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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1995.269
Data decisione, Autorità:
21.03.1996, CDT
Incarto n.
80.95.00269
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 14 dicembre 1995
in
materia di: tassa di diffida
presentato
da:
__________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che, non avendo la
__________ __________ __________, con sede a __________, inoltrato la
dichiarazione fiscale 1994, l' Ufficio di tassazione delle persone giuridiche
(UTPG) le inviava un richiamo in data 13 luglio 1995;
-
che, con ulteriore scritto
del 9 novembre 1995, l'autorità di tassazione diffidava la contribuente a voler
adempiere al proprio obbligo di collaborazione, attribuendole un ultimo termine
per ottemperarvi e ponendo a suo carico la tassa di diffida di fr. 30.-;
-
che la contribuente
interponeva reclamo contro la tassa di diffida, in data 16 novembre 1995,
invocando la «tolleranza» dell'autorità, ma precisando comunque di avere già
ritornato il modulo della dichiarazione;
-
che l' Ufficio di
tassazione delle persone giuridiche invitava allora la contribuente a provare
l'avvenuto invio della dichiarazione, ricevendo per tutta risposta una copia
della dichiarazione fiscale 1994;
-
che, pertanto, con
decisione del 1° dicembre 1995, l'autorità fiscale respingeva il reclamo;
-
che, con tempestivo
ricorso, redatto in lingua tedesca, la __________ __________ __________ postula
l'annullamento della tassa di diffida;
-
che la Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine: essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata;
-
che, secondo dottrina e
giurisprudenza, la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria
lingua madre, rientra fra le libertà non scritte della Costituzione federale:
nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue nazionali, il suo
uso è tutelato anche dall' art. 116 cpv. 1 CF, che riconosce quattro lingue nazionali;
-
che, tuttavia, il
riconoscimento delle lingue nazionali all' art. 116 cpv. 1 CF pone alla libertà
linguistica anche dei limiti, poiché la stessa norma costituzionale garantisce
altresì il principio di territorialità, per il quale tutte le lingue nazionali
hanno pari diritti: sulla base di tale norma, i cantoni hanno il potere di
prendere misure per mantenere i confini delle zone linguistiche nonché la loro
omogeneità, anche se in tal modo ne deriva una limitazione della libertà del
singolo di adoperare la propria lingua;
-
che, pertanto,
l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è
considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile, tanto è vero che, per
costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un
ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF
102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39
del 9 marzo 1990 in re V.M.; CDT n. 80.95.00006 del 31 maggio 1995 in re R.K.);
-
che, di fronte al ricorso
della contribuente, redatto in lingua tedesca, la Camera di diritto tributario,
per non incorrere in un eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306;
102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès
-
Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234), ha
provveduto, con scritto del 15 dicembre 1995 a segnalare il vizio alla ricorrente
e ad attribuirle contestualmente un termine di quindici giorni per la
traduzione;
-
che, non essendo pervenuta
alcuna traduzione del gravame, il ricorso può pertanto essere dichiarato
irricevibile;
-
che l'esito del ricorso
comporta che la tassa di giustizia e le spese processuali siano poste a carico
della ricorrente, che era d'altronde stata avvertita di tale eventualità, con
un'ulteriore lettera del 23 gennaio 1996, con cui questa Camera le aveva segnalato
la possibilità di ritirare il ricorso.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT 1976
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso è irricevibile.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.-
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.-
per un totale di fr. 280.-
sono a carico della
ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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