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Numero d'incarto:
80.1995.134
Data decisione, Autorità:
27.10.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00134
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 7 luglio 1995
in
materia di: IC 89/90 int.
presentato
da:
e __________ , __________
__________ -,
rappr.
da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ trasferiva il proprio domicilio nel Cantone Ticino il 1° aprile
1989, pur continuando a lavorare a __________ presso il medesimo datore di
lavoro. L'Ufficio di tassazione allestiva pertanto una tassazione per inizio
dell'assoggettamento illimitato nel Cantone con effetto da quella data. Ai fini
dell'IC il reddito del lavoro veniva stabilito prendendo come base i redditi
conseguiti a partire da quel momento e, meglio, negli anni 1989-90 (cfr. notifica
della tassazione dell'11 aprile 1994).
Il contribuente reclamava
in tempo utile, chiedendo che il reddito del lavoro venisse fissato in base ai
redditi conseguiti negli anni 1987-88.
L'Ufficio di tassazione
respingeva il con decisione del 12 giugno 1995, con particolare riferimento
alla sentenza di questa Camera n. - del 23 giugno 1994 in
re Ba.
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________, assistito dalla __________
__________, chiede nuovamente che il reddito del lavoro sia stabilito in base
al reddito conseguito negli anni 1987/88. L'applicazione retroattiva di questa
Camera non sarebbe corretta.
All'udienza del 12 ottobre
1995 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni, illustrandole
ulteriormente.
- Di regola l'imposta
sul reddito è calcolata sul reddito medio annuo dei due anni che precedono il
periodo fiscale (cfr. art. 95 cpv. 1 LT). All'inizio dell'assoggettamento il
reddito è tuttavia determinato, tanto per il periodo fiscale in corso che per
quello successivo, sulla base del reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
e durante almeno un anno, riportato a dodici mesi (cfr. art. 96 cpv. 1 LT).
In linea di principio non
è quindi consentito imporre il contribuente venuto a stabilirsi in Ticino in
base al reddito da lui realizzato durante un periodo anteriore nel cantone in
cui aveva il domicilio precedente (cfr. RTT 1980 p. 378 s.; Höhn,
Steuerrecht, VII ediz. Berna 1993, p. 317 s.; DTF 94 I 146). Dal
profilo del diritto fiscale intercantonale non è infatti consentito che un
cantone colpisca il reddito conseguito da un contribuente quando era ancora
domiciliato nell'altro cantone, poiché il diritto fiscale di quest'ultimo
cantone colpisce il reddito personale e la sostanza del contribuente fino a
quando questi sottostà alla sua sovranità fiscale. Di converso il nuovo
cantone, alla cui sovranità fiscale il contribuente soggiace, non può colpire
un reddito conseguito dal contribuente prima di avervi preso domicilio (DTF
50 I 113). Altrimenti detto, la delimitazione dell' oggetto dell'imposizione
non può essere diversa da quella della sovranità fiscale basata sul criterio
temporale.
La giurisprudenza
risalente di questa Camera ha nondimeno ammesso un'eccezione, quando la fonte di
reddito, malgrado il trasferimento del domicilio da un Cantone all'altro, è
rimasta invariata (cfr. RTT 1980 p. 379), fondandosi sulla già
citata sentenza del tribunale federale in DTF 50 I 114. Di regola, l'eccezione
è stata circoscritta agli impiegati e ai funzionari pubblici, segnatamente ai
dipendenti delle PTT, delle FFS e delle dogane, " i quali pur in caso di
trasferimento di domicilio dipendono sempre dallo stesso datore di lavoro (RTT
1980 p. 379).
- Ad un più attento
esame, non si giustifica di mantenere la suddetta eccezione, soprattutto per i
problemi che ne deriverebbero sul piano della parità di trattamento, come ha
avuto modo di decidere questa camera, in un recente giudizio (cfr. CDT
n.108-109 del 23 giugno 1994 in re T. B.).
4.1.
La sentenza del Tribunale
federale (DTF 50 I 110), cui si rifà la giurisprudenza risalente
di questa Camera (RTT 1980 p. 378 s.), trattava del caso di un ex
direttore di banca domiciliato nel Canton __________ che aveva trasferito il
proprio domicilio nel Canton __________, dove aveva cominciato a svolgere
un'attività aziendale. Dopo aver perentoriamente affermato il criterio della
delimitazione temporale tanto per l'assoggettamento alla sovranità fiscale
cantonale quanto per l'oggetto dell'imposizione, il Tribunale federale,
esaminando norme del diritto fiscale zurighese, aveva affermato: «so könnten sie
interkantonal, wenn überhaupt, doch höchstens dann zur Anwendung gebracht werden,
wenn die Steuerquelle am früheren und am Wohnsitz in Zürich die gleiche geblieben
wäre». In altre parole, il Tribunale federale lasciava aperta la questione di
sapere se le norme tributarie zurighesi di quell'epoca consentissero, senza
arbitrio, di fare eccezione alle norme che regolavano l'imposizione in caso
d'inizio dell'assoggettamento di contribuenti provenienti da altri cantoni,
quando la fonte di reddito era rimasta la medesima.
4.2.
Da detta sentenza (DTF
50 I 110) non si può certo ricavare, con la perentorietà affermata dalla CDT
nella sentenza citata in RTT 1980 p. 378 s., l'eccezione a favore
dei pubblici impiegati.
Questa Camera considera
affatto preminente la lettera della norma dell'art. 96 cpv. LT, che per i casi
di inizio dell’assoggettamento prevede chiaramente che il reddito sia
determinato sulla base di quello conseguito dall’inizio
dell’assoggettamento, non lasciando spazio, su questo punto, a interpretazioni
né prevedendo eccezioni di sorta. D'altra parte, laddove il legislatore ha
voluto prevedere delle eccezioni, lo ha fatto espressamente nella legge: si
veda il § 54 cpv. 4 LT-AG, che fa eccezione, in caso d'inizio
dell'assoggettamento, al principio della tassazione sul presente - postnumerando
-, a favore di quello sul passato - praenumerando -, in caso di arrivo
da un altro Cantone, a meno che il contribuente faccia richiesta, prima della
notifica della tassazione, di essere tassato sul presente, perché soluzione a
lui più favorevole (cfr. AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz,
Berna 1991, ad § 54, p. 608 ss.). Le vigenti leggi tributarie zurighese e lucernese
non prevedono invece eccezioni (cfr. Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar
zum Zürcher Steuergesetz, Vol. III, Berna 1969, ad § 57, p. 245 ss.; Fellmann,
Leitsätze zum Luzerner Steuergesetz, ad § 52, p. 189 ss.).
4.3.
D’altra parte questa
Camera, sempre nel citato giudizio (cfr. CDT n.108-109 del 23
giugno 1994 in re T. B.), considerava difficilmente praticabile e foriera di
intollerabile insicurezza la possibilità di ammettere delle eccezioni.
Limitarle, ad esempio, agli impiegati e ai funzionari pubblici di FFS, PTT e
dogane condurrebbe inevitabilmente a discriminare altre categorie di
contribuenti, per le quali il trasferimento del domicilio da un Cantone
all’altro non ha provocato la risoluzione del rapporto di lavoro. Occorrerebbe
d’altra parte determinare in quali casi la continuità del rapporto d’impiego
consenta di fare riferimento, per la determinazione del reddito, a quello
anteriore al trasferimento del domicilio, se sempre e in ogni caso oppure se
unicamente quanto non vi è variazione perlomeno sostanziale. In quest’ultima
ipotesi, occorrerebbe pure chiedersi se, per parità di trattamento, non debba
essere garantita la medesima soluzione anche a chi trasferendo il domicilio da
un Cantone all’altro cambia datore di lavoro ma continua a percepire
praticamente il medesimo reddito e, spingendo il ragionamento alle estreme
conseguenze, se ciò non debba valere anche per gli indipendenti o per chi passa
a un’attività indipendente o viceversa con il trasferimento del domicilio.
- 5.1.
Gli argomenti sollevati
dal ricorrente nel ricorso non possono essere ascoltati, segnatamente
l'argomento secondo cui l'eccezione invocata, di essere imposto anche in caso
d'inizio dell'assoggettamento sui redditi conseguiti nei due anni precedenti, discenderebbe
dalla giurisprudenza del tribunale federale.
5.2.
Le sentenze invocate dal
ricorrente in sede di udienza non autorizzano una simile conclusione.
Un'attenta lettura della sentenza del Tribunale federale del 25 febbraio 1959
in re M.P. non permette certo di affermare che la nostra suprema Corte abbia sancito,
in contrasto con il chiaro testo della norma di legge, che all'inizio dell'assoggettamento
la tassazione vada effettuata in determinati casi, di regola per i dipendenti
delle FFS e delle PTT, secondo il sistema praenumerando, cioè sul
passato, quando la fonte di reddito era rimasta invariata. Si è invece
unicamente limitata ad affermare, esaminando un ricorso di diritto pubblico,
che tale prassi non configurava una disparità di trattamento rispetto al caso
esaminato, di un dipendente del Dipartimento federale delle poste e ferrovie
che era passato alle dipendenze della Ferrovie Regionali __________ con altre e
più elevate funzioni e migliorate condizioni salariali. Nemmeno la sentenza CDT
n. 400 del 16 agosto 1978 in re R.R. consente una diversa soluzione. Conferma
semmai, come l'appena citata STF del 25 febbraio 1959 ed anche la
sentenza CDT n. 301 dell'8 maggio 1967 in RTT 1968
p. 88 s., che la prassi seguita a vantaggio di talune categorie di funzionari
federali era quanto meno opinabile, persino problematica sotto il profilo della
parità di trattamento e foriera di una singolare asimmetria in contrasto con la
lettera della legge in caso d'inizio d'assoggettamento, laddove si circoscriveva
addirittura l'applicazione di tale prassi ai soli casi in cui la soluzione
fosse stata favorevole al contribuente (RTT 1968 p. 89).
5.3.
Non può quindi essere
accolta la censura relativa al divieto della retroattività. Da tutto quanto
precede si è visto che l'eccezione invocata era di fatto sostanzialmente riservata
dalla prassi ai soli funzionari federali e, per altro, solo alle condizioni
opinabili e con gli inconvenienti appena descritti. Neppure è stato possibile a
questa Camera accertare una prassi costante nel senso di quanto preteso nel
ricorso. Ha potuto piuttosto essere accertata una sostanziale difformità di
valutazione, foriera di grande e intollerabile insicurezza del diritto.
5.4.
Né si può affermare che,
nel caso concreto, la fonte di reddito sia rimasta invariata, non appena si
consideri che il salario lordo annuo medio è passato da fr. 164'450.-- nel
biennio 1987/88 a fr. 195'866.-- in quello successivo, con un aumento quindi
che sfiora il 20%.
5.5.
Ne viene, nel caso che ci
occupa, che il reddito del ricorrente deve essere determinato per l’ IC sulla
scorta di quello conseguito dall’inizio dell’ assoggettamento e durante un anno
almeno, riportato a dodici mesi, come stabilito dall'UT nella decisione su
reclamo impugnata in questa sede.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 600.-
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.-
per un totale di fr. 650.-
sono a carico del
ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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