AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2001.134
Data decisione, Autorità:
07.01.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00134-136
Lugano
7 gennaio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorsi di
a) 25/26 aprile 2001
b) 26 aprile 2001
contro
la risoluzione 10 aprile 2001 (n. 1740) con cui il
Consiglio di Stato ha costituito il consorzio obbligatorio denominato
consorzio pulizia delle rive e dello specchio d'acqua del __________, con
sede a __________;
vista la risposta 31 maggio 2001 del Consiglio di
Stato;
al ricorso sub a) e sub b)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con decreto
29 gennaio 1974 il Consiglio di Stato istituì il consorzio per lo studio e la
realizzazione di un servizio intercomunale di pulizia delle rive e dello
specchio d'acqua del __________ in applicazione dell'art. 21 della legge sulla
fusione, separazione e consorziamento di comuni del 6 marzo 1945. A partecipare
al consorzio vennero chiamati 14 comuni rivieraschi.
B. Aderendo
alla ripetute richieste del menzionato consorzio volte all'allargamento del suo
comprensorio ed alla partecipazione, allo stesso, dello Stato, dopo aver fatto
allestire ed approvato gli atti necessari, con decreto 13 ottobre 1999,
adottato in applicazione dell'art. 8 della legge sui consorzi del 21 luglio
1913 (LCons), il Consiglio di Stato ha dichiarato la pubblica utilità delle
opere in vista della costituzione di un nuovo consorzio obbligatorio ai sensi
dell'art. 29 della stessa legge, il quale provvedesse alla pulizia delle rive e
dello specchio d'acqua del lago __________, segnatamente nelle zona balneabili,
e che prestasse la sua collaborazione, nel limite del possibile, al corpo di
intervento nel caso di inquinamenti. Nel contempo ha ordinato il deposito degli
atti, composti dal piano degli interessati, dalla perizia circa le rispettive
interessenze ed i voti in seno all'assemblea consortile, dal preventivo di
spesa e, infine, dalla proposta di regolamento consortile.
C. a) Contro
il menzionato decreto sono stati inoltrati quattro opposizioni al Consiglio di
Stato stesso ed un ricorso al Gran Consiglio. Tra gli opponenti dinanzi al
Governo figuravano i qui ricorrenti, che erano stati chiamati a partecipare al
consorzio per un'interessenza del 5,8% (Consorzio depurazione acque __________
e dintorni; CDA__________) rispettivamente dell'1,7% (Consorzio depurazione
acque __________ e dintorni; CDA__________). Con memorie separate del 24 novembre
1999 essi hanno domandato, in primo luogo, che tutti gli oneri derivanti dalla
pulizia delle rive dello specchio d'acqua del lago __________ fossero assunti
dallo Stato. In via subordinata hanno chiesto di essere estromessi dall'elenco
dei consorziati.
b) Nella seduta del 4 dicembre 2000 il Gran
Consiglio ha accolto le conclusioni del rapporto della sua commissione della
gestione e delle finanze, del 28 settembre precedente, in merito all'iniziativa
parlamentare 5 ottobre 1999 presentata nella forma generica da __________,
__________ e confirmatari relativa alla problematica dell'organizzazione e del
finanziamento della raccolta dei rifiuti galleggianti sugli specchi d'acqua dei
laghi __________ e __________. Tale rapporto stabiliva come segue la chiave di
riparto del finanziamento: 65% a carico dei comuni rivieraschi, porti ed altri
enti rivieraschi; 20% a carico del Cantone; 15% a carico dei consorzi di
depurazione delle acque.
c) Con risoluzione 10 aprile 2001 il
Consiglio di Stato ha disposto la costituzione del consorzio giusta l'art. 11
LCons, adattando le interessenze in funzione delle decisioni adottate,
sull'oggetto, dal Parlamento. Nel solco di queste ultime il Governo ha contestualmente
stralciato dai ruoli il ricorso inoltrato al Gran Consiglio ed un'opposizione,
ha accolto un'altra opposizione ed ha, infine, respinto le opposizioni dei
CDA__________ e CDA__________.
D. Con
impugnative separate, ma di analogo contenuto, di data 25/26 rispettivamente 26
aprile 2001, il CDA__________ e il CDA__________ sono insorti innanzi a questo
Tribunale avverso la predetta risoluzione governativa. I ricorrenti si dolgono
di una violazione del principio di uguaglianza, per il motivo che non sono
stati chiamati a far parte del consorzio tutti gli enti pubblici che sono
titolari di impianti di depurazione riversanti le loro acque nel __________.
