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Numero d'incarto:
52.2001.473
Data decisione, Autorità:
07.01.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00473
Lugano
7 gennaio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 dicembre 2001 della
contro
la decisione 23 novembre 2001 con cui il consiglio
di amministrazione della casa di riposo __________ delibera alla ditta
__________ le opere da isolazione antifuoco previste nell'ambito della
ristrutturazione dell'immobile;
viste le risposte:
-
28 dicembre 2001 della
casa di riposo __________;
-
28 dicembre 2001 del
Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
-
31 dicembre 2001 della
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 13
luglio 2001 il consiglio di amministrazione della casa di riposo __________ di
__________ ha indetto un concorso per le opere di isolazione antifuoco previste
nell'ambito della ristrutturazione dell'immobile;
che il capitolato d'offerta stabiliva che le
opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei
seguenti criteri:
caratteristiche tecniche dei
materiali
offerti 25%
- affidabilità ed esperienza tecnica 25%
che al concorso hanno preso parte quattro
ditte con le seguenti offerte:
-
__________ fr.
35'342.65
-
__________ fr.
39'582.90
-
__________ fr.
44'536.50
-
__________ fr.
70'201.70
che in sede di valutazione delle offerte, le
ditte concorrenti sono state considerate equivalenti dal profilo dei criteri di
aggiudicazione dell'equivalenza delle caratteristiche tecniche dei materiali
offerti, rispettivamente dell'affidabilità ed esperienza tecnica: a tutte è
stata attribuita la nota 5.00, ossia 1.25 dopo ponderazione;
che relativamente al prezzo le concorrenti
hanno ottenuto il seguente punteggio:
-
__________ 2.50
-
__________ 2.26
-
__________ 1.97
-
__________ 0.50
che con
decisione 23 novembre 2001 il consiglio di amministrazione della casa per
anziani ha deliberato le opere alla ditta __________, che aveva ottenuto il
punteggio più alto (5.00 = 2.50 + 1.25 + 1.25);
che contro questa delibera è insorta davanti
al Tribunale cantonale amministrativo la __________, seconda classificata
(punti 4.76), chiedendone l'annullamento e postulando l'aggiudicazione in suo
favore;
che l'insorgente rileva anzitutto che la
ditta __________ non ha sede in Ticino; osserva poi di essere titolare dei
seguenti certificati:
-
sistema di qualità EN ISO 9002;
-
esperto in protezione anticendio
AICAA;
-
sicurezza CFPa e Safety &
Security
deducendone che il punteggio attribuitole
non corrisponderebbe alla realtà dell'azienda;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono la casa __________, l'ULSA e la deliberataria con argomenti di cui
semmai si dirà qui appresso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb,
applicabile in forza dell'art. 2 cpv. 1 della stessa legge;
che certa è la legittimazione attiva
dell'insorgente, che ha partecipato senza successo al concorso (art. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivamente inoltrato
contro un provvedimento impugnabile (art. 37 lett. d LCPubb), è dunque
ricevibile in ordine;
che il
giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18
PAmm);
che nell'aggiudicazione della commessa ad
una ditta domiciliata in un altro cantone non è ravvisabile alcuna violazione
del diritto;
l'art. 5 cpv. 1 LMI vieta infatti di
discriminare negli appalti pubblici coloro che hanno domicilio o la propria
sede in Svizzera;
che da questo profilo il ricorso va quindi
senz'altro respinto;
che l'insorgente si duole del punteggio
assegnatole in base alle certificazioni di cui dispone; manifestamente a torto,
poiché il committente le ha attribuito la nota massima (5.00, ponderata ad 1.25
ai fini dell'aggiudicazione);
che la differenza che la divide dal
punteggio attribuito alla ditta resistente ed aggiudicataria è dovuta
esclusivamente al prezzo;
che per recuperare lo scarto, l'insorgente
avrebbe semmai dovuto dimostrare che il punteggio assegnato alla deliberataria
in relazione agli altri due criteri è eccessivo ed ingiustificato;
che a tal proposito l'insorgente non solleva
tuttavia alcuna obiezione;
che anche da questo profilo la decisione
impugnata va quindi confermata siccome immune da violazioni del diritto;
che la tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 e 31 PAmm);
visti gli art. 2, 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 500.-- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 500.--
alla resistente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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