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Numero d'incarto:
80.1995.130
Data decisione, Autorità:
11.09.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00130
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 30 giugno 1995
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ contesta da un lato il reddito della
sostanza, espostogli dall' Ufficio di tassazione in fr. 2'203.-- di media annua
e che invece sarebbe di soli fr. 1'885.--, come pure l'importo della deduzione
per spese di manutenzione della propria abitazione, che sarebbe da definire
nella misura del 25%, cioè in fr. 650.-- e non in quella ridotta del 15%, cioè
in fr. 390.--. A questo proposito sostiene che i lavori effettuati nella casa
di __________, di cui è comproprietario al 50%, non sono tali da poter essere
considerati una riattazione completa e quindi da consentire di equiparare
l'abitazione a una nuova abitazione. Molti sarebbero ancora i lavori che
rimangono da eseguire.
-
Per meglio chiarire
gli aspetti controversi, segnatamente la natura e l'entità dei lavori
nell'abitazione di __________, le parti sono state convocate in contraddittorio
dal presidente della Camera.
In occasione dell'udienza
del 23 agosto 1995, dopo aver verificato i redditi dichiarati nell'elenco
titoli ed aver sentito le spiegazioni del ricorrente in merito ai lavori effettuati
nella propria abitazione, su proposta del presidente della Camera si è convenuto
di aumentare la deduzione per spese di mantenzione dal 15% al 25%, vale a dire
da fr. 390.-- a fr. 650.-- e di confermare il reddito dei titoli in quanto
conforme a quanto risulta dall'elenco.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di conseguenza, la
decisione su reclamo del 12 giugno 1995 è riformata nel senso che la deduzione
dal reddito della sostanza per spese di manutenzione è aumentata da fr. 390.--
a fr. 650.--. Per il resto la decisione é confermata.
§§ Gli atti del procedimento
vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi
conteggi.
-
Non si prelevano spese né
tassa di giustizia.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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