AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2002.188
Data decisione, Autorità:
03.07.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00188
Lugano
3 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 maggio 2002 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 15 aprile 2002 della delegazione
consortile del Consorzio Valle del ______ che delibera alla ditta __________
i lavori di vuotatura e pulizia delle camere di ritenzione degli impianti consortili
per il periodo 2002-2005;
preso atto che né il Consorzio Valle del ______, né la
__________ hanno presentato osservazioni al ricorso;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'8
febbraio 2002 il Consorzio Valle del ______ (CVC) ha indetto un pubblico concorso,
retto dalla LCPubb, per l'assegnazione dei lavori di vuotatura e pulizia delle
70 camere di ritenzione degli impianti consortili per il periodo 2002-2005 (FU
__________ n. __________ pag. __________). La commessa era suddivisa in tre
lotti.
Il capitolato d'appalto indicava che la
commessa sarebbe stata aggiudicata secondo i seguenti criteri: a) prezzo (50%),
b) possibilità d'intervento rapido (40%), c) esperienza (10%). I concorrenti
dovevano indicare, per ogni singola camera, il costo dell'intervento (fisso) ed
il costo per ogni metro cubo di materiale estratto ed evacuato in discarica
(variabile).
B. In tempo
utile, sono pervenute al committente le offerte delle ditte __________,
__________, __________ e __________.
Il 22 marzo 2002 la delegazione consortile
le ha aperte, demandando all'ing. __________ il compito di valutarle sulla base
dei criteri d'aggiudicazione indicati dal capitolato, precisati nel senso che i
prezzi avrebbero dovuto essere valutati attribuendo 100 punti al prezzo più
basso e proporzionalmente meno agli altri , mentre la possibilità d'intervento
rapido avrebbero dovuto essere apprezzata per rapporto alla distanza del
singolo lotto dal magazzino dell'impresa (massimo 100 punti, minimo 85). Per
l’esperienza è stato fissato un massimo di 100 punti ed un minimo di 90.
Ponderato il prezzo complessivo degli
interventi e quello del materiale in base ad un rapporto 1 a 4, il consulente
ha allestito la seguente graduatoria:
LOTTO 1
intervento
materiale
rapidità
esperienza
ditta
valore
punti
valore
punti
valore
punti
valore
punti
totale
73
7.30
41
16.40
90
36
90
9.00
68.70
100
10.00
38
15.20
95
38
90
9.00
72.20
48
4.80
61
24.40
100
40
95
9.50
78.70
53
5.30
100
40.00
85
34
100
10.00
89.30
LOTTO 2
intervento
materiale
rapidità
esperienza
ditta
valore
punti
valore
punti
valore
punti
valore
punti
totale
64
6.40
30
12.40
90
36
90
9.00
63.40
100
10.00
50
20.00
95
38
90
9.00
77.00
39
3.90
59
23.60
100
40
95
9.50
77.00
46
4.60
100
40.00
85
34
100
10.00
88.60
LOTTO 3
intervento
materiale
rapidità
esperienza
ditta
valore
punti
valore
punti
valore
punti
valore
punti
totale
42
4.20
31
12.40
90
36
90
9.00
61.60
100
10.00
46
18.40
95
38
90
9.00
75.40
21
2.10
67
26.80
100
40
95
9.50
78.40
40
4.00
100
40.00
85
34
100
10.00
88.00
Fondandosi su questa graduatoria, il 15
aprile 2002 la delegazione del consorzio ha risolto di aggiudicare tutti e tre
i lotti alla ditta __________, considerata miglior offerente.
C. Contro la predetta delibera la __________ insorge davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento.
Eccepita in limine l’insufficienza della
motivazione, l’insorgente contesta la valutazione del prezzo operata dal
consorzio. A suo avviso, sommando i prezzi degli interventi e quelli del
materiale, l’offerta economicamente più vantaggiosa sarebbe stata la sua.
Inammissibile sarebbe la valutazione del
prezzo operata dal consorzio sulla base di sottocriteri non preannunciati.
D. Tanto il
consorzio, quanto l’aggiudicataria non hanno preso posizione sull’impugnativa.
