Fraud and forged cheque: conviction and asset allocation

72.2006.157Other CourtDec 14, 2007Convicted

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Omnilex summary

The Lugano Court of Assise Correzionali convicted AC 1 of fraud and forgery in documents for presenting a counterfeit EUR 320,000 cheque to bank officials and extracting funds and benefits from the resulting banking transactions. The court rejected the defense version that the cheque and underlying commercial transaction were genuine. It imposed a 13-month custodial sentence with conditional suspension and a two-year probation period. PC 1 was awarded CHF 533,888 plus interest and CHF 5,000 legal costs, while any further civil claims were referred to the civil courts. The seized balance on AC 1’s bank relation was assigned to PC 1, after deduction of court fees and costs.

Omnilex headnote

Art. 146 and 251 CP; astute deception by handing over a counterfeit cheque to bank officials constitutes fraud and use of a false document when the drawer presents the instrument as genuine to procure an unlawful benefit. Conditional suspension of the custodial sentence may be granted where the statutory requirements are met; civil claims may be admitted in the criminal judgment and the seized balance assigned to the injured party under Art. 70 CP, subject to deduction of costs and fees. Further damages claims not resolved in the criminal proceeding are to be relegated to the civil forum.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 72.2006.157

Data decisione, Autorità: 14.12.2007, PENAL

Titolo: Truffa - falsità in documenti (consegna di un assegno contraffatto a funzionari di banca)

Incarto n. 72.2006.157

Lugano, 14 dicembre 2007/nh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Mauro Ermani

Segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1 e domiciliato a

prevenuto colpevole di:

  1. truffa

per avere

a __________, nonché in altre località all’estero,

nel periodo marzo-maggio 2005

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

ingannato con astuzia persone, affermando cose false o sottacendo cose vere, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli del patrimonio proprio o altrui,

e meglio per avere

dopo aver aperto una relazione bancaria a lui intestata presso il PC 2,

ingannato con astuzia i funzionari della Banca, consegnando loro per la messa all’incasso un assegno contraffatto di EUR 320'000, apparentemente emesso dalla PC 1 all’ordine di AC 1,

asserendo contrariamente al vero che lo stesso gli era stato consegnato dal sedicente __________ a pagamento di una partita di magliette che la sua ditta individuale __________ di AC 1 avrebbe fornito alla ditta dell’acquirente (__________), fornitura in realtà mai avvenuta e acquirente risultato in realtà inesistente,

inducendo in tal modo detti funzionari a pregiudicare il patrimonio di terzi, segnatamente della PC 1:

  • incassando il controvalore dell’assegno e accreditandolo sulla relazione bancaria dell’accusato, con contestuale addebito di un conto intestato alla PC 1 presso __________,

  • consegnando all’accusato l’importo di EUR 120'300 in data 25.04.2005, denaro che a dire dell’interessato serviva al pagamento del proprio fornitore __________, ditta risultata in realtà inesistente, nonché

  • consegnando all’accusato una carta di debito ____, di cui l’interessato ha fatto uso, addebitando la propria relazione di complessivi EUR 2'053.72 nel periodo 29.04.05-02.05.2005;

  1. falsità in documenti

per avere

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub 1,

al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona e di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

fatto uso a scopo d’inganno di un documento falso,

e meglio per avere

consegnato ai funzionari del PC 2, affinché venisse posto all’incasso, un assegno contraffatto di EUR 320'000.-, apparentemente emesso dalla PC 1 all’ordine di AC 1;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 146 cpv. 1 CP, art. 251 cifra 1 CP; richiamato l’art. 68 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 152/2006 del 18 dicembre 2006, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1. § L'avv. RC 2, in rappresentanza della parte civile PC 3. § L'avv. __________, in rappresentanza della parte civile PC 1. § __________, in rappresentanza della parte civile PC 2.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 17:25.

