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Numero d'incarto:
52.2002.316
Data decisione, Autorità:
20.12.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.301-316
Lugano
20 dicembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) 12 agosto 2002 della
__________,
patrocinata dall'avv. __________,
b) 27 agosto 2002 del
__________,
patrocinato dall'avv. __________,
Contro
la decisione 9 luglio 2002 (no 3469) del Consiglio
di Stato che ha accolto il ricorso inoltrato dalla __________ contro la
risoluzione 5 febbraio 2002 della ricorrente in tema di tasse di occupazione
del demanio pubblico;
viste le risposte:
al ricorso sub a)
al ricorso sub b)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con
convenzione del 2 marzo 1979 il Consorzio __________ (in seguito: Consorzio)
concedette alla __________ l'autorizzazione per la copertura di un tratto del
__________ e l'uso del terreno annesso per costruirvi la sede della Banca ed i
relativi posteggi. Per l'occupazione di complessivi mq 340, di cui mq 88 per
l'edificio, mq 228 per i posteggi e mq 24 per il giardino, fu fissata una tassa
d'uso di fr. 2.- il mq, vale a dire fr. 680.- annui, ritenuto che "la
costruzione e manutenzione del nuovo canale (selciato di fondo più muratura
d'argine)" incombeva al beneficiario dell'autorizzazione (doc. E).
La convenzione, della durata di 10 anni, fu
rinnovata nel 1991, portando l'indennità d'occupazione annua a fr. 6'584.-, e
meglio fr. 23.- / mq per la parte edificata e fr. 20.- / mq per la parte adibita
a posteggio, mentre non fu pretesa indennità per la parte di giardino (doc. D).
Nell'ambito delle trattative per il rinnovo
dell'autorizzazione, il Consorzio acconsentì all'innalzamento di un piano
dell'edificio esistente, ritenuto che, "siccome le limitazioni dell'uso
pubblico sostanzialmente non muteranno rispetto alla situazione attuale … non
vi sarà richiesta di aumento dell'indennità" (doc. 3).
B. All'inizio
del 2002 il Consorzio di manutenzione opere di arginatura dell'Alto Vedeggio
(subentrato nella proprietà della particella no __________ RFD di __________ a
seguito dello scioglimento del __________ ed affluenti) ha rilasciato la concessione
alla __________ (nuova ragione sociale della __________ a seguito di fusione) per
l'occupazione di 316 mq di area consortile per un periodo di vent'anni a decorrere
dal 1 luglio 2001. La tassa d'occupazione annua veniva fissata in fr.
151'680.-, pagabili in 20 rate annue di fr. 7'584.- (fr. 24.- / mq per 316 mq).
C. Accogliendo
l'impugnativa interposta dalla Banca, che lamentava il massiccio aumento della
tassa d'occupazione, con giudizio 9 luglio 2002 il Consiglio di Stato ha
ridotto l'indennità a fr. 6'584.- l'anno, riconducendola agli importi della
convenzione 1. settembre 1991. Evocati i principi che reggono la materia del
contendere, il Governo ha ritenuto che una tassa d'uso pari al 40% circa del
valore locativo non era equamente commisurata al vantaggio che il beneficiario
della concessione traeva dall'autorizzazione.
D. Contro il
predetto giudizio governativo la parte soccombente insorge ora avanti il
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e di conseguenza
la conferma del punto 12 della concessione 5 febbraio 2002. A mente
dell'insorgente, il Consorzio avrebbe applicato il metodo di calcolo
generalmente utilizzato dal Dipartimento del territorio ex art. 11 RLDP: considerando
un valore venale del terreno di fr. 300.- / mq e, trattandosi di uno stabile
commerciale, applicando l'aliquota dell'8 %, ne risulterebbe una tassa annua di
fr. 24.- / mq, corrispondente a fr. 7'584.- per il fondo di cui trattasi.
Il Consiglio di Stato avrebbe poi tenuto
conto a torto del canone di fr. 1'600.- mensili pagato alla banca dall'attuale
inquilino, __________, trattandosi di importo manifestamente inferiore a quanto
esigibile per lo stabile in questione. Il valore dell'immobile sarebbe poi
aumentato a seguito della sopraelevazione eseguita dopo il 1991 e anche per
questo motivo il nuovo canone sarebbe adeguato.
E. Contro il
giudizio governativo anche la __________ si è aggravata in data 12 agosto 2002,
chiedendone la completazione nel senso di attribuirle l'indennità per ripetibili,
dimenticata in prima sede, spettantele quale parte vincente nel ricorso.
F. Il Consiglio
di Stato e __________ postulano la reiezione integrale dell'impugnativa del
Consorzio.
Il Consiglio di Stato e il Consorzio
chiedono che sia respinto il ricorso della __________.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli artt. 32 della
legge sui consorzi (LCons) e 208 LOC. La legittimazione dei ricorrenti è certa
(art. 43 PAmm), sicché le impugnative, tempestive (art. 46 PAmm), sono
ricevibili in ordine.
Esse
possono essere decise sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Avendo il medesimo fondamento di fatto, i ricorsi sono decisi con un unico
giudizio (art. 51 PAmm).
- Giusta
l'art. 20 della Legge sul demanio pubblico (LDP), per l’uso del demanio pubblico sono dovute le seguenti
tasse:
a) opere, come fabbricati, terrazze darsene, impianti balneari, pontili,
piscine, muri, terrazze, giardini, tende, copertura di corsi d’acqua,
utilizzazioni di aree per l’esercizio di commerci, utilizzazioni di aree per
posteggio privativo dei veicoli e simili, fino a
fr.
400.- per mq l'anno.
Il
regolamento sul demanio pubblico (RLDP) precisa che le tasse per la copertura
dei corsi d'acqua vanno da fr. 12.- a fr. 32 /mq annui (art. 11 cpv. 1 lettera
d RLDP).
Le
singole tasse sono determinate secondo prudenziali criteri commerciali, tenendo
in considerazione, in particolare, il vantaggio economico per il richiedente e
l’importanza della limitazione dell’uso comune (art. 21 LDP): deve quindi
esistere un rapporto di equivalenza tra la tassa prelevata e il vantaggio
derivante al beneficiario dall'autorizzazione d'uso speciale. Nella determinazione
della tassa d'uso l'autorità fruisce di un margine d'apprezzamento
relativamente ampio che, soggetto a libero riesame da parte del Governo, è censurabile
da parte del Tribunale amministrativo quale autorità di ricorso unicamente
nella misura in cui sconfini nella violazione di diritto per abuso di potere
(RDAT 1994 II no 69).
- L'adeguatezza
della tassa d'uso va verificata alla luce dei principali valori di riferimento
disponibili. Sono noti il prezzo medio dei terreni nella zona (indicato dal
perito tra fr. 200.- e fr. 300.- / mq: cfr. rapporto peritale dell'ufficio
cantonale di stima del 28 maggio 2002), il canone di locazione (attualmente di
fr. 19'200.- annui, compresi i posteggi esterni ) e la tassa d'uso praticata
sino al 2001 (fr. 6'584.-: fr. 23.- il mq per la parte edificata e fr. 20.- il
mq per la parte adibita a posteggio).
Considerato che l'alveo del riale è
praticamente privo di valore e la sua utilizzazione è stata resa possibile solo
grazie agli investimenti sostenuti dalla beneficiaria per realizzare le
necessarie opere di arginatura, assume rilevanza preponderante il valore locativo
dell'immobile realizzato a cavallo del riale stesso e dei posteggi annessi.
L'evoluzione nel settore bancario, segnatamente le fusioni tra varie banche, ha
reso poco interessante l'oggetto per la __________, che lo da in locazione a
terzi, ricavandone un canone annuo di fr. 19'200.-, importo corrispondente al
suo attuale valore commerciale aggirantesi sui fr. 19'000.- annui, vale dire
circa fr. 600.- / mq mensili.
L'importo di fr. 6'584.- l'anno (fr. 23.- /
mq per la parte edificata e fr. 20.- / mq l'anno per la parte adibita a
posteggio) determinato dal Consiglio di Stato, corrispondente a circa 1/3 del
valore locativo ricavato dalla beneficiaria, ben tiene conto dei criteri di determinazione
fissati dall'art. 21 LDP e come tale è, tutto sommato, corretto ed in sintonia
con quanto chiesto in situazioni analoghe (RDAT 1994 II no 69).
Per quanto riguarda l'argomentazione
dell'insorgente circa l'ampliamento della costruzione effettuato all'inizio
degli anni '90, va osservato che il Consorzio medesimo ha a suo tempo dato l'assenso
per la sopraelevazione dello stabile, assicurando nel contempo la Banca che non
sarebbe stato chiesto un aumento dell'indennità.
Ne discende che la decisione impugnata va
confermata perché immune da violazioni del diritto.
Le spese sono poste a carico della
ricorrente, secondo soccombenza.
- Giusta
l'art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo
quali Autorità di ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità
alla controparte.
Nel caso concreto la Banca ha chiesto
l'attribuzione delle ripetibili con l'atto di ricorso. Nella propria decisione
il Consiglio di Stato ha omesso di pronunciarsi su tale domanda; ancora nella
risposta al ricorso ha poi confermato la propria risoluzione rinviando a (su
questo punto inesistenti) "tesi di diritto, allegazioni e conclusioni contenute
nella impugnata decisione".
Ebbene, la ricorrente ha chiesto, in via
principale, la diminuzione della tassa di concessione da fr. 7'584.- annui a
fr. 6'320.-. La domanda è stata accolta solo parzialmente, fino a concorrenza
di fr. 6'584.-, con una diminuzione della tassa di fr. 1'000.- invece dei fr.
1'264.- richiesti: la ricorrente ne è quindi uscita vittoriosa nella misura di
circa 4/5.
Non risultando dalla decisione impugnata che
il Governo abbia voluto scostarsi dal principio della soccombenza sancito
dall'art. 31 PAmm, l'incarto va quindi ritornato al Consiglio di Stato affinché
stabilisca l'importo dovuto alla __________ a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LDP, 11 RLDp, 32 LCons, 208 LOC,
18, 31, 43, 46, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
del Consorzio di __________ è respinto.
§ Non
si prelevano tasse né spese, mentre il ricorrente verserà alla controparte fr.
600.- di ripetibili.
- Il ricorso
della __________ è accolto.
§ L'incarto
è retrocesso al Consiglio di stato affinché completi il dispositivo no 2 della
decisione 9 luglio 2002 (no 3469) attribuendo congrue ripetibili alla parte
vincente.
-
Non si
prelevano tasse né spese, mentre il resistente ed il Cantone rifonderanno alla
ricorrente fr. 150.- di ripetibili cadauno.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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