AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.45
Data decisione, Autorità:
03.03.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.45
Lugano
3 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 febbraio 2003 della
patrocinata dalla lic.iur. __________
contro
la decisione 21 gennaio 2003 del Consiglio di Stato
(n. 260), che aggiudica alla __________ i lavori di pulizia giornaliera
occorrenti al __________ ed __________;
viste le risposte:
-
14 febbraio 2003 della
__________;
-
17 febbraio 2003
dell'Ufficio lavori sussidiati e appalti;
-
28 febbraio 2003 della
Sezione della logistica;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 18
ottobre 2002 il Dipartimento delle Finanze e Economia ha indetto un pubblico
concorso, retto dalla LCPubb, per aggiudicare secondo la procedura libera i
lavori di pulizia giornaliera occorrenti al __________;
che il capitolato d'appalto e modulo d'offerta,
alla voce "particolarità dell'oggetto" (punto 3 e) chiedeva ai
concorrenti di "indicare il costo dell'intervento orario alla posizione
E degli interventi speciali";
che il foglio di correzione annesso al
capitolato indicava a sua volta che "correzioni e cancellature dei
prezzi unitari come pure l'omissione dei prezzi unitari comportano l'esclusione
dell'offerta";
che la ricorrente __________ ha partecipato
alla gara con un'offerta di fr. 86'129.60;
che alla posizione "Laboratorio
cantonale / Servizi speciali / D - Finestre" del capitolato, la
ricorrente ha omesso di esporre il "costo orario" richiesto,
limitandosi ad indicare il "tempo annuo - ore" ed il "totale
dei costi";
che l'offerta non indicava inoltre il costo
orario richiesto dalla posizione "Servizi speciali - E Vetreria
laboratorio" per l'__________;
che con decisione 21 gennaio 2003 il
Consiglio di Stato ha escluso l'offerta della __________ dalla gara,
aggiudicando i lavori messi a concorso alla __________ per l'importo di fr. 89'438.63;
che la __________ ha impugnato la predetta
decisione davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento
e postulando il rinvio al Consiglio di Stato per nuova decisione;
che l'insorgente contesta in sostanza
l'esclusione, giudicandola lesiva del divieto di formalismo eccessivo; il
prezzo unitario, allega, sarebbe facilmente deducibile dividendo il "totale
dei costi" per il "tempo annuo - ore";
che l'autorità cantonale ha sollecitato il
rigetto dell'impugnativa; l'aggiudicataria si rimette invece al giudizio del
Tribunale cantonale amministrativo;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv.1
LCPubb; certa è la legittimazione attiva della ricorrente a contestare il
provvedimento che la esclude dalla gara ed aggiudica la commessa ad un'altra
concorrente; il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere
evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che
giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta
per iscritto, in modo completo e tempestivo. "Il committente",
soggiunge il capoverso seguente, "esclude dalla procedura le offerte
tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti"; la disposizione
si ispira all'art. 19 cpv. 3 della legge federale sugli acquisti pubblici
(LAPub; RS 172.056.1), che impone al committente di escludere "dalla
procedura ulteriore le offerte con lacune formali rilevanti";
che il capitolato d'appalto, dispone poi
l'art. 31 cpv. 1 RLCPubb, deve essere compilato dal concorrente in ogni sua
parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi
e di ogni altra indicazione complementare richiesta;
che le offerte incomplete o che non rispondono
alle esigenze del capitolato devono essere escluse dall'aggiudicazione (cfr. V.
Malfanti, Principali novità introdotte dalla LCPubb, RDAT I 2001, pag. 452,
nonché, in relazione all'art. 19 cpv. 3 LAPub; Galli, Lehmann, Rechsteiner, Das
öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 407);
che, notoriamente, il bando di concorso ed
il capitolato d'appalto stabiliscono le regole della gara, vincolando tanto il
committente, quanto i concorrenti; decisioni di aggiudicazione rese in contrasto
con le regole della gara violano il diritto, segnatamente sotto il profilo
della parità di trattamento dei concorrenti e vanno di conseguenza annullate;
che nel caso in esame, il capitolato
d'appalto e modulo d'offerta stabiliva chiaramente che l'omessa indicazione dei
prezzi unitari avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta dalla gara;
che la ricorrente ha incontestabilmente
omesso di indicare due prezzi unitari chiesti dal capitolato;
che, come rileva l'insorgente, l'omissione
non rendeva equivoca l'offerta; il prezzo unitario della prestazione offerta
era infatti chiaramente desumibile dividendo l'importo totale per il numero
delle ore;
che il capitolato d'appalto e modulo
d'offerta stabiliva tuttavia tassativamente che l'omessa indicazione dei prezzi
unitari avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta dalla gara;
che questa clausola vincolava il
committente, precludendogli qualsiasi possibilità di considerare irrilevante
l'omissione in cui è incorsa l'insorgente, evitando l'esclusione dell'offerta
dalla gara; la rilevanza dell'omissione era chiaramente prestabilita dal bando
di concorso;
che vi è eccesso di formalismo quando la
stretta applicazione di regole di procedura non è giustificato da alcun
interesse degno di protezione, diviene fine a se stesso e complica in maniera insostenibile
la realizzazione del diritto materiale (DTF 121 I 177 consid. 2aa e rimandi;
Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., parte generale, n. 481);
che, nell'evenienza concreta, l'applicazione
rigorosa della sanzione, chiaramente comminata dal capitolato d'appalto in caso
di omessa indicazione dei prezzi unitari, non configura un eccesso di
formalismo; partecipando senza riserve alla gara, la ricorrente ne ha invero
accettato tutte le regole, compresa quella che sopprime qualsiasi facoltà del
committente di considerare irrilevante la mancata indicazione di un prezzo
unitario;
che, tollerando l'omissione e rinunciando ad
escludere la ricorrente dalla gara, il Consiglio di Stato avrebbe disatteso una
chiara ed inequivocabile regola di procedura;
che, stando così le cose, il ricorso va
senz'altro respinto, confermando la decisione impugnata, siccome immune da
violazioni del diritto;
che la tassa di giustizia, commisurata al
dispendio lavorativo ed al valore della commessa, è posta a carico della
ricorrente secondo soccombenza;
per questi motivi,
visti gli art. 26, 31, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster