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Numero d'incarto:
80.1996.104
Data decisione, Autorità:
11.10.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00104
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 28 maggio 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella dichiarazione
fiscale 1995-96, inoltrata in data 7 aprile 1995, __________ __________,
domiciliato a , indicava un reddito imponibile di fr. 75'471.– per
l'IC e di fr. 76'301.– per l'IFD. In particolare, denunciava una sostanza
mobiliare in «titoli e altri collocamenti in capitale» di fr. 212'200.–, ma un
reddito da titoli e capitali di soli fr. 206.– nel 1993 e fr. 347.– nel 1994.
Dall'allegato «elenco dei titoli» risultava che il capitale dichiarato si
componeva di un conto presso l', del valore di fr. 7'370.– al 1°
gennaio 1995, e di un ulteriore conto fiduciario presso la stessa banca, del
valore di fr. 204'850.– all'inizio del periodo fiscale. In seguito ad una
richiesta dell' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna, il contribuente
inviava due estratti di deposito relativi ad altrettanti investimenti fiduciari
effettuati dall'istituto di credito citato presso la __________ __________ nel
__________. Il primo, di £ (lire sterline) 85'000.– aveva fruttato un interesse
del 6,8125% dal 15 dicembre 1992 al 15 marzo 1993, mentre il secondo, di £
100'000.– aveva dato un interesse del 6,6875% dal 16 dicembre 1994 al 16 giugno
Notificando al
contribuente la tassazione IC/IFD 1995-96, con decisione del 25 settembre 1995,
l'autorità fiscale elevava il reddito della sostanza a fr. 13'140.– in media
annua, aggiungendo cioè ai redditi dichiarati quelli relativi ai menzionati investimenti
fiduciari.
- Il contribuente
impugnava la suddetta decisione con reclamo del 5 ottobre 1995, contestando
l'imposizione del reddito proveniente dall'investimento nel __________.
Invocava infatti l'art. 6 LIFD, che esclude dall'assoggettamento illimitato in
Svizzera i «fondi siti all'estero», ed osservava che il conto fiduciario estero
in sterline rappresentava appunto un fondo sito all'estero.
L' Ufficio di tassazione
respingeva il gravame con decisione del 20 maggio 1996, nella quale
sottolineava come la menzione dei «fondi siti all'estero», contenuta nella
norma citata dal reclamante, si riferisca alla sostanza immobiliare e non a
quella mobiliare.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone le
argomentazioni già contenute nel reclamo all'autorità di tassazione. Allega al
ricorso fotocopia della voce "fondo" di un dizionario della lingua
italiana, ove lo stesso è definito, fra l'altro, come «disponibilità di denaro
o di beni» e come «consistenza patrimoniale». Si richiama inoltre alla recente
Convenzione di doppia imposizione fra Svizzera e __________.
Nelle loro rispettive
osservazioni del 4 luglio e del 7 agosto 1996, l'Amministrazione federale delle
contribuzioni (AFC) e la Divisione delle contribuzioni (DdC) propongono di
respingere il ricorso.
- 4.1.
Il diritto fiscale svizzero
ha effetti che non si fermano alle frontie-re della Confederazione, ma si
estendono all'estero, laddove si intrattengono relazioni economiche con la
Svizzera. Gli effetti internazionali in questione possono derivare dal fatto
che la de-finizione della sovranità fiscale effettuata dal diritto interno ri-guarda
anche soggetti giuridici che non sono personalmente sottoposti alla sovranità
territoriale svizzera, ma hanno qualche relazione economica con la Svizzera. Ma
possono anche di-scendere dal fatto che soggetti personalmente sottoposti alla
sovranità territoriale svizzera hanno interessi economici situati all'estero.
Per evitare doppie imposizioni, ogni Stato introduce nelle sue norme fiscali
delle disposizioni per limitare il potere di imposizione nei confronti
dell'estero. A tali disposizioni si affian-cano trattati bilaterali o
multilaterali fra i diversi Stati. L'insieme delle norme giuridiche del diritto
interno e del diritto dei trattati, che hanno ad oggetto la costituzione del
diritto fiscale da un punto di vista internazionale, forma il diritto fiscale
internazionale (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts,
Zurigo 1992, p. 97 s.).
4.2.
Nel diritto fiscale
internazionale svizzero è fondamentale la distinzione fra sostanza mobiliare e
sostanza immobiliare, per il fatto che le regole di attribuzione per queste due
categorie di beni sono ben diverse. Alla delimitazione tra le categorie si procede
alla luce della nozione di sostanza immobiliare: tutti gli attivi che non rientrano
nella categoria del patrimonio immobiliare, si considerano sostanza mobiliare (Höhn/Waldburger,
Überblick über die Besteuerung von Vermögen, Vermögensertrag und Vermögensgewinn,
in: Höhn (a cura di), Handbuch des Internationalen Steuerrechts der Schweiz,
2a ediz., Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 316).
Secondo tutte le
convenzioni bilaterali concluse dalla Svizzera per prevenire la doppia
imposizione internazionale, la sostanza immobiliare, nonché il relativo reddito
e l'utile proveniente dalla sua alienazione, possono essere imposti nel luogo
di situazione della cosa (Höhn/Waldburger, op. cit., p. 319 ss.).
4.3.
Anche la legge tributaria
ticinese prevede che, nelle relazioni internazionali, l'assoggettamento degli
immobili avvenga secondo i princìpi del diritto federale concernenti il divieto
di doppia imposizione intercantonale (cfr. art. 5 cpv. 3 LT 1994). È tuttavia
imponibile almeno il reddito conseguito nel cantone e la sostanza ivi posta (art.
5 cpv. 4 LT 1994).
L'aliquota è quella
corrispondente all'insieme del reddito, rispettivamente della sostanza. Nei
rapporti internazionali è applicabile al minimo l'aliquota corrispondente al
reddito conseguito nel cantone e alla sostanza ivi posta (cfr. art. 6 LT 1994).
Principi analoghi valgono
in materia di imposta federale diretta (cfr. art. 6 LIFD).
- 5.1.
Nella fattispecie, non è
controversa la qualifica dell'oggetto come bene mobiliare, bensì la stessa
interpretazione della norma della legge federale, che usa il termine «fondi»
anziché la locuzione «beni immobili». Secondo il ricorrente, anche un bene
mobiliare – nel caso concreto, una somma di denaro investita – costituirebbe un
«fondo».
5.2.
Laddove la versione
italiana della nuova legge federale usa il vocabolo "fondi",
quella tedesca parla di "Grundstücke" e quella francese di "immeubles".
Lo stesso termine è stato adottato dal legislatore ticinese, che si è d'altra
parte conformato alle scelte del legislatore federale. Il significato è dunque
chiaro.
La scelta di parlare di "fondi"
ha, d'altronde, l'indubbio merito di creare una perfetta coerenza terminologica
con il diritto civile svizzero. L'art. 655 CC, che disciplina la proprietà
fondiaria, afferma che il suo oggetto sono «i fondi»; e questi ultimi sono così
definiti:
-
i
beni immobili;
-
i
diritti per sé stanti e permanenti intavolati nel registro fondiario;
-
le
miniere;
-
le
quote di comproprietà di un fondo.
Come si vede, la nozione
di "fondi" nel diritto svizzero è dunque più lata di quella di
"beni immobili".
Una simile definizione
estensiva dei «fondi» o degli «immobili» è peraltro propria anche del diritto
fiscale internazionale. La maggior parte delle convenzioni in materia di doppia
imposizione, come lo stesso modello di convenzione dell'OCSE, si premurano infatti
di precisare che l'espressione «beni immobili» è definita in conformità al
diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati, ma vi
rientrano comunque «gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese
agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni
del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria». Si considerano inoltre
«beni immobili l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni
variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di
giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo» (cfr. p. es. art. 6
par. 2 modello di convenzione OCSE).
5.3.
Non può quindi essere
messa in dubbio l'interpretazione del termine "fondi" che risulta
dalla chiara volontà del legislatore.
Il reddito conseguito dal
ricorrente, che ha investito il proprio capitale mobiliare presso la __________
__________ del __________, rientra certamente nella categoria non già dei
redditi fondiari bensì degli «interessi», che per il diritto fiscale internazionale
sono imponibili nello Stato ove risiede chi li riceve.
5.4.
Neppure il generico
riferimento, contenuto nel ricorso, alla Convenzione di doppia imposizione
stipulata da Svizzera e __________, porta ad una diversa conclusione. Tale
trattato, entrato in vigore il 19 febbraio 1994, si ispira infatti ai princìpi
contenuti nel modello di convenzione dell'OCSE e prevede quindi l'imposizione
nello Stato di situazione della cosa solo per gli immobili e non invece per gli
interessi, imponibili nello Stato in cui risiede il beneficiario (art. 11 cpv.
1 CDI-L; v. anche Cereghetti/Moretti, L'utilizzo della nuova
Convenzione Svizzera-Lussemburgo, in RDAT I-1994 p. 439).
- Alla luce delle
considerazioni che precedono, il ricorso è chiaramente infondato. Tassa di
giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 500.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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