Essi richiamano altresì le motivazioni addotte nell'opposizione al Consiglio di
Stato.
I servizi generali del dipartimento del
territorio, agenti per conto del Governo, hanno postulato la reiezione dei
gravami.
E. Il 13
novembre 2001 ha avuto luogo un'udienza. In occasione della stessa, allo scopo
di rispondere a una serie di quesiti posti dal giudice delegato nella relativa
citazione i rappresentanti dello Stato hanno versato agli atti un documento,
attraverso il quale hanno precisato la risposta ed illustrato nel dettaglio le
caratteristiche di tutti gli impianti di depurazione riversanti le acque nel
lago __________. I ricorrenti hanno preso posizione sul menzionato documento
con memoria 30 novembre 2001.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 32 cpv. 2 LCons e relativo rinvio
all'art. 208 cpv. 1 LOC; Rep. 1968, 202). I ricorsi sono tempestivi (art. 46
cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 43 PAmm). I gravami
sono pertanto ricevibili in ordine. Possono inoltre essere decisi mediante un
unico giudizio (art. 51 PAmm).
-
2.1. La
dichiarazione di pubblica utilità delle opere pronunciata da parte del Consiglio
di Stato il 13 ottobre 1999 in applicazione dell'art. 8 LCons è cresciuta in
giudicato; il solo ricorso inoltrato dinanzi al Gran Consiglio giusta l'art. 10
cpv. 1 LCons è difatti stato stralciato dai ruoli. La presente vertenza
concerne invece la partecipazione al consorzio.
2.2. Giusta l'art. 1 LCons i laghi, i fiumi,
i torrenti e gli altri corsi d'acqua del Cantone devono essere sistemati e
corretti con opere adatte (cpv. 1); devono pure essere eseguite le opere di premunizione,
consolidamento, piantagione ed imboschimento necessarie per prevenire od
arrestare gli scoscendimenti, le frane e le valanghe (cpv. 2). Qualora da
queste opere derivi vantaggio a tutta la collettività o a più di un interessato
e sia inoltre riconosciuta la loro pubblica utilità, esse dovranno essere
eseguite e mantenute a mezzo ed a spese dei consorzi (art. 3 cpv. 1 LCons).
Qualora l'interesse pubblico lo richieda, il Consiglio di Stato può - dietro
istanza di uno o più interessati o d'ufficio - decretare l'istituzione di
consorzi obbligatori per l'esecuzione di qualsivoglia altra opera (art. 29
LCons). Nel caso di opere di interesse generale dovranno far parte del
consorzio tutti i comuni, gli altri enti pubblici e le aziende pubbliche,
nonché gli enti e le aziende private (rectius: privati) che esercitano un'attività
di interesse generale, ai quali dalle opere derivi un vantaggio (art. 4 cpv. 1
LCons). Nel caso invece di opere di prevalente interesse particolare, dovranno
far parte del consorzio tutti i privati e le persone giuridiche, comprese
quelle di diritto pubblico, ai quali dalle opere derivi un vantaggio
particolare (art. 4 cpv. 2 LCons). Le spese saranno ripartite tra i membri del
consorzio in proporzione al vantaggio che loro deriva (art. 5 cpv. 1 LCons).
Nel caso di consorzi costituiti secondo l'art. 4 cpv. 1 LCons, il comune può
prelevare contributi a carico dei proprietari o di titolari di diritti reali o
di altri diritti in applicazione della legge sui contributi di miglioria (art.
5 cpv. 2 LCons).
- 3.1. I
ricorrenti si dolgono di una violazione del principio di uguaglianza, per il
motivo che non sono stati chiamati a far parte del consorzio tutti gli enti
pubblici che sono titolari di impianti di depurazione riversanti le loro acque
nel __________. Essi citano, a titolo di esempio, gli enti che fanno capo agli
impianti di depurazione di __________, __________, __________ ed __________ ed
inoltre di quelli posti nelle valli __________ e __________. Gli insorgenti si
appellano altresì alle motivazioni addotte nell'opposizione al Consiglio di
Stato, "nella misura in cui appaiono nuovamente proponibili".
