AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.349
Data decisione, Autorità:
04.04.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00349-375
Lugano
4 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Michele Patuzzo, vicecancelliere
statuendo sui ricorsi (a) 1 ottobre 2001 e (b) 16
ottobre 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
(a) la decisione 11 settembre 2001 del Consiglio di
Stato, no. 4309, che ha respinto l'impugnativa presentata da __________
avverso la decisione 29 gennaio 2001 con cui la Sezione della circolazione
gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di sei mesi;
(b) la decisione 25 settembre 2001 del Consiglio di
Stato, no. 4533, che ha respinto l'impugnativa presentata da __________
avverso la decisione 12 giugno/22 agosto 2001 con cui la Sezione della circolazione
ha subordinato il rilascio della licenza di allievo conducente per la cat. B
ad un preavviso dello psicologo del traffico;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 10
maggio 2000 __________, nato il 13 ottobre 1982, ha circolato in territorio di
__________ con la motoleggera targata TI __________ a 78 Km/h ove vigeva il limite
di velocità di 50 km/h. Il veicolo, intestato a suo padre, superava la velocità
massima potenziale legalmente ammessa siccome era stato manomesso. Per questi
fatti il 27 luglio 2000 la Sezione della circolazione in applicazione dell'art.
16 cpv. 2 LCStr gli ha revocato la licenza di condurre per un mese e mezzo, da
scontare a partire dal 12 settembre 2000. Tutta la corrispondenza relativa ai
procedimenti contravvenzionale ed amministrativo è stata trasmessa direttamente
all'interessato allora ancora minorenne, che aveva contestualmente disposto il
fermo posta della propria corrispondenza, senza informare i suoi genitori,
detentori dell'autorità parentale.
B. Il 27
settembre 2000 __________, circolando nel periodo di revoca suddetto con il
medesimo veicolo, è incorso in un incidente della circolazione in territorio di
__________, andando a collidere con un furgone che stava svoltando a sinistra
mentre alla guida di una motoleggera con il cavo dell'acceleratore rotto stava
sorpassando una colonna di veicoli fermi in via __________.
C. Il 9
ottobre 2000 il padre del ricorrente ha scritto alla Divisione degli interni
lamentando di non essere stato informato della prima infrazione e del
provvedimento di revoca pronunciato a carico del figlio minorenne; a suo dire
se ne avesse avuto conoscenza non gli avrebbe consentito di utilizzare la sua
motoleggera ed il secondo incidente non si sarebbe verificato. Il 13 novembre
l'autorità ha riconosciuto l'errore procedurale che inficiava il provvedimento
ed ha informato i genitori del ricorrente, ormai maggiorenne, che avrebbe
riaperto un unico procedimento amministrativo contro il figlio tenendo conto
dell'insieme dai fatti.
D. Il 27
novembre 2000 la Sezione della circolazione ha confermato a __________
l'annullamento della precedente revoca, riaprendo il procedimento con un esame
complessivo dei fatti del 10 maggio e del 27 settembre 2000. In tale ambito
l'interessato ha ribadito l'esistenza di un errore nelle notifiche e contestato
ogni sua colpa in occasione dell'incidente stradale. Quel mese egli ha inoltre
chiesto il rilascio della licenza di allievo conducente (LAC) per la cat. B.
E. (a) Con
decisione 29 gennaio 2001 la Sezione della circolazione in applicazione degli
art. 16 cpv. 2 e 3 lett. d e 17 cpv. 1 lett. a LCStr ha revocato a __________
la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di sei mesi, da cui
dedurre il periodo di revoca di un mese e mezzo già scontato.
F. Il 13
febbraio 2001 la Sezione della circolazione ha precisato di subordinare il rilascio
della LAC alla conclusione della procedura di revoca, ed il 27 febbraio ha precisato
che la gravità delle infrazioni commesse avrebbe potuto comportare, previo
esame specialistico ex art. 9 OAC, il rifiuto della LAC.
G. (a) Contro
la decisione di revoca il 14 febbraio 2001 __________ è insorto davanti al
Consiglio di Stato, facendo valere che l'iniziale periodo di revoca era stato
annullato a seguito dell'errore di notifica del provvedimento, senza il quale
egli il 27 settembre non avrebbe potuto circolare con il veicolo ed incorrere
nell'incidente stradale, la cui responsabilità incomberebbe comunque
sull'automobilista che aveva svoltato a sinistra.
