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Numero d'incarto:
80.1996.134
Data decisione, Autorità:
22.08.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00134
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 4 luglio 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ è docente d'informatica presso le scuole commerciali di __________.
Nella dichiarazione
fiscale per il periodo 1995-96, inoltrata il 28 giugno 1995, chiedeva fra
l'altro la deduzione dal reddito delle liberalità a enti di pubblica utilità
per un ammontare di complessivi fr. 4'795.-- sia per l'imposta cantonale (IC)
sia per l'imposta federale diretta (IFD). Domandava inoltre una deduzione di
fr. 4'425.-- per spese professionali sia per l'IC che per l'IFD motivandola,
tra l'altro, con l'acquisto di un ordinatore e l'uso di un locale della propria
abitazione in relazione all'esercizio dell'attività lucrativa.
Con decisione del 19
febbraio 1996 l' Ufficio di tassazione di Mendrisio notificava al contribuente
la tassazione IC/IFD 1995-96. La deduzione per liberalità era concessa solo
nella misura di fr. 210.– per l'IC e di fr. 825.-- per l'IFD; quella per spese
professionali in ragione di fr. 950.-- tanto per l'IC quanto per l'IFD.
In seguito al reclamo
presentato dal contribuente e delle spiegazioni fornite in sede di audizione,
l'UT aumentava la deduzione per liberalità a enti di pubblica utilità a fr.
825.-- sia per l'IC che per l'IFD e quella per spese professionali a fr.
2'000.-- per l' IC e a fr. 2'835.-- (pari al 3% del salario netto) per l'IFD
(cfr. decisione su reclamo del 10 giugno 1996).
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede la
deduzione dal proprio reddito delle liberalità a enti di pubblica utilità e delle
spese professionali nella misura indicata nella dichiarazione d'imposta.
-
Deduzione per
liberalità a enti di pubblica utilità
3.1.
Per l'art. 33 cpv. 1 lett.
i LIFD, sono dedotte dai proventi le prestazioni volontarie in contanti
a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in
virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità (art. 56 lett. g),
sempre che tali prestazioni siano di almeno 100 franchi e non superino
complessivamente il 10 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di
cui agli articoli 26 a 33.
Una disposizione analoga è
contenuta nella legge cantonale, con due sole differenze: la singola
prestazione, per poter essere dedotta, deve ammontare ad almeno 100 franchi e
il limite massimo è fissato non nel 10% del reddito imponibile bensì in 5'000
franchi (art. 32 cpv. 1 lett. h LT 1994).
La deduzione in questione,
che rappresenta una delle novità dell'imposta sul reddito disciplinata dalla
legge sull'imposta federale diretta e dalla legge tributaria del 1994, non
rientra nella categoria delle c.d. «deduzioni organiche», cioè di quelle
detrazioni dei costi connessi con il conseguimento del reddito, che sono
dettate dal principio di capacità contributiva. Si tratta per contro di una deduzione
fondata su considerazioni di carattere extrafiscale, in particolare di politica
sociale (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo
1992, p. 212; Höhn, Steuerrecht, 7a ediz., Berna/Stoccarda/Vienna
1993, p. 192).
3.2.
Il ricorrente sostiene che
l'__________ __________ __________ __________, un'associazione a' sensi degli art.
60 e seguenti CC, con sede a __________, non persegue scopi di culto, bensì di
evangelizzazione e di diffusione delle __________ __________, oltre che di
aiuto ai credenti in difficoltà in paesi non cristiani e che quindi gli scopi
sono di esclusiva pubblica utilità.
3.3.
La possibilità, per le
persone fisiche, di chiedere la deduzione delle liberalità dai propri redditi è
limitata ai versamenti a favore delle «persone giuridiche... che sono esentate
dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità»,
tanto è vero che le stesse disposizioni legali rinviano poi, per la
delimitazione delle persone giuridiche in questione, agli articoli 56 lett. g
LIFD e 65 lett. f LT. Queste norme prevedono appunto l'esenzione
dall'imposta delle persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di
esclusiva pubblica utilità. Ne consegue, chiaramente, che la stessa
deducibilità delle devoluzioni effettuate dalle persone fisiche non è data
quando il beneficiario rientri in un'altra categoria di soggetti esenti dall'imposta
sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche. Non sono allora deducibili,
ad esempio, le prestazioni volontarie alla Chiesa cattolica, cui la stessa
Costituzione cantonale riconosce la personalità giuridica di diritto pubblico e
che è dunque esente in virtù dell'art. 65 lett. c LT 1994.
La decisione in merito al
configurarsi dei presupposti che permettono la deduzione delle devoluzioni in
contanti non è quindi decisione che è lasciata all'Ufficio di tassazione.
Determinante è l'esistenza di una decisione di esenzione cresciuta in giudicato
a favore dell''istituzione beneficata (cfr. Circolare n.
__________ del 28 febbraio 1995 della Divisione cantonale delle contribuzioni
concernente le deduzioni delle prestazioni volontarie in contanti, p. 2).
3.4.
Come si evince dalla
lettera delle norme applicabili, occorre, in primo luogo che le persone
giuridiche che beneficiano delle liberalità della persona fisica che chiede la
deduzione godano dell'esenzione dall'imposta delle persone giuridiche e, in
secondo luogo, che l'esenzione sia data per il fatto che tale persona giuridica
persegue fini pubblici o di pubblica utilità e non per esempio fini di culto.
A tal fine, la Divisione
delle contribuzioni ha allestito un'apposita lista degli enti esenti ex art.
65 lett. f LT, al 1° gennaio 1995. Poiché tale elenco contiene però le
sole persone giuridiche dichiarate esenti dall'autorità fiscale ticinese, per
il fatto di avere sede nel Cantone, è stato preparato, dalla Conferenza dei
funzionari fiscali di Stato, un ulteriore elenco delle persone giuridiche con
sede in Svizzera, che beneficiano dell'esenzione dall'imposta federale diretta
per il fatto di perseguire scopi pubblici o di pubblica utilità.
3.5.
Né dall'elenco annesso
alla Circolare .__________ del 28 febbraio 1995 della Divisione cantonale delle
contribuzioni né dall'elenco allestito dalla Conferenza dei funzionari fiscali
di Stato, stato al 1° gennaio 1995, risulta che l'__________ __________ __________
__________ con sede a __________ sia annoverata tra le persone giuridiche
fiscalmente esenti in quanto di pubblica utilità secondo l'art. 65 lett. f
LT e l'art. 56 lett. g LIFD.
Ne viene quindi che l'UT,
a giusta ragione, ha negato la deduzione della devoluzione fatta all'__________
__________ __________ __________.
La decisione dell' Ufficio
di tassazione, che limita la deduzione a fr. 825.-- di media annua, appare
dunque corretta.
- Deduzione per uso
di un locale proprio a scopo professionale
4.1.
Tra le spese professionali
deducibili dal reddito lordo di chi esercita un’attività dipendente sia l’art.
26 cpv. 1 LIFD sia l’art. 25 LT 1994 annoverano, oltre alle spese di trasporto
(lett. a) e a quelle cosiddette di doppia economia domestica (lett. b), le
altre spese necessarie per l’esercizio della professione (lett. c).
Sono considerate altre
spese professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che sono
sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro
(compresi hard- e software EED), di riviste e libri specializzati, per l’uso di
una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura
particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, per lavori pesanti, ecc. (art.
7 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone
esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’ imposta federale
diretta, del 10 febbraio 1993; art. 7 cpv. 1 DE concernente l’imposizione delle
persone fisiche valido per il periodo fiscale 1995-96, dell’ 8 novembre 1994).
La relativa deduzione è
ammessa per l’ imposta cantonale nella misura complessiva di fr. 2’000.--
l’anno oppure delle spese effettive. In quest’ultimo caso devono essere
giustificati la totalità delle spese e la loro necessità professionale (art. 7
cpv. DE). Per l’imposta federale diretta la deduzione forfetaria è del 3% del
salario netto, al minimo fr. 1’700.-- l’anno al massimo fr. 3’400.-- (cfr.
Appendice all’Ordinanza). Il contribuente che, in luogo della deduzione
forfetaria, fa valere spese più elevate, deve giustificare la totalità delle
spese effettive e la loro necessità professionale (art. 4 Ordinanza).
4.2.
Le nuove norme del diritto
cantonale e del diritto federale riprendono in sostanza la precedente normativa
dell’art. 22bis cpv. 1 lett. a e cpv. 2 DIFD; cfr. Agner/Jung/
Steinmann, Kommentar
zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109).
In merito all’uso
professionale di un locale privato la giurisprudenza ha avuto modo di
stabilire, in linea di principio, che i contribuenti, che possono provare di
dover riservare, a titolo principale e regolare, una stanza del loro
appartamento privato a scopi professionali, possono dedurre separatamente le
spese cagionate dall'uso di questa stanza di lavoro privata. Non entrano in
linea di conto lavori professionali occasionali fatti nell'appartamento
privato, poiché non sono fonte di spese supplementari. In altre parole i locali
devono servire a titolo principale all'esercizio dell'attività lucrativa. Non
possono quindi essere considerate ragioni di comodità che inducono il
contribuente a usare uno o più locali della propria abitazione per lo
svolgimento dell'attività professionale (cfr. sentenza del Tribunale federale
del 23 agosto 1990, in ASA 60 p. 341; Funk, Der Begriff
der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Zurigo 1989,
p. 105 s.; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer
Steuergesetz, Berna 1991, pp. 324-326; inoltre: Circolare n. 26
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, del 22 settembre 1995, n. 4;
Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 199).
Concretamente, il
contribuente che chiede la deduzione per l’uso professionale di un locale
privato della propria abitazione, deve provare:
l'esecuzione regolare a casa propria di una parte importante del proprio lavoro
professionale, poiché il suo datore di lavoro non gli mette a disposizione un
locale appropriato:
la disponibilità nel suo appartamento privato, risp. nella sua abitazione usata
in proprio, di un locale particolare utilizzato essenzialmente per scopi
professionali e non privati
(ASA
60 341 ss).
Assenza di un locale
adeguato sul luogo di lavoro, necessità di un locale per l’esercizio della
professione, disponibilità di un locale nella propria abitazione: queste in
sintesi le condizioni che devono essere soddisfatte per avere diritto alla deduzione
(Funk, op. cit., p. 105; Känzig, Direkte Bundessteuer,
2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 20 ad art. 22bis cpv.
1, pp. 694-5).
4.3.
Questa Camera ha affermato
che per certe categorie professionali, fra le quali quella dei docenti, é
usuale e rientra fra i canoni abitativi moderni disporre al proprio domicilio
di locali adibiti sia allo studio e al perfezionamento professionale sia ad altre
attività connesse alla professione o culturali del tempo libero e che in questi
locali, secondo un proprio schema organizzativo, torna più comodo e proficuo
svolgere anche il proprio lavoro professionale o ad esso direttamente
collegato. Data questa premessa s'è giudicato che, potendo usufruire al luogo
di lavoro di locali idonei per compiere, nel caso dei docenti, attività
scolastiche collaterali all'insegnamento degli allievi (quali la preparazione
delle lezioni e la correzione dei compiti), non si giustifica di riconoscere
una deduzione per l'uso professionale di un locale presso la propria abitazione
(CDT n. 216 del 6 settembre 1985 in re S.C.; CDT n.
423 del 9 dicembre 1985 in re P.G.).
Ha per contro ammesso la
deduzione nel caso di un docente di una scuola professionale che non disponeva,
nell’istituto in cui insegnava, degli spazi necessari per lo svolgimento delle
attività didattiche (in particolare correzione e preparazione delle lezioni),
per cui era costretto a svolgere parte della sua attività professionale a domicilio
(CDT n. 29 del 2 marzo 1989 in re G.B.).
Alla medesima conclusione
questa Corte è giunta nel caso di due coniugi, lui insegnante di scuola
superiore, lei assistente universitaria, con necessità costante di studio e di
aggiornamento nella materia, che avevano realizzato nella loro casa una vera e
propria biblioteca specializzata, per i loro studi filologici e le ricerche
sulla civiltà e sulla letteratura greca e romana, non per mero arricchimento
personale ma in stretta connessione con l’esercizio delle loro rispettive
professioni (CDT n. 164 del 27 agosto 1993 in re B.G.).
4.4.
Non diversamente dalla
giurisprudenza di questa Camera, quella argoviese ha stabilito, ad esempio, che
un docente di dattilografia e informatica, che ha allestito un locale apposito
nella sua abitazione usato prevalentemente per scopi professionali, ha diritto
alla deduzione per uso professionale (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
op. cit., n. 63b, p. 325). Del pari la deduzione è stata concessa a un docente
che, per carenza di spazio, non poteva disporre a scuola di un'aula adeguata
per svolgere i propri lavori di correzione o poteva disporre unicamente di
un'aula docenti in comune (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
op. cit., n. 64, p. 325 s.).
4.5.
Gli argomenti sviluppati
nel ricorso convincono questa Camera che nel periodo di computo le attrezzature
informatiche a disposizione nella sede scolastica – un solo ordinatore a
disposizione dell'intero corpo docente all'interno di un'aula scolastica –
erano chiaramente insufficienti per consentire a un docente di informatica di
svolgere convenientemente il proprio compito al di fuori dell'orario scolastico,
segnatamente di mantenersi costantemente aggiornato in un settore in costante e
rapida evoluzione, di imparare l'uso di nuovi programmi e di prepararsi convenientemente
all'insegnamento.
La richiesta di poter
beneficiare della deduzione per l'uso professionale di un locale privato
appare, alla luce delle concrete circostanze e della giurisprudenza sopra ricordata,
pienamente fondata.
4.6.
Gli atti dell'incarto non
consentono tuttavia a questa Camera di decidere la misura della deduzione.
Si sa che per l'acquisto
di un ordinatore il contribuente ha sborsato il 5 gennaio 1994 un importo di
fr. 2'850.--, pari a fr. 1'425.-- di media annua. Risulta inoltre dagli atti
che il valore locativo annuo della propria abitazione è di fr. 18'850.--. Nulla
è invece dato di sapere sul tipo di abitazione, sulle sue parti costitutive e
sul tipo di locale utilizzato a scopo professionale.
Ciò preclude la
possibilità di stabilire se le deduzioni cumulate per l'acquisto dell'ordinatore
e per il locale privato usato a scopo professionale superino l'importo dedotto forfetariamente
dall'UT, vale a dire fr. 2'000.-- per l'IC e fr. 2'835.-- per l' IFD.
Gli atti del procedimento
vanno retrocessi su questo punto all' Ufficio di tassazione perché accerti il
costo del locale privato usato a scopo professionale e si pronunci nuovamente
sull'importo complessivo della deduzione per "altre spese professionali".
4.7.
Non è compito di questa
Camera – sia rilevato di transenna – stabilire i parametri per valutare la
spesa del locale privato usato per scopi professionali. Diversi possono essere
i criteri adottati più o meno complicati. Un esempio è fornito dal Canton Argovia,
che applica un metodo alquanto sofisticato (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
op. cit., n. 65, pp. 326-327).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto nel senso dei considerandi.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 10 giugno 1996 è annullata nella
misura in cui concerne la deduzione per "altre spese professionali".
§§ Su
questo punto gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione
per ulteriori accertamenti e nuova decisione, conformemente al consid. 4.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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