AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
53.1999.4
Data decisione, Autorità:
12.01.2000, TRAM
Incarto n.
53.1999.00004
Lugano
12 gennaio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione (ricorso) 22 settembre 1998
di
rappr. da: __________
contro lo
Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;
chiedente
la concessione dell'assegno per figli in formazione
per la figlia __________ a far tempo dal 1. gennaio 1998;
richiamata la decisione 14 dicembre 1999 con cui il
Consiglio di Stato ha trasmesso il ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo;
vista la risposta 23 marzo 1999 del convenuto (Sezione
delle risorse);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. All'inizio
del 1998, , dipendente dell' ha chiesto all'Ufficio
stipendi ed assicurazioni (USA) l'erogazione dell'assegno per figli in
formazione per la figlia __________, nata il __________, iscritta alla facoltà
di scienze dell'educazione dell'Università __________ di Milano.
Il 30 giugno 1998 l'USA ha respinto la
domanda, allegando che l'art. 21 lett. a della vigente legge sugli assegni di
famiglia (LAF 1996) subordina il diritto all'assegno alla condizione che la formazione
abbia luogo in Svizzera.
B. Contro
questa decisione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, sollecitando
il riconoscimento del diritto all'assegno. A sostegno della richiesta, l'insorgente
si è limitato a richiamare l'art. 14 cpv. 2 LStip.
All'accoglimento del ricorso si è opposta la
Sezione delle risorse umane (SRU) del Dipartimento delle finanze e
dell'economia, eccependone la tempestività ed obiettando che l'art. 14 cpv. 2
LStip dev'essere interpretato alla luce dell'art. 21 lett. a LAF 1996.
Con decisione 14 dicembre 1999 il Consiglio
di Stato ha trasmesso l'impugnativa al Tribunale cantonale amministrativo per
competenza, ritenendola implicitamente irricevibile in quanto tale ed
ipotizzando che potesse essere considerata proponibile come petizione.
Considerato, in
diritto
-
Il ricorso
inoltrato da __________ al Consiglio di Stato è di principio ricevibile come
azione diretta al Tribunale cantonale amministrativo, fondata sull'art. 68
LOrd, che devolve a questo tribunale la competenza a statuire quale istanza
unica sulle contestazioni fra lo Stato ed i suoi dipendenti per pretese di
natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego. L'attore è infatti un dipendente
cantonale e la contestazione ha per oggetto una pretesa pecuniaria derivante
dal rapporto d'impiego. Vertendo esclusivamente su questioni di diritto, la
contestazione può essere risolta sulla base degli atti senza istruttoria.
-
2.1.
L'art. 14 cpv. 1 LStip, nella versione del 24 novembre 1987 (LStip 1987; BU
1987, 379), stabiliva che i dipendenti dello Stato avevano diritto
all'indennità annua fissata dalla legge cantonale sugli assegni familiari ai salariati
(LAF).
A quell'epoca era in vigore la legge
cantonale sugli assegni familiari ai salariati del 24 settembre 1959 (LAF 1959;
BU 1959, 221 seg.), che all'art. 14 cpv. 3 concedeva ai salariati un assegno
per i figli di età inferiore a vent'anni che assolvevano un tirocinio e erano
agli studi. Il diritto all'assegno sancito da quest'ultima disposizione
sussisteva indipendentemente dal luogo in cui veniva svolta la formazione. Era
quindi dato anche ai salariati con figli che studiavano all'estero.
L'art. 14 cpv. 2 LStip stabiliva inoltre che
il diritto all'indennità poteva esser fatto valere, in deroga alla LAF, sino al
compimento del venticinquesimo anno d'età per i figli all'apprendistato o agli
studi. I dipendenti dello Stato godevano quindi di un privilegio che dava loro
diritto all'indennità per figli in formazione fino al compimento del venticinquesimo
anno. La nozione di "figli all'apprendistato o agli studi", su
cui si fonda tale norma, coincideva con quella di figli che "assolvono
un tirocinio o sono agli studi", di cui all'art. 14 cpv. 3 LAF 1996.