Il Presidente notifica all'imputato l'accusa di falsità in documenti:

"per avere il 4 agosto 2005 al fine di procacciarsi un vantaggio processuale, fatto uso di un documento falso e meglio di una dichiarazione 2 agosto 2005 di tale __________, attestante la consegna di 150'235 magliette, persona e ditta risultate inesistenti"

Richiamato l'art. 250 CPP, il Presidente chiede alla difesa se rinuncia al rimando.

La difesa dichiara di non rinunciare al rimando.

Il Presidente invita il procuratore pubblico a verificare se in relazione alla produzione di tale scritto vi siano state commissioni di eventuali reati di azione pubblica.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale conferma, sia in fatto sia in diritto, i due capi d'imputazione di cui all'atto di accusa, evidenziando tra l'altro che i funzionari del PC 2 sono stati ingannati, richiamando contestualmente due sentenze della Corte delle assise correzionali e una sentenza del Tribunale federale (DTF 122 IV 246). Circa la commisurazione della pena evidenzia il comportamento assunto dall'accusato, la sua colpa che è abbastanza grave considerato anche l'ammontare in gioco e l'assenza di collaborazione da parte sua, non avendo prodotto alcun documento veritiero per corroborare la sua tesi che del resto non trova alcun riscontro oggettivo negli atti. Conclude, confermato integralmente l'atto di accusa, chiedendo che l'accusato venga condannato ad una pena detentiva di 14 mesi da porsi al beneficio della sospensione condizionale con un periodo di prova di due anni e al risarcimento almeno dell'importo prelevato, ossia Euro 122'353.72 a favore della PC 1. Per le ulteriori pretese civili rinvia a quanto verrà esposto dai rispettivi patrocinatori. Postula la restituzione dell'importo di cui alla relazione bancaria intestata all'accusato a favore di PC 1, rimettendosi al giudizio del Presidente per le modalità di dissequestro.

§ L'avv. RC 1, rappresentante della PC PC 1, il quale evidenzia in particolare che l'incasso di un assegno è un'operazione abituale e quotidiana per le banche e di principio trattasi di una verifica di apparenza. Ritiene che la versione dell'accusato poteva a prima vista apparire plausibile, ma in un secondo tempo si è rivelata puramente fantasiosa. Illustra poi nel dettaglio l'oggettiva falsità dell'assegno e i fatti accaduti, ritenendo che entrambi i reati indicati nell'atto di accusa sono adempiuti. Conclude chiedendo che venga accolta la sua istanza 14.12.2007 (doc. dib. 4), ossia l'importo di CHF 533'888.-- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno e CHF 17'866.30.-- oltre interessi per spese di patrocinio, postulando parimenti che l'importo sequestrato, in applicazione dell'art. 70 cpv. 1 ultima frase CP, venga assegnato alla sua assistita; in via subordinata, previa confisca e contro cessione allo Stato di una quota di credito equivalente giusta l'art. 73 cpv. 1 CP.

§ __________, rappresentante della PC PC 2, il quale si associa alla pubblica accusa per quanto attiene alla colpabilità dell'accusato, evidenziando in particolare che la tesi del procuratore pubblico trova conferma negli atti, mentre per quanto attiene alla versione fornita dall'accusato non vi una benché minima prova oggettiva, rilevando altresì che non è dato a sapere qual è stato il destino dell'importo prelevato e che il PC 2 era disposto a liberare l'importo a favore di PC 1, ma l'imputato si è opposto. Conclude chiedendo, a titolo di risarcimento danno, l'importo di CHF 24'750.-- per le spese di patrocinio relative alla causa pendente in Italia (doc. TPC 6). Non si oppone all'assegnazione dell'importo a favore della PC 1, dedotte le spese indicate nella sua richiesta di risarcimento.

§ L'avv. RC 2, rappresentante della PC PC 3, il quale si associa alla pubblica accusa per quanto attiene alla colpabilità dell'accusato e a quanto esposto dall'avv. RC 1. Conclude chiedendo che l'importo venga attribuito nella forma richiesta dall'avv. RC 1 a favore della PC 1, in deduzione delle pretese nelle cause civili attualmente pendenti.

