AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.388
Data decisione, Autorità:
12.10.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già parte quale istante
Incarto n.
60.2007.388
Lugano
12 ottobre
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20.9/8.10.2007
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di un rapporto
e di un verbale di polizia relativi ad un incendio del __________;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera in data 5/8.10.2007, unitamente ad uno scritto che la preavvisa
favorevolmente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
In data
__________, in territorio di __________, zona __________, è andato in fiamme un
rustico di proprietà dell’istante. A seguito di tale evento, il Ministero pubblico
ha aperto un procedimento, nel contesto del quale è stato sentito dalla polizia
il qui istante. Il procedimento è poi stato abbandonato (ABB __________).
-
Con la
presente richiesta, l’istante chiede di ricevere copia del verbale a suo tempo
redatto in relazione al procedimento. Il Ministero pubblico ha preavvisato
favorevolmente la richiesta.
-
L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
-
Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte al procedimento nel frattempo
terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP, come
ricordano i lavori preparatori (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano sempre i lavori preparatori, dopo la conclusione del procedimento,
per le ex parti l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
-
Nel
presente caso l’istanza può senz’altro essere accolta. Fotocopia del rapporto
di polizia e del verbale del 19.9.1992 è allegata alla copia della presente
decisione destinata all’istante.
-
Dati il
caso particolare ed il tempo trascorso, non si prelevano tassa di giustizia e
spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
-
L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
-
Non si prelevano
tassa di giustizia e spese.
-
Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
- Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster