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Numero d'incarto:
52.2001.118
Data decisione, Autorità:
06.08.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00118
Lugano
6 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 aprile 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 2 aprile 2001 con cui il Dipartimento
delle opere sociali ha pronunciato l'ammonimento giusta l'art. 59 cpv. 2
della legge sanitaria nei confronti dell'insorgente;
vista la risposta 27 aprile
2001 del Dipartimento delle opere sociali;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 21
settembre 1999 il procuratore pubblico __________ ha informato il dipartimento
delle opere sociali di aver emesso il 10 agosto 1999 un decreto di non luogo a
procedere nei confronti del dr. __________, ostetrico, in esito alle
informazioni preliminari assunte in relazione al decesso, il 13 agosto 1997,
del neonato __________. Il 3 dicembre 1999 il dipartimento delle opere sociali
ha incaricato la commissione di vigilanza sanitaria (CVS) di verificare
l'eventuale violazione di diritti dei pazienti da parte del medico e di
proporre, se del caso, l'adozione di misure disciplinari nei suoi confronti in
relazione ai fatti suddetti.
B. a) Il 16
giugno 2000 la CVS ha notificato al dr. __________ l'apertura nei suoi confronti
di un procedimento disciplinare. Al termine dello stesso la CVS ha reso un
progetto di avviso. Tale documento era fondato principalmente sugli
accertamenti esperiti dal procuratore pubblico, il quale aveva anche ordinato,
in questo ambito, l'allestimento di un perizia volta a determinare l'eventuale
commissione di errori medici ad un collegio composto dai prof. __________,
medico legale, dr. __________, neonatologo, e prof. __________,
ostetrico-ginecologo.
b) Il
progetto di avviso può essere riassunto come segue. __________ è nato all'ospedale
__________ di __________ il 13 agosto 1997, alle ore 15.06. Alla nascita il
neonato era in condizioni cliniche gravemente compromesse: presentava ipossia,
con grave acidosi metabolica, fratture craniche (accertate radiologicamente) e
sospetto di emorragie. Il quadro clinico è progressivamente peggiorato sino
alla morte del neonato la sera stessa, alle ore 21.30. Condividendo le
valutazioni espresse dal collegio peritale nominato dal procuratore pubblico,
nel progetto di avviso la CVS rimproverava al dr. __________ di aver adottato
durante il periodo espulsivo delle procedure tecniche non conformi alle regole
dell'arte medica. Più precisamente, le decisioni dell'ostetrico sino alle
14.30/14.45 di effettuare un parto operativo per via vaginale, ricorrendo
dapprima alla ventosa e poi al forcipe, sono state ritenute corrette. Tuttavia,
le difficoltà di estrazione, accompagnate da una prolungata bradicardia dalle
14.50 in poi, sommate al peggioramento delle condizioni fetali attestate dalla
cardiotocografia, avrebbero dovuto in seguito indurre il dr. __________ a riesaminare
la scelta di un parto operativo vaginale ed indurlo ad una rianimazione intrauterina
nell'attesa dei tempi necessari per approntare un parto operativo per via
addominale. Il riscontro, a posteriori, di fratture craniche particolarmente
estese e molteplici testimonia inoltre che l'applicazione e/o le trazioni
eseguite dalla ventosa e/o dal forcipe furono errate e/o eccessive.
c) La CVS
ha intimato il progetto di avviso al dr. __________ il 18 dicembre 2000,
offrendogli la possibilità di presentare delle osservazioni. Con memoria 28
dicembre 2000 questi ha contestato ogni addebito, sostenendo segnatamente che
non ha potuto essere stabilito se fosse stato meglio continuare la procedura
del parto vaginale oppure passare a quello cesareo ed inoltre che non era
nemmeno possibile determinare con certezza il momento in cui è insorta
l'ipossia-acidosi riscontrata al momento della nascita e che è persistita ed ha
causato il decesso del neonato.
d) Preso atto delle osservazioni, il 27
marzo 2001 la CVS ha emesso il proprio avviso all'intenzione del dipartimento,
attraverso il quale ha proposto di ammonire il dr. __________. La CVS ha
confermato il progetto, prendendo altresì posizione sulle critiche formulate
dal medico: il passaggio dal parto operativo vaginale al parto operativo
addominale appariva necessario, indipendentemente dal problema dei tempi di
attuazione dell'uno o dell'altro metodo; il momento di insorgenza
dell'ipossia-acidosi è invece stato considerato irrilevante.
e) Facendo proprio l'avviso della CVS, con
decisione 2 aprile 2001 il dipartimento ha quindi pronunciato un ammonimento
nei confronti dell'insorgente.
B. a) Con
ricorso 12 aprile 2001 il dr. __________ è insorto avverso la menzionata
decisione dipartimentale innanzi a questo Tribunale, al quale ha domandato di annullarla.
Il ricorrente eccepisce in primo luogo una
violazione del suo diritto di essere sentito, per il motivo che il dipartimento
ha pronunciato l'avversata sanzione rinviando puramente e semplicemente ai
motivi addotti dalla CVS; quest'ultima avrebbe inoltre fondato il suo avviso
sul solo referto peritale scritto, omettendo di considerare le dichiarazioni
rese dai periti durante l'interrogatorio, che egli aveva messo in evidenza
nella memoria 28 dicembre 2000.
Il ricorrente ribadisce, in secondo luogo,
le critiche che esso aveva mosso al progetto di avviso della CVS nell'allegato
28 dicembre 2000.
b) Con risposta 27 aprile 2001 il
dipartimento ha postulato la reiezione del gravame.
Considerato, in
diritto
- 1.1. Il 13
luglio 2001, ossia dopo l'inoltro del ricorso dinanzi a questo Tribunale, è
entrata in vigore una modifica di svariate disposizioni della LSan. Poiché la
decisione sanzionatoria impugnata è stata emessa il 2 aprile 2001 ed è riferita
a fatti accaduti il giorno 13 agosto 1997, la trattazione del ricorso in esame
ha tuttavia luogo - sia sotto l'aspetto formale che sostanziale - giusta le
disposizioni previgenti della LSan, in vigore al momento dei fatti,
dell'adozione della decisione e dell'inoltro del ricorso, ritenuto altresì che
il nuovo testo dell'art. 59 cpv. 2 LSan, su cui poggia l'avversata sanzione,
non è più favorevole per il ricorrente, bensì equivalente, rispetto a quello
appena cessato: la modifica è semplicemente stata voluta per meglio precisare
la disposizione ed adeguarla alla prassi sviluppata nei primi anni di applicazione
della LSan (cfr. messaggio del Consiglio di Stato 26 giugno 1996, pag. 13 in fine).
Ogni riferimento alla LSan deve pertanto essere inteso nel senso della regolamentazione
previgente.
1.2. La
competenza del Tribunale e la tempestività del ricorso sono date in applicazione
dell'art. 59 cpv. 5 LSan. La legittimazione del ricorrente è inoltre certa
(art. 43 PAmm). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere
deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Nel nostro
Cantone l'esercizio di una professione sanitaria, tale quella di medico, è
subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte del dipartimento (art.
54, 55 cpv. 1 LSan). Una volta rilasciata, l'autorizzazione può essere revocata
per un tempo determinato od indeterminato se le condizioni previste per la sua
concessione non sono più soddisfatte (art. 59 cpv. 2 lett. a LSan). Identico
provvedimento può essere adottato nel caso in cui l'operatore sanitario si
renda colpevole di grave negligenza, azioni immorali, rilascio di certificati
falsi, ripetuta inosservanza dei doveri professionali, continuate gravi
violazioni delle disposizioni di legge, nonché delle norme deontologiche (art.
59 cpv. 2 lett. b LSan). Nei casi di lieve entità può invece essere pronunciato
l'ammonimento (art. 59 cpv. 2 lett. b ultima frase LSan). La revoca dell'autorizzazione
di cui all'art. 59 cpv. 2 lett. b LSan e l'ammonimento ex art. 59 cpv. 2 ultima
frase LSan configurano delle sanzioni disciplinari: trattasi infatti di misure
volte a salvaguardare l'efficienza e la reputazione degli operatori sanitari,
così come l'affidamento che il pubblico ripone negli stessi. Le sanzioni
disciplinari devono in particolare rispettare il principio della
proporzionalità: esse devono dunque essere adeguatamente commisurate alla
gravità oggettiva della violazione ed al grado di colpa del singolo
trasgressore (cfr. riassuntivamente a STA inedite 17 gennaio 2000 in re dr. X.,
consid. 2; 24 agosto 1995 in re dr. X., consid. 3). La revoca e l'ammonimento
sono pronunciati dal dipartimento dopo aver sentito l'avviso della CVS (art. 59
cpv. 3 LSan).
