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Numero d'incarto:
52.2002.468
Data decisione, Autorità:
24.02.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.468
Lugano
24 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 novembre 2002 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la risoluzione 5 novembre 2002 del Consiglio di
Stato (n. 5227), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 12 agosto con cui il municipio di __________ gli ha ordinato
di procedere alla manutenzione ed alla pulizia del terreno al mappale n.
__________ RF;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
ricorrente __________ è proprietario di un fondo prativo (part. n. __________
RF), situato a __________, nella zona di protezione del monumento storico
(ZPMS), istituita a valle del cimitero e della chiesa parrocchiale dei
__________ (part. n. __________ RDF), che il PR dichiara "bene
culturale da proteggere a livello comunale" (M1; cfr. art. 15 NAPR).
B. Dopo aver
invano invitato il ricorrente a provvedere alla "regolare
manutenzione" del suo fondo, falciandolo, il 12 agosto 2002 il
municipio di __________ gli ha formalmente ordinato di eseguire i lavori di pulizia
entro 20 giorni.
L'ordine,
accompagnato dalle comminatorie dell'art. 292 CPS e dell'esecuzione d'ufficio a
spese dell'obbligato in caso d'inosservanza, si fondava sull'art. 16 lett. b
NAPR, che impone di "procedere almeno una volta all'anno alla
pulizia" dei fondi compresi nella zona ZPMC.
C. Con
giudizio 5 novembre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo il ricorso contro di esso interposto da __________. In buona
sostanza, il Governo ha ritenuto che l’art. 16 lett. b NAPR costituisse una
base legale sufficiente per imporre la pulizia del fondo. A torto il ricorrente
sosterrebbe di non averlo potuto contestare nell’ambito della procedura di
adozione del PR, appena conclusasi.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento.
Il
ricorrente ripropone e sviluppa in questa sede le censure sollevate senza
successo in prima istanza. L'art. 16 NAPR, allega, sarebbe stato introdotto nel
PR senza dargliene conoscenza personale. L'ordine, formulato in termini non
sufficientemente precisi, sarebbe inoltre lesivo della garanzia della proprietà
e del principio della proporzionalità.
E. All’accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato, il quale postula la conferma del
giudizio impugnato senza formulare osservazioni.
Ad
identica conclusione perviene il municipio, contestando le tesi del ricorrente
con argomenti che saranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 208 LOC e
51 cpv. 2 LBC. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e
personalmente toccato dal giudizio governativo impugnato. Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm). Ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio
mediante rinvio degli atti al Consiglio di Stato (art. 65 cpv. 2 PAmm).
- Giusta
l'art. 16 lett. b NAPR, disciplinante la zona di protezione del monumento storico
(ZPMS) istituita a valle della chiesa parrocchiale dei __________, "sulle
particelle n. __________, __________ e in parte __________ è proibita qualsiasi
costruzione, anche accessoria o di tipo agricolo, si dovrà procedere almeno una
volta all'anno alla relativa pulizia". Il perimetro di rispetto è
volto ad integrare la protezione della chiesa in questione, dichiarata "bene
culturale da proteggere a livello comunale" (M1) dall'art. 15 NAPR.
"Sono
peraltro applicabili", soggiunge l'art. 16
lett. c NAPR, "i disposti della legge cantonale sulla protezione dei
beni culturali del 13 maggio 1997" (LBC).
Oltre al
vincolo di inedificabilità, la norma in esame pone a carico dei tre fondi menzionati,
fra cui quello del ricorrente, l'onere di pulirlo almeno una volta all'anno.
L'onere posto a carico del fondo non è meglio precisato. Considerate le
finalità perseguite dalla zona di protezione istituita a valle della chiesa, è
comunque da ritenere che sia più incisivo di quello sancito dall'art. 38 RLE.
Esso non si riduce pertanto a sancire l'obbligo di mantenere i fondi "in
modo da non offendere il decoro e da non mettere in pericolo le persone e le
cose", ma impone di conservarli in modo da assicurare un'adeguata
fruizione del bene culturale protetto. Va quindi oltre quanto prescrive l'art.
22 cpv. 2 LBC, che nel perimetro di rispetto istituito attorno ad un bene
culturale protetto si limita a vietare interventi suscettibili di
comprometterne la conservazione o la valorizzazione. In pratica, estende ai
fondi inclusi nella zona di protezione l'obbligo di manutenzione regolare, che
l'art. 23 LBC pone unicamente a carico dei proprietari dei beni culturali
protetti. Estensione, che l'art. 22 cpv. 2 LBC di principio non esclude. Con il
termine di "pulizia" sono quindi da intendere quei
provvedimenti di manutenzione, quali la falciatura periodica o la messa al
pascolo di bestiame, che un proprietario di fondi prativi generalmente adotta
per evitare che vengano ricoperti da rovi e sterpaglie o cosparsi di rifiuti.
In assenza di indicazioni normative maggiormente precise, l'art. 16 lett. b
NAPR non permette di esigere una manutenzione più estesa ed approfondita.
A
differenza dell'art. 23 LBC, che pone l'obbligo di manutenzione a carico del proprietario,
la controversa disposizione di PR non stabilisce esplicitamente il destinatario
dell'obbligo di pulire i fondi inclusi nella zona di protezione. Non è tuttavia
fuori luogo ammettere che anch'essa abbia inteso porre quest'obbligo a carico
del proprietario. Nemmeno il ricorrente propone del resto una diversa interpretazione.
- Nel caso
in esame, il ricorrente eccepisce essenzialmente la legittimità dell'art. 16
lett. b NAPR in quanto tale e dei vincoli che ne derivano. La censura va
disattesa.
3.1. La
legalità di una disposizione di PR può di principio essere contestata soltanto
nell'ambito della procedura di adozione e di approvazione. Il controllo
pregiudiziale in sede di applicazione concreta è ammesso soltanto in casi
eccezionali. In particolare:
(a)
quando, dopo l'approvazione del piano, sono subentrate circostanze atte a metterne
in discussione la validità,
(b)
quando il proprietario del fondo gravato non ha potuto esercitare i suoi
diritti di difesa nell'ambito della procedura di approvazione, sia perché non
gliene è stata offerta la possibilità, sia perché non poteva rendersi conto
della portata del vincolo, o
(c)
quando la disposizione è di natura generale ed astratta, analoga a quella di
una qualsiasi norma di legge (DTF 120 Ia 232, 116 Ia 213, RDAT 1991 n. 50, Imboden/Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 143 B II h, Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., ibidem, Scolari,
Commentario, II ed., ad art. 21 LE, n. 929).
3.2. In
concreto, il nuovo PR di __________ è stato approvato dal Consiglio di Stato
con risoluzione del 5 marzo 2002. Da allora, non sono subentrate circostanze suscettibili
di metterne in discussione la validità. Nemmeno il ricorrente lo sostiene. Da
questo profilo, l'art. 16 lett. b NAPR sfugge pertanto ad un controllo
pregiudiziale di legalità.
La
controversa prescrizione non è d'altro canto una norma di carattere generale ed
astratto. È una disposizione di natura concreta, che ha piuttosto valenza di
decisione in quanto riferita soltanto a tre fondi. Anche da questo profilo, non
sono quindi dati i presupposti per verificarne la legittimità in sede di
applicazione concreta.
L'art. 16
NAPR è stato approvato in conformità delle disposizioni degli art. 34 - 37
LALPT. Adottato dal legislativo comunale il 10 aprile 2000, è stato pubblicato
presso la cancelleria comunale, con annuncio agli albi, sul FU n. __________
del __________ e nei quotidiani del Cantone, con l'avvertenza che contro il
contenuto del piano era dato ricorso al Consiglio di Stato entro quindici giorni
dalla scadenza del termine di pubblicazione. Il ricorrente non si è avvalso di
questa facoltà.
A torto
obietta di non aver ricevuto alcuna notifica personale della decisione che ha
gravato il suo fondo con i vincoli in contestazione. La LALPT non prevede
alcuna notifica personale delle decisioni di adozione e di approvazione del PR.
La notifica personale della decisione con cui il Consiglio di Stato approva il
PR è prevista soltanto in caso di ricorso.
Invano
sostiene inoltre il ricorrente di non aver potuto rendersi esattamente conto delle
restrizioni della proprietà, che il nuovo PR ha posto a carico del suo fondo.
Il divieto di edificabilità sancito dall'art. 16 lett. b NAPR non lascia spazio
a dubbi di sorta. Sufficientemente chiaro è pure l'obbligo di pulirlo almeno
una volta all'anno.
Nella
misura in cui è volto a contestare la norma di PR in quanto tale e le
restrizioni della proprietà che istituisce, il ricorso va quindi respinto.
- Ferme
queste premesse, va rilevato che gli atti non consentono di stabilire lo stato
in cui versa attualmente il fondo del ricorrente. Manca, in particolare,
qualsiasi accertamento che permetta di verificare se il fondo sia
"pulito" in conformità di quanto prescrive l'art. 16 lett. b NAPR.
Non sono quindi date le premesse per statuire con sufficientemente cognizione
di causa sulla legittimità dell'ordine in contestazione.
Non
essendo compito specifico di questo tribunale porre rimedio alle carenze istruttorie
poste in essere dalla precedente istanza (art. 65 cpv. 2 PAmm), il ricorso va
parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e rinviando
gli atti al Consiglio di Stato, affinché esperiti i necessari accertamenti,
renda una nuova decisione.
Dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e
dall'assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 16 NAPR di __________; 22, 23 LBC; 3,
18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 5 novembre 2002 (n. 5227) del
Consiglio di Stato è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di
Stato per nuova decisione previa istruttoria.
-
Non si
preleva tassa di giustizia, non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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