H. Mentre la
procedura ricorsuale seguiva il suo corso, in relazione all'incidente della
circolazione il 20 febbraio 2001 la Magistratura dei minorenni ha condannato
__________ per circolazione con veicolo a motore nonostante la revoca,
circolazione con stato difettoso del veicolo e furto d'uso. A fronte
dell'opposizione interposta dell'accusato contro tale proposta di giudizio, il
21 maggio 2001 il Presidente del Consiglio dei minorenni lo ha prosciolto dalle
accuse di circolazione nonostante la revoca e furto d'uso, ritenendo che tali
reati "non sussistono, la decisione di annullamento della revoca 27
luglio 2001 avendo effetto ex tunc", condannandolo solo per
circolazione con stato difettoso del veicolo.
I. (b) Il 6
maggio del 2001 __________ ha chiesto di conoscere la base legale del rifiuto
di rilasciargli la LAC. Il 12 giugno 2001 la Sezione della circolazione ha precisato
che tale rilascio era subordinato ad un esame di idoneità da parte di uno psicologo
del traffico "visti gli aspetti caratteriali della sua personalità … e
i successivi toni assunti nei confronti dell'autorità". La decisione
non indicava rimedi di diritto, comunicati solo il 22 agosto 2001, dopo che il
7 luglio il padre del ricorrente aveva trasmesso alla Sezione della circolazione
copia della sentenza penale, a fronte della quale l'autorità amministrativa ha
comunque ribadito che l'interessato non aveva la capacità di assumersi le
proprie responsabilità "costantemente ributtate su terzi".
L. (b) Contro
la decisione 12 giugno/22 agosto 2001 __________ il 2 settembre 2001 è insorto
davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
M. (a) L'11
settembre 2001 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame contro la decisione
di revoca. L'esecutivo, richiamata la sentenza penale, ha ritenuto che la
nullità del primo provvedimento amministrativo non inficiasse l'accertamento
dell'infrazione del 10 maggio, dopo la quale __________ aveva disposto il fermo
posta della propria corrispondenza per tenere i suoi genitori all'oscuro dell'accaduto.
Inoltre costui aveva ripetutamente circolato durante la revoca di un mese e
mezzo della licenza di condurre benché ne ignorasse il vizio di forma. Per i
fatti del 27 settembre infine, sarebbe risultata una responsabilità del ricorrente
"già per il fatto di avere iniziato con una motoleggera in imperfette
condizioni di marcia una manovra di sorpasso di due veicoli (motoveicolo ed
autofurgone) incolonnati in vicinanza di un passaggio pedonale", ove
"l'autofurgone aveva segnalato con largo anticipo la sua intenzione di
svoltare a sinistra". Pertanto l'esecutivo ha giudicato la misura
impugnata legittima ed adeguata alle circostanze ed ha respinto il gravame.
(b) Il 25 settembre 2001 il Consiglio di
Stato ha respinto il ricorso contro il rifiuto di rilascio della LAC, ritenendo
dati alla luce del comportamento del ricorrente quale conducente di veicoli a motore
della cat. F i presupposti per imporgli un esame attitudinale nell'ottica della
sicurezza del traffico ai sensi dell'art. 9 OAC.
N. (a) Il 1.
ottobre 2001 __________ è insorto davanti a questo tribunale, postulando
l'annullamento delle decisioni 1 settembre 2001 del Consiglio di Stato e 29
gennaio 2001 della Sezione della circolazione. Per il ricorrente la prima
infrazione sarebbe da considerare non avvenuta, la decisione amministrativa
essendo nulla siccome non intimata ai suoi rappresentanti legali. La riapertura
della procedura dopo il raggiungimento della maggiore età sarebbe arbitrario,
tanto più che l'autorità non avrebbe precisato in quale conto avrebbe tenuto
l'età dell'interessato. L'autorità non avrebbe inoltre preso puntualmente
posizione sugli argomenti addotti in corso di procedura, in dispregio del
diritto di essere sentito, ed avrebbe erroneamente considerato che il ricorrente
il 10 maggio aveva circolato a 78 km/h mentre questa sarebbe stata unicamente
la velocità potenziale approssimativa del veicolo mancando la prova della
velocità effettiva. Anche l'incidente del 27 settembre sarebbe da considerare
come mai avvenuto, subordinatamente il ricorrente ne sarebbe la vittima e non
il responsabile, dato che la collisione sarebbe imputabile all'automobilista
che avrebbe illecitamente invertito il senso di marcia violando l'art. 34
LCStr, mentre l'autorità non avrebbe tenuto conto delle contestazioni sollevate
quo all'imprecisione del rapporto di polizia (posizione dei veicoli,
inesistenza all'epoca dei fatti della fermata del bus e del passaggio
pedonale), alla lunghezza delle tracce di frenata ed alla velocità del
ricorrente (in realtà limitate, come risulterebbe dai danni seguiti alla collisione),
alla mancanza di causalità tra la circolazione con il cavo dell'acceleratore rotto
ed il sinistro (visto che l'insorgente ha potuto frenare immediatamente con il
freno posteriore e che per frenare con quello anteriore avrebbe comunque dovuto
lasciare la manopola dell'acceleratore). Comunque l'intera problematica avrebbe
origine nell'iniziale errore di notifica senza il quale non vi sarebbe stata
collisione. Il ricorrente ha chiesto quindi di annullare la decisione impugnata
e di decidere nel merito tenendo conto dei suoi argomenti e del fatto che
l'unica infrazione commessa sarebbe la circolazione con un veicolo difettoso.
Egli ha richiamato l'inc. 52.01.349 di questo Tribunale.
(b) Il 16 ottobre 2001 __________ si è
aggravato davanti a questo tribunale anche contro la decisione 25 settembre
2001 del Consiglio di Stato, osservando che sta ancora subendo le conseguenze
degli errori iniziali dell'autorità amministrativa "alla base di tutti
gli accaduti che sono seguiti". L'agire della Sezione della
circolazione, che ribadisce l'inidoneità caratteriale del ricorrente
richiedendogli un esame dallo psicologo del traffico, sarebbe sproporzionato,
tanto più che l'insorgente sarebbe maturato dal momento dei fatti. Egli ha
chiesto inoltre come mai l'autorità ha atteso tre mesi per comunicargli di non
potergli rilasciare la LAC senza conoscere l'esito della procedura
amministrativa, quando il ricorso contro la revoca aveva effetto sospensivo, e
come mai solo dopo ulteriori tre mesi è stata addotta la necessità di un esame
preliminare da parte dello psicologo del traffico. La decisione del Consiglio
di Stato secondo cui __________ non darebbe sufficienti garanzie per condurre
veicoli a motore e la sua attitudine caratteriale susciterebbe dubbi, sarebbe
smentita dalle risultanze del procedimento penale, in quanto l'unica infrazione
commessa dal ricorrente (circolazione con un veicolo difettoso) non sarebbe
sufficiente a giustificare l'obbligo di sottoporsi ad un esame psicologico.
Egli sarebbe solo la vittima e non il responsabile dell'incidente stradale. Il
ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento della decisione impugnata ed il
rilascio della LAC per la cat. B.
O. Il
Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione dei due gravami senza formulare
particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
In ordine
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2
LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente è pacifica ai sensi dell'art.
43 PAmm. Pertanto entrambi i ricorsi, tempestivi (art. 46 cpv. 1 PAmm), sono
ricevibili in ordine e possono essere evasi sulla base degli atti (art. 18
PAmm), senza istruttoria. Essendo il fondamento di fatto il medesimo per entrambi
i gravami, gli stessi possono essere congiunti ed evasi con un'unica sentenza
in applicazione dell'art. 51 PAmm.
a) Ricorso 1 ottobre 2001 contro la
revoca della licenza
- 2.1. Prima
di entrare nel merito del ricorso occorre precisare che il provvedimento di
revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di
una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1
CEDU (DTF 121 II 26 consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale,
che nell'ambito di procedimenti amministrativi aventi carattere penale,
l'autorità giudicante deve potere statuire con pieno potere cognitivo. Anche la
commisurazione della pena e della sanzione soggiace al libero esame (R. Herzog,
Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller,
Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den
Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf-
und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr). Il Tribunale cantonale
amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno potere di
cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare
(art. 70 PAmm). I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo
dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti
disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C.; 21.10. 1996 in re T.).
2.2. L'insorgente lamenta una violazione del
diritto di essere sentito per il fatto che l'autorità non avrebbe preso
partitamente posizione sulle censure quo alla responsabilità della collisione,
alla considerazione da dare alla sentenza penale, alla nullità della prima
decisione amministrativa, al fatto che è divenuto maggiorenne ed alle incongruenze
del rapporto di polizia. Dal momento che tali argomenti hanno potuto essere
riproposti in questa sede e questo tribunale gode di pieno potere cognitivo,
l'eventuale vizio può considerarsi sanato con l'emanazione del presente
giudizio.
- 3.1. La
licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme
della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato
terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16
cpv. 2 LCStr). Giusta l'art. 16 cpv. 3 LCStr, la licenza va invece
obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza
della circolazione (lett. a), ha sottratto un veicolo a motore per farne uso
(lett. d). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare
il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione
e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC). L'autorità tenuta ad
ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento
tenendo conto delle circostanze del caso, in particolare della colpa, della
reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della
sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33
cpv. 2 OAC). In ogni caso, la durata del provvedimento non può essere inferiore
a un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).
3.2. Giusta l'art. 14 lett. b OETV, sono
motoveicoli le «motoleggere», vale a dire i veicoli a motore a due ruote aventi
una velocità massima per la loro costruzione di 45 km/h e una cilindrata di 50
cm3 massima con motore a combustione interna. Se la circolazione è
fermata, i conducenti di motoveicoli devono rimanere al loro posto nella
colonna dei veicoli (art. 47 cpv. 2 LCStr).
- 4.1. Il
ricorrente sostiene che i fatti del 10 maggio dovrebbero essere considerati
come mai avvenuti a ragione dei noti vizi di intimazione, che ne
comporterebbero la nullità. A torto. Secondo il Tribunale federale (DTF 121 II
217 cons. 3a), l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della
licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti
in una decisione penale cresciuta in giudicato. Il Presidente del Consiglio dei
minorenni ha indicato chiaramente che "il 10 maggio 2000 __________ ha
circolato con lo scooter del padre ad una velocità di 78 km/h su un tratto di
strada il cui limite è fissato in 50 km/h" (sentenza pag. 1 penultimo
paragrafo). Dal momento che tale sentenza è cresciuta in giudicato, questi
fatti - benché non oggetto diretto del procedimento penale in rassegna, che
verteva sull'incidente di settembre - sono stati accertati. Del resto
l'avvenuta circolazione con un veicolo manomesso non è mai stata
contestata dal ricorrente, che ha sostenuto solo - e in contrasto con le risultanze
dell'intimazione di contravvenzione - che la velocità di 78 km/h sarebbe stata
potenziale e non effettiva. In ogni caso la Sezione della circolazione nelle
sue decisioni ha tenuto conto unicamente della velocità potenziale del veicolo,
per cui la contestazione è priva di qualsivoglia effetto pratico in questa
procedura.
4.2. In diritto amministrativo di regola il
principio della sicurezza del diritto quando vi sia una parte minorenne non
rappresentata porta a riconoscere l'annullabilità e non necessariamente la nullità
dell'atto (Bovay, Procédure administrative, pag. 145 seg. e citazioni; Schärer,
Juridiction administrative Neuchâteloise, pag. 61 e citazioni). L'art. 14 cpv.
2 PAmm rinvia però per quanto attiene alle modalità di intimazione degli atti
alle norme del CPC, che prevedono che l'intimazione ai minori vada fatta al
rappresentante legale (art. 121 e CPC) e che l'inosservanza delle disposizioni
sulla notificazione ne produce la nullità (art. 124 CPC). In concreto la
notifica della decisione sarebbe quindi nulla per vizio di forma, per cui la
risoluzione stessa sarebbe da considerare non solo notificata irregolarmente ma
persino non notificata del tutto e pertanto inefficace (cfr. DTF 122 I 97). Non
è però necessario approfondire ulteriormente la questione, dato che in ogni
caso il vizio di notifica non consente al ricorrente di confutare i fatti
(sostanzialmente incontestati e già confermati giudizialmente) alla base delle
decisioni della sezione della circolazione, né consente di considerarli come
mai avvenuti, tanto più che comunque a seguito di annullamento o di nullità di
una precedente decisione l'autorità amministrativa ha la facoltà di riassumere
il procedimento, come in concreto è avvenuto.
- 5.1. Il
ricorrente sostiene che i fatti del 27 settembre si sono potuti verificare unicamente
a ragione dell'errore procedurale compiuto in precedenza dall'autorità. L'argomento
è infondato ai limiti del temerario, mancando il benché minimo legame di
causalità tra i due eventi. Nessun elemento consente di ritenere accertato né
che il padre del ricorrente - che pur essendo detentore del veicolo a maggio
aveva già lasciato circolare suo figlio con uno scooter manomesso - avrebbe
realmente potuto impedire al qui ricorrente di farne uso in occasione di una
revoca della licenza, né che contro la decisione di revoca se rettamente
notificata non sarebbe stato sporto ricorso (con effetto sospensivo), né che il
qui ricorrente (che ha messo in atto tutti gli stratagemmi in suo potere per
tenere i genitori all'oscuro delle sue malefatte e che per sua stessa
ammissione ha circolato regolarmente anche quando credeva che la licenza gli
fosse stata revocata) avrebbe davvero rinunciato a circolare. Al contrario la
collisione del mese di settembre non sarebbe avvenuta se il ricorrente avesse rispettato
le norme della circolazione stradale, dato che per sua stessa ammissione
(verbale 28.9.00 pag. 1 i. f. seg.) egli stava sorpassando dei veicoli fermi in
colonna in chiaro dispregio (peraltro non sanzionato penalmente) del disposto
dell'art. 47 cpv. 2 LCStr e, circolando con il cavo dell'acceleratore rotto, ha
frenato con il freno anteriore con un certo ritardo (verbale pag. 2). Ne discende
che l'errata notifica non alleggerisce in nessun modo la posizione del
ricorrente e la sua responsabilità.
5.2. Le tesi ricorsuali tese a sostenere che
la frenata è stata comunque tempestiva come se il veicolo fosse stato in
perfetto stato di marcia paiono strumentali e non sono credibili: è infatti
evidente che il ricorrente - che afferma di avere rallentato iniziando il
sorpasso - aveva la mano destra in una posizione anomala e più lontana dal
freno di quanto avrebbe dovuto essere, impegnata a rilasciare il cavo dell'acceleratore
rotto che teneva tra il pollice e l'indice: è palese che dovendo effettuare una
frenata d'emergenza partendo da tale posizione inusuale il tempo fisicamente necessario
è superiore a quello occorrente in un condizioni normali, così come più
complesso è l'insolito movimento che si deve compiere, per il quale non vi può
essere automatismo. La circolazione con il veicolo in tali condizioni ha quindi
sicuramente contribuito al verificarsi del sinistro. Le ulteriori censure
relative ad imprecisioni del rapporto di polizia, che comunque non influiscono
sugli elementi presi in considerazione dall'autorità dipartimentale, sono del
tutto irrilevanti per l'esito del presente gravame e non meritano approfondimento.
5.3. Per i motivi sopra esposti risulta come
la responsabilità del sinistro possa sicuramente essere addossata
all'insorgente, senza che il comportamento del coprotagonista possa avere una
qualsivoglia rilevanza nel senso auspicato dal ricorrente.
- 6.1. Il
ricorrente censura quindi il fatto di non sapere se la decisione della Sezione
della circolazione abbia tenuto conto del fatto che egli è divenuto maggiorenne
in corso di procedura. La circostanza non è tuttavia di rilievo, né il
ricorrente precisa in che misura potrebbe influire sulla decisione impugnata.
Non merita quindi ulteriore approfondimento, rientrando semmai fra i criteri di
commisurazione della durata della misura. È peraltro evidente che, alla luce
dell'evolversi della procedura, si è tenuto conto del fatto che l'insorgente è
divenuto maggiorenne, tanto che tutti gli atti del presente procedimento gli
sono stati (correttamente) intimati di persona, a differenza di quanto avvenuto
in un primo tempo inficiando la prima procedura.
6.2. Il ricorrente lamenta che non sia stato
tenuto debito conto della decisione penale, emanata dopo la presentazione del
ricorso al Consiglio di Stato. Anche tale argomento è palesemente fuori luogo,
in quanto la decisione impugnata dà ampio spazio alle risultanze di tale
procedimento (cfr. consid. 5), tenute in debita considerazione. Dai
considerandi della decisione del Consiglio di Stato si evince infatti perché la
decisione dipartimentale sia stata confermata malgrado cadendo il reato di
furto d'uso avesse escluso l'applicazione dell'art. 16 cpv. 3 lett. d LCStr.
- Per i
motivi sopra esposti l'adozione di una misura di revoca della licenza di condurre
a carico del ricorrente, che ha circolato due volte con un veicolo non conforme
alle prescrizioni violando aggiuntivamente ulteriori norme della circolazione
stradale ed incorrendo di conseguenza in un incidente, si imponeva alla luce
delle circostanze. Quo alla colpa dell'interessato, bisogna rilevare che egli
ha ammesso di avere circolato regolarmente durante quello che credeva un valido
periodo di revoca della licenza di condurre e che - sin da principio ma in
modo crescente, e a dispetto dello scopo educativo perseguito dalla misura
amministrativa - con argomenti talvolta al limite del pretestuoso non ha
minimamente ammesso le proprie responsabilità ribaltando tutte le colpe su
terzi, rivelando di non avere tratto dall'accaduto nessun insegnamento
nell'ambito qui in rassegna, che ben si differenzia da quello penale. Pertanto
la sua colpa risulta particolarmente grave. Ne discende che, pur in considerazione
del tempo trascorso dai fatti, una revoca di sei mesi, con un periodo effettivo
da scontare di quattro mesi e mezzo, per quanto severa, appare appropriata ed adeguata
alle circostanze e resiste alle critiche del ricorrente. In tale contesto va
rilevato che l'autorità di prime cure si è persino dimostrata generosa, deducendo
dal periodo di revoca il mese e mezzo "già scontato", dato che la
nullità di quel provvedimento, invocata dal ricorrente stesso, avrebbe dovuto
portare a non tenerne conto, tanto più che il ricorrente ha ammesso di non
avere minimamente rispettato tale periodo di revoca pur avendo depositato la
licenza (verbale 28.09.00 pag. 3) e quindi il provvedimento (viziato) in
concreto non è mai stato effettivamente scontato.
Stante quanto precede, il ricorso 1. ottobre
2001 deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.
b) Ricorso 16 ottobre 2001 contro il
rifiuto di rilascio della LAC
-
Trattandosi
del ricorso contro un rifiuto di rilascio della licenza a scopo di sicurezza,
il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale
violazione del diritto, segnatamente con riferimento ad un apprezzamento
erroneo di un fatto o ad eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm) ed
alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è
stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
-
9.1. La
revoca della licenza di condurre di una determinata categoria comporta la
revoca della licenza di tutte le categorie di veicoli a motore (art. 34 cpv. 1
prima frase OAC). Un nuovo esame è imposto al conducente sulla cui idoneità
alla guida esistono dubbi (art. 14 cpv. 3 LCStr). Se l’attitudine caratteriale
o psichica del candidato o conducente suscita dubbi, bisogna ordinare un esame
psicologico o psichiatrico da parte di un istituto designato dall’autorità
(art. 9 cpv. 1 OAC).
9.2. Giusta l'art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr,
la licenza per allievo conducente non può essere rilasciata se il richiedente
non dà, quale conducente, garanzia, per il suo comportamento precedente, di
osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi (cfr. Bussy/Rusconi,
Code suisse de la circulation routière, 1996, Comm. ad art. 14 LCR, nota 3.4.3,
pag. 181 segg.). Considerato che non è facile dedurre dal precedente
comportamento di un automobilista una prognosi concernente la sua futura condotta,
le autorità sono tenute ad analizzare la relativa fattispecie con particolare
circospezione. Esse devono negare, rispettivamente, revocare la licenza di
condurre solo qualora esistano elementi sufficienti per ritenere che
l'interessato si comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. francese, 1955
II 23 segg.). Nel giudizio va valutato il precedente comportamento del
conducente, così come la sua situazione al momento dei fatti. In caso di dubbio
dev'essere ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma dell'art. 9 OAC
(RDAT I-1997, n. 62; I-1994, n. 64 consid. 4a).
-
Giusta il
chiaro tenore dell'art. 34 cpv. 1 OAC, la revoca della licenza di condurre per
veicoli a motore si estende a tutte le categorie di veicoli. È quindi pacifico
che qualora il ricorrente dovesse avere già ottenuto la LAC per la cat. B al
momento in cui dovesse scontare una revoca di ammonimento a suo carico per infrazioni
commesse ad esempio con una motoleggera (cat. F), il provvedimento
amministrativo colpirebbe automaticamente anche la LAC. L'insorgente eccepisce
però a ragione che la decisione di revoca non è ancora cresciuta in giudicato e
che il ricorso contro essa interposto ha effetto sospensivo. Tuttavia egli
omette di considerare che a prescindere da qualsivoglia revoca l'autorità
competente a rilasciare una LAC deve preventivamente verificare se chi
la postula riempie le condizioni poste dall'art. 14 LCStr, tra le quali vi è
che l'istante alla luce del suo comportamento precedente dia la garanzia quale
conducente di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi. Tale
norma, che obbliga l'autorità a fare un pronostico, rivela la chiara intenzione
del legislatore di tutelare anzitutto la sicurezza della circolazione stradale.