-
3.1. Il
ricorrente eccepisce in primo luogo una violazione del suo diritto di essere
sentito. Adduce che il dipartimento ha pronunciato l'ammonimento rimettendosi puramente
e semplicemente alle valutazioni effettuate dalla CVS. Quest'ultima, a sua
volta, avrebbe fondato il suo avviso sul solo referto peritale scritto,
omettendo di prendere in debita considerazione le dichiarazioni rese dai periti
durante il loro interrogatorio, come aveva sollecitato nelle osservazioni 28
dicembre 2000. A torto, tuttavia.
3.2. In
primo luogo, la circostanza secondo cui il dipartimento abbia deciso di far suo
l'avviso della CVS non è lesivo di un qualche diritto del ricorrente. La CVS è
stata appositamente istituita con lo scopo, tra l'altro, di verificare se è
stato violato il diritto del paziente di ricevere prestazioni sanitarie
scientificamente riconosciute, oltre che adeguate (cfr. art. 24 cpv. 1 lett. a
LSan ed il relativo rinvio, via l'art. 21 LSan, all'art. 5 LSan) e di proporre,
se del caso, al dipartimento l'adozione dei provvedimenti disciplinari che si
impongono nei confronti dell'operatore sanitario interessato (art. 24 cpv. 1
lett. b, 59 cpv. 3 LSan; art. 9 cpv. 1 del regolamento della CVS, del 27 ottobre
1992). La composizione della CVS, di cui fa parte il medico cantonale ed inoltre
un rappresentante degli operatori sanitari dell'ordine interessato, tien conto
di questa specifica finalità (art. 2 del regolamento della CVS). L'affidamento
riposto in concreto dal dipartimento nelle valutazioni specialistiche
effettuate dalla CVS costituisce pertanto un'indubbia garanzia, per il
ricorrente, di essere giudicato in maniera seria e competente.
3.3. La
doglianza secondo cui la CVS abbia omesso di considerare quanto affermato dai
periti in sede di interrogatorio, conformemente a quanto sollecitato dal ricorrente
nelle osservazioni 28 dicembre 2000, verrà invece esaminata nell'ambito dell'esame
di merito della contestazione della sanzione. A questo stadio del giudizio
basta rilevare che, formalmente, la CVS ha preso dettagliata posizione sul
contenuto di tali osservazioni, respingendole (cfr. consid. 14 dell'avviso 27
marzo 2001).
3.4. Sia infine ricordato che, in ogni caso,
un'eventuale lesione del diritto di essere sentito viene sanata quando
l'interessato ha la possibilità di esprimersi in sede di ricorso innanzi ad
un'autorità munita di piena cognizione: ciò è senz'altro il caso per il Tribunale
amministrativo chiamato a statuire su di un ricorso avverso una sanzione
disciplinare (art. 70 cpv. 1 PAmm).
- 4.1. Il
ricorrente ribadisce, in questa sede, quanto aveva sostenuto nelle osservazioni
28 dicembre 2000 indirizzate alla CVS, ossia che non aveva potuto essere stabilito
se fosse stato meglio continuare la procedura del parto vaginale (soluzione
dallo stesso adottata) oppure passare a quello cesareo (come stabilito dal
collegio peritale) ed inoltre che non era nemmeno possibile determinare con
certezza il momento in cui è insorta l'ipossia-acidosi riscontrata al momento
della nascita e che, persistendo, ha condotto al decesso del neonato. Egli si
rifà, in particolare, alle dichiarazioni rese dal prof. __________, ostetrico-ginecologo,
durante l'interrogatorio 3 settembre 1998 disposto dal procuratore pubblico per
delucidare il referto peritale rassegnato il 10 giugno precedente. Le
contestazioni sollevate dall'insorgente non possono tuttavia essere ascoltate.
4.2. In primo luogo, com'è stato spiegato in
fatto (consid. B b), il collegio peritale, condiviso dalla CVS, ha tutelato la
decisione iniziale dell'ostetrico di effettuare un parto operativo per via vaginale,
ricorrendo dapprima alla ventosa e poi al forcipe. Tuttavia, secondo il
collegio peritale le difficoltà di estrazione, accompagnate da una prolungata
bradicardia, sommate al peggioramento delle condizioni fetali, avrebbero dovuto
in seguito indurre il dr. __________ a riesaminare tale scelta ed indurlo ad
una rianimazione intrauterina in vista dell'approntamento di un parto operativo
per via addominale. Il riscontro, a posteriori, di fratture craniche
particolarmente estese e molteplici testimonia inoltre, sempre secondo il
collegio peritale, che l'applicazione e/o le trazioni eseguite dalla ventosa
e/o dal forcipe furono errate e/o eccessive. Il referto peritale conclude
pertanto che le procedure tecniche adottate durante il periodo espulsivo non
erano conformi alle regole dell'arte medica: conclusione cui si è associata la
CVS.
4.3. Contrariamente a quanto crede
l'insorgente, le valutazioni effettuate dal collegio sono state
successivamente, completamente ribadite, a titolo individuale, dal perito prof.
__________. Durante l'interrogatorio 3 settembre 1998 questi ha affermato che,
di fronte ad una sofferenza fetale inaspettata, la soluzione consisteva
nell'accelerazione del parto. La scelta, in un primo momento, di procedere ad
un parto vaginale appariva esente da critiche. La persistenza dei segni di
sofferenza e le difficoltà nella messa in opera del parto vaginale - le
fratture craniche successivamente riscontrate sono il segno di un utilizzo di
forza importante e di strumenti - dovevano permettere al medico di rendersi
conto di mutare strategia: tale cambiamento si imponeva quale mezzo più
adeguato pur nell'incertezza del risultato. La circostanza secondo cui il
perito abbia ulteriormente ribadito tale opinione, affermando che fosse più "opportuno"
passare dal parto vaginale a quello addominale (cfr. verbale 3 settembre 1998,
pag. 3) non permette di mutare il senso della valutazione dell'operato del
ricorrente. Del resto, tale ultima affermazione del perito era stata pronunciata
in risposta ad una domanda del patrocinatore del qui insorgente, il quale
chiedeva se poteva apparire giustificato insistere nella procedura di parto
vaginale qualora, in presenza di "elementi oggettivi noti solo
all'operatore", quest'ultimo avesse ritenuto possibile estrarre il
neonato in una decina di minuti: la circostanza che nemmeno in questa ipotesi
il perito ha mutato opinione, convalida pertanto pienamente - anziché mettere
in dubbio - la tesi peritale secondo cui il ricorrente ha dispensato una prestazione
non conforme alle regole dell'arte medica.
4.4. Per quanto concerne invece l'ulteriore
argomento addotto nel ricorso, secondo cui non è stato nemmeno possibile determinare
con certezza il momento in cui è insorta l'ipossia-acidosi riscontrata al
momento della nascita e che, persistendo, ha condotto al decesso del neonato,
esso corrisponde con certezza ad un'affermazione fatta dal prof. __________
durante l'interrogatorio 3 settembre 1998 (cfr. il relativo verbale, pag. 3).
Tuttavia, come aveva già obiettato la CVS in sede di avviso, tale insorgenza
non ha alcuna rilevanza ai fini dell'accertamento dell'addebito, il solo mosso
nei confronti del ricorrente, di aver adottato delle tecniche non conformi
all'arte medica durante la fase espulsiva.
-
Il
rimprovero mosso al ricorrente di avere disatteso i propri doveri professionali
deve pertanto essere confermato e, con esso, la decisione impugnata del
dipartimento, che ha classificato detta disattenzione tra i casi di lieve
entità, infliggendo un semplice ammonimento: sanzione senz'altro rispettosa del
principio della proporzionalità. Il ricorso, infondato, deve dunque essere respinto.
-
La tassa
di giudizio è posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 54, 55, 59 LSan, il regolamento della
CVS, 18, 28, 43, 70 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia, di fr. 1'000.--, è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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