Non ponendo quest'ultima disposizione alcun limite riferito al luogo di
formazione, il privilegio era accordato anche nel caso in cui i figli
studiavano all'estero.
2.2. A partire dal 1. gennaio 1997 è
progressivamente entrata in in vigore la legge sugli assegni di famiglia
dell'11 giugno 1996 (LAF 1996; RL 6.4.1.1.), che ha abrogato la LAF 1959 (art.
75 LAF 1996). Questa nuova legge concede fra l'altro un assegno per giovani in
formazione ai salariati con figli che hanno compiuto i quindici anni e seguono
una formazione in Svizzera (art. 21 lett. a LAF 1996); assegno, che è erogato
fino alla fine della formazione, ma al più tardi fino alla fine del mese in cui
il figlio compie i vent'anni (art. 22 cpv. 3 LAF 1996).
Il vincolo di natura territoriale, che
subordina il diritto all'assegno per i figli in formazione alla condizione che
quest'ultima abbia luogo in Svizzera, è stato introdotto allo scopo di
contenere i costi di questa prestazione sociale.
2.3. La LAF 1996 ha adeguato l'art. 14 cpv.
1 LStip, disponendo che i dipendenti dello Stato hanno diritto agli assegni
previsti da tale legge (art. 75 cpv. 4 LAF).
L'art. 14 cpv. 2 LStip non è invece stato
modificato. Esso stabilisce quindi ancora che "in deroga alla LAF, il
diritto all'indennità può essere fatto valere fino al compimento del
venticinquesimo anno di età per i figli all'apprendistato o agli studi".
Le condizioni del privilegio concesso sino a quel momento dall'ordinamento
retributivo cantonale ai dipendenti con figli in formazione di età inferiore ai
venticinque anni sono pertanto rimaste invariate.
- Nel caso
concreto, l'attore chiede che gli venga riconosciuto l'assegno per figli in
formazione per la figlia __________, che frequenta l'Università __________ di Milano.
La domanda è fondata.
A torto lo Stato l'ha respinta allegando che
tale assegno è riconosciuto soltanto ai dipendenti che hanno figli in
formazione in Svizzera. Nel caso di dipendenti dello Stato questo limite territoriale
non trova applicazione, poiché l'art. 14 cpv. 2 LStip riconosce tuttora un
diritto all'assegno per figli agli studi o all'apprendistato più esteso di
quello previsto dall'art. 21 lett. a LAF 1996.
Se intendeva circoscrivere all'estensione
temporale la deroga alla LAF sancita dall'art. 14 cpv. 2 LStip a favore dei
dipendenti dello Stato, in modo da assoggettare il diritto all'assegno per
figli in formazione al vincolo territoriale introdotto dall'art. 21 lett. a
LStip, il legislatore non avrebbe dovuto limitarsi ad adeguare l'art. 14 cpv. 1
LStip, ma avrebbe dovuto modificare anche il capoverso seguente, sopprimendo la
condizione che subordina tale diritto al semplice fatto di avere figli "all'apprendistato
o agli studi". Omettendo di modificare l'art. 14 cpv. 2 LStip in modo
da subordinare il diritto all'assegno per figli in formazione alla condizione
che quest'ultima avesse luogo in Svizzera, il legislatore ha implicitamente
mantenuto l'ordinamento previgente, che in deroga alla LAF riconosceva ai
dipendenti statali questo privilegio all'unica condizione che i figli fossero
all'apprendistato o agli studi.
- In esito
alle considerazioni che precedono, la petizione va quindi accolta, riconoscendo
all'attore il diritto all'assegno per figli in formazione per la figlia
__________ a partire dal 1. gennaio 1998, sino alla fine degli studi, ma al più
tardi sino alla fine del mese in cui ha compiuto venticinque anni.
Dato l'esito si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 69 LOrd; 21 LAF 1996; 14 LAF 1959;
14 LStip; 71 - 74 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- La
petizione è accolta.
§
Di conseguenza, lo Stato è condannato a versare all'attore
l'assegno per figli in formazione per la figlia __________ a partire dal 1.
gennaio 1998 sino al termine degli studi, ma al più tardi
sino alla fine di ottobre del 1999.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster