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Numero d'incarto:
80.1996.156
Data decisione, Autorità:
11.10.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00156
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 27 luglio 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: __________ __________ & __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- La signora
__________ __________ è illimitatamente imponibile nel Canton Ticino dal 1°
gennaio 1990, data in cui ha acquistato il domicilio a __________. A differenza
della signora __________, suo marito __________, quale dimorante, ha continuato
ad essere assoggettato all'imposta alla fonte, fino all'anno 1994.
__________ Tra il 22 e il 29 maggio 1995 l'
Ufficio di tassazione notificava pertanto alla contribuente nuove tassazioni
per i periodi fiscali 1990, 1991/92, 1993/94. Non impugnate, le stesse
crescevano in giudicato.
- Nella dichiarazione
fiscale 1995/96, inoltrata il 2 giugno 1995, i coniugi __________ e __________
__________ denunciavano, oltre al reddito del lavoro risultante dai certificati
di salario, il reddito accessorio di fr. 10'000.–. Pertanto, con decisione del
13 maggio 1996, l'autorità fiscale notificava ai contribuenti la tassazione
1995/96, nella quale aggiungeva al reddito del lavoro di fr. 68'469.– in media
annua un ulteriore reddito «d'altra fonte» di fr. 10'000.–. Il reddito
imponibile ammontava a fr. 52'856.– per l'IC e a fr. 54'196.– per l'IFD.
I contribuenti impugnavano
la suddetta decisione con reclamo del 22 maggio 1996, chiedendo di stralciare
il reddito accessorio di fr. 10'000.–, in considerazione del fatto che dal 1995
non beneficiavano più dell'appartamento gratuito. L' Ufficio di tassazione respingeva
il gravame con decisione dell'8 luglio 1996, in cui sottolineava che la
tassazione si effettua normalmente in base ai redditi del biennio precedente il
periodo fiscale.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone le
argomentazioni già sottoposte con il reclamo all'autorità di tassazione. Rileva
l'iniquità del risultato cui si perviene, imponendo per sette anni (dal 1990 al
- un reddito percepito solo per cinque anni (dal 1990 al 1994).
- 4.1.
Di regola il reddito
imponibile è calcolato in base al reddito me-dio del biennio civile precedente
il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato: a) per il
periodo fiscale in corso:
• per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett.
a LIFD);
• per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento
e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT
1994).
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo di
computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base di calcolo
temporale applicabile ai casi di inizio dell'as-soggettamento vale anche per i
casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994),
limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
4.2.
La tassazione biennale praenumerando,
cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi
percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del
periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385). Proprio
per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi
presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente
conseguito nel corso del perio-do fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar
zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich,
Zei-tliche Bemessung, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bun-desrecht
über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna
1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit
in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si procede dunque ad una
tassazione intermedia solo in pre-senza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lu-crativa in seguito a assunzione
o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte
(artt.
45 LIFD, 55 LT 1994).
Per la sola imposta
cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in
caso di modifica delle basi deter-minanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali
o internazio-nali (art. 55 lett. e LT 1994).
4.3.
La situazione non era
sostanzialmente diversa neppure prima del 1° gennaio 1995, data dell'entrata in
vigore delle nuove leggi fiscali federale e cantonale.
In caso di tassazione
intermedia (art. 99 LT 1976, applicabile, secondo l’art. 324 cpv. 1 LT 1994, a
tutte le tassazioni per i periodi fiscali fino al 31 dicembre 1994), gli
elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica sono commisurati
secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento (art. 100 cpv. 3
LT 1976).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato, tanto per il periodo
fiscale in corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito
dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici
mesi (art. 99 cpv. 1 LT 1976). I medesimi principi valgono anche per l'IFD (art.
96 cpv. 1 e art. 41 cpv. 1 e 4 DIFD).
Il reddito accertato per
la tassazione intermedia fa quindi stato, a meno che vi siano fattori
straordinari, anche per il periodo di tassazione successivo (CDT
n. 200 del 26 settembre 1994 in re Be.; cfr. anche RF 1993 pag.
492).
- 5.1.
La ragione per cui, nella
fattispecie, alla ricorrente viene imposto per sette anni un reddito conseguito
solo cinque anni deve ricercarsi nella circostanza che nel 1990 è stata
intrapresa una tassazione per inizio dell'assoggettamento. Di conseguenza, come
visto sopra (consid. 4.1.), si è dovuto procedere ad una tassazione in base ai
redditi conseguiti a partire dall'inizio dell'assoggettamento (tassazione postnumerando).
Il reddito accertato per la tassazione 1990 è poi servito anche per la tassazione
successiva, cioè per il periodo fiscale 1991/92. Per i periodi 1993/94 e
1995/96, per contro, si è applicata la modalità di calcolo prevista dalla legge
per i casi ordinari: il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio
del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv.
1 e 2 LT 1994). In altri termini, per il periodo fiscale 1993/94, i redditi
determinanti sono quelli degli anni 1991 e 1992, e per il periodo 1995/96
quelli degli anni 1993/94.
5.2.
Ora, l'ammontare di fr.
10'000.–, la cui imposizione è contestata dalla ricorrente, rappresenta una
integrazione del suo salario. La riduzione del canone di locazione o la messa a
disposizione gratuita di un appartamento, convenuta dalle parti nell'ambito del
contratto di portineria, rappresenta una controprestazione del datore di
lavoro, per il lavoro prestato dal portinaio. Il contratto di portineria si
presenta pertanto come un contratto misto, le cui prestazioni e
controprestazioni sono proprie, in parte, del contratto di locazione e, in
parte, del contratto di lavoro (cfr. p. es. Brühwiler, Kommentar zum
Einzelarbeitsvertrag, 2a ediz., Berna/Stoccarda/Vienna 1996, p. 22 e
giurisprudenza citata).
Ne consegue che, finché il
reddito del lavoro della ricorrente continuerà ad essere imposto ordinariamente
con il sistema praenumerando, anche l'importo integrativo di fr.
10'000.– seguirà la stessa sorte.
5.3.
Di conseguenza, la sola
possibilità, per la ricorrente, di ottenere lo stralcio del reddito del lavoro
– compreso l'importo in discussione – è rappresentata dall'eventualità che vi
sia un presupposto per procedere ad una tassazione intermedia. Non sembra
peraltro che ve ne sia un motivo: è vero, infatti, che sia la ricorrente sia il
marito hanno cessato l'attività alle dipendenze della __________ __________, ma
entrambi risultano avere in seguito intrapreso un nuovo lavoro dipendente.
Qualora un motivo di
tassazione intermedia dovesse comunque prodursi, resta impregiudicato il
diritto della ricorrente di domandare l'emissione di una tassazione intermedia,
entro i termini di prescrizione previsti dalle leggi applicabili (art. 193 e
309 cpv. 2 LT 1994; art. 120 LIFD).
- Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico della
ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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