3.2. Il ricorso al Tribunale amministrativo
dev'essere motivato (art. 46 cpv. 2 PAmm). Il rinvio a memorie precedenti non
soddisfa tale requisito (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, Lugano 1997, ad art. 46 n. 3a; Bovay, Procédure administrative, Berna
2000, pag. 388). Per questo motivo dev'essere considerata ricevibile, in questa
sede, la sola censura, debitamente sviluppata dai ricorrenti, relativa alla non
inclusione, tra i membri del consorzio, di alcuni enti pubblici che riversano
le loro acque di scarico, dopo depurazione, nel __________. Gli argomenti
relativi alla richiesta di estromissione dall'elenco dei consorziati, formulata
in primo luogo nelle opposizioni inoltrate dinanzi al Consiglio di Stato il 24
novembre 1999, non possono pertanto essere presi in considerazione nella
presente sede; tanto più che il 4 dicembre 2000, e quindi posteriormente
all'inoltro delle menzionate opposizioni, il Gran Consiglio ha stabilito la
chiave di riparto relativa al finanziamento dei consorzi di pulizia delle rive
e degli specchi d'acqua del __________ e del __________, includendovi i
consorzi di depurazione delle acque nella misura del 15%: principio che non è
stato contestato nella motivazione dei ricorsi inoltrati al Tribunale.
3.3. L'art. 8 cpv. 1 Cost. stabilisce che
tutti sono uguali davanti alla legge. Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale sviluppata in attuazione dell'art. 4 vCost., tuttora applicabile,
questo significa tra l'altro - per quanto può interessare ai fini della
soluzione del caso in esame - che l'autorità amministrativa commette una
disparità di trattamento se, tenuto conto delle circostanze di fatto concrete,
istituisce delle distinzioni giuridiche non giustificate da motivi pertinenti
oppure omette di fare delle distinzioni laddove esse si impongono. In altre
parole, vi è disparità di trattamento qualora l'autorità tratti allo stesso
modo situazioni diverse rispettivamente in modo differente situazioni uguali.
In quest'ultima ipotesi le situazioni raffrontate non devono necessariamente
essere identiche in tutti i loro aspetti; vi deve essere similitudine soltanto
per gli elementi fattuali determinanti ai fini della decisione (DTF 125 I 166
consid. 2a con rinvii).
3.4. Il consorzio in esame è finalizzato
all'esecuzione di lavori di interesse generale (ipotesi contemplata all'art. 4
cpv. 1 LCons, attraverso l'art. 29 della stessa legge). La LCons non definisce
i criteri ed i metodi che devono essere impiegati: a) per stabilire quali enti
o aziende pubblici e quali enti o aziende privati che esercitano un'attività di
interesse generale traggano dei vantaggi dall'esecuzione di simili lavori e
devano, di conseguenza, essere chiamati a far parte del consorzio (art. 4 cpv.
1 LCons); b) per misurare il vantaggio procurato da tali lavori ai singoli
consorziati, sulla cui base dev'essere effettuata la ripartizione (proporzionale)
delle relative spese (cfr. art. 5 cpv. 1 LCons; cfr. a quest'ultimo riguardo
STA inedita 12 giugno 1998 in re comune di __________, consid. 2.4.). Essa
conferisce pertanto all'autorità incaricata di determinare la cerchia dei
consorziati e le rispettive interessenze, ovvero al Consiglio di Stato, un
esteso potere d'apprezzamento; prerogativa che limita, di riflesso, il potere cognitivo
di questo Tribunale alle sole ipotesi di abuso od eccesso nel suo esercizio
(art. 61 PAmm).
- 4.1. Il
Consiglio di Stato aveva incaricato il perito ing. __________ di stabilire le interessenze
degli enti consorziati e di ripartire le spese tra di essi (cfr. risoluzione governativa
4 febbraio 1998). Nel suo referto, versione aggiornata all'ottobre 1999, il
perito ha anzitutto suddiviso i consorziati in quattro aggruppamenti: 1. Stato;
- enti e comuni rivieraschi; 3. impianti depurazione acque; 4. altri enti. Il
riferimento agli impianti di depurazione delle acque doveva essere inteso -
precisava il referto (pag. 7) - come relativo ai consorzi che ne erano i
titolari, allo scopo di coinvolgere, indirettamente, i comuni che vi facevano
capo. La partecipazione dei consorzi era stata giustificata, da parte del
perito, da un lato con il passaggio attraverso gli scaricatori di acque alte e
di acque miste con materiali galleggianti, dall'altro con l'immissione nel lago
di acque con carico di fosforo (cfr. perizia, ibidem). Il perito ha quindi assegnato
un'interessenza, a valere anche quale partecipazione alle spese, a ciascun
aggruppamento: a quello, che qui interessa, degli impianti di depurazione delle
acque è stato assegnato il 15%. La definizione delle singole interessenze
all'interno di quest'ultimo è stata effettuata in proporzione degli abitanti
equivalenti (AE) per i quali sono dimensionati i singoli impianti: ne è
conseguita l'assegnazione di un'interessenza - e quindi un contributo alle
spese - dello 0,5% all'impianto di __________ (6'800 AE), del 4,8% a quello
della foce della __________ (67'500 AE), del 2,2% a quello della foce
__________ (31'100 AE), del 5,8% a quello di __________ (80'000 AE), infine
dell'1,7% a quello di __________ (24'000 AE).
