AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2003.316
Data decisione, Autorità:
15.10.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.316
Lugano
15 ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 settembre 2003 della
patrocinata da: avv. __________
Contro
la decisione 8 settembre 2003 del municipio di
__________, che ha aggiudicato alla __________ di __________ le opere da
idraulico per le canalizzazioni, l'acquedotto e l'illuminazione della I, II e
V tappa ai __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 20 giugno
2003 il municipio di __________ ha messo a pubblico concorso secondo la
procedura libera della LCPubb le opere da idraulico per le canalizzazioni,
l'acquedotto e l'illuminazione della I, II e V tappa ai __________ (FU n.
__________ p. __________). Il bando stabiliva che la commessa sarebbe stata
attribuita tenendo conto dei seguenti criteri di aggiudicazione elencati in
ordine di priorità:
Economicità-prezzo 60%
1.1. importo globale dell'offerta 80%
1.2. prezzo posizioni principali 20%
- Qualità della
ditta 20%
2.1. referenze ed esperienza in lavori
analoghi 50%
2.2. valutazione composizione personale
della ditta 40%
2.3. certificato di qualità ISO 10%
- Organizzazione del cantiere 20%
3.1. disponibilità manodopera e mezzi 50%
3.2. maestranze relative all'appalto 40%
3.3. concetto di sicurezza 10%
Il modulo
d'offerta specificava inoltre il metodo di valutazione di ogni singolo criterio
e sottocriterio, che per il prezzo posizioni principali (1.2.) era
costituito dall'assegnazione di un punteggio massimo di 12 punti sulla scorta
della seguente formula (cfr. modulo di offerta p. 29):
A - A x [(B - C) : C]
A = punteggio massimo
B = somma dei prezzi unitari delle posizioni principali scelte dal
committente o dalla DL
C = somma dei prezzi unitari del minor offerente delle posizioni
scelte
B. Al concorso
hanno partecipato 8 ditte, fra cui la __________ di __________, con un'offerta
di fr. 94'934.40, e la __________ di __________, con un'offerta di fr.
98'901.15.
Ponderate
le offerte pervenute, il progettista del committente ha allestito - per quanto
qui interessa - la seguente graduatoria:
CRITERIO
Punti
Punti
- Economicità-prezzo
1.1. importo globale dell'offerta
1.2. prezzo posizioni principali
46.0
12.0
58.0
48.0
7.9
55.9
- Qualità della ditta
2.1. referenze ed esperienza in lavori analoghi
2.2. valutazione composizione personale
2.3. certificato di qualità ISO
10.0
6.1
0.2
16.3
10.0
6.7
0.2
16.9
- Organizzazione del cantiere
3.1. disponibilità manodopera e mezzi
3.2. maestranze relative all'appalto
3.3. concetto di sicurezza
8.0
6.4
1.6
16.0
8.0
5.9
0.5
14.4
TOTALE PUNTEGGIO
90.3
87.2
Preso
atto di tali risultanze, con risoluzione 8 settembre 2003 il municipio di
__________ ha aggiudicato le opere alla __________ di __________, prima classificata.
C. Contro la
predetta decisione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l'annullamento e sollecitando l'aggiudicazione a
suo favore dei lavori posti a concorso. In via subordinata, la ricorrente ha
sollecitato il rinvio degli atti al municipio per una nuova decisione e, in via
ulteriormente subordinata, nel caso in cui il contratto con la resistente fosse
già stato concluso, l’accertamento del carattere illegale dell’aggiudicazione
impugnata. Ha domandato inoltre che al ricorso venga concesso l’effetto
sospensivo giusta l’art. 40 cpv.1 LCPubb.
La
ricorrente ha sostenuto innanzi tutto che l'offerta della __________ doveva essere
esclusa poiché la ditta aveva dato al committente indicazioni false riguardo
alla sua sede, che si trova a __________ e non a __________.
Nel
seguito, ha contestato le valutazioni esperite dal committente al sottocriterio
1.2. A suo parere, il consulente del comune ha operato in modo arbitrario nella
misura in cui fra le sette posizioni reputate principali ai fini dell'esame
delle offerte sotto il profilo del sottocriterio 1.2. ha inserito voci del
tutto secondarie ed eventuali. In particolare, le posizioni 411-191.111 e
411-415.615, per le quali l'aggiudicataria ha proposto prezzi palesemente sottocosto.
Una volta stralciate queste due posizioni, per il criterio 1.2. la ricorrente e
l'aggiudicataria otterrebbero punti 10.91 (invece che 7.9), rispettivamente
10.27 (invece che 12.0). Una valutazione corretta delle offerte avrebbe quindi
permesso all'insorgente di ottenere il primo posto in graduatoria, con la conseguente
aggiudicazione della commessa. Tanto più che al sottocriterio 3.3. (concetto di
sicurezza nell'ambito dell'organizzazione del cantiere) il committente avrebbe
dovuto assegnarle almeno 1.3 punti, permettendole così di consolidare il suo
primato in classifica con un totale di 91.01 punti.
D. All'accoglimento
dell'impugnativa si è opposto il municipio di __________, il quale ha avversato
partitamente le tesi della ricorrente con argomentazioni che saranno riprese -
ove occorresse - nel seguito. La __________ ha condiviso il giudizio del
committente, annotando di non aver fornito alcuna falsa informazione, dato che
la ditta ha sede a __________ con filiali a __________ e a __________.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv.1
LCPubb.
Certa è
la legittimazione attiva della ricorrente, che contesta l'aggiudicazione pronunciata
dal committente in esito ad un concorso al quale ha partecipato.
Il
ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Il municipio di
__________ ha prodotto infatti tutta la documentazione concernente il concorso.
- L'art. 25
lett. b LCPubb prescrive di escludere dalla procedura gli offerenti che hanno
dato al committente indicazioni false. Non è certamente il caso della
__________, che a p. 1 del suo modulo d'offerta ha correttamente segnalato di
avere sede a __________ (cfr. estratto RC agli atti) e di possedere una filiale
a __________.
Le
censure sollevate in tema dalla ricorrente si avverano del tutto infondate.
- 3.1.
Giusta l'art. 32 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta
più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine,
la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio alla
clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità
ambientale e il valore tecnico (cpv. 1). I criteri di aggiudicazione, soggiunge
la norma, devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine
d'importanza (cpv. 2). Riallacciandosi a questa prescrizione, l'art. 5 lett. i
RLCPubb ribadisce che i documenti di gara devono contenere i criteri e/o sotto
criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza con la relativa ponderazione.
L'esigenza
di fissare preventivamente i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza
discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di
aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb). I criteri di
aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della
commessa, devono essere indicati già in sede di pubblicazione del bando, al
fine di predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del quale
il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della
delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero
limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli
secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una
determinata scelta (DTF 125 II 100 seg. consid. 3c e rimandi; STA 14 giugno
2002 in re __________; 29 gennaio 2002 in re __________ e llcc; 26 febbraio
2002 in re __________).
In
quest'ambito, non basta che i criteri di aggiudicazione vengano prestabiliti
già al momento dell'apertura del concorso, ma occorre che sia preventivamente
fissato anche il loro "ordine d'importanza". Al pari della
preventiva indicazione dei criteri di aggiudicazione, anche la
predeterminazione del loro ordine d'importanza serve infatti a circoscrivere la
libertà del committente di attribuire a tali criteri un peso fissato a
posteriori allo scopo di aggiudicare la commessa ad un determinato
concorrente.
Sempre
nel quadro della preventiva definizione dei criteri d'aggiudicazione, il committente
deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che intende
applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente, lasciando al
committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione dei
singoli criteri d'aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte può
essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare
questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende invece
salvaguardare (STA 11.10.2002 in re __________; 6.12. 2002 in re __________).
3.2. Nel
caso di specie, il committente ha chiaramente indicato nel bando i criteri e i
sottocriteri di aggiudicazione, nonché i relativi fattori di ponderazione. Nei
documenti di gara ha inoltre preannunciato il metodo di valutazione di ogni
singolo sottocriterio (cfr. modulo di offerta p. 28-31). Ha quindi rispettato
appieno l'obbligo sancito dagli art. 32 cpv. 2 LCPubb e 5 cpv. 1 lett. i
RLCPubb. Nessuno ha d'altronde impugnato il bando ed i suoi contenuti, che in
quanto lex specialis del procedimento concorsuale sono quindi divenuti
vincolanti tanto per i concorrenti che per l'ente pubblico.
Sotto
questo aspetto la decisione impugnata non presta il fianco a critiche.
- La
ricorrente contesta nondimeno la valutazione dei prezzi delle posizioni
principali esperita dal progettista del comune di __________ e, di riflesso, il
punteggio riconosciutole per il sottocriterio 1.2. e la graduatoria finale.
4.1. Il
committente fruisce di un ampio margine di giudizio nelle proprie scelte. L'esercizio
della facoltà discrezionale di cui dispone la stazione appaltante può essere
quindi censurato dall'autorità di ricorso soltanto nella misura in cui integra
gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo
dell'abuso o dell'eccesso di potere di apprezzamento (cfr. art. 38 cpv. 1
LCPubb; STF inedita 23 dicembre 1998 in re __________). Una verifica
dell'adeguatezza è per contro esclusa (art. 38 cpv. 2 LCPubb).
Il
committente abusa del suo potere di apprezzamento quando lo esercita in spregio
dei principi generali del diritto in quanto riferiti alla parità di
trattamento, al divieto di arbitrio, alla buona fede o alla proporzionalità
(Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz,
N. 554; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa, N. 2d ad art. 61
PAmm).
4.2. Per
valutare le offerte sotto il profilo del sottocriterio 1.2., il committente,
come previsto nelle condizioni di gara rimaste inimpugnate (vedi modulo di
offerta, p. 29), ha scelto sette posizioni del capitolato ritenute principali
nel contesto della commessa posta a concorso. L'insorgente critica questa
cernita, sostenendo che due delle sette posizioni prese in considerazione dal
consulente del comune (411-191.111 e 411-415.615) sono del tutto secondarie ed
eventuali.
In sede
di risposta il committente ha spiegato che la posizione 411-191.111 (interventi
in cantiere per la posa di piccole tratte; computo per ogni intervento
richiesto) è stata inserita nel novero di quelle principali in funzione della
natura e delle caratteristiche del lavoro, diverse da quelle che si presentano
normalmente per opere analoghe di posa di sottostrutture in campo stradale. In
effetti, i lavori interessano sedime stradale nella misura dell'85% e
sottostanno all'obbligo inderogabile di permettere il transito veicolare dalle
1700 alle 0800 dei giorni feriali, con chiusura della strada consortile solo
durante le ore lavorative diurne. Questo vincolo comporta la necessità di realizzare
scavi su lunghezze ridotte di 20-30 m, in modo da poterli coprire con lamiere
provvisorie la sera e rendere agibile la strada durante i suoi orari di
apertura al traffico. Quanto alla posizione 411-415.615 (manicotti
elettrosaldabili ø 63 mm), la stazione appaltante ha sottolineato di aver preso in
considerazione le sei voci di capitolato concernenti le tubazioni principali
(lunghezze maggiori) con i relativi manicotti, compresi dunque quelli da ø
63 mm che la ricorrente considera di natura secondaria solo perché ha esposto
un prezzo superiore a quello offerto dall'aggiudicataria.
Le
delucidazioni fornite dall'ente pubblico per giustificare la scelta delle sette
posizioni principali ai fini della valutazione del sottocriterio 1.2. sono
convincenti. Conferendo lo statuto di posizione principale alle sette voci di
capitolato che risultavano maggiormente connesse alla specifica tipologia dei
lavori da eseguire, il municipio non è di certo incorso in un abuso del potere
di apprezzamento riservatogli dalla legge. In assenza di una violazione del
diritto, le censure sollevate a riguardo dall'insorgente vanno disattese.
4.3.
Parimenti infondate si avverano le doglianze rivolte contro i prezzi proposti
dalla concorrente nell'ambito delle due posizioni di cui trattasi. A differenza
della previgente LApp, la LCPubb non prevede la possibilità di escludere le
offerte sotto costo. Tale possibilità, contemplata da numerose legislazioni
cantonali, ha del resto sempre creato notevoli difficoltà a livello di applicazione
pratica (Nicolas Michel, Droit public de la construction, n. 1952 segg;
Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n.
476 e rinvio a 468). Il committente può quindi deliberare la commessa ad un
concorrente che offre un prezzo particolarmente basso, fintanto che la sua
offerta risponde alle condizioni del bando di concorso e non costituisce un
atto di concorrenza sleale (RDAT I-1998 n. 49 consid. 3.4; Tercier, La
liberalisation du marché de la construction, pubbl. in Journées du droit de la
construction 1997, documentation 1, pag. 24; BR 2000/2 pag. 61 seg. S 22 - 27).
Se l'offerta appare insolitamente bassa rispetto alle altre, il committente può
semmai richiedere informazioni al concorrente per accertarsi che la stessa
rispetti le condizioni di partecipazione e possa adempiere alle condizioni
inerenti alla commessa (STA 15 novembre 2001 in re consorzio __________; cfr.
anche § 27 DirCIAP; art. XIII cpv. 4 lett. a AAP). In quest'ottica, l'art. 36
RLCPubb prevede che quando all’apertura delle offerte la seconda in graduatoria
è superiore alla prima di almeno il 15%, il committente ha l’obbligo di
eseguire l’analisi di tutti i prezzi unitari e globali che concorrono a formare
l’offerta (STA 19 agosto 2002 in re __________).
In
concreto, al contrario di quanto sostiene la ricorrente, il committente non era
tenuto ad effettuare un'analisi dei prezzi, dato che nessuna delle offerte
presentate superava del 15% la prima in graduatoria al momento dell'apertura
delle buste. Il fatto che in due specifiche posizioni del capitolato
l'aggiudicataria sia stata in grado di proporre un prezzo inferiore a quello
offerto dalla __________ non è di decisivo rilievo, atteso che non v'è ragione
per ritenere che su questi particolari e nel suo complesso l'offerta della
resistente non risponda alla condizioni del bando o costituisca un atto di
concorrenza sleale.
-
La
ricorrente si lamenta infine del punteggio riconosciutole in relazione al
concetto di sicurezza presentato con l'offerta (sottocriterio 3.3.). A torto.
Un semplice confronto tra i documenti esibiti dalla ricorrente e quelli
inoltrati dall'aggiudicataria permette agevolmente di individuare le ragioni
che hanno imposto la valutazione avversata: contrariamente ai responsabili della
__________, __________ è infatti titolare di un certificato di formazione
rilasciatogli dalla CSSTC (Commissione per la sicurezza e la salute nei settori
della tecnica nella costruzione) ed ha prodotto una convenzione per garantire
la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute durante i lavori di costruzione
stilata in modo ineccepibile sulla scorta dell'apposito modello elaborato dalla
SUVA. Ne segue che attribuendo 0.5 punti alla ricorrente e 1.6 punti
all'aggiudicataria, il municipio non ha di certo abusato della latitudine di
giudizio che gli compete in materia.
-
Sulla
scorta di quanto precede il gravame deve essere respinto siccome infondato.
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda di
concessione dell'effetto sospensivo all'impugnativa.
La tassa
di giudizio è a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 8, 25, 32, 36, 38 LCPubb; 5, 31, 36
RLCPubb 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 2'000.- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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