In quest'ottica, l'art. 9 OAC prevede in caso di dubbi a questo proposito l'obbligo
di sottoporre il candidato o conducente ad un esame psicotecnico. Tale obbligo
non ha quindi carattere sanzionatorio ma mira unicamente a tutelare la
sicurezza della circolazione. Determinante per l'esito del gravame 16 ottobre
2001 diventa quindi stabilire, nei limiti di cui al considerando 8 che precede,
se il ricorrente possa dare adito o meno a dubbi in merito alla sua capacità di
osservare le prescrizioni ed avere riguardo per terzi. In caso di risposta
positiva il ricorso deve essere respinto.
-
L'insorgente
insiste sul fatto che il giudice penale lo avrebbe considerato maturo e
responsabile, sottolinea il lungo tempo trascorso e ribadisce che le colpe
dell'incidente stradale sono imputabili (esclusivamente) al coprotagonista e
all'autorità amministrativa, che sbagliando ad intimare il primo provvedimento
di revoca avrebbe reso possibile il verificarsi di quanto ne è seguito.
11.1. A questo proposito in primo luogo va
rilevato che la prognosi del giudice penale e la prognosi dell'autorità
amministrativa si riferiscono a due ambiti ben distinti e separati. La tutela
della sicurezza della circolazione riguarda un ambito ben più vasto di quello
considerato dal giudice penale per la valutazione della colpa e la commisurazione
della pena. Pertanto la valutazione dell'uno non è vincolante per l'altra e
viceversa.
11.2. Inoltre, malgrado il trascorrere del
tempo, risulta dagli atti che il ricorrente insiste pervicacemente a sostenere
che la responsabilità dell'incidente stradale sarebbe del coprotagonista e
dell'autorità amministrativa, quando appare evidente la mancanza di un legame
di causalità adeguata tra la nullità (emersa solo a posteriori) del primo
provvedimento di revoca della licenza ed il verificarsi dell'incidente stradale,
dipeso al contrario ed in primis dal comportamento contrario alle norme
della circolazione del ricorrente, che all'epoca credeva di circolare durante
la revoca. Non si può inoltre non rilevare come l'insorgente stesso abbia
contribuito attivamente a tenere i genitori all'oscuro dell'infrazione commessa
il 10 maggio 2000 disponendo il fermo posta della propria corrispondenza, e che
continuando a dipingersi come vittima delle circostanze e degli errori e
dell'ostilità dell'autorità, che si accanirebbe ingiustamente contro di lui,
può dare adito a dubbi su quanto egli possa avere fatto tesoro di quanto gli è
accaduto e su quanto sia maturato e si sia reso conto delle proprie
responsabilità. Dubbi questi che malgrado il trascorrere del tempo ha regolarmente
contribuito a rinnovare con i suoi scritti, ove ha sempre ripetuto di essere
solo una vittima, senza rendere verosimile di avere preso coscienza delle
proprie innegabili responsabilità e del ruolo tutorio e non sanzionatorio che
riveste in questo ambito l'autorità amministrativa, ma al contrario dimostrando
di essere rimasto fissato sulle sue concezioni ed opinioni iniziali. Non si può
quindi rimproverare all'autorità amministrativa di avere deciso di imporgli
cautelativamente di sottostare ad un esame psicotecnico, strumento atto e
preposto a fugare le perplessità che si possono avere in questo ambito.
Nei limiti del potere cognitivo di questo
tribunale la decisione impugnata resiste quindi alle censure sollevate dal ricorrente
con ricorso 16 ottobre 2001.
Conclusione
- Stante
quanto precede, entrambi i gravami devono essere respinti e le decisioni
impugnate confermate. Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost, 6 cpv. 1 CEDU, 14 cpv. 2 e 3,
16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 34, 47 cpv. 2 LCStr, 9, 30 cpv. 2, 33 cpv. 2, 34 cpv.
1 OAC, 14 OETV, 121 e, 124 CPC, 10 cpv. 2 LALCStr, 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
1 ottobre 2001 è respinto.
-
Il ricorso
16 ottobre 2001 è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 1'200.-- sono poste a carico del
ricorrente.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dalla notifica.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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