Il CVC si è limitato a produrre gli atti di gara.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb,
applicabile alla fattispecie giusta l'art. 1 cpv. 1 della stessa legge. Certa è
la legittimazione attiva della ricorrente, che ha partecipato senza successo al
concorso. Incontestabile è l'impugnabilità del provvedimento censurato (art. 37
lett. d LCPubb).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
- Giusta
l'art. 26 cpv. 1 PAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto ed
intimata alle parti. In quest'ordine di idee, l'art. 33 cpv. 2 LCPubb dispone a
sua volta che la decisione di aggiudicazione deve indicare succintamente i
motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati offerenti od offerte, i
criteri di aggiudicazione adottati e i rimedi di diritto con l'avvertenza che
il ricorso non ha, per principio, effetto sospensivo (cfr. anche art. 45
RLCPubb). L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare la trasparenza
dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione del
provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del
diritto di difesa dei concorrenti soccombenti ed a permettere all'istanza di
ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato (DTF 123 I 31
consid. 2 c; Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad
art. 26 PAmm, n. 1).
Di principio, la motivazione di una
decisione con cui il committente aggiudica la commessa può essere considerata
sufficiente, quando fornisce una giustificazione adeguata della bontà della
scelta operata sulla base dei criteri di idoneità fissati dal bando di
concorso. Per risultare adeguata, la giustificazione deve fornire una spiegazione
ragionevole delle valutazioni operate sulle offerte inoltrate dai singoli concorrenti
in modo che questi possano confrontarle fra loro e sollevare eventuali contestazioni.
La motivazione della decisione può anche essere succinta e fare riferimento ad
altri atti, in particolare alla documentazione prodotta dai partecipanti. I
destinatari di tale decisione, in particolare i concorrenti soccombenti, devono
tuttavia essere posti nella condizione di esercitare compiutamente il loro diritto
di ricorso.
La violazione dell'obbligo di motivazione
trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata
indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni di merito (DTF 125 I 113
consid. 3e). Eventuali carenze di motivazione possono tuttavia essere sanate
davanti all'istanza di ricorso a condizione che il committente adduca la
motivazione mancante in sede di osservazioni al ricorso e che all'insorgente
sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti da questi addotti
soltanto a posteriori.
- Nell'evenienza
concreta, la decisione con cui il consorzio resistente ha aggiudicato i lavori
alla __________ si limita ad affermare che l'offerta presentata da questa ditta
sarebbe la migliore. Invitato a prendere posizione sul ricorso inoltrato dalla
__________ il CVC è rimasto silente, limitandosi a produrre al tribunale le
tabelle delle valutazioni operate dal suo consulente. All'infuori di questi
atti, il consorzio non ha fornito alcun'altra spiegazione che permetta di
capire meglio i motivi che giustificherebbero questa scelta.
Orbene, una simile motivazione è
insufficiente. Essa non consente infatti ai concorrenti soccombenti di rendersi
conto dei motivi che hanno indotto il committente a privilegiare l'offerta
della __________. Né permette all'autorità di ricorso di verificare
compiutamente il fondamento delle conclusioni tratte dal CVC sulla base dei
criteri d'aggiudicazione stabiliti dal bando di concorso. Dalle tabelle di
valutazione allestite dal consulente del consorzio è invero possibile dedurre
che i prezzi delle offerte sono stati valutati in modo differenziato,
applicando un coefficiente 10 al prezzo degli interventi ed un coefficiente 40
al prezzo del materiale. Di questi coefficienti, non previsti dal bando di
concorso e fissati soltanto dopo l'apertura delle offerte, non è stata data
alcuna spiegazione. Né il consorzio ha indicato quale scala sia stata applicata
al fattore prezzo. Si sa soltanto che il prezzo più basso è stato quotato 100,
ma non è dato di sapere quale punteggio sia stato assegnato al prezzo più alto.
Parimenti, nulla è dato di sapere sui motivi
che hanno indotto il consorzio a ritenere superiore l'esperienza
dell'aggiudicataria.
Considerato che il capitolato non chiedeva
ai concorrenti di indicare particolari referenze, non si può nemmeno procedere
per ipotesi.
Già per questo motivo il ricorso va quindi
accolto, annullando la delibera impugnata siccome sorretta da una motivazione
insufficiente.
