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Numero d'incarto:
80.1995.244
Data decisione, Autorità:
29.12.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00244
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 20 novembre 1995
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella tassazione
IC/IFD 1993-94 l’UT di Locarno ha esposto in via di apprezzamento a __________
__________ un reddito aziendale di fr. 27’000.-- di media annua, dal quale ha
dedotto oneri assicurativi per fr. 3’300.-- all’anno (cfr. decisione su reclamo
del 13 novembre 1995). La decisione su reclamo è motivata con il fatto che i
margini di utili lordo denunciati sono manifestamente inferiori a quelli
rilevati in analoghi saloni della zona e che comunque le disponibilità
finanziarie del biennio, considerati gli esborsi, risultano insufficienti per
far fronte al dispendio.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ contesta il reddito aziendale
espostole dall’UT. Rileva di avere un giro di clienti molto modesto, di risentire
della crisi e di vedersi costretta a continuare l’attività fino alla scadenza
del contratto di locazione, non avendo trovato una persona interessata cui
cedere il proprio salone. Quanto alla disponibilità monetaria, osserva di aver
potuto contare sull’aiuto dei genitori, presso i quali alloggia e di aver vissuto
in modo assai modesto.
-
All’udienza del 6
dicembre 1995, dopo aver sentito le spiegazioni della ricorrente ed aver preso
visione della documentazione comprovante gli sforzi fatti per cedere l'attività
e il salone, il cui affitto incide considerevolmente sugli utili, su proposta
del giudice si è convenuto di stabilire il reddito aziendale in fr. 23'500.--
di media annua.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT e l'art. 111 DIFD
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la
decisione su reclamo del 13 novembre 1995 è riformata nel senso che il reddito
aziendale è ridotto a fr. 23'500.--.
§§ Gli atti del pocedimento
vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi
conteggi.
-
Non si prelevano né spese
né tasse di giudizio.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD giudizio è dato ricorso
di diritto amministrativo al Tribunale federale Losanna entro 30 giorni (art.
112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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