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Numero d'incarto:
52.2001.306
Data decisione, Autorità:
03.04.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00306
Lugano
3 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 settembre 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 22 agosto 2001, no. 3732, con cui il
Consiglio di Stato ha negato all'insorgente l'autorizzazione ad esercitare la
professione di fiduciario finanziario;
vista la risposta 8 ottobre
2001 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________,
1956, ha frequentato dal 1975 al 1982 la facoltà di scienze economiche e sociali
dell'università di __________, senza conseguire la laurea. Nel contempo, tra il
1977 e il 1979, ha svolto uno stage di formazione alla __________ di
__________, istituto presso cui ha poi lavorato dal 1982 al 1986 in qualità di
revisore, nell'ambito del servizio ispettorato. Dopo aver seguito una
formazione interna nel ramo finanziario durante circa due anni, dal 1988 al
2000 è stato consulente finanziario presso __________, fino a divenire
vice-direttore. Dal mese di ottobre del 2000 è alle dipendenze di una
fiduciaria di __________.
B. Il 5 marzo 2001 __________ ha inoltrato al Dipartimento delle
istituzioni un'istanza tendente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio
della professione di fiduciario finanziario, dopo che il 27 ottobre 2000
un'analoga richiesta preliminare aveva ottenuto riscontro negativo da parte del
Consiglio di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario.
Raccolto il
nuovo preavviso negativo del Consiglio di vigilanza, con decisione 22 agosto
2001 il Consiglio di Stato ha respinto la suddetta istanza. Secondo il Governo,
l'interessato, sprovvisto dei titoli di studio richiesti, non può nemmeno
beneficiare del regime transitorio istituito dall'art. 23a LFid, avendo
intrapreso l'attività di consulente finanziario solo dal 1988, anziché almeno
dal 1980, come richiesto da tale norma.
C. Contro la predetta risoluzione governativa __________ si aggrava
ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e
postulando il rilascio della controversa autorizzazione. A mente del
ricorrente, il periodo di pratica quinquennale imposto dall'art. 23a LFid non
andrebbe necessariamente svolto durante i cinque anni che hanno preceduto
l'entrata in vigore della LFid stessa. La restrittiva interpretazione contraria,
sostenuta dall'istanza inferiore, comporterebbe l'adozione di illeciti
provvedimenti di politica economica, non connessi con l'esigenza di garantire
l'accesso alla professione solo ad operatori del settore competenti ed
affidabili.
D. All'accoglimento del
ricorso si oppone il Dipartimento delle istituzioni con argomenti che, per
quanto necessario, verranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 8a LFid), il ricorso
è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa
(art. 43 PAmm). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere
deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. Nel Canton Ticino le attività di tipo fiduciario, svolte
per conto di terzi e a titolo professionale, sono soggette ad autorizzazione
(art. 1 cpv. 1 LFid). L'autorizzazione è rilasciata dal Consiglio di Stato a
chi soddisfa i requisiti posti dall'art. 8 LFid, tra i quali figura il possesso
di un titolo di studio riconosciuto e lo svolgimento di un'esperienza pratica
di due anni nel settore specifico in cui s'intende conseguire l'autorizzazione
(art. 8 cpv. 1 lett. e LFid). La legge prevede tuttavia diverse eccezioni all'obbligo
autorizzativo: in particolare, non sono tenuti a chiedere alcun permesso i collaboratori
e le persone con compiti gestionali di banche, casse di risparmi e società
finanziarie, se questi istituti sono interamente soggetti alla legge federale
sulle banche e le casse di risparmio, per l'attività svolta nell'ambito degli
stessi istituti (art. 4 cpv. 1 lett. b LFid). In considerazione della loro preparazione
e della disciplina alla quale sono assoggettati, questi operatori forniscono
difatti già il necessario affidamento (cfr. rapporto 6.4.1984 della Commissione
della legislazione sul messaggio 8.3.1983 del Consiglio di Stato concernente
una legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, in RVGC, sessione
ordinaria primaverile 1984, vol. 1, pag. 549).
