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Numero d'incarto:
72.2004.56
Data decisione, Autorità:
01.02.2006, PENAL
Titolo:
Autodenuncia per aver accompagnato terzi con la propria automobile ad acquistare e vendere cocaina e per aver messo a disposizione il proprio appartamento per attività di spaccio
Incarto n.
72.2004.56
Lugano,
1 febbraio 2006/ep
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Giovanna Roggero-Will
Segretaria:
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
prevenuto colpevole di:
- infrazione
aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, in parte per complicità
siccome
sapeva o doveva presumere che l’infrazione si riferiva ad un quantitativo di
stupefacenti che poteva mettere in pericolo la salute di parecchie persone
per
avere, senza essere autorizzato,
a) nel periodo
marzo/giugno 2003,
in tre
diverse occasioni, accompagnando con la propria automobile il cittadino
algerino __________ da Lugano a Zurigo dove questi procedeva ogni volta
all’acquisto di grammi 100/150 di cocaina, destinati alla vendita;
in una
decina di occasioni accompagnando con la propria autovettura lo stesso __________
da Lugano a Campione d’Italia dove questi vendeva a clienti del posto 10 grammi
di cocaina ogni volta per un totale di circa 100 grammi;
tra il
mese di marzo ed il mese di maggio 2003 mettendo a disposizione di __________
il proprio appartamento situato in via __________ a __________ -__________ sapendo
che questi lo utilizzava per vendere cocaina, ciò che ha fatto piazzando
sostanza per un quantitativo complessivo di circa grammi 1000,
aiutato
intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto;
b) in
occasione delle tre trasferte a Zurigo con __________, (cfr. sopra sub. 1)
rientrando in Ticino alla guida della propria autovettura, trasportato un
quantitativo complessivo grammi 300/450 di cocaina (acquistati dallo stesso __________)
e ricevendo in compenso per il servizio offerto due volte fr. 400.- ed in
un’occasione 3 grammi di cocaina;
- contravvenzione
alla Legge federale sugli stupefacenti
per
avere,
dal 1.
ottobre 2002 al 13 giugno 2003,
a Lugano
e altre località, senza essere autorizzato, acquistato quindi consumato personalmente
un quantitativo imprecisato di cocaina ma almeno grammi 30;
fatti
avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati
previsti dagli art. 19 cifra 2 LS in parte in rel. con art. 25 CP; art. 19a
LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 66/2004 del 2 giugno 2004, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1 .
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.15 alle ore 15.45.
D'accordo il
procuratore, viene stralciata dall'atto di accusa la prima fattispecie di cui
al punto 1 lett. a) dell'atto di accusa concernente i tre viaggi a Zurigo,
assorbita interamente da quella di cui al punto 1 lett. b).
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale,
confermato l'atto di accusa ad eccezione di quanto corretto in aula dalla
presidente e ritenuti il sincero pentimento e la collaborazione dimostrati
dall'accusato autodenunciandosi, conclude chiedendo che il medesimo sia
condannato ad una pena di 6 (sei) mesi di detenzione. Non si oppone alla
concessione della sospensione condizionale.
§ Il Difensore, il quale evidenzia il coraggio, raro,
dimostrato dal suo assistito di rompere l'omertà legata al traffico degli
stupefacenti - ciò che lo rende persona proba e lodevole - e ripercorre
brevemente i fatti ponendo in risalto la personalità fragile del suo assistito
che nella vicenda ha avuto un ruolo "ancillare e servile" rispetto al
correo __________. Postula l'applicazione dell'attenuante del sincero
pentimento ex art. 64 CP e della scemata responsabilità e, per permettere la
cancellazione anticipata dell'iscrizione della condanna dal casellario
giudiziale per l'adempimento delle condizioni poste dall'art. 27 lett. a della
Legge sugli esercizi pubblici, conclude chiedendo che il suo assistito sia
condannato alla pena dell'arresto di 3 mesi, da porsi al beneficio della sospensione
condizionale per 2 anni.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti:
A. AC 1
- E’ autore
colpevole di
1.1. Infrazione
alla LStup, in parte per complicità
per avere, senza essere autorizzato,
1.1.1. nel periodo marzo/giugno 2003, in una decina di occasioni,
accompagnato con la propria autovettura lo stesso __________ da Lugano a
Campione d’Italia dove questi vendeva a clienti del posto 10 grammi di cocaina
ogni volta per un totale di circa 100 grammi; intenzionalmente aiutato altri a
commettere un crimine o un delitto;
1.1.2. tra il mese di marzo ed il mese di
maggio 2003 messo a disposizione di __________ il proprio appartamento a __________
-__________ sapendo che questi
lo utilizzava per vendere cocaina, ciò che ha fatto piazzando sostanza per un
quantitativo complessivo di circa grammi 1000, intenzionalmente aiutato altri a
commettere un crimine o un delitto;
1.1.3. in occasione
delle tre trasferte a Zurigo con __________ di cui sub. 1.1.1. rientrando in
Ticino alla guida della propria autovettura, trasportato un quantitativo
complessivo di grammi 300/450 di cocaina (acquistati dallo stesso __________) e
ricevendo un compenso di due volte fr. 400.- e, in un'occasione, di 3 grammi di
cocaina;
1.1.1.1. trattasi di
infrazione aggravata siccome sapeva o doveva presumere essere riferita ad un quantitativo di
stupefacenti tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone;
1.2. contravvenzione
alla LStup
per
avere, senza essere autorizzato, dal 1. ottobre 2002 al 13 giugno 2003, a
Lugano e altre località, acquistato quindi consumato almeno 30 grammi di
cocaina;
e meglio
come descritto dall’atto di accusa?
-
Ha agito in stato di scemata responsabilità?
-
Può
beneficiare dell’attenuante del sincero pentimento?
-
Può beneficiare della sospensione condizionale della pena
privativa della libertà?
-
Deve
subire la confisca di 52.61 grammi di cocaina?
Preso
atto che avvalendosi dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla
motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti e parzialmente affermativamente al quesito n. 1.2;
visti gli art. 11, 18, 25,
36, 41, 58, 63, 64, 65, 66, 68, 80, 109 CP;
19 n. 1 e
2 e 19a LStup;
9 segg.
CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
- AC 1 è
autore colpevole di
1.1. infrazione
aggravata alla LStup, in parte per complicità
siccome sapeva o
doveva presumere essere riferita ad un quantitativo di stupefacenti tale da
mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere
autorizzato,
1.1.1. nel periodo marzo/giugno 2003, in tre occasioni; accompagnando con
la propria automobile __________ da Lugano a Zurigo e ritorno trasportato un
quantitativo complessivo di almeno 300 grammi di cocaina, sostanza acquistata
da quest'ultimo;
1.1.2. nel periodo marzo/giugno 2003, in una decina di occasioni,
accompagnando con la propria autovettura lo stesso __________ da Lugano a
Campione d’Italia dove questi vendeva a clienti del posto 10 grammi di cocaina
ogni volta per un totale di circa 100 grammi, intenzionalmente aiutato altri a
commettere un crimine o un delitto;
1.1.3. tra il mese di marzo ed il mese di maggio 2003 mettendo a
disposizione di __________ il proprio appartamento a __________ -__________ sapendo che questi lo utilizzava per vendere
cocaina, ciò che ha fatto piazzando sostanza per un quantitativo complessivo di
circa grammi 1000, intenzionalmente aiutato altri a commettere un crimine o un
delitto;
1.2. contravvenzione alla LStup
per
avere, senza essere autorizzato, dal 1. febbraio 2003 al 13 giugno 2003, a
Lugano e altre località, acquistato quindi consumato un imprecisato
quantitativo di cocaina;
e meglio
come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.
-
AC 1 è
prosciolto dall'accusa di contravvenzione alla LStup per il periodo dal
-
ottobre 2002 al 1. febbraio 2003.
-
Di
conseguenza AC 1, avendo dimostrato sincero pentimento e avendo agito in stato
di scemata responsabilità è condannato:
3.1. alla pena di
3 (tre) mesi di detenzione;
3.2. al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali.
-
L’esecuzione
della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un
periodo di prova di 2 (due) anni.
-
È ordinata
la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro.
-
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 100.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 350.--
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Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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