indicare gli aspetti più significativi della licitazione.
L'esatta definizione dell'oggetto del mandato, delle condizioni di
partecipazione alla gara, dei criteri di aggiudicazione e di altre regole
procedurali era rinviata ai cosiddetti atti del concorso, che sarebbero stati
messi a disposizione di chi ne avesse fatto richiesta entro il 5 febbraio 2001
soltanto a partire dal 9 seguente.
Ne discende, quale prima conseguenza, che,
dal profilo dell'oggetto, l'impugnativa inoltrata dall'arch. __________ al
Consiglio di Stato contro le precisazioni del bando di concorso contenute negli
atti rimessigli dal municipio era senz'altro ammissibile.
Il Consiglio di Stato l'ha ritenuta tardiva,
in quanto inoltrata oltre un mese dopo la pubblicazione del bando di concorso
sul FU. A torto, tuttavia, perché l'impugnativa era rivolta contro la documentazione
del concorso che il municipio aveva trasmesso agli interessati che ne avevano
fatto tempestiva richiesta, al più presto il 9 febbraio 2001.
Il committente, qui resistente, non ha
saputo indicare la data esatta dell'intimazione di questi atti al ricorrente.
Nell'ipotesi a lui più favorevole, il termine di ricorso non ha tuttavia
iniziato a decorrere prima di sabato 10 febbraio 2001. In quest'ipotesi, esso è
giunto a scadenza sabato 24, con la conseguenza di risultare protratto sino a lunedì
26, data dell'inoltro del gravame al Consiglio di Stato (art. 10 cpv. 3 PAmm).
Anche dal profilo dei termini di ricorso il
giudizio impugnato non può quindi essere confermato.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto accolto, annullando
la risoluzione governativa censurata e rinviando gli atti al Consiglio di
Stato, affinché statuisca nel merito dell'impugnativa (art. 65 cpv. 2 PAmm).
Trattandosi di una procedura d'aggiudicazione pendente, fondata su una legge
(LOC), che prevedeva vie di ricorso conformi alle esigenze poste dal diritto
federale, l'eccezione sancita dall'art. 47 LCPub appena entrata in vigore non
torna applicabile.
Dato l'esito si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece a carico del comune
resistente.
Per questi motivi,
visti gli art. 113, 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 28 marzo 2001, n. 1404, del
Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono ritornati al Consiglio di
Stato affinché statuisca nel merito del ricorso.
-
Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
-
Il comune
di __________ rifonderà al ricorrente fr. 600.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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