2.2. Giusta l'art. 23 cpv. 3 LFid le persone che il 1° gennaio
1985, quando è stato introdotto il regime autorizzativo, pur essendo sprovvisti
dei necessari titoli di studio, esercitavano da almeno cinque anni e a titolo
principale attività fiduciarie, potevano richiedere, entro il 31 dicembre del
medesimo anno, di essere ammesse all'esercizio della professione. Scopo di tale
norma era quello di tutelare le situazione acquisite di coloro che operavano da
lungo tempo come fiduciari, evitando loro di dover cambiare professione o
quantomeno esercitarla secondo modalità sostanzialmente diverse: pretendere da
costoro il conseguimento di un titolo di studio avrebbe configurato, date le
circostanze, una misura eccessivamente rigorosa, atteso che essi dovevano
comunque adempiere gli altri requisiti posti dalla nuova legge (cfr. RDAT
II-2001 N. 51, consid. 2.1; RDAT II-1996 N. 54, consid. 5c).
Con l'art. 23a LFid,
introdotto nel 1988, la possibilità di ottenere l'autorizzazione è stata estesa
alle persone che, essendo prive di un titolo di studio riconosciuto, avrebbero
dovuto far capo all'art. 23 cpv. 3 LFid, ma che, all'entrata in vigore della
LFid, non hanno potuto beneficiare di quest'ultima disposizione poiché esentati
dall'obbligo autorizzativo, in forza dell'art. 4 LFid (cfr. messaggio del
Consiglio di Stato 1.3.1988 concernente la modifica della LFid, in RVGC,
sessione ordinaria primaverile 1988, p. 958 s.). Costoro possono richiedere in
ogni tempo l'autorizzazione, a condizione che al 1° gennaio 1985 abbiano
esercitato da almeno 5 anni e a titolo principale la relativa professione e
abbiano poi continuato ad esercitarla senza interruzione fino all'introduzione
della domanda. In tale categoria di persone rientrano, tipicamente, quei
funzionari di banca che, date le loro funzioni, avrebbero potuto ottenere
l'autorizzazione quale fiduciario quando è entrata in vigore la legge, ma che
hanno continuato la loro attività ed hanno deciso di iscriversi all'albo dei
fiduciari solo successivamente (cfr. rapporto 10.6.88 della Commissione della legislazione
sul messaggio citato, in RVGC, sessione ordinaria primaverile 1988, p. 968).
- 3.1. Nelle concrete evenienze, il ricorso verte, in sostanza,
sull'interpretazione e sulla portata da attribuire all'art. 23a LFid. A ragion
veduta, nemmeno l'insorgente pretende infatti di disporre di un titolo di
studio riconosciuto, ai sensi dell'art. 12 LFid, o di soddisfare i requisiti
che l'istanza inferiore ha dedotto dall'art. 23a LFid, ossia l'esercizio della
professione di fiduciario finanziario ininterrottamente dal 1° gennaio 1980. A
tale proposito, in effetti, al di là dell'interruzione dell'attività lavorativa
tra il 1979 e il 1982, né il periodo di pratica svolto tra il 1977 e il 1979
presso la __________, né il successivo impiego dal 1982 al 1986 quale revisore
presso l'ispettorato del medesimo istituto rappresentano attività analoghe a
quelle tipicamente svolte da un fiduciario finanziario.
Il ricorrente
sostiene tuttavia che il disposto legale in esame vada inteso nel senso di
esigere semplicemente un periodo di pratica quinquennale, indipendentemente dall'epoca
dello svolgimento. Qualsiasi differente interpretazione disattenderebbe la ratio
legis della norma e configurerebbe gli estremi di una violazione della garanzia
della libera scelta della professione (art. 27 cpv. 2 Cost.), non essendo
sorretta da un preminente interesse pubblico e violando il principio di
proporzionalità.
3.2. A più riprese il Tribunale federale ha già avuto modo di
esprimersi sulla legittimità costituzionale del regime autorizzativo ticinese
in materia di attività fiduciarie. Non solo è stato tutelato il principio
stesso di sottoporre ad autorizzazione l'esercizio di tali professioni. Pure i
requisiti posti, ossia, cumulativamente, il possesso di determinati titoli di
studio e l'assolvimento di un periodo di pratica, sono stati giudicati sorretti
da un sufficiente interesse pubblico e adeguati alle finalità perseguite dalla
legge. Così come avviene per innumerevoli altre professioni, l'esigenza di un
certo titolo di studio, ancorché abbia degli effetti economici, non è infatti
fondata su ragioni di politica economica. Essa è piuttosto concepita quale
misura di polizia atta ad assicurare un equo standard di preparazione degli
interessati, rettamente proporzionato ai rischi derivanti dalla gestione di
beni altrui e dalla rappresentanza di terzi nell'amministrazione dei loro
interessi patrimoniali. Aleatorie e quindi insufficienti sono invece le
garanzie date dalla semplice esperienza pratica dei richiedenti (cfr. STF
4.12.1995 in re M. C., in RDAT II-1996 N. 54, consid. 5c; STF inedita
21.12.1990 in re R. V., consid. 3; STA inedita 30.3.1999 in re A. B.).
3.3. Nel solco della giurisprudenza testé ricordata, la
portata attribuita dal Governo all'art. 23a LFid risulta non solo conforme al
chiaro tenore letterale della norma e corrispondente all'inequivocabile
intenzione del legislatore (cfr. consid. 2.2.), ma anche rispettosa della
garanzia costituzionale della libertà economica.
In effetti, il
principio cardine e, come osservato in precedenza, costituzionalmente
legittimo, per accedere alla professione rimane il possesso di determinati
titoli di studio. La norma in questione rappresenta unicamente una
facilitazione del tutto eccezionale, fondata sul principio di proporzionalità,
a tutela delle situazioni acquisite da coloro che già esercitavano un'attività
professionale nel ramo fiduciario o svolgevano compiti comparabili nel settore
bancario e parabancario al 1° gennaio 1980. Il mancato esercizio continuato di
siffatte attività nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge,
rispettivamente un'interruzione successiva, rendono esigibile il conseguimento
di un titolo di studio o fanno apparire non eccessivamente gravoso un cambiamento
di professione. Indipendentemente dalle conoscenze acquisite sul campo e dalle
garanzie di affidabilità offerte, l'agevolazione in esame non è dunque stata
introdotta per permettere a chiunque vanti un'esperienza pluriennale nel
settore di esercitare l'attività di fiduciario. Un'interpretazione estensiva
disattenderebbe le finalità della legge, svilendo in misura eccessiva l'importanza
del conseguimento di determinati diplomi. Essa si presterebbe inoltre a creare
un'illegittima disparità di trattamento verso chi, parimenti sprovvisto di un
titolo di studio riconosciuto, svolge funzioni equivalenti presso una
fiduciaria, ma non può conseguire l'autorizzazione poiché ha iniziato la sua
attività dopo il 1° gennaio 1980 rispettivamente non ha inoltrato la domanda di
autorizzazione prima del 31 dicembre 1985 (cfr. RDAT II-2001 N. 51, consid.
3.2.). L'interpretazione addotta dal ricorrente si porrebbe peraltro in
contrasto anche con la sistematica legale, che inserisce il contestato disposto
tra le norme transitorie e non fra i requisiti fondamentali indicati all'art. 8
LFid. Neppure l'asserita discrepanza tra l'art. 23a LFid e l'art. 1 cpv. 2
lett. g RLFid permette di sovvertire tale assunto, già per il fatto che la
norma di rango inferiore si riferisce unicamente all'art. 23 cpv. 3 LFid.
Inoltre la stessa non enuncia le condizioni materiali per poter beneficiare
dell'autorizzazione facilitata, ma si limita a precisare la documentazione che
occorre allegare all'istanza.
3.4. In
definitiva, il regime instaurato dalla LFid si rivela dunque compatibile con il
diritto alla libertà economica e la limitata eccezione al possesso di un titolo
di studio riconosciuto, di cui all'art. 23a LFid, si inserisce coerentemente
nell'impianto della legge. Dal profilo costituzionale, non vi è pertanto alcuna
ragione per attribuire a tale norma una portata meno restrittiva.
- Sulla scorta di quanto precede, il gravame, infondato, deve dunque
essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art.
28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 27 Cost; 1, 4, 7, 8, 8a, 12, 23, 23a
LFid; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.--, sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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