Confermando quanto sostenuto dagli
insorgenti, nella risposta inoltrata dinanzi al Tribunale, completata dal
documento versato agli atti in occasione dell'udienza 13 novembre 2001, i
servizi generali del dipartimento del territorio hanno confermato che non tutti
i titolari di impianti di depurazione riversanti le loro acque nel __________
sono stati chiamati a far parte del consorzio in esame. Sono difatti stati
esclusi, in Ticino, quelli degli impianti di depurazione delle acque di
__________, , __________ ed . La giustificazione di tale
esclusione risiede nel fatto che queste installazioni sono dimensionate, nel complesso,
per poco più di 10'000 AE (10'200 per l'esattezza) e sono soggette ad una forte
variazione stagionale nell'utilizzazione. Esse sono inoltre abbastanza distanti
dal lago __________ (tra 63,5 Km e 82,5 Km). Dopo questi impianti le acque
hanno inoltre la possibilità di autodepurarsi per ossigenazione, grazie alla
presenza di impianti idroelettrici con bacini e turbine ()
rispettivamente all'andamento torrentizio e altimetrico del fiume ().
Le loro immissioni possono pertanto essere considerate trascurabili.
Del pari, per gli stessi motivi, non sono
stati coinvolti gli enti che gestiscono, nel Canton __________, gli impianti di
depurazione delle acque di __________, __________, __________ e __________
(8'100 AE in totale).
4.2. L'esclusione dei più piccoli impianti
di depurazione delle acque, in pari tempo i più lontani dal lago, poggia
pertanto su argomenti seri, obiettivi e pertinenti. Ancorché opinabile, questa
scelta non appare tuttavia censurabile in sede di esame circoscritto all'abuso
ed all'eccesso di potere d'apprezzamento (cfr. consid. 3.4.).
Gli argomenti sostenuti dai ricorrenti non
permettono di mutare opinione. Intanto, le giustificazioni formulate in sede di
risposta e - soprattutto - nel documento versato agli atti all'udienza 13 novembre
2001, riassunto poco sopra (consid. 4.1.), permettono di disattendere la
censura, genericamente addotta in sede di ricorso, di violazione del principio
di uguaglianza. Ma nemmeno alle obiezioni formulate dai ricorrenti attraverso la
memoria 30 novembre 2001 tocca miglior sorte. Essi adducono, da un lato, che i
loro impianti sono costruiti in maniera da trattenere il legname, che
rappresenta - in sostanza - la quasi totalità del materiale solido asportato
dal lago; dall'altro che essi hanno effettuato degli investimenti massicci per
ridurre lo scarico di fosforo. Questi argomenti, se fondati, non permettono
tuttavia di perseguire l'obiettivo del ricorso, ossia di includere, tra i
consorziati, anche altri titolari di impianti, ma semmai di ridurre -
indipendentemente da questa circostanza - la quota di partecipazione degli insorgenti
se non addirittura di escluderli dal consorziamento: domanda che, com'è stato
spiegato, non è però più formulata in questa sede (cfr. consid. 3.2.) e che, per
questo stesso fatto, non è nemmeno stata motivata nell'atto di ricorso. Ad ogni
buon conto, alla luce degli argomenti addotti in sede di risposta da parte
dell'autorità cantonale, il Tribunale non ha alcuna ragione per credere che gli
impianti di depurazione i cui titolari sono stati eccettuati dal consorziamento
trattengano l'afflusso di legname rispettivamente abbattano la quantità di
fosforo in maniera talmente inferiore rispetto a quelli dei ricorrenti da
rendere comunque sia necessaria una loro partecipazione all'ente in rassegna.
- Sulla
scorta di quanto precede i gravami devono essere respinti. La tassa di giudizio
deve essere posta a carico dei ricorrenti, insorti a tutela di interessi
economici propri (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 29, 31, 32
LCons, 208 LOC, 3, 18, 28, 43, 46, 51, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
I ricorsi
sono respinti.
-
La tassa di
giudizio, di fr. 800.--, è posta a carico del Consorzio depurazione acque
Bellinzona e dintorni per fr. 600.-- e del Consorzio depurazione acque
__________ e dintorni per fr. 200.--.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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