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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1995.43
Data decisione, Autorità:
25.07.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00043
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 7 marzo 1995
in
materia di: IC/IFD 93/94 (IC/IFD 39/95)
presentato
da:
__________ __________ -__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________ e __________
__________ sono domiciliati a __________ e pertanto illimitatamente
assoggettati alla sovranità fiscale del Canton Ticino. Nella tassazione IC/IFD
1993-94 l' Ufficio di tassazione ha loro esposto, oltre ai fattori di reddito e
di sostanza dichiarati, un reddito d'altra fonte di fr. 3'000.-- di media annua
per uso privato dell'automobile dell'azienda e un credito di fr. 547'847.--
verso alla __________ __________ (cfr. notifica della tassazione del
26 settembre 1994).
I coniugi __________ hanno presentato reclamo in tempo
utile. Chiedono lo stralcio del reddito d'altra fonte, che, a loro dire, sarebbe
inesistente e del tutto ingiustificato; chiedono inoltre lo stralcio del
credito da loro vantato verso la loro azienda, in quanto postergato rispetto a
tutti gli altri crediti per evitare la liquidazione.
Il reclamo è stato
respinto con decisione del 13 febbraio 1995, argomentando che il reddito
d'altra fonte è costituito dal vantaggio derivante dall'uso privato del veicolo
aziendale e che, d'altro lato, la ripresa dl credito va mantenuta in quanto
tuttora esistente.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso i coniugi __________
chiedono nuovamente lo stralcio delle suddette riprese. La ripresa del
vantaggio per uso dell'automobile aziendale non si giustifica, perché il loro
conto risulta già addebitato di un importo di fr. 2'000.-- per questa ragione e
inoltre perché dispongono, per l'uso privato, di un'automobile targata TI,
mentre quella aziendale è targata BE. Ribadiscono inoltre che il loro conto presso
la ditta è stato postergato a favore di tutti gli altri creditori per evitarne
una liquidazione poco vantaggiosa.
-
L' Ufficio di
tassazione, che non ha sentito i reclamanti, ha spiegato loro solo con la
decisione su reclamo le ragioni delle riprese. Viste le obiezioni sollevate nel
ricorso, la Camera ha conferito incarico al proprio ispettore fiscale di meglio
chiarire la fattispecie, soprattutto dal profilo della bontà del credito
postergato a favore degli altri creditori della società.
Dopo aver attentamente
esaminato la documentazione contabile della ditta dei ricorrenti, in
particolare dopo aver constatato una esposizione debitoria verso terzi assai
contenuta (fr. 6'882.--) e la presenza di ingenti perdite riportate (fr.
414'000.--), che hanno indotto i ricorrenti a mettere in liquidazione la loro
ditta, i ricorrenti hanno accettato di esporre il loro credito verso la società
al primo gennaio 1993 nella misura di fr. 300'000.-- pari alla metà del loro
credito effettivo (fr. 597'847.--). La sostanza imponibile a titolo di titoli,
crediti e numerario ammonta così complessivamente a fr. 398'507.-- (fr.
300'000.-- + fr. 1'200.-- + fr. 97'307.-) invece di fr. 646'404.-- (fr.
547'847.-- + fr. 1'200.-- + fr. 97'307.-).
Hanno inoltre aderito alla
proposta formulata loro dall'ispettore fiscale con il consenso del presidente
di questa Camera di ridurre la ripresa per vantaggi economici da fr. 3'000.-- a
fr. 1'000.-- in considerazione dell'addebito del conto privato per fr. 2'000.--
per uso privato dell'automobile.
Questa Camera non può che
confermare la soluzione concordata con l'ispettore fiscale, che risulta essere
aderente alla realtà dei fatti accertati con il complemento d'istruttoria
effettuato in questa sede.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di conseguenza, la
decisione su reclamo del 13 febbraio 1995 è riformata nel senso che il reddito
d'altra fonte è ridotto da fr. 3'000.-- a fr. 1'000.-- e la sostanza costituita
da titoli, crediti e numerario da fr. 646'404.-- a fr. 398'507.--.
§§ Gli atti del procedimento
vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi
conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giudizio né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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