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Numero d'incarto:
80.1995.148
Data decisione, Autorità:
11.09.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00148
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 25 luglio 1995
in
materia di: IC 92
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Il 10 gennaio 1992 i
fratelli __________ e __________ __________ hanno acquistato da __________
__________ il foglio PPP N. __________, quota di 95/1000 del fondo part. n.
__________ di __________, costituendo nel medesimo tempo un diritto di
usufrutto e di abitazione loro vita natural durante a favore dei loro genitori
__________ e __________ __________.
-
Nella tassazione IC
1991-92, valida dal 30 gennaio 1992 al 31 dicembre 1992 l’ Ufficio di
tassazione ha esposto a __________ __________ un reddito della sostanza (valore
locativo) da comunioni ereditarie e indivisioni di fr. 11’153.-- di media annua,
da cui ha dedotto gli interessi passivi in ragione di fr. 1’984.-- di media
annua, tenuto conto della sostanza posta nel cantone e fuori cantone, come pure
le spese di manutenzione in ragione del 15% (cfr. notifica della tassazione del
12 dicembre 1994).
Con tempestivo reclamo del
15 dicembre 1995 __________ e __________ __________ contestavano l’esposizione
del valore locativo nell’importo stabilito dall’ Ufficio di tassazione, argomentando
d’aver ceduto in locazione l’appartamento, gravato da usufrutto e diritto
d’abitazione a loro favore, al figlio __________ per un canone di locazione
annuo di fr. 8’000.--, comprensivo delle spese.
L’ Ufficio di tassazione
invitava pertanto i contribuenti a presentare tra l’altro copia del contratto
di locazione, come pure i conteggi delle spese condominiali sostenute negli
anni 1991 e 1992 e quelli da loro inviati al loro figlio.
Con decisione su reclamo
del 17 luglio 1995 l’UT confermava la precedente notifica di tassazione,
argomentando che la locazione dell’appartamento al figlio a prezzo di favore
costituisce una destinazione volontaria di reddito imponibile e che, d’altra
parte, non è possibile dedurre indiscriminatamente i costi di manutenzione e
che come tali vanno considerati unicamente quelli che riguardano la
conservazione dell’immobile. Non sono quindi deducibili, secondo l’ Ufficio di
tassazione, le spese di riscaldamento e per l’acqua, l’elettricità e la
fognatura, come pure le spese di amministrazione e di portineria.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso i coniugi __________ e __________ __________ chiedono la
riduzione del valore locativo a fr. 8’000.-- lordi di media annua,
richiamandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale relativa alla locazione
a prezzo di favore a famigliari.
-
Giusta l'art. 20
lett. b LT e 21 cpv. 1 b DIFD l'uso da parte del proprietario (o
dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente
imponibile quale reddito della sostanza immobiliare: ad esso viene attribuito
un valore locativo. L'uso di quote di comproprietà, erette in PPP (art. 712
seg. CC) e considerate fondo a sensi dell'art. 655 CC, soggiace quindi
all'imposta conformemente alle citate norme fiscali. La legge non indica tuttavia
come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico
derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria. Secondo le direttive 25
marzo 1969 dell'AFC e la circolare 24 marzo 1987 (6/2) dell'ACC il valore
locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare
per avere l'uso di un bene equivalente. Altrimenti detto, il valore locativo
deve corrispondere alla mercede che, secondo le condizioni di mercato, il
proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso immobile ad un terzo.
-
5.1.
Con la sentenza cui
verosimilmente si riferisce il ricorrente, il Tribunale federale ha accolto il
ricorso di un contribuente di Zurigo, che aveva locato la casa di proprietà
della moglie al proprio figlio, ad un canone mensile di fr. 700.- (fr. 8'400.-
annui), ed al quale l'autorità fiscale cantonale aveva elevato il reddito della
sostanza a fr. 13'570.-, pari al valore locativo dell'abitazione. Il Tribunale
amministrativo di Zurigo aveva avallato tale modo di procedere dell'autorità di
tassazione, sostenendo che la differenza fra il canone di locazione
effettivamente pagato ed il più elevato valore locativo doveva qualificarsi
come donazione a favore del figlio e che il corrispondente importo doveva
essere imposto al contribuente quale reddito. Con sentenza del 22 dicembre
1989, il Tribunale federale ha peraltro ritenuto arbitraria la decisione del
Tribunale cantonale, affermando il principio per cui, nel caso di una locazione
tra parenti, se il canone è calcolato a un prezzo di favore, in assenza di base
legale espressa, non è possibile, se non incorrendo nell’arbitrio, imporre al
locatore come reddito la differenza tra il canone effettivamente ricevuto e il
valore locativo superiore, come pure d’imporre questa differenza al conduttore
a titolo di donazione. Ciò vale nella misura in cui non vi siano indizi d’una
evasione fiscale o di qualche altra controprestazione da parte del conduttore (DTF
115 Ia 329; inoltre RF 1990 p. 244, p. 447; inoltre RDAF
1991 p. 142).
In caso di locazione ad un
membro della famiglia, sarebbe pertanto possibile ricorrere al valore locativo
tutt'al più qualora fosse possibile presumere che si tratti di un uso proprio,
che cioè si voglia mantenere l'abitazione a disposizione della propria famiglia;
il Tribunale federale ha avuto occasione di escludere tale circostanza, con una
decisione del 1945 in materia di imposta per la difesa nazionale, in un caso in
cui il contribuente aveva locato la propria casa ad un fratello con famiglia
propria (DTF 71 I 130).
5.2.
Nella fattispecie, non
mancano elementi che inducono a sospettare un'elusione d'imposta: a differenza
dei casi decisi dal Tribunale federale, infatti, a concedere in locazione a
famigliari il proprio appartamento non è il proprietario stesso bensì l'usufruttuario;
non solo, ma l'usufruttuario dà in locazione l'appartamento al proprietario
stesso. D'altra parte questa Camera non dispone di alcun elemento che le
consenta di verificare le disponibilità finanziarie dei signori __________ e
__________ __________, che hanno acquistato l'appartamento di __________ nel
gennaio 1992, per poter verificare in quale misura tale acquisto non sia in
effetti stato effettuato dagli stessi genitori, cui è stato contestualmente
concesso un diritto di usufrutto e di abitazione vita natural durante.
Comunque si presentassero
i rapporti economici fra i membri della famiglia __________, al momento
dell'acquisto dell'appartamento a __________, è dimostrato che il figlio
__________, domiciliato a __________, così come i genitori ed il fratello, ha
comunque trasferito la propria dimora a __________ a partire dal 1° gennaio
1992. Ciò basta a rendere plausibile la versione dei fatti offerta dai ricorrenti,
secondo cui essi avrebbero stipulato un contratto di locazione -per il quale
non é richiesta peraltro la forma scritta - con il figlio __________. Dato che
quella qui in esame è una tassazione per inizio assoggettamento e che pertanto
sia il periodo di computo sia il periodo di tassazione sono rappresentati dall'anno
1992, è difficile dimostrare l'esistenza di un'elusione d'imposta, a meno di
volerla presumere per il solo fatto - peraltro insolito - che vi siano dei
genitori usufruttuari che locano l'appartamento al figlio proprietario.
Ritenuto che d'altronde
__________ __________ non è più dimorante a __________ dal 1° gennaio 1994,
secondo informazioni ottenute dalla Camera di diritto tributario presso il
Comune di __________, si può ragionevolmente ipotizzare che nei prossimi
periodi fiscali l'abitazione di Locarno sia trattata a tutti gli effetti come
un appartamento di vacanza per la famiglia __________ e che venga pertanto
imposto il relativo valore locativo.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza la decisione su reclamo del 17 luglio 1995 è riformata nel senso
che il reddito della sostanza è ridotto a fr. 8'000.- e la deduzione per spese
di manutenzione a fr. 1'200.-.
-
Non si prelevano né spese
né tassa di giudizio.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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