AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.432
Data decisione, Autorità:
26.02.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00432
Lugano
26 febbraio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 dicembre 2001 di
__________ e __________
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 27 novembre 2001 del Consiglio di Stato
(n. 5595) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
decisione 11 luglio 2001 con cui il municipio di __________ ha negato loro la
licenza edilizia per ampliare lo stabile che sorge sulla part. n. __________
RF;
viste le risposte:
-
11 dicembre 2001 di
__________ e __________;
-
11 dicembre 2001 del
Consiglio di Stato;
-
13 dicembre 2001 del
muncipio di __________;
-
18 dicembre 2001 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. I
ricorrenti __________ e __________ sono comproprietari di uno stabile ad uso
abitativo commerciale, situato a __________ sul lato E della piazza __________
(part. n. __________ RF). L'edificio, strutturato su cinque livelli fuori terra
e quasi interamente incluso nella zona RC5, presenta due corpi sporgenti di un
solo piano, disposti ad angolo retto sul lato rivolto verso monte. Uno sul lato
N, largo 5 m e l'altro sul lato E, che si raccorda all'edificio posto sul fondo
contermine (part. n. __________ RF).
b. Il 5 settembre 2000 i ricorrenti hanno
chiesto al municipio il permesso di ampliare lo stabile, allungando di m 3.30
il corpo sporgente sul lato N, allargandolo a m 7.48 e sopraelevandolo assieme
a quello sporgente sul lato E sino all'altezza della sua parte centrale.
Alla domanda si sono opposti i vicini qui
resistenti, proprietari delle part. __________ RF (), __________ RF
(, __________ ed __________) e __________ RF (__________e
__________), che hanno contestato l'intervento dal profilo delle linee di
costruzione, dell'obbligo di realizzare dei portici, delle distanze dai confini,
della larghezza minima obbligatoria dell'edificio, dell'area verde e di svago,
nonché dei posteggi.
c. Con decisione 19 gennaio 2001 il
municipio ha negato la licenza, accogliendo, fra tutte le eccezioni sollevate
dagli opponenti, soltanto quella riferita alla larghezza (profondità) minima
obbligatoria dell'edificio.
Richiamato l'art. 41 cpv. 2 NAPR, giusta il
quale "per una profondità minima di m 9.00 e massima di m 12.00 fino a
16.00 (...), l'edificio deve raggiungere obbligatoriamente l'altezza massima
concessa (...) senza limitazioni d'indici", l'autorità comunale ha
ritenuto che nella zona RC5 non fossero ammesse costruzioni di larghezza
inferiore a 9 m.
d. Con decisione 3 aprile 2001 il Consiglio
di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di
esso inoltrata da __________ e __________ e rinviando gli atti al municipio
affinché avesse a statuire nuovamente sulla domanda di costruzione, previo
esame della situazione dei posteggi.
In quel giudizio il Governo ha in sostanza
negato che l'art. 41 cpv. 2 NAPR imponesse una larghezza (profondità) minima di
9 m.
d. Con sentenza 15 giugno 2001 il Tribunale
cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile il ricorso interposto dal
municipio contro tale decisione, rilevando, ad abundantiam, che l'art.
41 cpv. 2 NAPR non poteva comunque essere interpretato nel senso indicato dal
municipio. Questo tribunale ha in particolare osservato che la norma stabilisce
"soltanto un'altezza obbligatoria delle costruzioni pari a quella massima
(m 16.50 +/- 0.50), introducendo le facilitazioni che si rendono necessarie dal
profilo dell'indice di sfruttamento al fine di conseguire questo
obbiettivo", aggiungendo che "la fascia che deve essere
determinata mediante interpretazione della preposizione in esame serve unicamente
a definire il campo d'applicazione di tali facilitazioni".
B. Con
risoluzione dell'11 luglio 2001 il municipio ha nuovamente respinto la domanda
di costruzione in oggetto, ritenendo che l'ampliamento sul lato N, largo meno
di 9 m, non potesse beneficiare delle facilitazioni di indice previste
dall'art. 41 cpv. 2 NAPR per la zona RC5.
Riallacciandosi alla considerazione secondo
cui "la fascia che deve essere determinata mediante interpretazione
della preposizione in esame serve unicamente a definire il campo d'applicazione
di tali facilitazioni", svolta da questo tribunale, l'autorità
comunale ha in sostanza ritenuto che l'intervento fosse da esaminare in base ai
parametri della vicina zona R5, perché l'aggiunta sul lato N non raggiunge la
larghezza minima di 9 m prescritta dalla norma in esame. Ne ha quindi dedotto
che l'ampliamento non potesse essere autorizzato, perché (a) supera l'indice di
sfruttamento di 1.1, fissato dall'art. 41 cpv. 2 NAPR per la zona R5, (b) disattende
nel contempo la distanza di 6 m dal confine, di cui all'art. 6 cpv. 2.1 NAPR e
(c) viola infine quella di 8 m da stabili esistenti in contrasto con il
diritto, sancita dal capoverso 2.3. della stessa norma.
C. Con
giudizio 27 novembre 2001 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego della
licenza, respingendo il ricorso contro di esso inoltrato da __________ e
__________.
In sostanza, il Governo ha condiviso
l'assunto del municipio, ritenendo a sua volta che l'ampliamento non potesse
essere autorizzato perché, essendo largo meno di 9 m, non può beneficiare delle
facilitazioni di indice concesse dall'art. 41 cpv. 2 NAPR. L'interpretazione
data dal municipio alla norma in oggetto rientrerebbe nei limiti del potere
d'apprezzamento che gli deve essere riconosciuto nell'ambito dell'applicazione
di disposizioni del diritto autonomo comunale.
D. Contro il
predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio
della licenza rifiutata.
Gli insorgenti negano che la profondità
(larghezza) minima di 9 m, alla quale fa riferimento l'art. 41 cpv. 2 NAPR,
costituisca un presupposto per la concessione delle facilitazioni di indice. Queste
sarebbero date all'interno di tutta la fascia definita "crosta urbana"
(RC5), nella quale si colloca il previsto ampliamento. L'interpretazione della
norma proposta dal municipio renderebbe inattuabile l'obbiettivo di realizzare
una cornice di edifici omogenei e compatti attorno alla piazza centrale di
__________.
E. Il ricorso
è avversato dal Consiglio di Stato, che ne chiede il rigetto senza formulare
osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio e gli opponenti __________, __________ e __________, che contestano
succintamente le tesi dei ricorrenti.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Certa
è la legittimazione attiva dei ricorrenti, direttamente e personalmente toccati
dalla decisione di rigetto della domanda di costruzione qui in esame.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto
della contestazione risulta chiaramente dai piani ed è sufficientemente nota a
questo Tribunale.
- Larghezza
minima dell'ala N
2.1. La zona residenziale intensiva R5/RC5,
che qui interessa, è costituita da un comprensorio situato nella parte centrale
dell'agglomerato comunale. All'interno di questa zona, attorno alla piazza
__________ e lungo via __________, il PR distingue un comparto denominato
"crosta urbana" (RC5), costituito da fasce di terreno larghe 12 o 16
m.
L'attività edilizia della zona in esame è
retta dall'art. 41 NAPR, che, definita la sua destinazione (cpv. 1), fissa i
limiti di sfruttamento (cpv. 2) e di altezza (cpv. 3), prevedendo un regime
particolare per il comparto RC5.
Nella zona R5 vige un indice di sfruttamento
(i.s.) di 1.1. L'altezza delle costruzioni deve invece essere compresa tra m
13.50 (altezza minima obbligatoria) e m 16.50 (altezza massima).
L'edificabilità della zona RC5 (crosta
urbana) è invece retta dalla seguente disposizione:
"per una profondità minima di m 9.00 e massima di
m 12.00 fino a 16.00 (secondo le indicazioni del piano), l'edificio deve
raggiungere obbligatoriamente l'altezza massima concessa (con una tolleranza di
+/- 0.50 m) senza limitazioni d'indici, purché siano rispettate le distanze dai
confini privati (...)".
In sostanza, la norma fissa un'altezza
obbligatoria (m 16.50 +/- 0.50), sopprimendo nel contempo l'i.s. al fine di
permettere il conseguimento di questo obbiettivo.
Lo scopo della zona RC5 è evidentemente
quello di fare in modo che nelle fasce larghe da 12 a 16 m, definite attorno
alla piazza centrale di __________, vengano costruiti edifici di altezza uniforme,
allineati lungo una linea di costruzione e dotati a pianterreno di un portico
largo 4 m.
Momenti d'incertezza suscita la preposizione
dell'art. 41 cpv. 2 NAPR, che fa riferimento ad "una profondità minima
di m 9.00 e massima di m 12.00 fino a m 16.00 dalla linea di costruzione".
Nel precedente giudizio, di cui si è detto
in narrativa, questo tribunale ha ritenuto che la norma stabilisse soltanto un'altezza
obbligatoria delle costruzioni pari a quella massima (m 16.50 +/- 0.50), senza
esigere anche che gli edifici siano larghi almeno 9 m dalla linea di
costruzione. Ha poi aggiunto che "la fascia che deve essere determinata
mediante interpretazione della preposizione in esame serve unicamente a
definire il campo d'applicazione" delle facilitazioni accordate
sull'indice di sfruttamento.
2.2. Preso atto che la frase "per
una profondità minima di 9.00 m (…) l'edificio deve raggiungere
obbligatoriamente l'altezza massima concessa" non può essere intesa
nel senso che gli edifici, oltre che alti m 16.50, devono anche essere larghi almeno
9.00 m, il municipio ha attribuito alla norma il significato di una disposizione
volta ad escludere l'applicabilità della prevista facilitazione di indice agli
edifici che non raggiungono la larghezza di 9 m misurata a partire dalla linea
di costruzione.
Anche questa tesi, va tuttavia disattesa.
Nulla permette invero di accreditare
l'interpretazione data dall'autorità comunale alle diverse profondità
menzionate dall'art. 41 cpv. 2 NAPR. Fissando una fascia di larghezza minima ed
una di larghezza massima, riferite alla medesima linea di costruzione,
all'interno delle quali è obbligatoriamente prescritta soltanto l'altezza di m
16.50, con relativa esenzione dall'i.s., la norma non opera in realtà alcuna
distinzione a livello di condizioni di edificabilità. Due fasce - distinte, ma
sovrapposte - all'interno delle quali fanno stato gli stessi parametri
edificatori, non permettono invero di dedurre l'esistenza di un regime edilizio
differenziato.
Considerate tutte le possibili ipotesi
interpretative, si deve necessariamente concludere che l'imperfetta
formulazione della norma in esame non può essere superata attribuendole il significato
che il municipio pretende di scorgervi. In particolare, nulla permette di
ritenere che l'esenzione dall'i.s. possa essere accordata soltanto agli edifici
larghi almeno 9 m dalla linea di costruzione. Una simile interpretazione, oltre
a non essere minimamente sorretta dal testo dell'art. 41 cpv. 2 NAPR, non è
suffragata nemmeno dal concetto pianificatorio che sta alla base della
cosiddetta "crosta urbana". Assoggettando le costruzioni di larghezza
inferiore, situate nella fascia immediatamente retrostante la linea di
costruzione, ai parametri della zona R5, si finirebbe infatti per vanificarne
l'attuazione.
2.3. Nell'evenienza concreta, lo stabile dei
ricorrenti si situa quasi interamente all'interno del comparto RC5, formato
dalla fascia, larga 16.00, che il piano delle zone delimita a partire dalla
linea di costruzione fissata sul lato E della piazza.
Orbene, contrariamente a quanto assumono le
precedenti istanze, il fatto che la larghezza del corpo aggiunto (m 7.48) sul
lato N sia inferiore ai 9.00 m di cui all'art. 41 cpv. 2 NAPR non osta al
rilascio della licenza, perché tale norma non prescrive una larghezza minima
degli edifici, ma soltanto un'altezza obbligatoria all'interno della fascia
retrostante la linea di costruzione. Tanto meno tale disposizione definisce una
fascia minima, larga 9 m, ove è esclusa la possibilità di esimere dall'i.s. le
costruzioni di larghezza inferiore.
Nella misura in cui contesta la decisione di
negare la licenza edilizia per insufficiente larghezza dell'ala N, il ricorso
va quindi accolto.
- Sopraelevazione
dell'ala E verso la part. 169 RF
3.1. Per compensare parzialmente il
vantaggio derivante dalla soppressione dell'i.s. nel comparto RC5, l'art. 41
cpv. 2 NAPR dispone che "la parte retrostante del fondo che eccede
questa profondità può essere edificata fino all'altezza massima indicata,
purché sia rispettato sull'intero fondo l'i.s. di 1.1, computato sull'intero
fondo e siano rispettate le altre prescrizioni edilizie".
L'eccedenza di SUL, realizzata all'interno
del comparto RC5, va quindi riportata sulla parte di terreno compresa nella
zona R5 in deduzione delle relative possibilità edificatorie.
3.2. L'ampliamento in contestazione
determina un aumento di oltre il 70% della SUL, che passa dagli attuali 1'048 a
1784 mq. L'i.s., che ne risulta, calcolato per rapporto alla superficie edificabile
dell'intero fondo, sale 1.01 a 1.72.
L'immobile dei ricorrenti non è interamente
incluso nella zona RC5. Da questo comparto è infatti esclusa una minuscola porzione
a forma triangolare con base m 3.00 ed altezza m 0.30 dell'ala E, a contatto
con la facciata W dello stabile posto sul fondo di proprietà degli opponenti
__________ (part. n. __________ RF); porzione di terreno (0.90 mq), che il PR
assegna alla zona R5.
Conformemente all'art. 41 cpv. 2 NAPR, la
SUL (656 mq) che può essere realizzata oltre il limite di indice della zona R5
(i.s. = 1.1) sulla parte di fondo appartenente al comparto RC5 dovrebbe essere
portata in deduzione delle possibilità edificatorie del triangolino di un metro
quadrato incluso nella zona R5.
In concreto, la traslazione di SUL imposta
dall'art. 41 cpv. 2 NAPR non può ragionevolmente impedire di sopraelevare la minuscola
porzione del corpo sporgente sul lato E dell'immobile che il PR esclude dalla
zona RC5. Una simile conclusione sarebbe invero manifestamente contraria al
principio di proporzionalità.
Il progetto in esame non prevede tuttavia di
realizzare la sopraelevazione in contiguità con la costruzione degli opponenti
__________. Questa verrebbe mantenuta soltanto a pianterreno. Allo scopo di
edificare i piani superiori in modo ortogonale rispetto al resto dell'immobile,
a partire dal primo piano e sino al quarto, la prevista sopraelevazione lascia
invece uno spazio libero, a forma di cuneo, largo circa un metro, che si
insinua fra i due edifici, riducendosi a zero dopo circa 9 m. Questa singolare
scelta progettuale determina inoltre una sporgenza di circa m 0.70 della
facciata meridionale dell'ala E oltre il filo della sottostante facciata del
corpo esistente a pianterreno. L'angolo SE di questa sporgenza verrebbe a
trovarsi a circa m 1.10 dal fondo degli opponenti.
Orbene, non v'è dubbio che una simile
soluzione non può essere autorizzata perché disattende sia la distanza minima
di m 3 dal confine verso i fondi privati, prescritta dall'art. 6 cpv 2 (casi speciali)
per la zona RC5, sia la distanza minima di m 6 dal confine, fissata dalla
stessa norma per la zona R5. Trattandosi di un difetto che non può essere
facilmente corretto, assoggettando la licenza edilizia a clausole accessorie,
da questo profilo, il rigetto dell'impugnativa appare inevitabile.
Se su questo versante, l'unica soluzione
apparentemente ragionevole possa essere quella di sopraelevare l'attuale ala E,
mantenendo la contiguità esistente per rapporto all'edificio degli opponenti
__________, o se invece debba essere rispettata la distanza di m 3 dal confine
verso fondi privati prescritta dall'art. 6 cpv. 2.1. (casi speciali) NAPR sul
retro degli edifici, è questione che ai fini del presente giudizio può essere
lasciata aperta. Di certo si può soltanto affermare che, contrariamente a
quanto assumono le precedenti istanze, alla fattispecie non torna invece
applicabile la distanza di 8 m dal confine, sancita dall'art. 6 cpv. 2.3. NAPR
verso costruzioni sorte prima dell'entrata in vigore del PR 1980 ad una
distanza dal confine inferiore a quella attualmente prescritta. Tale norma si
limita infatti a disciplinare questa particolare situazione soltanto per
rapporto alle zone R2/R2P, R3, R4 ed R5, tralasciando di stabilire regole per
la zona RC5, nella quale vigono l'obbligo di contiguità (perpendicolarmente
alla strada, ossia alla linea di costruzione), rispettivamente una distanza di
3 m dal confine privato (sul retro).
- Distanze
dell'ala N dalla part. __________ RF
4.1. Giusta l'art. 6 cpv. 2.1. (casi
speciali) NAPR, "nella zona RC5 vale l'obbligo di edificazione in
contiguità (a confine senza aperture, perpendicolarmente alla strada). Ove la
volumetria non consenta suddetta contiguità, va rispettata una distanza da confine
di m 2.00. Sul retro dell'edificio vale una distanza minima dal confine privato
di m 3.00".
La norma mira essenzialmente a permettere
l'attuazione del modello di edificazione compatta ed uniforme, prefigurato dal
comparto RC5 e definito appunto crosta urbana. L'obbligo di edificare
senza soluzioni di continuità sui lati esige che venga di principio edificato
l'intero fronte stradale. Eccezioni sono ipotizzabili soltanto nel caso fondi
di una certa dimensione, nell'ambito di un'edificazione a tappe.
4.2. Nell'evenienza concreta, la facciata
rivolta verso monte del previsto ampliamento dell'ala N si situa a circa 7 - 8
m dalla linea di costruzione che corre lungo via __________. La facciata E è
invece posta ad una distanza di 4 m dall'edificio ad un piano, munito di
aperture e pure compreso nella zona RC5, che sorge lungo il confine W del fondo
dell'opponente __________ (part. __________ RF sub A).
4.2.1. Rimanendo
arretrata di 7-8 m dalla linea di costruzione che corre sul confine del fondo
lungo via __________, la facciata N del corpo aggiunto su questo versante non è
di per sé conforme al diritto. Gli insorgenti hanno prospettato l'edificazione
di una seconda tappa, che dovrebbe colmare lo spazio lasciato libero dal
progetto in esame. Il municipio non si è pronunciato al riguardo. Non potendo
questo tribunale sostituirsi ad esso, verificando se siano date le premesse per
autorizzare un'edificazione a tappe, anche questa questione va lasciata indecisa.
4.2.2. La
facciata E del corpo aggiunto verso N costituisce la facciata retrostante la
linea di costruzione che corre sul lato E della piazza. Sorgendo questa
facciata ad una distanza di 4 m dalla facciata W dell'edificio esistente sul
fondo dell'opponente __________ (part. __________ RF), lungo il confine tra i
fondi, su questo versante la costruzione rispetta la distanza di 3 m dal
confine privato, prescritta dall'art. 6 cpv. 2.1. (casi speciali) NAPR nella
zona RC5.
Da questo
profilo, il progetto in esame non presta il fianco a critiche. In effetti, esso
rispetta persino la distanza di 4 m verso edifici con aperture, fissata
dall'art. 124 LAC, che l'art. 51 LE ha reso inapplicabile. A maggior ragione si
giustifica questa conclusione, se si pone mente al fatto che la porzione di
terreno fronteggiante via __________, lasciata per ora libera da costruzioni,
non solo può, ma addirittura deve essere edificata fin sul confine verso la
part. __________ RF - perpendicolare alla strada - al fine di attuare il concetto
di "crosta urbana" posto a fondamento del comparto RC5.
- Porticato
ed allineamento della parte esistente dell'immobile.
Lungo la linea di costruzione che delimita
la zona RC5 verso la piazza, il PR impone di realizzare un porticato largo 4 m.
Il progetto in esame rispetta quest'obbligo
soltanto per rapporto all'aggiunta dell'ala N. La parte vecchia dello stabile,
che ospita a pianterreno un bar-pizzeria, viene invece lasciata allo stato attuale,
con i locali dell'esercizio pubblico e la sovrastante facciata, che giungono
fino a m 1.10 dalla linea di costruzione.
Indubitabilmente, il progetto perpetua una
situazione di fatto contraria alle disposizioni del vigente PR, rinviando sine
die l'adeguamento dello stabile esistente all'obbligo di dotarlo di un porticato
a pianterreno e di allinearlo sulla linea di costruzione.
In occasione della prima decisione di
diniego della licenza edilizia, il municipio aveva ritenuto ammissibile
prescindere da un adeguamento della parte vecchia dell'immobile.
Nemmeno questa questione deve essere
definitivamente risolta ai fini del presente giudizio. Al riguardo, è
sufficiente rilevare che la risposta a questo interrogativo dipende dalla
configurazione giuridica che si intende dare all'intervento. Se lo si considera
alla stregua di una trasformazione dello stabile esistente, l'obbligo di adeguamento
ben difficilmente potrà essere evitato, stante che l'art. 39 RLE permette di
attuare trasformazioni sostanziali di costruzioni esistenti in contrasto con il
diritto soltanto alla condizione di eliminare le difformità. Se invece vi si
ravvisa una nuova costruzione, contigua, ma distinta dal corpo principale
dell'immobile esistente, non si può a priori escludere che l'adeguamento possa
essere evitato.
- Posteggi
Per quanto riguarda i posteggi obbligatori,
basta ricordare che l'art. 49 cpv. 5 NAPR prevede la possibilità di prelevare
un contributo sostitutivo per i posteggi che non possono essere realizzati.
L'insufficiente numero di posteggi, nella fattispecie concreta, non può
comunque costituire un motivo per negare la licenza edilizia.
- In esito
alle considerazioni che precedono, seppur per motivi diversi da quelli ritenuti
dalle precedenti istanze, il ricorso va respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono a
carico dei ricorrenti in solido secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE, 39 RLE, 6, 41, 49 NAPR di
__________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'200.- è a carico dei ricorrenti in solido, che alla stessa
condizione rifonderanno fr. 800.- agli opponenti __________ ed __________ a titolo
di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster