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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1995.203
Data decisione, Autorità:
21.03.1996, CDT
Incarto n.
80.95.00203
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 27 settembre 1995
in
materia di: IC/IFD 91/92
presentato
da:
e __________ __________ __________,
__________ __________,
rappr.
da: __________. __________ __________. __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella tassazione
IC/IFD 1991-92, notificata il 27 settembre 1993, l’ Ufficio di tassazione di
__________ aggiungeva ai redditi dichiarati dai coniugi __________ __________
un reddito d’altra fonte di fr. 110’000.-- come pure una sostanza per titoli,
crediti e numerario di fr. 206’000.--.
Dette rettifiche avevano
la loro ragione d’essere, secondo l' Ufficio di tassazione, nel fatto che il
vantato rapporto fiduciario per la sottoscrizione di azioni della __________
__________ __________ __________, della __________ __________ e della
__________ __________ della contribuente non era stato documentato in modo
ineccepibile, per cui si doveva presumere che l’operazione fosse stata finanziata
con mezzi propri.
La notifica della
tassazione veniva poi confermata con decisione su reclamo del 28 agosto 1995,
sempre per mancanza di prove ineccepibili.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ __________ chiede lo stralcio del
reddito d’altra fonte e della sostanza, che l’Ufficio di tassazione ha aggiunto
a quanto dichiarato. Fa presente, innanzi tutto, che negli anni di computo
1989-90 lavorava alle dipendenze dello Studio legale dell’avv. __________
__________ e che quindi ha agito per conto di quello studio legale. Rileva
inoltre che nel frattempo la __________ __________ è stata cancellata dal
Registro di commercio.
-
In occasione
dell'udienza del 7 marzo 1996 la ricorrente ha presentato al presidente della
Camera e all' Ufficio di tassazione la prova inoppugnabile dell'esistenza dei
rapporti fiduciari, segnatamente:
-
il contratto 10 febbraio
1990, stipulato "in qualità di collaboratrice dello studio legale
__________ __________ di __________ ", in virtù del quale ha sottoscritto fiduciariamente
per conto della cliente straniera, nata nel 1967, attualmente residente a
, le 148 azioni al portatore della ...
__________, contro un compenso annuo di fr. 12'000.-- versato allo studio
legale direttamente;
-
la dichiarazione dello
studio legale __________ relativa al rapporto fiduciario con lo studio stesso
in relazione alla sottoscrizione delle azioni della __________ __________, per
altro cancellata d'ufficio dal Registro di commercio il 24 gennaio 1994;
-
il mandato ricevuto dalla
__________ __________ di __________ di sottoscrivere fiduciariamente un'azione
della __________ __________ di __________.
Preso atto della
documentazione prodotta l'Ufficio di tassazione ha dichiarato di aderire al
ricorso, con conseguente stralcio del reddito d'altra fonte e della sostanza,
in questo caso ad eccezione dell'importo di fr. 5'862.-- risultante dall'elenco
titoli.
- La tassa di
giustizia e le spese di procedura sono a carico della parte soccombente; quando
il ricorso è ammesso parzialmente, le spese sono ripartite proporzionalmente
(art. 185 cpv. 1 LT).
Tuttavia le spese sono totalmente a carico del ricorrente, se già nella
procedura di tassazione, ottemperando agli obblighi procedurali, avesse potuto
ottenere soddisfazione (cfr., per tutte, CDT n. __________ del
__________ 1990 in re M. s.n.c.).
È pacifico che la
tempestiva presentazione o, quanto meno l'esibizione delle prove nel corso
della procedura di reclamo, avrebbero reso del tutto superfluo il presente
ricorso.
Spese e tassa di giustizia
vanno quindi accollate alla ricorrente indipendentemente dall'esito del
ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
Dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Gli atti del procedimento
vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione di __________ per
l'emissione di nuovi conteggi.
- Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.--
b. nelle spese di cancelleria
di complessivi fr. 80.--
per un totale di fr. 280.--
sono a carico dei
ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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