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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.326
Data decisione, Autorità:
07.10.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00326
Lugano
7 ottobre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 settembre 2002 di
__________,
__________,
entrambi patrocinati da: avv. __________,
Contro
la decisione 20 agosto 2002 del Consiglio di Stato
(n. 3905) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
risoluzione 10 giugno 2002 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
ha sospeso per tre mesi l'autorizzazione a gestire l'albergo __________ di
__________;
viste le risposte:
-
10 settembre 2002 del
municipio di __________;
-
18 settembre 2002 della
Sezione di permessi e dell'immigrazione;
-
18 settembre 2002 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il ricorrente __________ è locatario
dell'albergo __________ di __________ e titolare della relativa autorizzazione
a gestirlo; gerente è la ricorrente __________;
che il 29 agosto 2001 i proprietari
dell'albergo hanno disdetto il contratto di locazione perché nell'albergo era
esercitata la prostituzione; in relazione alla disdetta è pendente una causa
civile davanti alla Pretura di Lugano;
che il 4 marzo scorso 476 cittadini di
__________ hanno chiesto al municipio di adottare provvedimenti volti a far
cessare i disagi provocati dalla particolare clientela dell'albergo;
che l'11 di quello stesso mese la Polizia
cantonale è intervenuta, fermando ed interrogando 13 giovani donne provenienti
da paesi sudamericani o dell'est, che soggiornavano nell'albergo; cinque di
loro hanno ammesso di prostituirsi; tutte sono state espulse;
che con decisione 10 giugno 2002 la Sezione
dei permessi e dell'immigrazione (SPI) ha sospeso l'autorizzazione a gestire
l'albergo __________ per la durata di tre mesi per violazione dell'art. 12
LEsPubb, che vieta di destinare gli esercizi pubblici a scopi estranei alla loro
attività;
che con giudizio 20 agosto 2002 il Consiglio
di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di
esso inoltrata da __________ ed __________;
che, fondandosi soprattutto sugli
accertamenti esperiti dalla polizia, il Consiglio di Stato ha in sostanza
ritenuto adeguatamente provato che l'albergo fosse stato trasformato in un
postribolo, rispettivamente in un albergo ad ore; la sanzione inflitta è stata
ritenuta conforme al principio di proporzionalità ed alla libertà economica;
che contro il predetto giudizio governativo
i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento;
che, secondo i ricorrenti, l'esercizio della
prostituzione riscontrato nell'albergo andrebbe configurato alla stregua di una
semplice attività accessoria, non snaturerebbe le caratteristiche dell'esercizio
pubblico, non ne turberebbe l'ordinata gestione e costituirebbe un fatto
rientrante nella sfera privata degli ospiti;
che l'origine delle clienti dell'albergo non
permetterebbe di trarre conclusioni circa la loro attività; la sanzione sarebbe
inoltre discriminatoria e lesiva della libertà economica, poiché l'autorità
cantonale tollererebbe che la prostituzione venga esercitata nei night club;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato e dalla SPI, che contesta succintamente le tesi dei ricorrenti;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 71 cpv. 3 LEsPubb;
che la legittimazione attiva di __________,
titolare dell'autorizzazione sospesa, è certa;
che alla ricorrente __________, semplice
gerente dell'esercizio pubblico, va invece negata la qualità per agire in
giudizio contro la decisione di sospendere l'autorizzazione a gestire
l'esercizio pubblico; il suo interesse è infatti soltanto indiretto e mediato;
a torto il Consiglio di Stato gliel'ha riconosciuta;
che giusta l'art. 12 LEsPubb i locali
dell'esercizio pubblico non possono essere usati per scopi estranei alla sua
attività;
che la prostituzione è considerata attività
estranea alle finalità degli esercizi pubblici, in particolare di quelli
destinati ad albergo;
che, come rileva il Consiglio di Stato nel
giudizio impugnato, riproducendo letteralmente le considerazioni sviluppate da
questo tribunale in precedenti giudizi, lo scopo di un albergo è infatti quello
di offrire alloggio e ristoro a terzi e non quello di permettere a prostitute
di usufruire di un'infrastruttura per dispensare i loro servizi; un albergo non
può fungere da bordello, né un postribolo può ambire alla qualifica di albergo
(cfr. STA 25 marzo 2002 in re M. Sagl e B. SA e 3 aprile 2002 in re R.B.);
che nell'evenienza concreta numerosi e
convergenti indizi attestano che al momento dell'intervento della polizia
l'albergo __________ di __________ era diventato una vera e propria casa
d'appuntamenti; lo dimostrano:
-
le ammissioni di 5 delle 13 giovani donne straniere interrogate
dalla polizia;
-
l'inattendibilità delle deposizioni rese dalle altre 8 donne
fermate dalla polizia l'11 marzo 2002;
-
la deposizione resa dallo stesso ricorrente __________, che
ammette di aver dato alloggio a queste donne, tutte provenienti da paesi
sudamericani o dell'est, al precipuo scopo di arrotondare le magre entrate durante
la stagione invernale;
-
le notifiche di polizia, che attestano come la clientela non
occasionale e di passaggio fosse costituita da giovani donne sole, provenienti
da quei paesi, noti, fra l'altro, come esportatori di "turiste del
sesso";
-
le lamentele della popolazione locale ed il motivo della disdetta
notificata dai proprietari dell'albergo al ricorrente __________;
che la prevalenza del meretricio
sull'attività alberghiera è attestata:
-
dal rapporto fra il numero di camere (16) ed il numero di
prostitute, vere o presunte, (13) fermate dalla polizia l'11 marzo scorso;
-
dalla ridotta presenza di ospiti soggiornanti soltanto per un
giorno, alcuni dei quali, per ammissione dello stesso ricorrente __________,
clienti delle prostitute;
-
dal fatto che la pulizia delle camere era di competenza delle
ospiti stesse, che dovevano di persona provvedere al cambio della biancheria
una volta per settimana;
-
dalla scarsità dei servizi di cucina, ridotti al riscaldamento di
pasti precotti od a colazioni "volanti";
che immune da violazioni del diritto
appaiono di conseguenza le deduzioni del Consiglio di Stato circa l'importanza,
tutt'altro che secondaria, dell'attività esercitata dalle prostitute
insediatesi nell'albergo con l'accondiscendenza dei ricorrenti;
che giusta l'art. 68 lett. a LEsPubb
l'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico è sospesa per un periodo
massimo di tre mesi quando, fra l'altro, viene disatteso il divieto sancito
dall'art. 12 LEsPubb;
che la sospensione di cui all'art. 68
LEsPubb è un provvedimento di natura repressiva ed afflittiva; la durata della
sospensione va adeguatamente commisurata alla gravità oggettiva dell'infrazione
ed alla colpa del trasgressore;
che, nell'evenienza concreta, la sospensione
dell'autorizzazione a gestire l'esercizio pubblico appare convenientemente
ragguagliata alla gravità della trasgressione imputabile al ricorrente
__________, che da almeno sei mesi gestiva un albergo abusivamente trasformato
in un bordello;
che dal profilo dell'adeguatezza la sanzione
inflitta sfugge alle critiche del ricorrente;
che prive di fondamento sono le generiche
censure di disparità di trattamento sollevate dai ricorrenti con riferimento
alla tolleranza, che l'autorità cantonale dimostrerebbe nei confronti di analoghe
attività praticate nei night club;
che il principio della parità di trattamento
nell'illegalità, implicitamente invocato dai ricorrenti, non può in nessun caso
trovare applicazione; anzitutto, perché i ricorrenti non dimostrano minimamente
l'esistenza di una simile prassi illegittima, in secondo luogo, perché gli
alberghi non possono comunque essere messi sullo stesso piano dei night; da
ultimo, perché l'interesse pubblico all'attuazione del diritto oggettivo
prevarrebbe in ogni caso sul principio invocato dai ricorrenti;
che altrettanto infondata è l'eccezione di
violazione della libertà economica garantita dall'art. 27 Costituzione
federale; non lede certamente questa libertà costituzionale vietare l'esercizio
della prostituzione negli esercizi pubblici;
che, sulla scorta delle considerazioni che
precedono, il ricorso, manifestamente infondato, per non dire temerario, va
senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia è posta a carico
dei soccombenti in solido.
Per questi motivi,
visti gli art. 12, 68, 71 LEsPubb; 3, 18, 28, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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