§ Il Difensore, che illustra il ruolo assunto dai tre istituti bancari e dal suo assistito, contestando parimenti che l'assegno in questione sia un documento falso e che il suo assistito abbia agito con inganno astuto, il quale ha del resto incassato solo una parte dell'importo, ciò che dimostra la sua totale trasparenza. Postula altresì la reiezione delle pretese formulate dal PC 2 e dalla PC 1, non essendo giustificate, rilevando che il terzo istituto bancario non ha formalmente presentato una richiesta di risarcimento. Conclude chiedendo l'assoluzione dal reato di truffa e di falsità in documenti; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si dovesse giungere ad un giudizio di condanna, che la pena venga stabilita in aliquote giornaliere.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

  1. è autore colpevole di:

1.1. truffa

per avere,

nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di maggio 2005, a __________, nonché in altre località all’estero,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

ingannato con astuzia persone, affermando cose false o sottacendo cose vere, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli del patrimonio proprio o altrui,

e meglio per avere

dopo aver aperto una relazione bancaria a lui intestata presso il PC 2, ingannato con astuzia i funzionari della Banca, consegnando loro per la messa all’incasso un assegno contraffatto di Euro 320'000.-, apparentemente emesso dalla PC 1 all’ordine di AC 1, asserendo contrariamente al vero che lo stesso gli era stato consegnato dal sedicente __________ a pagamento di una partita di magliette che la sua ditta individuale __________ di AC 1 avrebbe fornito alla ditta dell’acquirente (__________), fornitura in realtà mai avvenuta e acquirente risultato in realtà inesistente, inducendo in tal modo detti funzionari a pregiudicare il patrimonio di terzi, segnatamente della PC 1:

  • incassando il controvalore dell’assegno e accreditandolo sulla relazione bancaria dell’accusato, con contestuale addebito di un conto intestato alla PC 1 presso __________,

  • consegnando all’accusato l’importo di Euro 120'300.- in data 25.4.2005, denaro che a dire dell’interessato serviva al pagamento del proprio fornitore __________, ditta risultata in realtà inesistente, nonché

  • consegnando all’accusato una carta di debito Maestro, di cui l’interessato ha fatto uso, addebitando la propria relazione di complessivi Euro 2'053.72 nel periodo 29.4.2005-2.5.2005;

1.2. falsità in documenti

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1 dell'atto di accusa, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona e di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

fatto uso a scopo d’inganno di un documento falso,

e meglio

per avere consegnato ai funzionari del PC 2, affinché venisse posto all’incasso, un assegno contraffatto di Euro 320'000.-, apparentemente emesso dalla PC 1 all’ordine di AC 1;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

  1. può beneficiare della sospensione condizionale e se sì, in quale misura?

  2. deve un risarcimento, e se sì in quale misura, alle seguenti parti civili:

3.1. PC 1?

3.2. PC 2?

4.1. deve essere ordinata l'assegnazione alla parte civile PC 1, del saldo di Euro 198'354.-- (stato all'8.12.2006) della relazione no. intestata a AC 1 presso PC 2?

4.2. deve essere ordinata la confisca con la relativa attribuzione alla PC 1 della relazione no. intestata a AC 1 (saldo di Euro 198'354.-- all'8.12.2006) presso PC 2?

