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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.220
Data decisione, Autorità:
13.08.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. parte lesa quale istante
Incarto n.
60.2007.220
Lugano
13 agosto
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di 1/6.6.2007
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendete ad ottenere l’accesso agli atti
dell’inc. __________;
ritenuto che l’istanza è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera in data 5/6.6.2007 preavvisandola favorevolmente;
ritenuto che dalle informazioni fornite, __________
è deceduto in data __________, e non si giustifica di notificare ulteriormente
la richiesta, dato il pacifico interesse dell’istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
In data
__________, a seguito di un incidente stradale intervenuto in territorio di __________,
l’autovettura guidata da __________ ha urtato quella condotta da __________,
sulla quale l’istante era passeggero (vedi rapporto di constatazione del __________).
-
Con la
presente richiesta, il patrocinatore dell’istante chiede l’accesso agli atti
dell’incarto relativo all’incidente surriferito. Il procuratore pubblico ha
preavvisato favorevolmente la richiesta.
-
L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
-
Nel
presente caso l’istante era passeggero dell’auto coinvolta nell’incidente
all’origine del procedimento penale. È dunque pacificamente dato un interesse
giuridico dell’istante a conoscere gli atti del procedimento penale relativi a
tale incidente.
-
L’istanza
è accolta. Il patrocinatore dell’istante potrà esaminare gli atti del procedimento
penale presso la cancelleria di questa Camera.
-
Considerata
la particolare situazione, si rinuncia a tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
-
L’istanza è
accolta.
-
Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
-
Rimedi di
diritto:
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro
il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non
sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è
ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
- Intimazione:
- (per sé e per
);
- sede (rif. inc.
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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