- La
controversa delibera andrebbe comunque annullata anche se il consorzio avesse
fornito qualche spiegazione per giustificare la valutazione dei prezzi esposti
dai concorrenti.
4.1. Giusta l'art. 32 cpv. 2 LCPubb, i
criteri di aggiudicazione devono essere indicati nei documenti del bando, in
ordine d'importanza. Analogamente, anche i sotto criteri - ove il committente
intenda farne uso - devono essere definiti già al momento dell'apertura della gara
(art. 5 cpv. 1 lett. i RLCPubb).
L'esigenza di fissare i criteri di
aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di
trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse
pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione
della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati
preventivamente già in sede di pubblicazione del bando, al fine di
predeterminare, in ossequio al suddetto principio, il quadro all'interno del
quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini
della delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene, se non
esclusa, quantomeno limitata la libertà del committente di valutare le offerte
pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori al fine di
giustificare una determinata scelta. In quest'ambito, non basta che i criteri
di aggiudicazione vengano prestabiliti già al momento dell'apertura del concorso,
ma occorre che sia preventivamente fissato anche il loro "ordine
d'importanza". Al pari della preventiva indicazione dei criteri di
aggiudicazione, anche la predeterminazione del loro ordine d'importanza serve
infatti a circoscrivere la libertà del committente di attribuire loro un peso
fissato a posteriori allo scopo di giustificare una determinata scelta.
Da questa considerazione deriva che l'obbligo di prestabilire l'ordine
d'importanza dei criteri di aggiudicazione non si limita alla semplice definizione
di una scala gerarchica, ma comprende necessariamente anche la determinazione
del peso specifico attribuito ad ogni singolo criterio. Principio, questo, che
la giurisprudenza e la dottrina hanno sancito ancor prima che fosse
esplicitamente codificato dall'art. 5 cpv. 1 lett. i RLCPubb (DTF 125 II 100
seg. consid. 3c; Malfanti, Principali novità introdotte dalla legge sulle
commesse pubbliche, RDAT I 2001, 453).
4.2. Nell'evenienza concreta, il CVC ha
anzitutto omesso di indicare preventivamente la scala a punti che avrebbe
applicato per valutare i fattori prezzo, rapidità ed esperienza. Il committente
l'ha definita soltanto dopo l'apertura delle offerte e soltanto parzialmente,
poiché ha omesso di indicare il valore minimo applicabile al prezzo più alto.
Siffatto modo di procedere non può essere avallato, poiché impedisce di
verificare se la scala prevista per il prezzo sia compatibile con le scale
definite - pure a posteriori - per gli altri due criteri d'aggiudicazione.
Il consorzio ha inoltre fissato soltanto a
posteriori due coefficienti secondari per valutare il prezzo degli interventi
(coefficiente 10) e quello del materiale (coefficiente 40) nell'ambito del
fattore di ponderazione principale (50%). In quanto posteriore all'apertura
delle offerte, anche questa determinazione non può essere condivisa, poiché
suscettibile di disattendere il principio della trasparenza. È invero facile
constatare come sovvertendo il rapporto tra questi due coefficienti si giunga a
conclusioni diverse.
Il fatto che la ricorrente abbia partecipato
al concorso senza eccepirne le manchevolezze non permette di negarle la facoltà
di contestarle in sede d'aggiudicazione. Trattandosi di carenze non facilmente
rilevabili da parte di un profano, il principio della buona fede (art. 38 cpv.
3 LCPubb) non vi si oppone.
- In esito
alle considerazioni che precedono il ricorso va quindi accolto. Considerato che
la ditta __________ non ha presentato osservazioni, la tassa di giustizia e le
ripetibili sono poste esclusivamente a carico del consorzio soccombente.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 32, 33, 36, 37 LCPubb; 5 RLCPubb; 3,
18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 15 aprile 2002
della delegazione del Consorzio Valle del ______, che delibera alla ditta
__________ i lavori di vuotatura e pulizia delle camere di ritenzione degli
impianti consortili per il periodo 2002-2005, è annullata.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico del Consorzio Valle del ______ che rifonderà
alla ricorrente fr. 1'200.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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