4.3. deve essere dedotta la pretesa del PC 2, dal saldo di cui al punto 4.1, rispettivamente 4.2?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno che parzialmente affermativamente al quesito no. 4.1, negativamente ai quesiti no. 3.2., 4.2. e 4.3.,

visti gli art. 12, 40, 42, 43, 44, 47, 51, 69, 70, 73, 146 e 251 CP;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

  1. AC 1 è autore colpevole di:

1.1. truffa

per avere,

nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di maggio 2005, a __________, nonché in altre località all’estero,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

ingannato con astuzia persone, affermando cose false o sottacendo cose vere, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli del patrimonio proprio o altrui,

e meglio per avere

dopo aver aperto una relazione bancaria a lui intestata presso il PC 2, ingannato con astuzia i funzionari della Banca, consegnando loro per la messa all’incasso un assegno contraffatto di Euro 320'000.-, apparentemente emesso dalla PC 1 all’ordine di AC 1, asserendo contrariamente al vero che lo stesso gli era stato consegnato dal sedicente __________ a pagamento di una partita di magliette che la sua ditta individuale __________ di AC 1 avrebbe fornito alla ditta dell’acquirente (__________), fornitura in realtà mai avvenuta e acquirente risultato in realtà inesistente, inducendo in tal modo detti funzionari a pregiudicare il patrimonio di terzi, segnatamente della PC 1:

  • incassando il controvalore dell’assegno e accreditandolo sulla relazione bancaria dell’accusato, con contestuale addebito di un conto intestato alla PC 1 presso __________, e ora PC 3;

  • consegnando all’accusato l’importo di Euro 120'300.- in data 25.4.2005, denaro che a dire dell’interessato serviva al pagamento del proprio fornitore __________, ditta risultata in realtà inesistente, nonché

  • consegnando all’accusato una carta di debito Maestro, di cui l’interessato ha fatto uso, addebitando la propria relazione di complessivi Euro 2'053.72 nel periodo 29.4.2005-2.5.2005;

1.2. falsità in documenti

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1 dell'atto di accusa, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona e di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

fatto uso a scopo d’inganno di un documento falso,

e meglio

per avere consegnato ai funzionari del PC 2, affinché venisse posto all’incasso, un assegno contraffatto di Euro 320'000.-, apparentemente emesso dalla PC 1 all’ordine di AC 1,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

  1. Di conseguenza, AC 1 è condannato:

2.1. alla pena detentiva di 13 (tredici) mesi;

2.2. a versare alla PC PC 1 l’importo di fr. 533'888.-- oltre interessi al 5% dal 22.4.2005 oltre a CHF 5'000.-- (cinquemila) quale copertura delle spese legali;

2.3. al pagamento delle tasse di giustizia di CHF 500.-- (cinquecento) e delle spese processuali.

  1. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.

  2. Per ogni ulteriore ragione creditoria le parti civili sono rinviate al foro civile.

  3. È ordinata l'assegnazione alla parte civile PC 1, del saldo di Euro 206'460.-- (stato all'12.12.2007; doc. TPC 5) della relazione no. intestata a AC 1, presso PC 2, dedotte la tassa di giustizia e le spese processuali che vengono attribuite allo Stato.

Intimazione a:

terzi implicati

  1. PC 1
  2. PC 2
  3. PC 3

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 750.--

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Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

fraudforgerycounterfeit chequebank deceptionconditional suspensioncivil claimasset forfeitureseized balancecriminal sentence

Yes. He deceived bank employees with astute false statements and a counterfeit cheque, causing patrimonial harm to third parties.

The bank officials relied on a deceptive story about payment for a shirt delivery that never occurred; the delivery and buyer were fictitious, and the cheque was counterfeit.

Yes. He used a forged cheque to mislead the bank into cashing it.

Handing over the counterfeit cheque for encashment constituted use of a false document for deception and profit.

Yes. The custodial sentence was suspended and a two-year probation period imposed.

The court granted conditional suspension on the sentence fixed by the court.

Yes, to the amount of CHF 533,888 plus interest and CHF 5,000 legal costs.

The civil claim of PC 1 was admitted in the stated amount and linked to the fraudulent conduct.

No. Any further civil claims were referred to the civil courts.

The court did not uphold the separate damages claim of PC 2 in the criminal judgment.

Yes, the remaining balance was assigned to PC 1 after deduction of court fees and costs.

The court ordered transfer of the seized account balance to the civil party PC 1, less costs allocated to the State.

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