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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.102
Data decisione, Autorità:
26.06.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00102
Lugano
26 giugno
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 marzo 2002 di
contro
la decisione 20 febbraio 2002, no. 748, del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 26 ottobre 2001, con cui il municipio di __________ ha
ordinato la rimozione d'ufficio, a sue spese, di alcune scritte apposte sul
campo stradale;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che, nel
corso dello scorso anno, a __________, sulla strada __________, in prossimità
dell'abitazione di __________, qui ricorrente, sono state rilevate alcune scritte
sul campo stradale, tese ad avvertire gli automobilisti della presenza di
bambini nelle vicinanze;
che, ritenuti
autori delle suddette scritte i figli dell'insorgente, il municipio di
__________, dopo svariati richiami, con decisione formale 13 luglio 2001 ha
intimato a quest'ultima la rimozione delle stesse entro 15 giorni;
che l'ordine di ripristino non è stato
contestato ma è ciononostante rimasto senza seguito concreto;
che, previa ulteriore diffida, il 26 ottobre
2001 l'autorità comunale ha quindi ordinato l'esecuzione d'ufficio, a spese
della ricorrente, della ripulitura del campo stradale;
che con giudizio 20 febbraio 2002 il
Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa interposta da __________ contro la
suddetta risoluzione municipale;
che, in sostanza, il Governo non ha ritenuto
credibile l'allegazione della ricorrente, secondo cui né lei personalmente né
altri membri della sua famiglia sarebbero all'origine dell'imbrattamento,
poiché mai sollevata in precedenza;
che contro tale giudicato __________ è
insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento all'appoggio di una dichiarazione in cui __________, si assume
la responsabilità per il deterioramento della strada e si manifesta disponibile
a ripristinare lo statu quo ante;
che all'accoglimento del ricorso si sono
opposti il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, ed il municipio di
__________, rilevando come in precedenza né i vicini di casa né il marito
dell'insorgente avessero mai negato la responsabilità di quest'ultima e come
non fosse mai emerso il nome di __________;
che con scritto 7 giugno 2002 l'autorità
comunale ha comunicato a questo Tribunale che la fattura di fr. 459.25 relativa
ai lavori di ripristino della strada, nel frattempo eseguiti, è stata pagata da
__________;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 LOC),
il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione attiva della
ricorrente è certa (art. 43 PAmm);
che il
gravame è pertanto ricevibile in ordine;
che
l'impugnativa può inoltre essere decisa sulla scorta degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che nell'ambito di un ricorso proposto
contro la decisione di procedere in via di esecuzione sostitutiva di un ordine
di ripristino, l'obbligato inadempiente non può di per sé rimettere in discussione
il provvedimento da eseguire, bensì soltanto eccepire che l'ordine in questione
non costituisce un valido titolo esecutivo (Borghi/Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, N. 2 ad art. 34);
che, pertanto, la ricorrente avrebbe di per
sé dovuto contestare la propria responsabilità in relazione alla decisione di
merito 13 luglio 2001, anziché a questo stadio procedurale, ove tale censura
sarebbe di principio improponibile;
che tuttavia il municipio di __________,
raggiungendo in definitiva lo scopo perseguito, non ha ignorato, come avrebbe
legittimamente potuto, la dichiarazione 18 marzo 2002 di __________, che si è
effettivamente assunta i costi dell'intervento di ripristino;
che, proprio per l'avvenuto pagamento, la
censura ricorsuale e la prova offerta per la prima volta in questa sede
acquistano credibilità e, benché formalmente tardive, non possono ragionevolmente
venir ignorate;
che, pertanto, il gravame va dichiarato
privo d'oggetto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
che, di principio, se un procedimento
diviene privo d'oggetto a seguito di fatti nuovi sopravvenuti nelle more
ricorsuali, gli oneri processuali vanno accollati alle parti in funzione
dell'esito che il gravame avrebbe verosimilmente avuto, se tali fatti non si
fossero prodotti (cfr. Bovay, Procédure administrative, p. 459);
che, inoltre, se le parti non danno prova di
tutta la diligenza e di tutta la collaborazione che si può da loro attendere
nell'acclaramento dei fatti e nell'offerta dei mezzi di prova, occorre tenerne
conto nel contesto della ripartizione delle tasse di giustizia e dell'attribuzione
delle ripetibili (cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2. ed., n. 941);
che, nelle concrete evenienze, un sommario
esame della fattispecie porta a concludere che se __________ non avesse onorato
la fattura inviatale, l'impugnativa sarebbe stata verosimilmente respinta,
ritenendo adottata per puri fini di causa, oltreché intempestiva, la
dichiarazione prodotta;
che tuttavia, come già esposto, proprio il
pagamento effettuato sovverte in maniera decisiva l'apprezzamento di tale
elemento probatorio;
che, inoltre, in assenza di qualsivoglia
verbale di interrogatorio delle persone interessate, non può essere comprovato
che l'insorgente o i suoi famigliari abbiano, in un primo tempo, ammesso la
propria responsabilità per il danneggiamento della strada;
che, d'altra parte, appare oltremodo
difficoltoso accertare se la ricorrente avrebbe potuto fornire già
precedentemente le generalità dell'autrice dell'imbrattamento;
che, di conseguenza, non potendo ravvisare
con certezza gli estremi della negligenza nell'attitudine processuale dell'insorgente,
non si prelevano né tassa di giustizia né spese e vanno parimenti annullati gli
oneri processuali stabiliti dal Consiglio di Stato, ritenuto, d'altro canto,
che l'ente pubblico ne va comunque esente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 34, 43, 46, 60 e 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è stralciato dai ruoli siccome privo d'oggetto.
§. Di conseguenza sono annullati:
1.1. la decisione 20
febbraio 2002, no. 748, del Consiglio di Stato;
1.2. l'ordine di esecuzione
per sostituzione 26 ottobre 2001 del municipio di __________.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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